§ 1.4.853 – Regolamento 7 luglio 2004, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 per quanto riguarda il premio per i prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:07/07/2004
Numero:1250


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.853 – Regolamento 7 luglio 2004, n. 1250.

Regolamento (CE) n. 1250/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 per quanto riguarda il premio per i prodotti lattierocaseari.

(G.U.U.E. 8 luglio 2004, n. L 237).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro, in particolare l’articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, stabilisce in particolare un premio per i prodotti lattiero-caseari e una serie di pagamenti supplementari sotto forma di supplementi di premio, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004.

     (2) Il premio per i prodotti lattiero-caseari è stato introdotto in primo luogo dal regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito della riduzione progressiva del sostegno al mercato nel settore lattiero. Il livello del premio aumenta ogni anno fino al 2007 per compensare detta riduzione del sostegno al mercato, che interviene ogni anno dal 1° luglio, data corrispondente al primo giorno della campagna lattiera.

     (3) È auspicabile pertanto fissare per il premio per i prodotti lattiero-caseari il fatto generatore del tasso di cambio al 1° luglio dell’anno in merito al quale è concesso l’aiuto. Per fini di coerenza occorre altresì prevedere che lo stesso fatto generatore del tasso di cambio si applica anche al premio per i prodotti lattiero-caseari e ai pagamenti supplementari.

     (4) È necessario quindi modificare in conseguenza il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo.

     (5) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunto un terzo comma redatto come segue:

     «Per il premio per i prodotti lattiero-caseari e per i pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio interviene il primo luglio dell’anno per il quale è concesso l’aiuto.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.