§ 1.4.544 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 816.
Regolamento (CE) n. 816/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:12/05/2003
Numero:816


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.544 - Regolamento 12 maggio 2003, n. 816.

Regolamento (CE) n. 816/2003 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo.

(G.U.U.E. 13 maggio 2003, n. L 116).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000, prevede all'articolo 4 che il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in valuta nazionale degli aiuti per ettaro e degli importi a carattere strutturale o ambientale è pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore. È opportuno precisare il modo in cui è fissata tale media.

     (2) Occorre modificare conseguentemente il regolamento (CE) n. 2808/98.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 è aggiunta la frase seguente:

     «La media dei tassi di cambio è fissata dalla Commissione nel corso del mese che segue la data del fatto generatore».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.