§ 1.2.190 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1679.
Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:14/11/2006
Numero:1679


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato
Art. 2. Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 1.2.190 - Regolamento 14 novembre 2006, n. 1679.

Regolamento (CE) n. 1679/2006 della Commissione, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(G.U.U.E. 15 novembre 2006, n. L 314)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [1], in particolare l'articolo 145, lettera c),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce un aiuto specifico per il riso a favore degli agricoltori che producono riso di cui al codice è NC 100610, alle condizioni stabilite nel capitolo 3 del titolo IV del medesimo regolamento.

 

(2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione [2] stabilisce che l'ammissibilità al beneficio dell'aiuto specifico per il riso è subordinata alla condizione che la superficie dichiarata sia stata seminata una volta all'anno. Tuttavia, per la Guiana francese sono previsti due cicli di semina all'anno e l'aiuto è concesso in base alla media delle superfici seminate per ciascuno dei due cicli di semina.

 

(3) Le autorità francesi prevedono di ridefinire il sistema di produzione di riso in Guiana e di limitare la produzione ad un solo ciclo per ettaro all'anno. Questo nuovo sistema di produzione dovrebbe permettere ai produttori di ricorrere sistematicamente al maggese vestito, che permetterebbe di risolvere in larga parte il problema delle piante infestanti e lascerebbe a disposizione il periodo di tempo necessario per spianare il terreno. Questa pratica permetterebbe inoltre di risparmiare acqua e di utilizzare meno prodotti fitosanitari. Questo sistema consentirebbe anche di gestire meglio il tempo di lavoro e il materiale e quindi di ridurre i costi di esercizio globali della filiera. Per permettere di attuare questo nuovo sistema di produzione è opportuno adattare le modalità di calcolo dell'aiuto specifico a favore del riso nella Guiana francese e prevedere che l'aiuto sia calcolato in base ad un unico ciclo di semina all'anno, da realizzare entro la data posteriore tra le due date fissate in precedenza, ossia entro il 30 giugno che precede il raccolto di cui trattasi.

 

(4) Dato che la Francia e la Spagna applicano dal 2006 il regime di pagamento unico e si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 66, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, a norma dell'articolo 101, quarto comma, del medesimo regolamento, occorre ridurre le superfici di base di tali Stati membri, figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, del numero di ettari corrispondenti ai diritti di ritiro obbligatorio. Per chiarezza è opportuno anche sopprimere da tale allegato le voci relative agli Stati membri, o alle regioni di Stati membri, in cui il pagamento per superficie per i seminativi non è più di applicazione a partire dal 1 gennaio 2006 e aggiungervi, in conformità dell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici di base di Malta e della Slovenia che applicano il pagamento per superficie per i seminativi.

 

(5) Poiché la modifica dell'articolo 131, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1973/2004 introdotta dal regolamento (CE) n. 1250/2006 non ha tenuto conto del termine per la presentazione delle domande fissato dall'articolo 121, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno porre rimedio a tale dimenticanza. Tenendo conto di tale termine è opportuno fissare una data limite posteriore al 28 febbraio per la comunicazione, da parte degli Stati membri, del numero di bovini diversi dai vitelli che hanno formato oggetto di una domanda di premio all'abbattimento.

 

(6) Sono stati riscontrati degli errori nell'articolo 106, paragrafo 2, e negli allegati VI, XI, XII e XVIII del regolamento (CE) n. 1973/2004, modificati dal regolamento (CE) n. 1250/2006.

 

(7) Dato che nel caso del pagamento per superficie per i seminativi, previsto dall'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione e l'eventuale tasso definitivo di superamento devono essere comunicati alla Commissione entro il 15 novembre e tenendo conto delle superfici di base figuranti nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1973/2004, è opportuno che l'allegato IV, quale modificato dal presente regolamento, si applichi a decorrere dal 1 novembre 2006.

 

(8) Occorre quindi modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.

 

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

 

1) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 12

 

Termini per la semina

 

Per poter beneficiare dell'aiuto specifico per il riso, la superficie dichiarata deve essere seminata al più tardi:

 

a) il 30 giugno precedente il raccolto in questione, per la Spagna, e il Portogallo e la Guiana francese;

 

b) il 31 maggio per gli altri Stati membri produttori, compresa la Francia metropolitana, di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003."

 

2) All'articolo 14, il paragrafo 2 è soppresso.

 

3) All'articolo 131, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

"a) annualmente per i dati relativi all'anno precedente:

 

i) entro il 1 febbraio, il numero di vacche oggetto di una domanda di premio per vacca nutrice, suddiviso secondo i regimi di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1782/2003;

 

ii) entro il 1 marzo, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;".

 

4) L'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così rettificato:

 

1) all'articolo 106, paragrafo 2, nella frase introduttiva i termini "all'allegato XVIII, parte 3" sono sostituiti dai termini "all'allegato XVIII, parte 7".

 

2) Nell'allegato VI, la nota in calce è sostituita dalla seguente:

 

"(*) Superficie di base di cui all’allegato IV."

 

3) Nell'allegato XI, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

 

"di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)".

 

4) Nell'allegato XII, la prima riga del titolo è sostituita dalla seguente:

 

"di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)".

 

5) L'allegato XVIII è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

I punti 1) e 2) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2007.

 

Il punto 4) dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1 novembre 2006.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1156/2006 della Commissione (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 3).

 

[2] GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 23).

 

 

ALLEGATO I

 

 

ALLEGATO II