§ 1.2.168 - Regolamento 18 agosto 2006, n. 1250.
Regolamento (CE) n. 1250/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:18/08/2006
Numero:1250


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 1.2.168 - Regolamento 18 agosto 2006, n. 1250.

Regolamento (CE) n. 1250/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(G.U.U.E. 19 agosto 2006, n. L 227).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l'articolo 145,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione relative ai regimi di sostegno accoppiato di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime nell’ambito del regime di pagamento unico di cui al titolo III di tale regolamento e dei pagamenti per superficie per i seminativi di cui al titolo IV, capitolo 10, dello stesso regolamento.

     (2) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, nonché le diverse date entro cui tali informazioni devono essere trasmesse. Il suddetto regolamento prevede inoltre l’invio di informazioni supplementari relative ai differenti regimi di sostegno. Per motivi di semplificazione occorre chiarire le informazioni necessarie che devono essere inviate alla Commissione durante l’intero arco dell’anno.

     (3) L’articolo 64 del regolamento (CE) n. 1973/2004 definisce il «ritiro dalla produzione» come la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell’articolo 108 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Al fine di includere tutti i regimi di ritiro dalla produzione contemplati dall’articolo 107 di tale regolamento si deve ampliare il campo di applicazione della definizione al di là di quanto disposto dall’articolo 107, paragrafo 1.

     (4) L’articolo 171 quater undecies del regolamento (CE) n. 1973/2004 stabilisce che il peso del tabacco sulla base del quale è calcolato l’aiuto debba essere adeguato se il tasso di umidità è superiore o inferiore alle percentuali indicate nell’allegato XXVIII dello stesso regolamento per la varietà di cui trattasi. È necessario adeguare tali percentuali per inserire la versione corretta stabilita in collaborazione con gli Stati membri interessati.

     (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1973/2004.

     (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato:

     1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3. Comunicazioni

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica:

     a) entro il 1 settembre dell’anno considerato:

     i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti:

     — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica,

     — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

     — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento,

     — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

     — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     ii) il quantitativo totale per il quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti:

     — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     iii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento;

     b) entro il 15 ottobre dell’anno considerato la superficie totale determinata nei seguenti casi:

     — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     c) entro il 15 novembre dell’anno considerato:

     i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi:

     — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento,

     — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

     — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento,

     — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

     — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     ii) il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     iii) il quantitativo totale determinato nei seguenti casi:

     — pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento;

     iv) l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     d) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;

     e) entro il 31 luglio dell'anno successivo:

     i) la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:

     — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica,

     — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio,

     — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento,

     — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie,

     — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     ii) il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti:

     — aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — pagamenti supplementari per i produttori lattiero- caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003,

     — aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento,

     — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità,

     — pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     iii) l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo;

     iv) il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento;

     2. Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali.

     3. In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.»

     2) L'articolo 4 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento.»

     b) il paragrafo 2 è soppresso.

     3) All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° settembre, l’elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in caso di modifiche a tale elenco.

     2. Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono comunicate sulla base della media delle superfici seminate nei due cicli di semina indicati all’articolo 12, secondo comma.»

     4) All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati:

     a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima;

     b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.»

     5) All'articolo 62, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

     «Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano, entro il 1° settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:».

     6) L'articolo 64 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 64. Definizione

     Agli effetti dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «ritiro dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.»

     7) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 69. Comunicazioni

     Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1° dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.»

     8) L'articolo 76 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 76. Notifica

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 73 del presente regolamento.»

     9) L'articolo 84 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Anteriormente al 1° gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.»

     b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

     i) il testo introduttivo è sostituito dal seguente:

     «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:»

     ii) la lettera e) è soppressa.

     10) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 106. Notifica

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° gennaio di ogni anno:

     a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento.

     2. Mediante la tabella di cui all’allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue:

     a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

     b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

     c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.»

     11) L'articolo 131 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;»

     b) al paragrafo 2, il testo introduttivo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «entro il 1° febbraio per i dati relativi all’anno precedente:»

     c) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) entro il 1° marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;»

     d) al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);»

     e) al paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) se del caso, annualmente entro il 1° febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;»

     12) L'articolo 169 è modificato come segue:

     a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     «b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.»

     b) le lettere c), d) ed e) sono soppresse.

     13) All'articolo 171 bis decies il testo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:»

     14) L’articolo 171 ter quinquies è soppresso.

     15) L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

     16) L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

     17) L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

     18) Gli allegati XI e XII sono sostituiti dall'allegato IV del presente regolamento.

     19) L'allegato XIV è soppresso.

     20) L'allegato XVIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento.

     21) L'allegato XXVIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

«ALLEGATO III

PAGAMENTO SPECIFICO PER IL RISO

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i)

 

SUPERFICIE TOTALE DETERMINATA, utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione:

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 15 NOVEMBRE DI OGNI ANNO

 

ANNO DELLA DOMANDA: ...................................................................................................................................................

STATO MEMBRO:    ................................................................................................................................................................

(solo per la Francia) superficie di base: .....................................................................................................................................

 

Sottosuperficie

Superficie di riferimento (in ettari) (*)

Varietà

Superficie totale determinata (in ettari) (**)

Nome della sottosuperficie 1

 

Varietà 1

 

 

 

Varietà 2

 

 

 

Varietà 3

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Nome della sottosuperficie 2

 

Varietà 1

 

 

 

Varietà 2

 

 

 

Varietà 3

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Nome della sottosuperficie 3

 

Varietà 1

 

 

 

Varietà 2

 

 

 

Varietà 3

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

Varietà 1

 

 

 

Varietà 2

 

 

 

Varietà 3

 

 

 

 

 

 

Totale

 

Totale

 

 

 

(*) Articolo 81 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(**) Articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003

 

 

ALLEGATO II

«ALLEGATO VI

di cui agli articoli 59, 60 e 69

 

 

 

ALLEGATO III

«ALLEGATO IX

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), lettera c), punto i), e lettera e), punto i)

 

PAGAMENTI PER SUPERFICIE PER I SEMINATIVI

 

     I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

     — un gruppo di tabelle fornisce i dati per ciascuna regione a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato IV del presente regolamento,

     — una tabella unica compendia le informazioni per Stato membro.

     Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.

     Note:

     Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

     La riga 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce del supplemento al pagamento per superficie di cui all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     La riga 5, “Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini”, corrisponde alle superfici di cui all’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

     Modello

COLTURE

Superficie (ettari)

Frumento duro, articolo 105, paragrafo 1

 

Granturco (superficie di base separata)

 

Altre colture, elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

 

Ritiro volontario dalla produzione, articolo 107, paragrafo 6

 

Seminativi dichiarati come superfici foraggere per premi per bovini e ovini

 

Totale»

 

 

 

ALLEGATO IV

«ALLEGATO XI

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

 

DOMANDE PREMI PER PECORA E PER CAPRA

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 1° SETTEMBRE DI OGNI ANNO

 

     ANNO DELLA DOMANDA: .............................................................................................................................................

STATO MEMBRO:    ...............................................................................................................................................................

 

 

Tipo di animale femmina

Totale animali femmine

 

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

 

Numero di premi oggetto della domanda

[articolo 113 del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

 

 

 

Numero di premi supplementari oggetto della domanda (1)

[articolo 114 del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

 

 

 

(1) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).

 

 

ALLEGATO XII

di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto iv)

 

PAGAMENTI PREMI PER PECORA E PER CAPRA

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO

 

ANNO DELLA DOMANDA: ....................................................................................................................................................

STATO MEMBRO:     ................................................................................................................................................................

 

 

 

Tipo di animale femmina

Totale animali femmine

 

 

Pecore non nutrici

Pecore nutrici

Capre

 

Numero di premi versati

(Capi)

Numero di pagamenti supplementari per capo (*)

 

 

 

 

 

Numero di premi supplementari (**)

 

 

 

 

 

Numero di premi per pecora o per capra

 

 

 

 

(*) In caso di applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (periodo transitorio).

(**) A norma degli articoli 72 e 73 del presente regolamento (zone svantaggiate).»

 

 

ALLEGATO V

«ALLEGATO XVIII

di cui all'articolo 106, paragrafo 2, e all'articolo 131, paragrafo 5

 

PAGAMENTI PER LE CARNI BOVINE

 

     ANNO DELLA DOMANDA: ..............................................................................................

     STATO MEMBRO: .................................................................................................................

 

     1. PREMIO SPECIALE

 

     Numero di capi

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Regime alla macellazione

 

 

 

 

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

 

 

 

 

Vitelloni maschi

Manzi

Manzi

Manzi

Articolo 131, paragrafo 4, lettera a)

febbraio 2007

1.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio 2007

1.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto ii)

31 luglio 2007

1.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 

 

     Numero di produttori

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Regime generale

Regime alla macellazione

 

 

 

 

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

Unicamente entrambe le fasce di età

Articolo 131, paragrafo 4, lettera b), punto i)

31 luglio 2007

1.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

 

     2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

 

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Fascia di età unica o prima fascia di età

Seconda fascia di età

Entrambe le fasce di età

Articolo 131, paragrafo 6, lettera a)

15 settembre 2006

2.1

Numero di capi oggetto di domanda

 

 

 

 

 

2.2

Numero di produttori

 

 

 

 

marzo 2007

2.3

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

2.4

Numero di produttori

 

 

 

 

     3. PREMIO PER VACCA NUTRICE

 

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Mandrie di sole vacche nutrici

Mandrie miste

Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto i)

febbraio 2007

3.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

31 luglio 2007

3.3

Numero di vacche accettate (tutto l’anno)

 

 

 

 

3.4

Numero di giovenche accettate (tutto l’anno)

 

 

 

 

3.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno

 

 

 

 

 

 

Importo per capo

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iii)

31 luglio 2007

3.6

Premio nazionale

 

 

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

31 luglio 2007

3.7

Numero di capi non accettati a motivo dell'applicazione del massimale nazionale per le giovenche

 

 

 

     4. PAGAMENTO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE

 

     4.1. Applicazione del coefficiente di densità unico [articolo 132, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

Totale

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio 2007

4.1.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

4.1.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

 

     4.2. Applicazione di entrambi i coefficienti di densità [articolo 132, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003]

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Premio speciale

Premio per vacca nutrice

Vacche da latte

TOTALE

 

 

 

 

1,4-1,8

< 1,4

1,4-1,8

< 1,4

1,4-1,8

< 1,4

1,4-1,8

< 1,4

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iii)

31 luglio 2007

4.2.1

Numero di capi accettati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Numero di produttori che hanno beneficiato del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5. PREMIO ESENTE DAL COEFFICIENTE DI DENSITÀ

 

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Animali

Produttori

Articolo 131, paragrafo 6, lettera b), punto iv)

31 luglio 2007

5

Numero di capi e di produttori che hanno beneficiato del premio esente dall'applicazione del coefficiente di densità

 

 

 

     6. PREMIO ALL'ABBATTIMENTO

 

     Numero di capi

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Macello

Esportazione

 

 

 

 

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera a)

marzo 2007

6.2

Numero di capi oggetto di domanda (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i)

31 luglio 2007

6.3

Numero di capi accettati (tutto l’anno)

 

 

 

 

Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto v)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto ii)

31 luglio 2007

6.4

Numero di capi non accettati per applicazione del massimale

 

 

 

 

 

     Numero di produttori

 

Termine di presentazione

Rif.

Informazioni richieste

Macello

Esportazione

 

 

 

 

Adulti

Vitelli

Adulti

Vitelli

Articolo 131, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 131, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

Articolo 131, paragrafo 3, lettera b), punto i)

31 luglio 2007

6.5

Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

 

 

 

 

 

IMPORTO DEI PREMI EFFETTIVAMENTE VERSATI

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE: 31 LUGLIO DI OGNI ANNO

 

 

Fino al 100 % Premio all'abbattimento (vitelli)

Fino al 100 % Premio per vacca nutrice

Fino al 40 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 100 % Premio all'abbattimento (bovini tranne i vitelli)

Fino al 75 % Premio speciale

Riferimento nel regolamento (CE) n. 1782/2003

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii)

Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto i)

Articolo 68, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

Importo effettivamente versato in EUR (dopo aver applicato la riduzione di cui all’articolo 139 — coefficiente di riduzione)»

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO VI

«ALLEGATO XXVIII

TASSI DI UMIDITÀ

di cui all’articolo 171 quater undecies

 

Gruppo di varietà

Tasso di umidità (in %)

Tolleranza (in %)

I. Flue cured

16

4

II. Light air-cured

 

 

Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre

22

4

Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo

20

6

III. Dark air-cured

 

 

Belgio, Germania, Francia, Austria

26

4

Altri Stati membri

22

6

IV. Fire-cured

22

4

V. Sun cured

16

4

VI. Basmas

16

4

VII. Katerini

16

4

VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

16