§ 39.2.53 - D.L. 16 marzo 1995, n. 72 .
Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:16/03/1995
Numero:72


Sommario
Art. 1.      1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 39.2.53 - D.L. 16 marzo 1995, n. 72 [1] .

Disposizioni in materia di termini per la presentazione delle liste nelle elezioni comunali e provinciali della primavera del 1995.

(G.U. 17 marzo 1995, n. 64)

 

 

     Art. 1.

     1. Limitatamente al turno di elezioni regionali, provinciali e comunali, fissato per domenica 23 aprile 1995, la presentazione delle candidature per le elezioni provinciali e comunali deve essere effettuata dalle ore otto del ventiseiesimo giorno alle ore dodici del venticinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 14, ultimo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonchè dagli articoli 28, penultimo comma, e 32, penultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

     2. Limitatamente al turno elettorale di cui al comma 1, all'art. 33, ultimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 le parole:", entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione," sono sostituite dalle seguenti: ", entro il giorno successivo,".

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 15 maggio 1995, n. 169.