§ 39.2.16 - L. 5 agosto 1962, n. 1257.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:05/08/1962
Numero:1257


Sommario
Art. 1.  Norme generali sul sistema elettorale.
Art. 2.  Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati.
Art. 3.  Convocazione dei comizi elettorali.
Art. 4.  Diritto di voto.
Art. 5.  Eleggibilità a consigliere regionale.
Art. 6.  Cause di ineleggibilità.
Art. 7.  Altre cause di ineleggibilità.
Art. 8.  Cause di incompatibilità.
Art. 9.  Presentazione delle liste.
Art. 10.  Certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
Art. 11.  Schede di votazione.
Art. 12.  Votazione in sezione diversa dalla propria.
Art. 13.  Espressione del voto.
Art. 14.  Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti.
Art. 15.  Adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale.
Art. 16.  Sostituzione nei seggi vacanti.
Art. 17.  Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi.
Art. 18.  Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio.
Art. 19.  Convalida degli eletti.
Art. 20.  Esame della condizione degli eletti.
Art. 21.  Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri.
Art. 22.  Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità.
Art. 23.  Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.
Art. 24.  Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello
Art. 25.  Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilità.
Art. 26.  Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità.
Art. 27.  Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità.
Art. 28.  Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità.
Art. 29.  Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità.
Art. 30.  Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità.
Art. 31.  Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti.
Art. 32.  Ricorrenti.
Art. 33.  Norme sui ricorsi.
Art. 34.  Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
Art. 35.  Spese.
Art. 36.  Entrata in vigore.


§ 39.2.16 - L. 5 agosto 1962, n. 1257.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(G.U. 24 agosto 1962, n. 213).

 

Art. 1. Norme generali sul sistema elettorale. [1]

     Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto attribuito con scrutinio di lista e rappresentanza proporzionale.

     Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire fino a tre preferenze nei limiti e le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 2. Rinvio alle norme per la elezione della Camera dei deputati. [2]

     Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, per le elezioni dei consiglieri regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati e successive modificazioni [3].

     Per l'applicazione del citato testo unico, le parole: «Camera dei Deputati», «Deputati», «Segreteria della Camera dei Deputati», si intendono sostituite rispettivamente con le seguenti: «Consiglio della Valle», «Consiglieri regionali», «Segreteria del Consiglio della Valle».

 

     Art. 3. Convocazione dei comizi elettorali. [4]

     I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza [5].

     Lo stesso decreto fissa la data della prima riunione del consiglio regionale, da tenersi non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti [6].

     Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione [7].

     I sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto che deve essere affisso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

 

     Art. 4. Diritto di voto. [8]

     Sono ammessi a votare i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

     Art. 5. Eleggibilità a consigliere regionale. [9]

     Sono eleggibili a consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Valle d'Aosta, che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione [10].

 

     Art. 6. Cause di ineleggibilità.

     Non sono eleggibili:

     a) i deputati e i senatori;

     b) il capo e il vice capo della polizia;

     c) i capi di gabinetto dei Ministri;

     d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;

     e) i dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunità montane) [11].

     Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.

     Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni [12].

 

     Art. 7. Altre cause di ineleggibilità.

     Sono altresì ineleggibili:

     a) coloro che hanno il maneggio del denaro della Regione e non ne hanno reso ancora il conto;

     b) coloro che hanno lite pendente con la Regione o che, avendo con essa un debito liquido, sono stati legalmente messi in mora, salvo che non si tratti di fatto connesso con l'esercizio del mandato;

     c) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 del testo unico della legge per l'elezione della Camera dei Deputati intendendosi riferiti alla Regione anziché allo Stato, i motivi di ineleggibilità indicati nell'articolo 10 predetto;

     d) i funzionari che devono invigilare sulla Amministrazione della Regione e gli impiegati dei loro uffici;

     e) gli amministratori della Regione e degli Istituti posti sotto vigilanza, responsabili tanto in linea amministrativa che civile.

 

     Art. 8. Cause di incompatibilità.

     La funzione di consigliere regionale è incompatibile con quella di sindaco, assessore, consigliere comunale e amministratore di comunità montana della regione. L'eletto nel Consiglio regionale che sia sindaco o consigliere di un Comune della Regione deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale carica prescelga. Mancando l'opzione si intende prescelta la carica di consigliere regionale e l'eletto decade dalle altre funzioni. In caso di rinuncia il seggio vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto [13].

 

     Art. 9. Presentazione delle liste. [14]

     Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di Aosta dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentesimo giorno antecedente quello della votazione [15].

     Le liste, comprendenti ciascuna un numero di candidati non inferiore a 10 e non superiore a 35, devono essere presentate da non meno di 100 e non più di 300 elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario nazionale o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazioni dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio [16].

     La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da cancelliere di pretura [17].

     Non si applicano le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, relative al deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno. Il modello del contrassegno di lista deve essere depositato, in triplice esemplare, con la lista dei candidati.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Aosta esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati di cui uno presiede, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'esame dei contrassegni di lista in base alle norme degli artt. 14, secondo comma, e 16, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

     Il manifesto contenente le liste dei candidati deve essere pubblicato entro il quindicesimo giorno antecedente quello delle elezioni.

 

     Art. 10. Certificati di iscrizione nelle liste elettorali. [18]

     I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

     I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantunesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

 

     Art. 11. Schede di votazione. [19]

     Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

 

     Art. 12. Votazione in sezione diversa dalla propria. [20]

     Gli elettori di cui agli artt. 48 e 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei Deputati sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel Comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

     I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità di cui agli artt. 51, 52, 53 e 54 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione [21].

     I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione [22].

 

     Art. 13. Espressione del voto. [23]

     Ciascun elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa consegnata dal seggio, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene.

     L'elettore può manifestare fino a tre preferenze per candidati della lista da lui votata.

     L'espressione del voto di preferenza è regolata dalle norme di cui agli artt. 59, 60 e 61 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 14. Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti. [24]

     Il Tribunale di Aosta, costituito in Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali e con l'assistenza del cancelliere:

     1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti;

     3) determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ogni candidato.

     La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli di cui al n. 2), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della Regione.

     La cifra individuale è data dalla somma dei voti di preferenza e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del n. 2).

     La cifra elettorale serve di base all'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista.

     Tale assegnazione si effettua dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che non sono assegnati perché non è raggiunto il quoziente, sono attribuiti alle liste che hanno i maggiori resti.

     In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa lista si procede a sorteggio.

     Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, secondo le rispettive cifre individuali.

     Il presidente, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio centrale, proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui al comma precedente, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.

 

     Art. 15. Adempimenti dell'ufficio centrale circoscrizionale. [25]

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in duplice esemplare, il processo verbale, che seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati e dal cancelliere.

     Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti nell'ordine determinato in conformità all'articolo precedente.

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con gli atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria del Consiglio della Valle, la quale ne rilascia ricevuta.

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 16. Sostituzione nei seggi vacanti. [26]

     Il seggio che rimanga vacante per nullità dell'elezione di un consigliere o durante il quadriennio per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

     Art. 17. Prima adunanza del Consiglio della Valle e adempimenti relativi. [27]

     Nella prima adunanza del Consiglio della Valle la Presidenza provvisoria dell'assemblea è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane funziona da segretario.

     In detta adunanza e, ove risulti necessario, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede:

     a) alla convalida dell'elezione dei consiglieri;

     b) alla elezione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta.

 

     Art. 18. Norme provvisorie sul funzionamento del Consiglio. [28]

     Nella prima adunanza e in quelle successive fino alla entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'art. 19 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme contenute negli art. 235, 237, 290, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dallo Statuto predetto.

 

     Art. 19. Convalida degli eletti. [29]

     Al Consiglio della Valle è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

 

     Art. 20. Esame della condizione degli eletti. [30]

     In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, ne deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

     La deliberazione di annullamento deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni agli interessati.

     Il Consiglio regionale non può, ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

 

     Art. 21. Ricorso amministrativo contro la elezione dei consiglieri.

     Contro la elezione dei consiglieri regionali è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale in materia di eleggibilità. Il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio entro 15 giorni dalla proclamazione; entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere [31].

     Il Consiglio regionale deve deliberare su i ricorsi amministrativi presentati entro 60 giorni dalla loro presentazione; quando non vi provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 22 e 23.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

 

     Art. 22. Ricorso giurisdizionale in materia di eleggibilità.

     Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di eleggibilità, sia d'ufficio sia su ricorso, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

     La Corte d'appello decide entro 90 giorni.

 

     Art. 23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali. [32]

     La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

 

     Art. 24. Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale e della Corte di appello [33].

     Il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo [34].

 

     Art. 25. Decadenza dei Consigli regionali per le cause sopravvenute di ineleggibilità.

     Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendo con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

     La disposizione precedente si applica solo quando l'ufficio o la funzione prevista come causa di ineleggibilità siano stati accettati o esercitati dal consigliere regionale.

 

     Art. 26. Ricorso amministrativo per cause sopravvenute di ineleggibilità.

     Quando il consigliere regionale è venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'art. 25, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perché ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere presentato alla segreteria del Consiglio ed, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dalla presentazione alla parte che vi ha interesse, la quale ha 10 giorni per rispondere.

     Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro 30 giorni dalla presentazione; quando non vi provveda entro detto termine è ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'art. 27.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

 

     Art. 27. Ricorsi giurisdizionali per cause sopravvenute di ineleggibilità.

     Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilità ai sensi dei precedenti artt. 25 e 26, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Torino entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione.

 

     Art. 28. Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilità.

     Quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilità previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio; il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro i dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consigliare e la carica che ricopre.

     Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi 15 giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

     La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve esser notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

 

     Art. 29. Ricorso amministrativo in materia di incompatibilità.

     Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinché provveda ai sensi dello articolo precedente.

     Qualora si tratti di causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione, il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla proclamazione.

     Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato che ha 10 giorni per rispondere.

     Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

 

     Art. 30. Ricorso giurisdizionale in materia di incompatibilità.

     Quando il Consiglio regionale non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 28 e dall'art. 29, è ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che, quando occorre, contesta l'incompatibilità, chiede al consigliere regionale di esercitare l'opzione e ne pronuncia la decadenza [35].

     Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilità è ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte di appello di Torino che provvede e giudica con i poteri ad esso attribuiti dal comma precedente [36].

 

     Art. 31. Sostituzione dei consiglieri regionali decaduti.

     Quando il Consiglio regionale e la Corte d'appello di Torino pronunciano la decadenza di un consigliere regionale ai sensi degli artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30, provvedono a sostituirlo con chi vi ha diritto [37].

 

     Art. 32. Ricorrenti.

     Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle, nonché i candidati che vi ottennero voti nella elezione cui i ricorsi si riferiscono.

 

     Art. 33. Norme sui ricorsi.

     Ai ricorsi alla Corte di appello di Torino previsti dalla presente legge si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le disposizioni del titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

     Ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali di cui agli articoli precedenti si applica inoltre la disposizione dell'art. 40 della legge citata.

     I ricorsi giurisdizionali alla Corte di appello di Torino sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati [38].

 

     Art. 34. Inapplicabilità transitoria delle nuove cause di ineleggibilità ed incompatibilità. [39]

     Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla presente legge e non contemplate dalle norme precedentemente in vigore, non si applicano ai consiglieri regionali eletti nelle elezioni regionali svoltesi nella giornata del 17 maggio 1959.

 

     Art. 35. Spese. [40]

     Le spese per l'elezione del Consiglio regionale sono a carico della Regione.

 

     Art. 36. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[5] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 2 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[6] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 2 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[7] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2 e 3 per effetto dell'art. 2 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[8] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[15] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[16] Comma inserito dall'art. 8 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[17] Comma inserito dall'art. 8 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[18] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[22] Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 5 maggio 1978, n. 157.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[25] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[27] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[30] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[33] Rubrica così modificata dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[34] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[35] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[36] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[37] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[39] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[40] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.