§ 1.1.693 - Regolamento 27 giugno 2006, n. 968.
Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:27/06/2006
Numero:968


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione e definizioni
Art. 2.  Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali
Art. 3.  Rinuncia alla quota
Art. 4.  Smantellamento degli impianti di produzione
Art. 5.  Coerenza tra diverse fonti di finanziamento
Art. 6.  Obblighi degli Stati membri
Art. 7.  Domanda di aiuto alla ristrutturazione
Art. 8.  Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione
Art. 9.  Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione
Art. 10.  Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
Art. 11.  Modifica del piano di ristrutturazione
Art. 12.  Revoca o rinvio della domanda di aiuto alla ristrutturazione
Art. 13.  Fissazione degli importi per Stato membro
Art. 14.  Programmi di ristrutturazione nazionali
Art. 15.  Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno
Art. 16.  Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione
Art. 17.  Pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri
Art. 18.  Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno
Art. 19.  Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari
Art. 20.  Decisione di differire i pagamenti
Art. 21.  Valuta
Art. 22.  Svincolo delle cauzioni
Art. 23.  Relazioni delle imprese
Art. 24.  Relazioni degli Stati membri
Art. 25.  Controlli
Art. 26.  Recupero
Art. 27.  Sanzioni
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 1.1.693 - Regolamento 27 giugno 2006, n. 968.

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

(G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. 176).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 12,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la concessione di un aiuto alla ristrutturazione alle imprese che rinuncino alla quota di produzione loro assegnata, una parte del quale è riservata ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, per compensarli delle perdite subite in conseguenza della chiusura degli zuccherifici. Lo stesso regolamento prevede altresì la concessione di un aiuto alla diversificazione agli Stati membri, per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, di un aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno e di un aiuto transitorio a taluni Stati membri.

      (2) Prima di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione, le imprese devono consultare i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per garantire ai coltivatori e alle altre parti interessate un’equa possibilità di esprimere le loro opinioni, occorre stabilire le modalità dell’iter di consultazione.

      (3) L’aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale l’impresa ha rinunciato alla propria quota. Pertanto, qualora lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina sia ritirato o riportato dalla precedente campagna di commercializzazione e diventi la prima quota di produzione della campagna nella quale l’impresa intende rinunciare alla propria quota, è opportuno autorizzare l’impresa a presentare un’unica domanda per la rinuncia alla quota in due campagne successive, nel qual caso l’impresa riceverebbe, per ogni parte della quota, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione corrispondente alla campagna nella quale ha rinunciato alla quota.

      (4) In relazione alla rinuncia alle quote, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell’aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell’aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D’altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l’ambiente.

      (5) Per tutelare gli interessi dei coltivatori e dei fornitori di macchinari, l’impresa deve essere tenuta a pagare loro la quota dell’aiuto alla ristrutturazione ad essi spettante, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro ed entro un congruo lasso di tempo dopo aver ricevuto la prima rata dell’aiuto stesso.

      (6) In considerazione dei vincoli finanziari del fondo di ristrutturazione temporaneo, l’aiuto deve essere erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. È quindi necessario stabilire i criteri per la determinazione di detto ordine cronologico.

      (7) La decisione dello Stato membro di accogliere o meno una domanda di aiuto alla ristrutturazione dipende dall’accettazione del piano di ristrutturazione accluso alla domanda. È dunque necessario definire i criteri e la procedura per l’accettazione del piano di ristrutturazione e per le sue successive modifiche.

      (8) Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del fondo di ristrutturazione temporaneo sia momentaneamente insufficiente per consentire l’erogazione dell’aiuto alla ristrutturazione a un’impresa la cui domanda è stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di revocare la domanda entro un certo termine. Se la domanda non viene revocata, essa deve rimanere valida a decorrere dalla data di presentazione iniziale ed essere riportata alla successiva campagna di commercializzazione.

      (9) La Commissione deve stabilire l’importo dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri e informare ciascuno Stato membro dell’importo disponibile. Gli Stati membri devono informare la Commissione dei programmi nazionali adottati, specificando gli interventi che saranno realizzati.

      (10) Il regolamento (CE) n. 320/2006 ha istituito un aiuto transitorio a favore delle raffinerie a tempo pieno che, in seguito alla ristrutturazione, hanno perso alcuni vantaggi conferiti loro dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, al fine di agevolarne l’adattamento alla nuova situazione conseguente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Tale aiuto transitorio è concesso negli Stati membri in cui le raffinerie a tempo pieno ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 erano situate in passato. Gli Stati membri interessati devono concedere l’aiuto alle raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio sulla base di un piano aziendale elaborato dall’impresa beneficiaria.

      (11) Per consentire agli Stati membri di controllare il processo di ristrutturazione, le imprese beneficiarie di un aiuto devono presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento della ristrutturazione. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione di dette imprese, dei piani aziendali delle raffinerie e dei propri programmi di ristrutturazione nazionali.

      (12) Occorre stabilire le modalità dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per accertare, in particolare, il rispetto del piano di ristrutturazione cui è subordinata la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione e del piano aziendale cui è subordinata la concessione dell’aiuto alle raffinerie a tempo pieno.

      (13) È necessario predisporre sanzioni nei confronti delle imprese che non adempiano agli obblighi prescritti dal piano di ristrutturazione o dal piano aziendale.

      (14) Il comitato del Fondo non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1. Campo di applicazione e definizioni

     1. Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006, finanziate dal fondo di ristrutturazione istituito dall’articolo 1 dello stesso regolamento.

     2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Si applica altresì la definizione di «giorno lavorativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio.

 

CAPO II

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL’AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

 

     Art. 2. Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali

     1. Le consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 si svolgono secondo un preciso calendario e sulla base di un progetto di piano di ristrutturazione elaborato dall’impresa interessata.

     Il pertinente accordo interprofessionale è quello concluso per la campagna di commercializzazione nel corso della quale hanno luogo le consultazioni.

     I rappresentanti dei lavoratori e di altre parti interessate dal piano di ristrutturazione ma non contraenti dell’accordo interprofessionale possono essere invitati a partecipare alle consultazioni in qualità di osservatori.

     2. Le consultazioni vertono su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     3. La convocazione delle consultazioni è notificata dall’impresa interessata ed è corredata del progetto di piano di ristrutturazione e di un ordine del giorno dettagliato della riunione indetta. Una copia della convocazione e dei documenti a corredo è inviata all’autorità competente dello Stato membro.

     4. Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di trenta giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.

     5. La conferma del fatto che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione, come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, è basata sui seguenti elementi:

     a) la convocazione notificata dall’impresa alle parti interessate e da queste ricevuta;

     b) le firme dei partecipanti alle riunioni o un’eventuale dichiarazione di astensione dalla partecipazione di una delle parti convocate;

     c) il progetto di piano di ristrutturazione, modificato dall’impresa in seguito alle consultazioni, indicante gli elementi accettati dalle parti e quelli non accettati;

     d) le eventuali prese di posizione delle parti contraenti dell’accordo interprofessionale, i pareri dei rappresentanti dei lavoratori e quelli delle altre parti invitate.

     6. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri possono tenere conto delle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, anche se non soddisfano i requisiti del presente regolamento.

 

     Art. 3. Rinuncia alla quota

     A decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, né lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina ritirati o riportati dalla precedente campagna, possono essere considerati prodotti a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati.

 

     Art. 4. Smantellamento degli impianti di produzione

     1. In caso di smantellamento completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati:

     a) tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;

     b) quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;

     c) tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.

     2. In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione.

 

     Art. 5. Coerenza tra diverse fonti di finanziamento

     Gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione tra misure o interventi finanziati a carico del fondo di ristrutturazione e a carico di altri fondi comunitari a livello regionale o nazionale.

 

CAPO III

DOMANDA E CONCESSIONE DELL’AIUTO ALLA RISTRUTTURAZIONE

 

     Art. 6. Obblighi degli Stati membri

     1. Al più tardi entro i quarantacinque giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:

     a) alla percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari; ai criteri oggettivi per la ripartizione di tale percentuale di aiuto tra le due categorie e all’interno di ciascuna categoria, determinate previa consultazione con le parti interessate; e al termine di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006;

     b) al termine, che scade al più tardi il 30 settembre 2010, per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006;

     c) se del caso, alle specifiche condizioni nazionali relative agli impegni sociali e ambientali del piano di ristrutturazione che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 6, lo Stato membro informa le parti della propria decisione entro il 15 luglio 2006.

     3. I fornitori di macchinari sono risarciti del danno subito in conseguenza della perdita di valore dei macchinari specializzati che non possono essere riutilizzati per altri scopi.

 

     Art. 7. Domanda di aiuto alla ristrutturazione

     1. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione si riferisce ad un unico prodotto e a una singola campagna di commercializzazione.

     2. In deroga al paragrafo 1, se la quota alla quale si intende rinunciare è stata parzialmente utilizzata con una produzione ritirata o riportata dalla precedente campagna di commercializzazione, l’impresa può rinunciare all’intera quota assegnata ad uno o più zuccherifici, con smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, nelle seguenti due fasi:

     a) a decorrere dalla prima campagna cui si riferisce la domanda, l’impresa rinuncia alla parte della quota senza produzione e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale;

     b) la parte rimanente della quota è soggetta al contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006; l’impresa rinuncia a questa parte della quota a decorrere dalla campagna successiva e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale.

     Qualora si applichi il presente paragrafo, l’impresa può presentare un’unica domanda per le due campagne considerate.

     3. Nella domanda di aiuto alla ristrutturazione è specificata la quantità di quota alla quale l’impresa rinuncia per ciascuno dei suoi zuccherifici, nel rispetto dei pertinenti contratti collettivi, compresi quelli sottoscritti dalle parti sociali a livello di settore o di azienda in relazione alla ristrutturazione dell’industria saccarifera.

 

     Art. 8. Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione

     1. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso, nei limiti finanziari di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto complete, determinato dalla data e dall’ora locale indicate sulla ricevuta emessa dall’autorità competente dello Stato membro secondo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.

     2. La domanda di aiuto è considerata completa quando sono pervenuti all’autorità competente dello Stato membro interessato tutti gli elementi menzionati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     3. L’autorità competente dello Stato membro invia all’impresa richiedente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la domanda di aiuto è considerata completa, una ricevuta in cui sono indicate la data e l’ora di ricevimento della domanda di aiuto completa.

     4. Se la domanda di aiuto risulta incompleta, l’autorità competente la rinvia al richiedente entro i cinque giorni lavorativi successivi al suo ricevimento, specificando gli elementi mancanti.

     5. Non viene dato seguito, nella campagna di commercializzazione interessata, ad una domanda che non sia considerata completa entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     6. Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo allegato. Se del caso, verranno utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.

 

     Art. 9. Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione

     1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro decide se la domanda di aiuto alla ristrutturazione è ammissibile e ne informa il richiedente entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda completa, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. La domanda è considerata ammissibile se il piano di ristrutturazione contiene:

     a) una sintesi dei principali obiettivi, delle misure e degli interventi previsti, una stima dei relativi costi, il piano finanziario e i tempi di esecuzione;

     b) l’indicazione, per ciascuno degli zuccherifici interessati, della quantità di quota alla quale si intende rinunciare, che deve essere inferiore o uguale alla capacità di produzione che sarà completamente o parzialmente smantellata;

     c) una dichiarazione attestante che gli impianti di produzione saranno completamente o parzialmente smantellati e rimossi dal sito industriale;

     d) le perdite o i costi inerenti all’aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, alla chiusura e allo smantellamento degli impianti di cui alla lettera c), agli investimenti di cui alla lettera e), al piano sociale di cui alla lettera f) e al piano ambientale di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo;

     e) una chiara indicazione di tutti gli interventi e costi finanziati dal fondo di ristrutturazione ed eventualmente delle altre voci connesse da finanziarsi con altri fondi comunitari.

     3. Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono rispettate, lo Stato membro ne informa il richiedente e gli accorda un lasso di tempo, entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, per rivedere e modificare il piano di ristrutturazione.

     Lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda riveduta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Se la domanda riveduta non è presentata in tempo utile o è considerata nuovamente inammissibile, essa è respinta e lo Stato membro ne informa il richiedente e la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente è soggetta all’ordine cronologico di cui all’articolo 8.

     4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato.

     5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, per la campagna 2006/2007, lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda riveduta almeno otto giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e ne informa la Commissione lo stesso giorno.

 

     Art. 10. Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione

     1. La Commissione compila un elenco delle domande di aiuto complete, secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dalle ricevute emesse dallo Stato membro.

     2. Prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide se siano disponibili presso il fondo di ristrutturazione le risorse finanziarie preventivate per tutte le domande di aiuto relative alla campagna successiva o, se si tratta della campagna 2006/2007, per le domande relative alla stessa campagna, pervenute prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e accolte dallo Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse connessi.

     3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in merito alla decisione presa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Per la campagna 2006/2007, la Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

     4. Lo Stato membro notifica al richiedente la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per il suo piano di ristrutturazione ammissibile entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006. L’autorità competente dello Stato membro invia alla Commissione una copia del piano di ristrutturazione approvato.

 

     Art. 11. Modifica del piano di ristrutturazione

     1. Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso.

     2. Il piano di ristrutturazione approvato può essere modificato solo previo accordo dello Stato membro, su richiesta dell’impresa interessata; tale richiesta deve:

     a) essere motivata e illustrare i problemi incontrati nell’attuazione del piano;

     b) esporre gli adeguamenti o le nuove misure proposte e gli effetti auspicati;

     c) precisare le implicazioni finanziarie e tempistiche.

     Non può essere modificato l’importo globale dell’aiuto alla ristrutturazione né il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano di ristrutturazione modificato.

 

     Art. 12. Revoca o rinvio della domanda di aiuto alla ristrutturazione

     1. Le domande ammissibili per le quali non può essere concesso l’aiuto alla ristrutturazione nella campagna in cui è stata chiesta la rinuncia alla quota possono essere revocate dal richiedente entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. Se l’impresa richiedente non revoca la domanda di aiuto secondo il disposto del paragrafo 1, essa provvede, entro il termine di cui allo stesso paragrafo, a modificare il piano di ristrutturazione in funzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione per la campagna successiva, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006.

     Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, viene tenuto conto della data di presentazione della domanda iniziale.

     Nel caso di cui al primo comma, il richiedente posticipa di una campagna di commercializzazione la rinuncia alla quota e rimane soggetto al pagamento del contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

 

CAPO IV

ALTRI AIUTI A CARICO DEL FONDO DI RISTRUTTURAZIONE

 

     Art. 13. Fissazione degli importi per Stato membro

     1. Entro il 31 ottobre 2006 per la campagna di commercializzazione 2006/2007, entro il 31 marzo 2007 per la campagna 2007/2008, entro il 31 marzo 2008 per la campagna 2008/2009 ed entro il 31 marzo 2009 per la campagna 2009/2010, la Commissione fissa gli importi da assegnare a ciascuno Stato membro a carico del fondo di ristrutturazione per:

     a) l’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006;

     b) l’aiuto supplementare alla diversificazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 320/2006;

     c) l’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono calcolati in base ai seguenti elementi:

     a) l’importo dell’aiuto alla diversificazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, moltiplicato per la quantità di quota zucchero rinunciata nello Stato membro interessato, per la quale è concesso un aiuto alla ristrutturazione a decorrere:

     — dalla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,

     — dalla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,

     — dalla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,

     — dalla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009;

     b) l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione corrispondente alla più alta delle percentuali ottenute conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e moltiplicato per la quantità di quota zucchero di cui alla lettera a) del presente paragrafo, fino:

     — alla campagna 2006/2007 per gli importi determinati nell’ottobre 2006,

     — alla campagna 2007/2008 per gli importi determinati nel marzo 2007,

     — alla campagna 2008/2009 per gli importi determinati nel marzo 2008,

     — alla campagna 2009/2010 per gli importi determinati nel marzo 2009.

     L’importo risultante dal calcolo di cui al primo comma è ridotto, se del caso, degli importi dell’aiuto supplementare alla diversificazione precedentemente fissati secondo il metodo di cui alla presente lettera;

     c) se del caso, gli importi dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 320/2006.

     3. Gli importi ottenuti secondo il metodo di cui al paragrafo 2 vengono aggiunti agli importi determinati conformemente al paragrafo 1 per gli anni precedenti.

 

     Art. 14. Programmi di ristrutturazione nazionali

     1. Entro il 31 dicembre 2006 ed entro il 30 settembre rispettivamente del 2007, del 2008 e del 2009, gli Stati membri comunicano alla Commissione i loro programmi di ristrutturazione nazionali, indicanti le misure da attuare nei limiti dell’importo dell’aiuto alla diversificazione determinato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione determinato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e dell’importo dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera c).

     2. I programmi di ristrutturazione nazionali devono contenere almeno i seguenti elementi:

     a) una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione in ciascuna delle regioni interessate;

     b) una descrizione delle regioni interessate e un’analisi dei problemi legati alla ristrutturazione del settore dello zucchero;

     c) una presentazione dei fini perseguiti e delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con i piani di ristrutturazione ammissibili di cui all’articolo 9, con la politica di sviluppo rurale nelle regioni interessate e con altre misure in atto o in progetto nelle stesse regioni, in particolare quelle finanziate da altri fondi comunitari;

     d) i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari;

     e) se del caso, l’importo dell’aiuto supplementare alla diversificazione a favore dei coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione e i criteri obiettivi e non discriminatori per l’assegnazione di detto aiuto;

     f) un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti.

     3. Le misure o gli interventi previsti dal programma di ristrutturazione nazionale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

 

     Art. 15. Aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

     1. Una raffineria a tempo pieno che, al 30 giugno 2006, era una raffineria ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, può presentare domanda per l’aiuto transitorio di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, erogato dallo Stato membro sul cui territorio è situata la raffineria stessa.

     2. La raffineria a tempo pieno presenta la domanda di aiuto, corredata del piano aziendale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, entro un termine, anteriore al 30 settembre 2007, fissato dallo Stato membro interessato.

     3. Il piano aziendale di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 deve contenere almeno i seguenti elementi:

     a) una sintesi dei principali obiettivi, misure, interventi, costi, contributi finanziari e tempi di esecuzione;

     b) una descrizione analitica dei problemi incontrati in sede di adattamento alla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero;

     c) una presentazione delle misure o degli interventi previsti, che ne evidenzi la coerenza con altre misure in atto o in progetto nella regione interessata, finanziate da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario;

     d) i tempi di esecuzione di tutte le misure o interventi previsti e i criteri seguiti per differenziarli da misure o interventi analoghi finanziati da altri fondi comunitari di cui il richiedente è beneficiario;

     e) un piano finanziario che specifichi la totalità dei costi di ciascuna misura o intervento e lo scadenzario previsionale dei pagamenti.

     4. Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono contenere uno o più dei seguenti elementi: investimenti, smantellamento degli impianti di produzione, partecipazione ai costi operativi, riserve per ammortamento dell’attrezzatura e altri accantonamenti ritenuti necessari per adattarsi alla nuova situazione.

     5. Lo Stato membro interessato decide in merito all’ammissibilità del piano aziendale, nei limiti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, e comunica la propria decisione al richiedente e alla Commissione entro i trenta giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     Entro lo stesso termine, lo Stato membro informa la Commissione dell’importo che sarà assegnato a ciascuna raffineria ed eventualmente dei criteri obiettivi e non discriminatori per la ripartizione dell’aiuto tra le varie raffinerie a tempo pieno situate nel proprio territorio.

     6. Le misure o gli interventi previsti dal piano aziendale devono essere realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2010.

 

CAPO V

PAGAMENTO DEGLI AIUTI

 

     Art. 16. Pagamento dell’aiuto alla ristrutturazione

     1. Il pagamento di ciascuna rata dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.

     2. Qualora i pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, l’importo della rata corrispondente è ridotto degli importi da versare ai coltivatori e ai fornitori di macchinari.

     3. L’aiuto alla ristrutturazione è pagato entro e non oltre il 30 settembre 2011.

     4. Se del caso, la Commissione stabilisce, entro il 31 gennaio rispettivamente del 2008, del 2009, del 2010 e del 2011, le percentuali del primo e del secondo pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, nonché la data indicativa del secondo pagamento.

 

     Art. 17. Pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri

     1. Nei limiti degli importi determinati conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, l’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati dallo Stato membro ai beneficiari due volte l’anno, nei mesi di marzo e settembre, a fronte delle spese ammissibili effettivamente sostenute, documentate e verificate.

     Se una parte dell’aiuto supplementare alla diversificazione è versato ai coltivatori di barbabietola da zucchero o di canna da zucchero che cessano la produzione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro accerta che i coltivatori interessati abbiano effettivamente cessato la produzione di barbabietola o di canna.

     2. Il primo pagamento è effettuato nel settembre 2007. L’aiuto alla diversificazione, l’aiuto supplementare alla diversificazione e l’aiuto transitorio a taluni Stati membri sono pagati entro e non oltre il 30 settembre 2011.

 

     Art. 18. Pagamento dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno

     1. Nei limiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno è pagato dallo Stato membro ai beneficiari, a fronte delle spese ammissibili basate su un piano aziendale, in due rate:

     a) il 40 % nel settembre 2007;

     b) il 60 % nel marzo 2008.

     Il pagamento di ciascuna rata è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’ammontare della rispettiva rata.

     2. In deroga al paragrafo 1, la totalità delle spese ammissibili può essere saldata in un’unica soluzione, nel settembre 2007, a condizione che, entro il 15 settembre 2007:

     a) siano state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti nel piano aziendale;

     b) sia stata presentata la relazione finale di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

     c) lo Stato membro abbia effettuato i controlli di cui all’articolo 25.

     In questo caso il pagamento non è subordinato alla costituzione di una cauzione.

 

     Art. 19. Pagamento ai coltivatori e ai fornitori di macchinari

     1. Entro i due mesi successivi al ricevimento della prima rata dell’aiuto alla ristrutturazione e sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, le imprese procedono al pagamento ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari.

     2. I pagamenti ai coltivatori e ai fornitori di macchinari possono essere erogati direttamente dallo Stato membro, mediante corrispondente riduzione dell’importo dell’aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, entro il limite fissato al paragrafo 3 del presente articolo. In tal caso, i pagamenti vengono effettuati simultaneamente al pagamento del rimanente importo dell’aiuto alla ristrutturazione dovuto all’impresa.

     3. L’importo del pagamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non deve essere superiore al 50 % della prima rata. Se tale importo non copre l’intera somma dovuta, il rimanente sarà versato:

     a) entro i due mesi successivi al ricevimento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dall’impresa;

     b) simultaneamente al pagamento della seconda rata dell’aiuto alla ristrutturazione, se il pagamento è effettuato dallo Stato membro.

 

     Art. 20. Decisione di differire i pagamenti

     Se la Commissione decide di differire il pagamento dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione, dell’aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno o dell’aiuto transitorio a taluni Stati membri conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 320/2006, essa ne informa gli Stati membri prima del 31 maggio e del 31 gennaio.

 

     Art. 21. Valuta

     1. Ai fini del fondo di ristrutturazione temporaneo, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, l’importo del contributo temporaneo per la ristrutturazione e le spese che figurano nelle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e pagati in euro.

     2. Per qualsiasi pagamento effettuato in una moneta diversa dall’euro, si applica il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui ha avuto luogo il fatto generatore del pagamento in questione.

     Il fatto generatore è la data del pagamento.

 

     Art. 22. Svincolo delle cauzioni

     1. Le cauzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, e all’articolo 18, paragrafo 2, sono svincolate solo se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sono state realizzate tutte le misure e gli interventi previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel programma di ristrutturazione nazionale o nel piano aziendale;

     b) è stata presentata la relazione finale di cui all’articolo 23, paragrafo 2;

     c) gli Stati membri hanno effettuato i controlli di cui all’articolo 25;

     d) per l’aiuto alla ristrutturazione, l’impresa ha versato l’aiuto ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, salvo qualora tali pagamenti siano erogati direttamente dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2;

     e) se del caso, è stato pagato il prelievo sulle eccedenze applicabile alle scorte di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina fuori quota giacenti all’inizio della campagna di commercializzazione nella quale ha luogo la rinuncia alla quota.

     2. In deroga al paragrafo 1, a richiesta del beneficiario, una cauzione può essere parzialmente svincolata in proporzione all’importo delle spese effettivamente sostenute per le misure e gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, a condizione che sia stata effettuata l’ispezione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e che sia stato redatto il verbale di ispezione ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3.

     3. Tranne in caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte entro il 30 settembre 2011.

 

CAPO VI

RELAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

 

     Art. 23. Relazioni delle imprese

     1. Le imprese che presentano domanda di aiuto alla ristrutturazione informano le parti coinvolte nell’iter di consultazione di cui all’articolo 1:

     a) delle decisioni prese dallo Stato membro ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11;

     b) di ciò che è stato effettivamente realizzato ogni anno nell’ambito del piano di ristrutturazione approvato.

     2. Le imprese beneficiarie di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione presentano una relazione annuale sullo stato di avanzamento delle misure di ristrutturazione all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso l’aiuto, entro i tre mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione nel corso della quale tali misure sono state realizzate.

     Detta relazione specifica le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute durante la campagna precedente, confrontandole con le misure o gli interventi e con le spese previste nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.

     Entro i tre mesi successivi al completamento di tutte le misure e di tutti gli interventi previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale, l’impresa presenta all’autorità competente dello Stato membro una relazione finale ricapitolativa delle misure e degli interventi realizzati nonché delle spese sostenute.

 

     Art. 24. Relazioni degli Stati membri

     1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione di cui trattasi, relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione, dei programmi di ristrutturazione nazionali e dei piani aziendali.

     Queste relazioni contengono:

     a) una descrizione delle misure o degli interventi realizzati e un giudizio sul rispetto dei tempi di esecuzione;

     b) un resoconto degli accertamenti emersi da almeno un’ispezione in loco effettuata in ciascun sito industriale per ognuno dei piani di ristrutturazione o dei piani aziendali;

     c) un raffronto tra le spese preventivate e sostenute;

     d) un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal fondo di ristrutturazione;

     e) se del caso, le eventuali modifiche apportate al piano di ristrutturazione, nonché le relative giustificazioni e implicazioni per il futuro.

     2. Entro il 30 giugno 2011, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione finale che confronta le misure o gli interventi realizzati e le spese sostenute con quelli previsti nei piani di ristrutturazione, nei programmi di ristrutturazione nazionali e nei piani aziendali, giustificando eventuali discrepanze.

     La relazione finale contiene altresì un riepilogo delle sanzioni irrogate durante l’intero periodo, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa in questione ha pagato tutti i prelievi, sanzioni pecuniarie e contributi sullo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina precedentemente prodotti dagli zuccherifici completamente o parzialmente smantellati.

 

     Art. 25. Controlli

     1. Ciascuna impresa e ciascun sito di produzione che beneficiano di un aiuto a carico del fondo di ristrutturazione sono ispezionati dall’autorità competente dello Stato membro entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

     L’ispezione è intesa a verificare il rispetto del piano di ristrutturazione o del piano aziendale, nonché l’esattezza e la completezza delle informazioni fornite dall’impresa nella relazione annuale. Nel corso della prima ispezione vengono inoltre verificate tutte le altre informazioni fornite dall’impresa nella domanda di aiuto alla ristrutturazione, in particolare la conferma di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006.

     2. L’ispezione verte in ogni caso su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione menzionati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per ciascuna ispezione viene redatto un verbale, contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, degli accertamenti effettuati e degli ulteriori interventi raccomandati.

     3. Il verbale di ispezione consta delle seguenti parti:

     a) una parte generale che riporta le seguenti indicazioni:

     i) l’impresa beneficiaria e il sito di produzione visitato;

     ii) le persone presenti;

     iii) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso;

     b) per ciascuno degli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e per ciascun piano aziendale, una parte in cui sono descritte distintamente le singole verifiche effettuate e indicante in particolare:

     i) i requisiti e le norme oggetto dell’ispezione;

     ii) la natura e la portata delle verifiche eseguite;

     iii) le risultanze;

     iv) gli elementi del piano di ristrutturazione o del piano aziendale riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze;

     c) una parte valutativa, recante un apprezzamento dell’entità delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti, con un’indicazione delle irregolarità che giustificano l’adozione delle misure contemplate agli articoli 26 o 27.

     4. Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze constatate.

     5. Il verbale di ispezione deve essere ultimato entro il mese successivo all’ispezione.

 

     Art. 26. Recupero

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l’aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all’impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore.

     2. Gli interessi decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di notificazione al beneficiario dell’obbligo di rimborsare l’aiuto sino alla data del rimborso effettivo.

     Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

     3. Lo Stato membro può accordare al beneficiario un termine di due mesi per adempiere agli impegni previsti nel piano di ristrutturazione o nel piano aziendale.

 

     Art. 27. Sanzioni

     1. Se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, egli deve pagare una penale pari al 10 % dell’importo che è tenuto a rimborsare a norma dell’articolo 26.

     2. La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, oltre ad aver segnalato chiaramente l’inadempienza nella relazione annuale presentata a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, dimostra con prove sufficienti che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore.

     3. Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la penale è pari al 30 % dell’importo da rimborsare ai sensi dell’articolo 26.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

 

     Art. 28. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.