§ 1.1.622 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1855.
Regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:14/11/2005
Numero:1855


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.622 - Regolamento 14 novembre 2005, n. 1855.

Regolamento (CE) n. 1855/2005 della Commissione che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d’Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva ascolana del Piceno (DOP)]

(G.U.U.E. 15 novembre 2005, n. L 297).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la domanda presentata dall’Italia per la registrazione delle due denominazioni «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e «Oliva ascolana del Piceno», la domanda presentata dalla Francia per la registrazione delle due denominazioni «Asperge des Sables des Landes» e «Pâtes d’Alsace» e la domanda presentata dalla Spagna per la registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

      (2) Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, le denominazioni in questione devono essere pertanto iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione è completato con le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

Prodotti di cui all’allegato I del trattato destinati all’alimentazione umana

 

     Preparazioni a base di carni (scaldate, salate, affumicate, ecc.)

 

     SPAGNA

     Jamón de Trevélez (IGP)

 

     Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

 

     ITALIA

     Mela Alto Adige o Südtiroler Apfel (IGP)

     Oliva Ascolana del Piceno (AOP)

 

     FRANCIA

     Asperge des sables des Landes (IGP)

 

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2081/92

 

     Paste alimentari

 

     FRANCIA

     Pâtes d’Alsace (IGP)