§ 1.1.619 - Regolamento 8 novembre 2005, n. 1819.
Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:08/11/2005
Numero:1819


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.1.619 - Regolamento 8 novembre 2005, n. 1819.

Regolamento (CE) n. 1819/2005 della Commissione che approva il piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all’esercizio finanziario 2006 per l’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità

(G.U.U.E. 9 novembre 2005, n. L 293).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità, in particolare l’articolo 6,

     visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

      (1) Secondo l’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità, la Commissione è tenuta ad adottare un piano di distribuzione da finanziarsi con le risorse disponibili per l’esercizio 2006. Il piano deve definire in particolare, per ogni Stato membro che partecipa all’azione, l’importo finanziario massimo messo a disposizione per l’esecuzione della parte rispettiva di piano e il quantitativo di ciascun prodotto che può essere ritirato dalle scorte degli organismi d’intervento.

      (2) Gli Stati membri che partecipano all’esecuzione del piano per il 2006 hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (3) Per la ripartizione delle risorse è necessario tener conto, in particolare, dell’esperienza acquisita e del grado di utilizzazione delle risorse assegnate agli Stati membri nel corso degli esercizi precedenti.

      (4) L’articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c), del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede che siano messi a disposizione stanziamenti per l’acquisto sul mercato comunitario di prodotti temporaneamente indisponibili nelle scorte degli organismi d’intervento. Poiché le scorte di latte scremato in polvere attualmente detenute dagli organismi di intervento sono molto scarse e sono già state prese misure per la loro vendita sul mercato, occorre stabilire gli stanziamenti che consentano di acquistare sul mercato la quantità di latte scremato in polvere necessaria per il piano del 2006. Occorre inoltre adottare specifiche disposizioni per garantire la corretta esecuzione del contratto di fornitura.

      (5) L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3149/92 prevede il trasferimento tra Stati membri dei prodotti non disponibili nelle scorte di intervento dello Stato membro in cui tali prodotti sono necessari per l’esecuzione del piano. Occorre pertanto autorizzare i trasferimenti intracomunitari necessari all’esecuzione del piano per il 2006, alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

      (6) Per l’esecuzione del piano occorre precisare che il fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è la data di inizio dell’esercizio di gestione delle scorte pubbliche.

      (7) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, ai fini della redazione del piano in oggetto la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono i problemi delle persone indigenti della Comunità.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per il 2006 la distribuzione delle scorte alimentari a favore delle persone indigenti della Comunità prevista dal regolamento (CEE) n. 3730/87 si svolge in conformità con il piano di distribuzione di cui all’allegato I del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere necessario per il piano di cui all’articolo 1 sono fissati nell’allegato II.

     2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.

 

          Art. 3.

     Il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell’allegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3149/92.

 

          Art. 4.

     Per l’esecuzione del piano di cui all’articolo 1 del presente regolamento la data del fatto generatore di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2799/98 è il 1° ottobre 2005.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I [1]

Piano annuale di distribuzione per l’esercizio 2006

 

     a) Risorse finanziarie messe a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro:

 

 

(in EUR)

Stato membro

Stanziamento

Belgio

3 064 940

Grecia

7 127 822

Spagna

53 793 470

Francia

48 059 949

Irlanda

355 874

Italia

73 538 420

Lettonia

2 096 236

Lituania

2 489 508

Lussemburgo

34 959

Ungheria

6 764 115

Malta

401 030

Polonia

43 408 602

Portogallo

13 306 532

Slovenia

1 334 827

Finlandia

3 637 860

Totale

259 414 143

 

     b) Quantitativo di ciascun prodotto da ritirare dalle scorte d’intervento della Comunità e da distribuire negli Stati membri limitatamente agli importi di cui alla lettera a):

 

 

 

 

 

(tonnellate)

Stato membro

Cereali

Riso (risone)

Burro

Zucchero

Belgio

12 121

2 800

450

 

Grecia

 

7 500

 

 

Spagna

73 726

28 000

13 560

2 000

Francia

75 851

55 000

10 564

 

Irlanda

 

 

120

 

Italia

115 253

20 000

6 833

3 500

Lettonia

19 706

 

 

 

Lituania

16 000

5 000

 

 

Ungheria

63 587

 

 

 

Malta

1 877

600

 

 

Polonia

85 608

20 000

7 230

4 847

Portogallo

17 287

14 000

2 743

1 700

Slovenia

1 262

600

 

300

Finlandia

18 500

 

 

500

Totale

500 778

153 500

41 500

12 847

 

     (c) Quantitativi di riso di cui è autorizzato il ritiro dalle scorte d’intervento per il pagamento delle forniture di cereali o di prodotti di cereali mobilizzate sul mercato, fatti salvi i quantitativi massimi di cui alla lettera a):

 

Stato membro

tonnellate

Grecia

7 500

 

 

ALLEGATO II

 

     Stanziamenti a favore degli Stati membri per l’acquisto di latte scremato in polvere sul mercato comunitario limitatamente agli importi massimi fissati nell’allegato I, lettera a):

 

Stato membro

EUR

Grecia

4 538 402

Italia

33 849 510

Lussemburgo

33 295

Malta

101 734

Polonia

6 185 397

Slovenia

863 810

Finlandia

1 274 443

Totale

46 846 591

 

 

ALLEGATO III

Trasferimenti intracomunitari autorizzati nell’ambito del piano per il 2006

 

Prodotto

Quantità (tonnellate)

Detentore

Destinatario

1. Cereali

73 726

Ministero dell’Agricoltura, Francia

FEGA, Spagna

2. Cereali

115 253

Ministero dell’Agricoltura, Francia

AGEA, Italia

3. Cereali

17 287

Ministero dell’Agricoltura, Francia

INGA, Portogallo

4. Cereali

1 262

MVH, Ungheria

AAMRD, Slovenia

5. Cereali

1 877

Ministero dell’Agricoltura, Francia

Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

6. Riso

5 000

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

Agenzia di regolamentazione del mercato per i prodotti agricoli e alimentari, Lituania

7. Riso

20 000

Ministero dell’Agricoltura, Grecia

ARR, Polonia

8. Riso

14 000

FEGA, Spagna

INGA, Portogallo

9. Riso

2 800

Ente Risi, Italia

BIRB, Belgio

10. Riso

38 396

Ente Risi, Italia

Ministero dell’Agricoltura, Francia

11. Riso

600

Ente Risi, Italia

Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo, Malta

12. Riso

600

Ente Risi, Italia

AAMRD, Slovenia

13. Zucchero

1 700

FEGA, Spagna

INGA, Portogallo

14. Zucchero

500

ARR, Polonia

Ministero dell’Agricoltura, Finlandia

15. Zucchero

300

AGEA, Italia

AAMRD, Slovenia

16. Burro

450

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

BIRB, Belgio

17. Burro

8 997

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

Ministero dell’Agricoltura, Francia

18. Burro

6 164

Ministero per l’Agricoltura e l’alimentazione, Irlanda

ARR, Polonia

19. Burro

631

FEGA, Spagna

AGEA, Italia

 


[1] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 153/2006.