§ 1.1.568 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2278.
Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:30/12/2004
Numero:2278


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.1.568 – Regolamento 30 dicembre 2004, n. 2278.

Regolamento (CE) n. 2278/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2759/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 396).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003, comprende alcune disposizioni che non sono direttamente applicabili ai paesi beneficiari ai sensi del regolamento (CE) n. 1268/1999. Pertanto l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione non può più far riferimento a detto articolo 26. È opportuno che nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2759/1999 vengano incluse disposizioni specifiche per tener conto della situazione relativa ai paesi candidati.

     (2) L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1268/1999 concerne i tassi del contributo comunitario e le intensità di aiuto. Il paragrafo 2 di detto articolo prevede un aumento del massimale del contributo pubblico per gli investimenti nelle aziende agricole, e segnatamente per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori e/o in zone montane. È opportuno definire tali termini conformemente ai principi applicabili agli Stati membri.

     (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2759/1999.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2759/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È concesso un sostegno agli investimenti previsti all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 riguardante il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli inclusi i prodotti della pesca compresi nell'allegato I del trattato. I prodotti agricoli, ad esclusione dei prodotti della pesca, devono provenire da paesi candidati o dalla Comunità. Sono esclusi dal sostegno gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.

     Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese conformi ai requisiti fissati all’articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del presente regolamento.

     Tuttavia, qualora al momento della presentazione della domanda siano stati recentemente introdotti requisiti minimi connessi all’acquis in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, la concessione del sostegno è subordinata alla condizione che l'azienda beneficiaria rispetti tali nuovi requisiti alla conclusione dell'investimento.»

     2) All'articolo 8, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1268/1999 si intende per:

     a) “giovane agricoltore”: un agricoltore che abbia meno di 40 anni al momento in cui è adottata la decisione di concessione del sostegno e che possieda conoscenze e competenze professionali adeguate;

     b) “zone montane”: le zone montane quali definite nell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999;

     c) “contributo pubblico”: qualsiasi contributo pubblico, sia esso erogato o meno a titolo del programma.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.