§ 1.1.393 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1244.
Regolamento (CE) n. 1244/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:19/06/2001
Numero:1244


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.393 - Regolamento 19 giugno 2001, n. 1244.

Regolamento (CE) n. 1244/2001 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 173)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Le informazioni statistiche relative ai pagamenti diretti versati nel quadro dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune dimostrano che un numero elevato di agricoltori percepisce importi di piccola entità. I regimi di aiuto non fanno distinzione tra gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità e quelli che percepiscono importi più cospicui e le condizioni di ammissibilità nonché le disposizioni amministrative e di controllo sono uguali per tutti.

     (2) L'istituzione di un regime semplificato di aiuti per gli agricoltori che percepiscono importi di piccola entità può contribuire a ridurre gli oneri amministrativi a carico degli agricoltori, delle amministrazioni nazionali e della Commissione. È opportuno verificare l'efficacia di tale regime durante un periodo di prova. Gli agricoltori ammessi a beneficiare di importi di piccola entità o disposti ad accettare un importo dell'aiuto inferiore riceverebbero, nel corso di un periodo minimo, un solo pagamento globale all'anno secondo condizioni semplificate. Data la sua applicazione limitata nel tempo, è opportuno che la partecipazione al regime sia facoltativa sia per gli Stati membri che per gli agricoltori i quali, negli Stati membri, decidono di aderirvi.

     (3) Per semplificare le procedure amministrative è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di effettuare pagamenti combinati agli agricoltori che aderiscono al regime semplificato, comprendenti gli aiuti concessi secondo tale regime e quelli previsti da altri regimi di sostegno.

     (4) Fatte salve le norme comuni in vigore relative ai regimi di sostegno diretto previste dal regolamento (CE) n. 1259/1999 e tenendo conto del fatto che il presente regime si applica per un periodo di prova, è opportuno dare alla Commissione la necessaria flessibilità nell'attuazione del regime. Per conseguire tale obiettivo di semplificazione può rivelarsi inoltre necessario prevedere deroghe, in determinati casi debitamente definiti e giustificati, alle norme in vigore previste dai pertinenti regolamenti sui regimi di sostegno nonché del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

     (5) Il regolamento (CE) n. 1259/1999 stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. È pertanto necessario modificare tale regolamento per inserirvi il presente regime semplificato.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1259/1999 è modificato come segue:

     1) è inserito il seguente articolo:

     "Art. 2 bis.

     1. Per gli anni civili 2002-2005 è istituito un regime semplificato, nell'ambito del quale gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che i pagamenti relativi ai seguenti regimi di sostegno siano effettuati alle condizioni stabilite nel presente articolo e secondo le modalità adottate per la sua applicazione:

     - pagamenti per superficie per i seminativi, inclusi il pagamento per i foraggi insilati, i pagamenti supplementari, i pagamenti per il ritiro dalla produzione, e l'aiuto supplementare per il frumento duro e l'aiuto speciale, come previsto agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

     - aiuto per superficie per i legumi da granella, come disposto all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1577/96,

     - pagamento compensativo per superficie per il riso, come previsto all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3072/95,

     - premio speciale, premio per vacca nutrice (inclusi i pagamenti per le giovenche e il premio nazionale supplementare per le vacche nutrici, se cofinanziato), pagamenti per l'estensivizzazione nonché pagamenti supplementari versati in aggiunta agli aiuti di cui al presente trattino come disposto agli articoli 4, 6, 10, 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999,

     - premio per pecora e capra e supplementi per le zone svantaggiate, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98.

     I regolamenti citati al primo comma sono in appresso denominati 'pertinenti regolamenti'.

     2. L'adesione al regime semplificato è facoltativa. I richiedenti possono partecipare a tale regime soltanto se hanno già percepito un aiuto nel quadro di almeno uno dei regimi di sostegno da esso contemplati in ciascuno dei tre anni civili precedenti l'anno della domanda. Gli agricoltori che percepiscono l'aiuto al prepensionamento di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 non possono aderire al regime.

     3. L'importo che un agricoltore può percepire nel quadro del regime corrisponde al più elevato degli importi seguenti:

     a) la media degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nei tre anni civili che precedono l'anno della domanda; oppure

     b) il totale degli importi concessi in virtù dei pertinenti regolamenti nell'anno civile che precede l'anno della domanda.

     Nel calcolo dei suddetti importi si tiene conto degli aiuti per superficie concessi per il lino e la canapa in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70.

     Nel caso in cui si applichi l'articolo 4 del presente regolamento durante i periodi di riferimento di cui alle lettere a) e b), gli importi di cui alle lettere a) e b) sono pari agli importi che sarebbero stati concessi anteriormente all'applicazione dell'articolo 4.

     4. L'importo di cui al paragrafo 3 non può essere superiore a 1250 EUR.

     Tuttavia, i richiedenti che avrebbero diritto ad importi superiori nell'ambito dei regimi previsti dai pertinenti regolamenti possono scegliere di aderire al regime semplificato a condizione che accettino di percepire l'importo massimo, fatto salvo il paragrafo 5.

     L'aiuto di cui al regime semplificato è versato una volta all'anno a partire dall'anno di presentazione della domanda di partecipazione a tale regime fino al 2005.

     5. Gli Stati membri possono decidere di applicare l'articolo 4 al regime semplificato.

     6. I richiedenti si impegnano a mantenere le terre in buone condizioni agronomiche. Possono utilizzare le terre per qualsiasi uso agricolo esclusa la produzione di canapa di cui al codice NC 5302 10 00.

     Gli Stati membri definiscono le buone condizioni agronomiche tenendo conto, in particolare, delle misure adottate in applicazione del presente regolamento e dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione.

     7. Gli Stati membri possono decidere di applicare il regime semplificato a livello nazionale o regionale e di combinare il termine per i pagamenti previsti dal regime semplificato con il termine per i pagamenti contemplati da altri regimi di sostegno.";

     2) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. Modalità di applicazione

     1. La Commissione è assistita dal Comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 oppure, se del caso, da altri competenti comitati di gestione.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Conformemente al paragrafo 2, la Commissione adotta:

     - le modalità di applicazione dell'articolo 2 bis, comprese le deroghe alle disposizioni dei pertinenti regolamenti e del regolamento (CEE) n. 3508/92, necessarie al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione, in particolare quelle relative alle condizioni di ammissibilità, ai termini di presentazione delle domande e di pagamento e alle disposizioni di controllo, nonché norme particolareggiate per evitare duplici richieste riguardo alle superfici e produzioni contemplate dal regime semplificato,

     - le modifiche dell'allegato che si rivelino necessarie tenendo conto dei criteri indicati all'articolo 1, e

     - se del caso, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese, in particolare, le misure necessarie ad impedire che vengano eluse le disposizioni degli articoli 3 e 4, nonché quelle relative all'articolo 7."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.