§ 18.7.9 – Direttiva 5 novembre 2002, n. 83.
Direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita.


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.7 altre attività
Data:05/11/2002
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo d'applicazione.
Art. 3.  Attività, imprese ed enti esclusi.
Art. 4.  Principio di autorizzazione.
Art. 5.  Campo d'applicazione dell'autorizzazione.
Art. 6.  Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.
Art. 7.  Programma di attività.
Art. 8.  Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata.
Art. 9.  Rifiuto dell'autorizzazione.
Art. 9 bis.  Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri
Art. 10.  Autorità competenti e oggetto dellavigila nza.
Art. 11.  Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro.
Art. 12.  Divieto dell'obbligo di cessione aun ente pubblico.
Art. 13.  Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza.
Art. 14.  Trasferimento del portafoglio.
Art. 15.  Partecipazione qualificata.
Art. 16.  Segreto d'ufficio.
Art. 17.  Obblighi dei revisori.
Art. 18.  Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita.
Art. 19.  Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e nonvita.
Art. 20.  Costituzione delle riserve tecniche.
Art. 21.  Premi per nuovaproduzione.
Art. 22.  Attivi di coperturadelle riserve tecniche.
Art. 23.  Categorie di attivi ammessi.
Art. 24.  Regole di diversificazione degli investimenti.
Art. 25.  Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario.
Art. 26.  Regole di congruenza.
Art. 27.  Margine di solvibilità disponibile.
Art. 28.  Margine di solvibilità richiesto.
Art. 28 bis.  Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative
Art. 29.  Fondo di garanzia.
Art. 30.  Riesame dell'importo del fondo di garanzia.
Art. 31.  Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche.
Art. 32.  Legge applicabile.
Art. 33.  Interesse generale.
Art. 34.  Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.
Art. 35.  Termine di rinuncia.
Art. 36.  Informazioni per i contraenti.
Art. 37.  Imprese di assicurazione in difficoltà.
Art. 38.  Piano di risanamento finanziario.
Art. 39.  Revoca dell'autorizzazione.
Art. 40.  Condizioni per lo stabilimento di una succursale.
Art. 41.  Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine.
Art. 42.  Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine
Art. 43.  Libera prestazione di servizi: modifiche di attività.
Art. 44.  Lingua.
Art. 45.  Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.
Art. 46.  Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione.
Art. 47.  Pubblicità.
Art. 48.  Liquidazione.
Art. 49.  Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere.
Art. 50.  Imposte sui premi.
Art. 51.  Principi e condizioni dell'autorizzazione.
Art. 52.  Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi.
Art. 53.  Trasferimento del portafoglio.
Art. 54.  Costituzione di riserve tecniche.
Art. 55.  Margine di solvibilità e fondo di garanzia.
Art. 56.  Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri.
Art. 57.  Accordi con paesi terzi.
Art. 58.  Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
Art. 59.  Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità.
Art. 60.  Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive.
Art. 61.  Provadi onorabilità.
Art. 62.  Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
Art. 63.  Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi.
Art. 64.  Modifiche tecniche.
Art. 65.  Comitato.
Art. 66.  Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti.
Art. 67.  Ricorso giurisdizionale.
Art. 68.  Revisione degli importi espressi in euro.
Art. 69.  Attuazione di nuove disposizioni.
Art. 70.  Comunicazioni alla Commissione.
Art. 71.  Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38.
Art. 72.  Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva.
Art. 73.  Entrata in vigore.
Art. 74.  Destinatari.


§ 18.7.9 – Direttiva 5 novembre 2002, n. 83. [1]

Direttiva n. 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita.

(G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La prima direttiva 79/267/CEE, del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE e la terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive.

     (2) Per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita.

     (3) Il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità  l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.

     (4) In applicazione del trattato, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale.

     (5) La presente direttiva rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari, consentendo a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela.

     (6) La presente direttiva è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita che inoltre include la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

     (7) L'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine.

     (8) Di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale. Grazie a tale autorizzazione, l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine.

     (9) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione, qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche le imprese di assicurazione già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso.

     (10) La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione.

     (11) Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione, che implica «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.

     (12) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa di assicurazione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Un'impresa di assicurazione deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa di assicurazione sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

     (13) Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e, dall'altra, del luogo dell'impegno. Occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno. È opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi.

     (14) Una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria.

     (15) È opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche. Occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata.

     (16) L'assicurazione sulla vita è oggetto di autorizzazione ufficiale e di controllo in ciascuno Stato membro. Le condizioni per il rilascio o la revoca di detta autorizzazione dovranno essere definite. È indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa.

     (17) Occorre precisare i poteri e i mezzi di controllo delle autorità competenti e inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi.

     (18) Spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività.

     (19) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.

     (20) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese di assicurazione, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.

     (21) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare gli scambi di informazioni.

     (22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità  competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose.

     (23) Gli Stati membri possono concludere accordi sullo scambio d'informazioni con paesi terzi a condizione che la comunicazione delle informazioni in questione sia soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.

     (24) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione nonché la tutela dei clienti delle imprese di assicurazione, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità  competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa di assicurazione.

     (25) In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa di assicurazione.

     (26) L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa di assicurazione acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non assicurativa non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

     (27) La realizzazione delle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività per cui è prevista tale gestione.

     (28) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime. Lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità  competenti.

     (29) Le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi. In particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni.

     (30) Le disposizioni relative al trasferimento di portafoglio sono completate da disposizioni che riguardano specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa.

     (31) Le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio devono essere conformi al regime giuridico dell'autorizzazione unica previsto dalla presente direttiva.

     (32) Occorre vietare alle imprese costituite successivamente alle date indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di praticare il cumulo dell'assicurazione vita e dell'assicurazione danni. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese praticanti tale cumulo alle date pertinenti indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di continuare a praticarlo purché adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività, affinché vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e gli obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall'altra attività. È inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto cumulo. È peraltro opportuno esercitare un particolare controllo sulle imprese specializzate quando un'impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione sulla vita.

     (33) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita. Per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione.

     (34) Gli Stati membri che lo desiderano devono avere la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato I e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Tuttavia tale possibilità  deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione.

     (35) Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti. Il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su principi attuariali che è opportuno coordinare, onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri.

     (36) In un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche. Risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare per tale limitazione, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti.

     (37) È necessario coordinare le norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche, nonché le norme che disciplinano la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche, al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri. Tale coordinamento deve tener conto della liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista all'articolo 56 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria.

     (38) Lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 56 del trattato.

     (39) È necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo dell'autorità competente, da elementi impliciti del patrimonio, destinata ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche favorevoli. Questo requisito costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazione. Per garantire che, sotto questo profilo, gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività  che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si tratti di rischi di investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione e quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dell'impresa, ora dei premi e contributi incassati, ora unicamente delle riserve ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie.

     (40) La direttiva 92/96/CEE prevede una definizione provvisoria di mercato regolamentato, in attesa dell'adozione di una direttiva sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari che armonizzerà tale concetto a livello comunitario. La direttiva 93/22/CEE, del 10 maggio 1993, sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari prevede una definizione di mercato regolamentato, escludendo tuttavia dal suo campo di applicazione le attività di assicurazione sulla vita. È opportuno applicare il concetto di mercato regolamentato anche alle attività di assicurazione sulla vita.

     (41) L'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla presente direttiva, deve tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità  richiesto. Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.

     (42) È necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza. Tale fondo di garanzia deve essere costituito, nella sua globalità o per una parte determinata, da elementi espliciti del patrimonio.

     (43) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo minimo di garanzia, occorre istituire un meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo. La presente direttiva dovrebbe fissare norme minime per il margine di solvibilità e gli Stati membri di origine dovrebbero poter emanare norme più severe per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

     (44) Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi alle attività disciplinate dalla presente direttiva. L'armonizzazione delle normative in materia di contratti di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. La libertà  di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche.

     (45) Per i contratti di assicurazione sulla vita è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni.

     (46) Nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze. Spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.

     (47) Gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili. I sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa. In questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati. È opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti.

     (48) Occorre prevedere una collaborazione tra le competenti autorità - degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione.

     (49) È opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili.

     (50) È necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni. In situazioni particolari, nelle quali i diritti dei contraenti sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. Finché tale situazione perduri, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a non rilasciare il certificato attestante che l'impresa di assicurazione dispone di un margine si solvibilità sufficiente.

     (51) È ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione dei principi attuariali conformi alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa.

     (52) Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto.

     (53) La pubblicità dei prodotti di assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle attività assicurative nella Comunità. È opportuno lasciare alle imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi. Tuttavia gli Stati membri possono esigere il rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per ragioni d'interesse generale.

     (54) Nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi.

     (55) In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo. Negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote. È opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi.

     (56) Occorre realizzare un coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione. È sin d'ora essenziale prevedere che, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione dell'impegno.

     (57) Le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività  di assicurazione diretta all'interno della Comunità  devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità. La presente direttiva prevede, quanto alle modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità.

     (58) Occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità.

     (59) È opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, ma di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi. In ultima istanza deve essere prevista la possibilità di adottare misure, consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni, con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

     (60) La presente direttiva deve prevedere disposizioni relative alle prove d'onorabilità e d'assenza di fallimento.

     (61) Al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alle attività di assicurazione sulla vita coperte dalla presente direttiva, è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE. A tale scopo è opportuno modificare le disposizioni riguardanti la fissazione di un margine di solvibilità e i diritti acquisiti dalle succursali di imprese di assicurazione costituite precedentemente al 1° luglio 1994. È altresì opportuno determinare il contenuto del programma di attività delle succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi stabilite nella Comunità.

     (62) Potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo. La Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CE del Consiglio, nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato. Tali modifiche, costituendo delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

     (63) Ai sensi dell'articolo 15 del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo. Occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva.

     (64) Le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE accordano una deroga particolare ad alcune imprese esistenti al momento dell'adozione delle direttive stesse. Tali imprese hanno successivamente modificato la loro struttura. Esse non richiedono pertanto più alcuna deroga speciale di tal genere.

     (65) La presente direttiva deve far salvi i termini di attuazione e di applicazione da parte degli Stati membri delle direttive di cui all'allegato IV parte B,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

     a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 4;

     b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione.

     È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia;

     c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa;

     d) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 2;

     e) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;

     f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;

     g) Stato membro dell'impegno: Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;

     h) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

     i) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

     j) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

     Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 8 e 15 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori;

     k) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

     l) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese;

     m) mercato regolamentato:

     - nel caso d'un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE,

     - nel caso d'un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazioni che soddisfi requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato regolamentato o sui mercati dello Stato membro in questione;

     n) autorità competenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo delle imprese di assicurazione;

     o) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

     p) localizzazione delle attività : la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche; le attività  rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili;

     q) capitale a rischio: il capitale uguale al capitale in caso di decesso, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

     r) stretti legami: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

     i) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

     ii) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa, l'impresa figlia di un'impresa è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

     Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

     s) “impresa di riassicurazione”: un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva n. 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione [2].

     2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.

 

     Art. 2. Campo d'applicazione.

     La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:

     1) le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:

     a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità ;

     b) l'assicurazione di rendita;

     c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita;

     d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, a lungo termine) non rescindibile;

     2) le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:

     a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti;

     b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;

     c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività  rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività ;

     d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;

     e) le operazioni effettuate da società assicuratrici, quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1;

     3) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a proprio rischio.

 

     Art. 3. Attività, imprese ed enti esclusi.

     La presente direttiva non riguarda:

     1) i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 1, lettera c);

     2) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti;

     3) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche;

     4) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 3;

     5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;

     6) le mutue assicuratrici:

     - il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e

     - per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale importo è superato per tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

     Tuttavia, il disposto del presente paragrafo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva

     7) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza;

     8) le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

     a) le imprese di assicurazione pensioni già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività ;

     b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 2 connesse con tale esenzione allorché:

     - detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in un gruppo esistente di assicurazione,

     - costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni;

     c) le autorità finlandesi presentino, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva.

 

TITOLO II

ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA

 

     Art. 4. Principio di autorizzazione.

     L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.

     L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

     a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

     b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.

 

     Art. 5. Campo d'applicazione dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

     2. L'autorizzazione è accordata per ramo, quale definito nell'allegato I. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.

     Le autorità competenti possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'articolo 7.

     Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente.

 

     Art. 6. Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

     1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:

     a) adottino una delle forme seguenti:

     [si riporta solo il testo concernente l’Italia]

     - per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione».

     L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea, quando questa sarà istituita.

     Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; [3]

     b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

     c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 7;

     d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 29, paragrafo 2;

     e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale.

     2. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di assicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

     Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

     3. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

     4. L'impresa di assicurazione che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 7.

     Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 28 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2.

     5. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

     In deroga al primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preventiva per l'esercizio delle sue attività.

     La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

     Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo.

     6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non possono prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

 

     Art. 7. Programma di attività.

     Il programma d'attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

     a) la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere;

     b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

     c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

     d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

     inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

     e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

     f) la situazione probabile di tesoreria;

     g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

 

     Art. 8. Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata.

     Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

     Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità  degli azionisti o soci.

 

     Art. 9. Rifiuto dell'autorizzazione.

     Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.

     Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

     La possibilità di ricorso giurisdizionale è previsto anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.

 

          Art. 9 bis. Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri [4]

     1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

     c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

     2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

     a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

     b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

     c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

     3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA

 

CAPO 1

PRINCIPI E METODI DI VIGILANZA FINANZIARIA

 

     Art. 10. Autorità competenti e oggetto dellavigila nza.

     1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autorità competenti dello Stato membro dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazioni possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione. Le autorità competenti di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.

     2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.

     Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione. [5]

     3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

 

     Art. 11. Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro.

     Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro esercita la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.

 

     Art. 12. Divieto dell'obbligo di cessione aun ente pubblico.

     Gli Stati membri non possono imporre alle imprese di assicurazione l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 2 ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni nazionali.

 

     Art. 13. Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza.

     1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione aventi sede sociale nel loro territorio la presentazione di un resoconto annuale, per tutte le operazioni, relativo alla loro situazione finanziaria e al loro stato di solvibilità.

     2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione.

     Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

     a) di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di assicurazione e le sue attività complessive, in particolare:

     - raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

     - procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di assicurazione;

     b) di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

     c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari.

     Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità  competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

 

     Art. 14. Trasferimento del portafoglio.

     1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

     2. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità  competenti degli Stati membri dell'impegno.

     4. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se le autorità  consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.

     5. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

     È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà per i contraenti di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

     Art. 15. Partecipazione qualificata.

     1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro società figlia.

     Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

     1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 9 bis. [6]

     2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità  competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità  prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

     3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità  competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

     Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità  degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

     4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

     Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

 

     Art. 16. Segreto d'ufficio.

     1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità  competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

     Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

     2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità  competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 6 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

     Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

     4. Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma dei paragrafi 1 o 2 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

     — per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

     — per irrogare sanzioni, o

     — nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti, o

     — nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione. [7]

     5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

     — le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

     — gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

     — le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

     nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. [8]

     6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

     — le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

     — le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

     — gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

     — le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

     — le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

     — qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo. [9]

     7. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

     Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

     - le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma,

     - le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

     - quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

     Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

     Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

     La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

     8. I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

     — alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

     — all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

     informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo. [10]

     9. In deroga ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare per legge la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

     Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

     Gli Stati membri dispongono in ogni caso che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 11 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

     Art. 17. Obblighi dei revisori.

     1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

     a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio, che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

     - costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o

     - pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero

     - comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

     b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

     2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

     Art. 18. Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita.

     1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva sia a norma della direttiva 73/239/CEE.

     2. In via derogatoria, gli Stati membri possono disporre che:

     - le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva,

     - le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva.

     3. Salva l'applicazione del paragrafo 6, le imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che,

     - alla data del 1° gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia,

     - alla data del 1° gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo,

     - alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia [11],

     - alla data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia, e [12]

     - alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese,

     praticavano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19 della presente direttiva.

     4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.

     5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

     6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese di assicurazione con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività da esse esercitate alle date di cui al paragrafo 3.

     7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 19. Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e nonvita.

     1. La gestione distinta di cui all'articolo 18, paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/CEE siano separate affinché:

     - non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati «vita» e degli assicurati «danni» e in particolare gli assicurati «vita» godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa di assicurazione praticasse unicamente l'assicurazione vita,

     - gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento danni, non siano sostenuti dall'altra attività.

     Tuttavia, uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché se ne informi l'autorità competente, l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività.

     Le autorità competenti, mediante l'analisi dei risultati delle due attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo.

     2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione, spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità competente.

     b) Le imprese di assicurazione devono, in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità, in conformità dell'articolo 27 della presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE.

     3. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le autorità competenti applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una attività all'altra.

 

CAPO 2

REGOLE RELATIVE ALLE RISERVE TECNICHE

E ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE

 

     Art. 20. Costituzione delle riserve tecniche.

     1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.

     L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti.

     A. i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui:

     - tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti,

     - le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate,

     - tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto,

     - le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni, tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.

     ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione.

     iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.

     iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve.

     v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli.

     vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento.

     B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità  competente dello Stato membro d'origine, in applicazione dei principi seguenti.

     a) Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti:

     i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60 % del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto. Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto;

     ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

     b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato.

     c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti:

     - contratti in unità di conto,

     - contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni,

     - contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto.

     Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri.

     In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione.

     d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni.

     e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta.

     C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste.

     D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

     E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.

     F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

     2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili.

     3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 26. Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.

     4. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva n. 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE.

     Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva n. 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva n. 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti. [13]

 

     Art. 21. Premi per nuovaproduzione.

     I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

     A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.

 

     Art. 22. Attivi di coperturadelle riserve tecniche.

     Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità  degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà  all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

 

     Art. 23. Categorie di attivi ammessi.

     1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti.

     A. Investimenti

     a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

     b) prestiti;

     c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

     d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e altri fondi d'investimento;

     e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari.

     B. Crediti

     f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE; [14]

     g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

     h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

     i) anticipazioni su polizze;

     j) crediti d'imposta;

     k) crediti verso fondi di garanzia.

     C. Altri attivi

     l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

     m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;

     n) spese di acquisizione da ammortizzare;

     o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti;

     p) interessi reversibili.

     2. Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

     3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti. [15]

     Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

     i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

     ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

     iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

     iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

     v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 6, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;

     vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

     vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

     viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento degli attivi di altre imprese figlie;

     ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

     4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

 

     Art. 24. Regole di diversificazione degli investimenti.

     1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di investire non più del:

     a) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

     b) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10 % se l'impresa non investe più del 40 % delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5 % dei suoi attivi;

     c) 5 % del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1 % per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 6, e ad imprese di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti possono essere elevati rispettivamente all'8 % e al 2 %, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;

     d) 3 % del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

     e) 10 % del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato.

     2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

     i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

     ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

     iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

     iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

     v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

     vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

     3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

     - i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono,

     - gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva,

     - i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono,

     - i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

     4. Gli Stati membri possono elevare al 40 % il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.

     5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

     6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

 

     Art. 25. Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario.

     1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai suddetti attivi.

     2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità  che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

     3. Gli articoli 22 e 24 non si applicano agli attivi detenuti per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 24 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.

     4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti si applicano gli articoli 22, 23 e 24.

 

     Art. 26. Regole di congruenza.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, e dell'articolo 54, gli Stati membri si conformano all'allegato II per quanto riguarda le regole di congruenza.

     2. Il presente articolo non si applica agli impegni di cui all'articolo 25.

 

CAPO 3

REGOLE RELATIVE AL MARGINE DI

SOLVIBILITÀ E AL FONDO DI GARANZIA

 

     Art. 27. Margine di solvibilità disponibile.

     1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

     2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

     a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

     i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

     ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

     iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

     b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

     c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare;

     d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati.

     Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

     Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

     a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in:

     — imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva n. 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva n. 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo,

     — imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva n. 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

     — società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva n. 98/78/CE,

     — enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva n. 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,

     — imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva n. 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva n. 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

     b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

     — gli strumenti di cui al paragrafo 3,

     — gli strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva n. 73/239/CEE,

     — i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva n. 2000/12/CE.

     In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

     In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

     Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva n. 98/78/CE ovvero della direttiva n. 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva n. 98/78/CE. [16]

     3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

     a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

     Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

     i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

     ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

     iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità  disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità  competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità  competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

     iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

     b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

     i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

     ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

     iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

     iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

     v) computo dei soli importi effettivamente versati.

     4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

     a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1.

     Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

     i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro, e

     ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata;

     b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

     c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

     d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

     5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

 

     Art. 28. Margine di solvibilità richiesto.

     1. Fatto salvo l'articolo 29, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.

     2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:

     a) primo risultato:

     il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione; [17]

     b) secondo risultato:

     per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale importo non può in alcun caso essere inferiore al 50 %. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva n. 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.

     Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %. [18]

     3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva.

     4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:

     a) un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, più

     b) il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dal requisito dell'assicurazione di gruppo.

     5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo.

     6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni.

     7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:

     a) un'aliquota del 4 % delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;

     b) un'aliquota dell'1 % delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

     c) un'aliquota del 25 % delle spese nette di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

     d) un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.

 

          Art. 28 bis. Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative [19]

     1. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

     a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;

     b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50 000 000 di EUR;

     c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 % delle riserve tecniche totali.

     2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva n. 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

     In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26.

     Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.

 

     Art. 29. Fondo di garanzia.

     1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 28 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

     2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.

     Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma di tontina.

 

     Art. 30. Riesame dell'importo del fondo di garanzia.

     1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 29, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

     Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 20 marzo 2002 e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

     Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

     2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 31. Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche.

     1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 20.

     2. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

     3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione.

 

CAPO 4

LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI

E CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

 

     Art. 32. Legge applicabile.

     1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività  previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.

     2. Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.

     3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva.

     Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali dettino proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità  territoriali.

     4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

     Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

     5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

 

          Art. 33. Interesse generale.

     Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 4, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno.

 

     Art. 34. Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.

     Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.

     Salvo il disposto del primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

     Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.

 

     Art. 35. Termine di rinuncia.

     1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

     La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

     Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

     2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile.

 

     Art. 36. Informazioni per i contraenti.

     1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato III, punto A.

     2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato III, punto B.

     3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.

 

CAPO 5

IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN DIFFICOLTÀ

O IN SITUAZIONE IRREGOLARE

 

     Art. 37. Imprese di assicurazione in difficoltà.

     1. Qualora un'impresa di assicurazione non si conformi alle disposizioni dell'articolo 20, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità  degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

     2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 28, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

     In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione stia per degradarsi ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure.

     3. Se il margine di solvibilità diviene inferiore al fondo di garanzia di cui all'articolo 29, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa di assicurazione un piano di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto alla sua approvazione.

     Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa ne informa le autorità  degli Stati membri sul cui territorio l'impresa di assicurazione esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni.

     4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28, qualora:

     a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

     b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato. [20]

     5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità alla propria legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati nel suo territorio, su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure.

 

     Art. 38. Piano di risanamento finanziario.

     1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

     a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

     b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

     c) la situazione probabile di tesoreria;

     d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

     e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

     2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

     3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità  disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

     4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28 qualora:

     a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

     b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

     5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

 

     Art. 39. Revoca dell'autorizzazione.

     1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

     a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività  per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

     b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

     c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 37;

     d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

     L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità  competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa di assicurazione interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità  in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma.

     2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa di assicurazione interessata.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

 

     Art. 40. Condizioni per lo stabilimento di una succursale.

     1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

     2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

     a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

     b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

     c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

     d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

     3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

     L'autorità competente dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 28 e 29.

     Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

     4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

     5. La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

     6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

 

     Art. 41. Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine.

     L'impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.

 

     Art. 42. Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine

     1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 41, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

     a) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 28 e 29;

     b) i rami che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;

     c) la natura dei rischi che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi.

     Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa di assicurazione interessata.

     2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

     3. L'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività  a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

     Art. 43. Libera prestazione di servizi: modifiche di attività.

     Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle indicazioni previste dall'articolo 41 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 41 e 42.

 

     Art. 44. Lingua.

     Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

 

     Art. 45. Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.

     Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può soltanto esigere da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

     Art. 46. Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione.

     1. Un'impresa di assicurazione che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in detti Stati membri.

     2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

     3. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

     4. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

     5. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

     6. I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

     7. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

     8. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 3 a 7 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di assicurazione interessata.

     9. Ogni due anni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 o dell'articolo 42, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione [21].

 

     Art. 47. Pubblicità.

     La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

 

     Art. 48. Liquidazione.

     In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

 

     Art. 49. Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere.

     Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità  competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato I.

     L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta.

 

     Art. 50. Imposte sui premi.

     1. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

     2. La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 32 non incide sul regime fiscale applicabile.

     3. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.

 

TITOLO V

NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE

NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE

LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ

 

     Art. 51. Principi e condizioni dell'autorizzazione.

     1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 2 per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità.

     2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

     a) essere abilitata a praticare le attività di cui all'articolo 2 in conformità della legislazione nazionale da cui dipende;

     b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro;

     c) impegnarsi ad istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

     d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente;

     e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione;

     f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 55;

     g) presentare un programma di attività conforme al paragrafo 3.

     3. Il programma di attività dell'agenzia o succursale di cui al paragrafo 2, lettera g), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

     a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere;

     b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

     c) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell'impresa, di cui all'articolo 55;

     d) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte; esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali:

     e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

     f) la situazione probabile di tesoreria;

     g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

     4. Uno Stato membro può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l'impresa di assicurazione svolga la sua attività.

 

     Art. 52. Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi.

     1. a) Salvo il disposto della lettera b), le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle elencate dalla presente direttiva.

     b) Salvo il disposto della lettera c), gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, che alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3, praticavano il cumulo di queste due attività  sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19.

     c) Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo.

     d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività previste dalla direttiva 73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale.

     2. Gli articoli 13 e 37 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autorità competente che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale.

     3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità  di cui all'articolo 56, paragrafo 2, questa ne informa le autorità  competenti degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

 

     Art. 53. Trasferimento del portafoglio.

     1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate nel presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 56, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

     2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità  competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

     3. Uno Stato membro che, alle condizioni previste dal diritto nazionale, autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita nel territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 56, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

     4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro dell'impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

     5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità  competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità competenti consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo.

     6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

     È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

     Art. 54. Costituzione di riserve tecniche.

     Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all'articolo 20, corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività  equivalenti e congrue in conformità dell'allegato II.

     Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve.

     Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4.

 

     Art. 55. Margine di solvibilità e fondo di garanzia.

     1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità  costituito dagli elementi elencati all'articolo 27. Il minimo del margine è calcolato in conformità dell'articolo 28. Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale.

     2. Un terzo del margine minimo di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

     Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma. In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).

     Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell'articolo 29.

     3. Le attività che costituiscono la contropartita del margine minimo di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

 

     Art. 56. Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri.

     1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:

     a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 55 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità ; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'intero della Comunità ;

     b) che la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;

     c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

     2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

     3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità competente prescelta si dichiara disposta, nei confronti delle altre autorità competenti, ad accertare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all'interno della Comunità.

     L'autorità competente prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità  globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

     4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati, ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

 

     Art. 57. Accordi con paesi terzi.

     La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

 

TITOLO VI

NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA

MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE

TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE

DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE

 

     Art. 58. Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione. [22]

     Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

     a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

     b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

     Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.

 

     Art. 59. Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità.

     1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo.

     2. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità  per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività  assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

     3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

     4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

     Nei casi previsti al primo comma, oltre l'avvio dei negoziati, si può anche decidere in qualsiasi momento, secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

     - domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e

     - acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

     La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

     Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

     Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

     5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

     a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

     b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata.

     Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

     6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE

 

     Art. 60. Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive.

     1. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter» oppure «by private Act» oppure «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui furono costituite il 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo.

     Il Regno Unito predispone un elenco di tali imprese e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.

     2. Le società costituite a norma del «Friendly Societies Acts» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione sulla vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.

 

     Art. 61. Provadi onorabilità.

     1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

     2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità  giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato.

     3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

     4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

     Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'articolo 2.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 62. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

     La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni e sulle operazioni previste dalla presente direttiva all'interno della Comunità.

     Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio.

     La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

     Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

 

     Art. 63. Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi.

     La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

 

     Art. 64. Modifiche tecniche.

     Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva:

     - estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

     - modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

     - precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 27, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

     - modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 29, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

     - modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 23, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 24 della presente direttiva,

     - modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria,

     - precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità,

     - modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 20, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.

 

     Art. 65. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione [23].

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 66. Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti.

     1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro della succursale prima del 1° luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5.

     Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli articoli 13, 20, 37, 39 e 46.

     2. Gli articoli 41 e 42 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1° luglio 1994.

 

     Art. 67. Ricorso giurisdizionale.

     Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano formare oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

     Art. 68. Revisione degli importi espressi in euro.

     1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15 marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato delle assicurazioni degli Stati membri.

     2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità.

 

     Art. 69. Attuazione di nuove disposizioni.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 2, lettera g), paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 66, paragrafo 1 entro il 19 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, entro il 17 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Prima di tale data gli Stati membri applicano la disposizione di cui all'allegato IV, punto 1.

     3. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile. Prima di tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

     4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     5. Entro il 1° gennaio 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla applicazione degli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte da tali articoli e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

 

     Art. 70. Comunicazioni alla Commissione.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 71. Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38.

     1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 a decorrere dal 20 marzo 2002, alle imprese di assicurazione che, alla stessa data, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato I.

     2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 37 abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

 

     Art. 72. Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva.

     1. Sono abrogate le direttive elencate nell'allegato V, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione di dette direttive indicati nell'allegato V, parte B.

     2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

 

     Art. 73. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 74. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Classificazione per ramo

 

     I. Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quelle sub II e III.

     II. L'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità.

     III. Le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), connesse con fondi d'investimento.

     IV. La «permanent health insurance» di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d).

     V. Le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a).

     VI. Le operazioni di capitalizzazione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b).

     VII. Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d).

     VIII. Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettera e).

     IX. Le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3.

 

 

ALLEGATO II

Regole di congruenza

 

     La valuta nella quale sono esigibili gli impegni dell'assicuratore è determinata in conformità delle regole seguenti:

     1) Qualora le garanzie di un contratto siano espresse in una valuta determinata, gli impegni dell'assicuratore si considerano esigibili in questa stessa valuta.

     2) Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione a non coprire le riserve tecniche, in particolare le loro riserve matematiche, con attività congrue se dall'applicazione delle modalità che precedono risulta che l'impresa, per soddisfare il principio della congruenza, dovrebbe detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 % delle attività esistenti in altre valute.

     3) Gli Stati membri possono non prescrivere alle imprese di assicurazione di applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, se gli investimenti in tale valuta sono regolamentati, se il trasferimento di tale valuta è soggetto a restrizioni oppure se essa, per analoghi motivi, non è adatta a rappresentare riserve tecniche.

     4) Le imprese di assicurazione sono autorizzate a non coprire con attività congrue un importo non superiore al 20 % dei loro impegni in una determinata valuta.

     Tuttavia, il totale delle attività, per l'insieme delle valute, deve essere almeno pari al totale degli impegni per l'insieme delle valute.

     5) Ciascuno Stato membro può disporre che qualora, in applicazione delle disposizioni che precedono, un impegno debba essere rappresentato da attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo è considerato rispettato anche quando le attività sono espresse in euro.

 

 

ALLEGATO III

Informazioni per i contraenti

 

     Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno.

     Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un'altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

 

     A. Prima di concludere il contratto

 

     Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

     a.1. Denominazione o ragione sociale, forma giuridica

     a.2. Nome dello Stato membro dove è stabilita la sede sociale ed eventualmente l'agenzia o la succursale con la quale sarà concluso il contratto

     a.3. Indirizzo della sede sociale ed eventualmente dell'agenzia o della succursale con la quale sarà concluso il contratto

 

     Informazioni relative all'impegno

     a.4. Definizione di ciascuna garanzia ed opzione

     a.5. Durata del contratto

     a.6. Modalità di scioglimento del contratto

     a.7. Modalità e durata di versamento dei premi

     a.8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

     a.9. Indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie

     a.10. Informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate

     a.11. Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile

     a.12. Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile

     a.13. Modalità d'esercizio del diritto di rinuncia

     a.14. Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza

     a.15. Disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un'azione giudiziaria

     a.16. La legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, la legislazione che l'assicuratore propone di scegliere

 

     B. Durante la vigenza del contratto

     Oltre alle condizioni generali e speciali che devono essere comunicate al contraente, quest'ultimo deve ricevere le informazioni seguenti durante tutta la vigenza del contratto.

 

     Informazioni relative all'impresa di assicurazioni

     b.1. Qualsiasi variazione della denominazione o ragione sociale, della forma giuridica o dell'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'agenzia o della succursale con la quale è stato concluso il contratto

 

     Informazioni relative all'impegno

     b.2. Tutte le informazioni relative ai punti da a.4 ad a.12 della sezione A in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile

     b.3. Ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili

 

 

ALLEGATO IV

 

     1. Segreto d'ufficio

     Fino al 17 novembre 2002, gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dall'articolo 16 della presente direttiva.

 

     2. Attività, imprese ed enti esclusi dalla presente direttiva

     Fino al 1° gennaio 2004, la presente direttiva non riguarda le mutue assicuratrici:

     - il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso e

     - per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 500 000 EUR durante tre anni consecutivi. Se tale importo è superato durante tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

 

     3. Fino al 1° gennaio 2004, gli Stati membri applicano le disposizioni seguenti:

 

     A. Margine di solvibilità

     Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

     Il margine di solvibilità è costituito:

     1) dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali; tale patrimonio comprende in particolare:

     - il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

     a) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

     b) lo statuto dispone che, per quanto riguarda qualsiasi pagamento effettuato per ragioni diverse dal recesso individuale da parte degli iscritti, le autorità competenti ne vengono informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarlo;

     c) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui alle lettere a) e b),

     - la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo,

     - le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni,

     - il riporto degli utili,

     - le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati possono essere inclusi, ma in tal caso unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché soddisfino almeno i criteri seguenti:

     a) in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistenza di accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

     inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

     b) computo dei soli fondi effettivamente versati;

     c) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

     d) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima, della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità effettivo e richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

     e) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

     f) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica,

     - i titoli a durata indeterminata e altri strumenti che soddisfino le condizioni seguenti comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate al quinto trattino, fino al 50 % del margine per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui al quinto trattino:

     a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

     b) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

     c) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

     d) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

     e) computo dei soli importi effettivamente versati;

     2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, dalle riserve di utili, che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati;

     3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede sociale e con l'accordo di tale autorità:

     a) un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 10. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2 della presente direttiva.

     Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore dell'utile annuo stimato nonché gli elementi dell'utile realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri in collaborazione con la Commissione. Finché non sarà ottenuto tale accordo, tali elementi sono determinati conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine.

     Dopo che le autorità competenti avranno fissato la nozione di utili realizzati, la Commissione presenterà  proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle imprese di assicurazione e relativa al coordinamento previsto all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 78/660/CEE;

     b) in caso di non zillmeraggio o in caso in zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

     c) in caso di accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati in cui l'impresa di assicurazione esercita la sua attività, alle plusvalenze latenti risultanti dalla sottovalutazione di elementi dell'attivo e da sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle riserve matematiche, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

 

     B. Margine minimo di solvibilità

     Fatta salva la sezione C, il margine minimo di solvibilità è determinato come segue secondo i rami esercitati:

     a) per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, della presente direttiva tale minimo deve essere pari alla somma dei due risultati seguenti:

     - primo risultato:

     il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche di cui sopra; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %,

     - secondo risultato:

     per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore al 50 %.

     Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %;

     b) per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), della presente direttiva tale minimo deve essere pari al risultato del calcolo seguente:

     - si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi,

     - si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio,

     - si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

     Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di euro, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi.

     Il valore così ottenuto si moltiplica per il rapporto esistente, riferito all'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di assicurazione dopo aver dedotto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

     Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come «Lloyd's», il calcolo del margine di solvibilità è effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo è fissato annualmente e determinato dall'autorità competente dello Stato membro della sede sociale. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti concernenti in particolare le commissioni versate. Tali elementi, nonché il calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità competenti dei paesi nel cui territorio il Lloyd's è stabilito;

     c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, comprese nell'articolo 2, punto 1, lettera d), della presente direttiva, e per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione;

     d) per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni;

     e) per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), della presente direttiva, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), della presente direttiva, tale minimo deve essere pari:

     - ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo risultato, della presente sezione, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento, e ad un'aliquota dell'1 % delle riserve così calcolato, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione previste nel contratto sia fissato per un periodo superiore a cinque anni,

     - ad un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a), secondo risultato, primo comma, della presente sezione nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio di mortalità.

 

     C. Fondo di garanzia

     1. Un terzo del margine minimo di solvibilità previsto nella sezione B costituisce il fondo di garanzia. Fatto salvo il paragrafo 2 della presente sezione, esso è costituito almeno per il 50 % dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2.

     2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a 800 000 EUR.

     b) Ogni Stato membro può disporre la riduzione a 600 000 EUR del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e quelle a forma tontinaria.

     c) Per le mutue assicuratrici di cui all'articolo 3, punto 6, secondo trattino, seconda frase, della presente sezione, non appena rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva, e per le società a forma tontinaria, ogni Stato membro può autorizzare la costituzione di un fondo di garanzia minimo di 100 000 EUR, da elevarsi progressivamente fino all'importo di cui alla lettera b) della presente direttiva mediante quote successive di 100 000 EUR ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 000 EUR.

     d) Il fondo di garanzia minimo di cui alle lettere a), b) e c) deve essere costituito dagli elementi elencati nella sezione A, punti 1 e 2.

     3. Le mutue assicuratrici che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, o dell'articolo 40 della presente direttiva possono procedervi solo qualora si conformino immediatamente alle esigenze di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), della presente sezione.

 

 

ALLEGATO V

 

PARTE A

Direttive abrogate e successive modifiche(di cui all'articolo 72)

 

     Direttiva 79/267/CEE del Consiglio

     Direttiva 90/619/CEE del Consiglio

     Direttiva 92/96/CEE del Consiglio

     Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto articolo 1, secondo trattino, articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino, e articolo 3, paragrafo 1, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 79/267/CEE),

     Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

 

     Seconda direttiva del Consiglio 90/619/CEE

     Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio

 

     Terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio

     Direttiva 95/26/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (soltanto articolo 1, secondo trattino, articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, articolo 4, paragrafi 1, 3, 5 e articolo 5, terzo trattino, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 92/96/CEE).

     Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2, per quanto riguarda i riferimenti alla direttiva 92/96/CEE).

     Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2)

 

PARTE B

Termini di attuazione (di cui all'articolo 72)

 

Direttiva

Termine di recepimento

Decorrenza di applicazione

79/267/CEE

(GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1)

15 settembre 1980

15 settembre 1981

90/619/CEE

(GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50)

20 novembre 1992

20 maggio 1993

92/96/CEE

(GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1)

31 dicembre 1993

luglio 1994

95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7)

18 luglio 1996

18 luglio 1996

2000/64/CE

(GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27)

17 novembre 2002

17 novembre 2002

2002/12/CE

(GU L 77 del 20.3.2002, pag. 11)

20 settembre 2003

gennaio 2004

 

 

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

 

Presente direttiva

Direttiva 79/267/CEE

Direttiva 90/619/CEE

Direttiva 92/96/CEE

Direttiva 95/26/CE

Altri atti

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 1, lettera a)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

 

Articolo 3

Articolo 1, lettera b)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

 

Articolo 2, lettera c)

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)

 

 

Articolo 1, lettera c)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 1, lettera d)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

 

 

Articolo 1, lettera e)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)

 

Articolo 2, lettera e)

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettere da h) a l)

 

 

Articolo 1, lettere da f) a j)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera m)

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 1, paragrafo 1, lettera n)

 

 

Articolo 1, lettera l)

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettere o), p), q)

Articolo 5, lettere b), c), d)

 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera r)

 

 

 

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 5, lettera a), seconda frase

 

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 1

 

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafi da 1 a 4

Articolo 2

 

 

 

 

 

Articolo 3, punti 5) e 6)

Articolo 3

 

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 4

 

 

 

 

 

Articolo 3, paragrafo 8

 

 

 

 

Atto d'adesione di Austria, Finlandia e Svezia adottato con decisione 95/1/CE, Euratom, CECA

 

Articolo 4

Articolo 6

 

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 7

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 1, ultimi tre commi

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1 bis

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 4

 

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 9

 

 

 

 

 

Articolo 8

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 9

Articolo 12

 

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 22, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 23

 

 

 

 

 

Articolo 14, paragrafi da 1 a 5

 

 

Articolo 11, paragrafi da 2 a 6

 

 

 

Articolo 15

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

 

 

Articolo 15, paragrafi da 1 a 5

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 6

 

 

Articolo 15, paragrafo 5 bis

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 7

 

 

Articolo 15, paragrafo 5 ter

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 8

 

 

Articolo 15, paragrafo 5 quater

 

 

 

Articolo 16, paragrafo 9

 

 

Articolo 15, paragrafo 6

 

 

 

Articolo 17

 

 

Articolo 15 bis

 

 

 

Articolo 18, paragrafi 1 e 2

Articolo 13, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

 

Articolo 18, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 18, paragrafi da 4 a 7

Articolo 13, paragrafi da 3 a 7

 

 

 

 

 

Articolo 19

Articolo 14

 

 

 

 

 

Articolo 20

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 21

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 22

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 1

 

 

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 2

 

 

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 3, primo comma

 

 

Articolo 21 paragrafo 1, terzo comma

 

 

 

Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 21 paragrafo 1, quarto comma

 

 

 

Articolo 23 paragrafo 4

 

 

Articolo 21, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 24

 

 

Articolo 22

 

 

 

Articolo 25

 

 

Articolo 23

 

 

 

Articolo 26

 

 

Articolo 24

 

 

 

(Articolo 27)

(Articolo 18)

 

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 19

 

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 20 bis

 

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 21

 

 

 

 

 

Articolo 32

 

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

Articolo 28

 

 

 

Articolo 34

 

 

Articolo 29

 

 

 

Articolo 35

 

Articolo 15

 

 

 

 

Articolo 36

 

 

Articolo 31

 

 

 

Articolo 37

Articolo 24

 

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 24 bis

 

 

 

 

 

Articolo 39

Articolo 26

 

 

 

 

 

Articolo 40

Articolo 10

 

 

 

 

 

Articolo 41

 

Articolo 11

 

 

 

 

Articolo 42

 

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 43

 

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 44

 

 

Articolo 38

 

 

 

Articolo 45

 

 

Articolo 39, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 46, paragrafi da 1 a 9

 

 

Articolo 40, paragrafi da 2 a 10

 

 

 

Articolo 47

 

 

Articolo 41

 

 

 

Articolo 48

 

 

Articolo 42, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 49

 

 

Articolo 43, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 50, paragrafo 1

 

 

Articolo 44, paragrafo 2, primo comma

 

 

 

Articolo 50, paragrafo 2

 

 

Articolo 44, paragrafo 2, secondo comma

 

 

 

Articolo 50, paragrafo 3

 

 

Articolo 44, paragrafo 2, terzo comma

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera f)

Articolo 27, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera f)

 

 

 

 

 

Articolo 51, paragrafo 2, lettera g)

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 51, paragrafi 3 e 4

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 52

Articolo 31

 

 

 

 

 

Articolo 53

Articolo 31, lettera a)

 

 

 

 

 

Articolo 54

Articolo 28

 

 

 

 

 

Articolo 55

Articolo 29

 

 

 

 

 

Articolo 56

Articolo 30

 

 

 

 

 

Articolo 57

Articolo 32

 

 

 

 

 

Articolo 58

Articolo 32 bis

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 1

Articolo 32 ter, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 32 ter, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 3

Articolo 32 ter, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 4

Articolo 32 ter, paragrafo 4

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 5

Articolo 32 ter, paragrafo 5

 

 

 

 

 

Articolo 59, paragrafo 6

Articolo 32 ter, paragrafo 7

 

 

 

 

 

Articolo 60, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 4

 

 

 

 

 

Articolo 60, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 61

Articolo 37

 

 

 

 

 

Articolo 62, primo comma

Articolo 38

Articolo 28 primo comma

 

 

 

 

Articolo 62 dal secondo al quarto comma

 

Articolo 28, dal secondo al quarto comma

 

 

 

 

Articolo 63

 

Articolo 29

 

 

 

 

Articolo 64

 

 

Articolo 47

 

 

 

Articolo 65

 

 

Articolo 47

 

 

 

Articolo 66, paragrafo 1, primo comma

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 66, paragrafo 1, secondo comma

 

 

Articolo 48, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 66, paragrafo 2

 

 

Articolo 48, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 67

 

 

Articolo 50

 

 

 

Articolo 68, paragrafo 1

Articolo 39, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 68, paragrafo 2

Articolo 39, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 69, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Nuovo

Articolo 69, paragrafo 2

 

 

 

 

Direttiva 2000/64/CE, articolo 3, paragrafo 1, primo comma

 

Articolo 69, paragrafo 3

 

 

 

 

Direttiva 2002/12/CE, articolo 3, paragrafo 1, primo comma e direttiva 2000/64/CE, articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 69, paragrafo 4

 

 

 

 

Direttiva 2000/64/CE, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma e direttiva 2002/12/CE articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

 

Articolo 69, paragrafo 5

 

 

 

 

Direttiva 2002/12/CE, articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 70

Articolo 41

Articolo 31

Articolo 51, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Direttiva 2000/64/CE, articolo 3, paragrafo 2 e direttiva 2002/12/CE, articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 71

 

 

 

 

Direttiva 2002/12/CE, articolo 2

 

Articolo 72

 

 

 

 

 

 

Articolo 73

 

 

 

 

 

 

Articolo 74

 

 

 

 

 

 

Allegato I

Allegato

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

Allegato I

 

 

 

Allegato III

 

 

Allegato II

 

 

 

Allegato IV

 

 

 

 

 

 

Allegato V

 

 

 

 

 

 

Allegato VI

 

 

 

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 310 della Direttiva n. 2009/138/CE, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[3] Lettera così modificata dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE.

[4] Articolo inserito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[7] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[9] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[11] Trattino così sostituito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE.

[12] Trattino inserito dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE.

[13] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[15] Comma così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[16] Paragrafo così modificato dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[17] Lettera così sostituita dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[18] Lettera così modificata dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[19] Articolo inserito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[20] Paragrafo così sostituito dall'art. 60 della direttiva n. 2005/68/CE.

[21] Paragrafo così modificato dall’art. 8 della direttiva n. 2005/1/CE.

[22] Articolo così sostituito dall’art. 8 della direttiva n. 2005/1/CE.

[23] Paragrafo così sostituito dall’art. 8 della direttiva n. 2005/1/CE.