§ 17.5.34 – Regolamento 11 febbraio 2004, n. 273.
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.5 cooperazione internazionale
Data:11/02/2004
Numero:273


Sommario
Art.  1. Ambito di applicazione e obiettivi.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate.
Art.  4. Dichiarazione dell'acquirente.
Art.  5. Documentazione.
Art.  6. Esenzioni.
Art.  7. Etichettatura.
Art.  8. Notifica alle autorità competenti.
Art.  9. Orientamenti.
Art.  10. Poteri e obblighi delle autorità competenti.
Art.  11. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
Art.  12. Sanzioni.
Art.  13. Comunicazioni degli Stati membri.
Art.  14. Attuazione.
Art.  15. Comitato.
Art.  16. Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri.
Art.  17. Abrogazione.
Art.  18. Entrata in vigore.


§ 17.5.34 – Regolamento 11 febbraio 2004, n. 273.

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 18 febbraio 2004, n. L 47).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, in prosieguo denominata «convenzione delle Nazioni Unite», è stata approvata dalla Comunità, con decisione 90/611/CEE del Consiglio.

     (2) Le disposizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite riguardo al commercio dei precursori di droghe (sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope) sono attuate nel commercio tra la Comunità e i paesi terzi con il regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

     (3) L'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di misure adeguate intese a controllare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori. A tal fine, sono necessari provvedimenti relativi al commercio di precursori fra gli Stati membri. Tali provvedimenti sono stati introdotti dalla direttiva 92/109/ CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione sul mercato di talune sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope. Per applicare norme armonizzate in tutti gli Stati membri simultaneamente, un regolamento è ritenuto più idoneo dell'attuale direttiva.

     (4) Nel contesto dell'allargamento dell'Unione europea la sostituzione della direttiva 92/109/CEE con un regolamento è di particolare rilevanza in quanto ogni modifica di tale direttiva e dei suoi allegati darebbe luogo a misure esecutive nazionali in 25 Stati membri.

     (5) Nel 1992, nel corso della trentacinquesima sessione, la commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite ha incluso ulteriori sostanze nelle tabelle allegate alla convenzione. Il presente regolamento dovrebbe prevedere disposizioni analoghe intese ad individuare nella Comunità possibili casi di diversione illecita di precursori di droghe e far sì che nel mercato comunitario siano applicate norme comuni di controllo.

     (6) Il disposto dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite si basa su un sistema di controllo del commercio delle sostanze in questione. La maggior parte del commercio di tali sostanze è del tutto legale. I documenti d'invio e l'etichettatura delle sostanze dovrebbero essere sufficientemente espliciti. È poi importante sia fornire all'autorità competente i mezzi d'intervento necessari che sviluppare, nello spirito della convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati e sullo sviluppo della raccolta di dati.

     (7) Le misure applicabili all'olio di sassafrasso sono oggi interpretate in modi diversi nella Comunità, dal momento che alcuni Stati membri lo ritengono una miscela contenente safrolo e lo sottopongono a controllo, mentre per altri Stati membri è un prodotto naturale che non va controllato. Inserendo un riferimento ai prodotti naturali nella definizione di «sostanza classificata» si risolverà la divergenza e si renderanno possibili i controlli sull'olio di sassafrasso. La definizione dovrebbe riguardare solo i prodotti naturali da cui si estraggano facilmente sostanze classificate.

     (8) Le sostanze generalmente utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope dovrebbero essere elencate in un allegato.

     (9) È opportuno che la fabbricazione o l'uso di talune sostanze classificate elencate nell'allegato I sia subordinato al possesso di una licenza. Inoltre la fornitura di tali sostanze dovrebbe essere autorizzata solo se le persone cui esse devono essere fornite sono titolari di una licenza e hanno firmato una dichiarazione in quanto acquirenti. Norme dettagliate riguardo alle dichiarazioni dell'acquirente sono stabilite nell'allegato III.

     (10) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che incoraggino gli operatori a notificare alle autorità competenti le transazioni sospette che coinvolgono sostanze classificate di cui all'allegato I.

     (11) Dovrebbero essere adottati provvedimenti che garantiscano un miglior controllo del commercio intracomunitario di sostanze classificate di cui all'allegato I.

     (12) Tutte le transazioni che portano all'immissione sul mercato di sostanze classificate delle categorie 1 e 2 dell'allegato I dovrebbero essere adeguatamente documentate. Gli operatori dovrebbero notificare alle autorità competenti ogni transazione sospetta che coinvolga le sostanze di cui all'allegato I. Tuttavia dovrebbero essere esentate le transazioni relative alle sostanze della categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II.

     (13) Numerose altre sostanze, molte delle quali commercializzate legalmente in grandi quantità, sono state identificate come precursori per la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope. Sottoporre tali sostanze agli stessi rigorosi controlli elencati nell'allegato ostacolerebbe inutilmente il commercio, poiché ciò implica il rilascio di licenze e la compilazione di documenti per tutte le transazioni. Occorre perciò a livello comunitario un meccanismo più flessibile che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di essere informate di tali transazioni.

     (14) Il Piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga, approvato dal Consiglio europeo di Santa-Mariada- Feira (19-20 giugno 2000) introduce una procedura di cooperazione. Per una efficiente cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri e industria chimica, in particolare riguardo a sostanze che, pur non citate nel presente regolamento, potrebbero essere utilizzate nella fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, dovrebbero essere elaborate linee direttrici che orientino tale industria.

     (15) È opportuno prevedere che gli Stati membri determinino le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento. Dal momento che il commercio di precursori di droghe può condurre alla fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di scegliere le sanzioni più dissuasive possibili ai sensi delle loro legislazioni nazionali.

     (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (17) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire controllo armonizzato del commercio dei precursori di droghe e la prevenzione della loro diversione verso la fabbricazione illecita di droghe sintetiche e sostanze psicotrope, non possono essere perseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e pertanto, per la natura internazionale e dinamica di tale commercio, possono essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

     (18) Occorre abrogare la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive della Commissione 93/46/CEE, 2001/8/ CE e 2003/101/CE ed i regolamenti della Commissione (CE) n.1485/96 e (CE) n. 1533/2000,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e obiettivi.

     Il presente regolamento fissa provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio intracomunitario di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, per impedirne la diversione verso l'attività illecita.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

     a) «sostanze classificate»: tutte le sostanze elencate nell'allegato I, comprese miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali come definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non potere essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;

     b) «sostanze non classificate»: tutte le sostanze non elencate nell'allegato I ma di cui è noto l'uso nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

     c) «immissione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di sostanze classificate nella Comunità; ovvero l'immagazzinamento, la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, il commercio, la distribuzione o l'intermediazione di tali sostanze, a fini di fornitura nella Comunità;

     d) «operatore»: una persona fisica o giuridica che operi nell'immissione sul mercato di sostanze classificate;

     e) «organo internazionale di controllo degli stupefacenti»: l'organo istituito dalla convenzione unica sugli stupefacenti, del 1961, modificata dal protocollo del 1972;

     f) «licenze speciali»: la licenza rilasciata ad un particolare tipo di operatore;

     g) «registrazione speciale»: la registrazione effettuata per un particolare tipo di operatore.

 

     Art. 3. Requisiti per l'immissione sul mercato di sostanze classificate.

     1. Gli operatori che intendono immettere sul mercato sostanze classificate di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I sono tenuti a nominare un responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate, a notificare alle autorità competenti il nome e le coordinate di detto responsabile e a notificare loro immediatamente qualsiasi eventuale modifica al riguardo. Il responsabile provvede affinché il commercio di sostanze classificate effettuato dall'operatore sia conforme alle disposizioni del presente regolamento. Al responsabile sono conferiti i poteri di rappresentare l'operatore e di prendere le decisioni necessarie per l'espletamento dei compiti sopra citati.

     2. L'immissione sul mercato o il possesso di sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell'allegato I sono vincolati al possesso da parte dell'operatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l'uso di precursori nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

     3. L'operatore titolare di una licenza ai sensi del paragrafo 2 fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell'allegato I solo a persone fisiche o giuridiche titolari di una tale licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

     4. Ai fini della decisione sul rilascio della licenza le autorità competenti tengono conto in particolare della competenza e dell'integrità del richiedente. La licenza deve essere rifiutata ove vi sia ragionevole motivo per dubitare dell'idoneità e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile della commercializzazione delle sostanze classificate. La licenza può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti ove vi sia ragionevole motivo per ritenere che il titolare non sia più atto a possedere una licenza o che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali la licenza era stata rilasciata.

     5. Fermo restando l'articolo 14, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l'operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze interessate. Le licenze speciali ai sensi del paragrafo 2 sono rilasciate, in linea di massima, per un periodo di tempo indeterminato, ma possono essere sospese o revocate dalle autorità competenti alle condizioni di cui al paragrafo 4, terza frase.

     6. Fermo restando l'articolo 6, gli operatori che immettono sul mercato sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I sono tenuti, prima di collocarle sul mercato, a dichiarare senza indugio e a tenere aggiornati presso le autorità competenti gli indirizzi dei siti in cui fabbricano tali sostanze o a partire dai quali le commercializzano. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o le forze armate possono essere soggetti ad una registrazione speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di precursori nell'ambito di compiti ufficiali degli operatori interessati.

     7. Le autorità competenti possono esigere dagli operatori il pagamento di una tassa per la domanda di licenza o di registrazione. Tale tassa si applica in forma non discriminatoria e l'importo non può essere superiore ai costi inerenti dall'espletamento della domanda.

 

     Art. 4. Dichiarazione dell'acquirente.

     1. Fermi restando gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nella Comunità che fornisca a un acquirente una sostanza classificata di cui alle categorie 1 o 2 dell'allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l'uso o gli usi specifici della sostanza in questione. È richiesta una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

     2. In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata di cui alla categoria 2 dell'allegato I può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza classificata effettuate nell'arco di un anno al massimo, purché si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:

     a) l'operatore ha fornito la sostanza all'acquirente almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;

     b) l'operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà usata per scopi illeciti;

     c) le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale dell'acquirente.

     La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

     3. L'operatore che fornisce sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all'originale. Tale documento deve sempre accompagnare le sostanze della categoria 1 che circolano all'interno della Comunità e deve essere presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.

 

     Art. 5. Documentazione.

     1. Salvo restando l'articolo 6, l'operatore si accerta che tutte le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I siano correttamente documentate ai sensi dei seguenti paragrafi da 2 a 5. Tale obbligo non si applica agli operatori titolari di una licenza speciale o soggetti ad una registrazione speciale ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 6.

     2. I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:

     a) il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;

     b) la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;

     c) il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).

     3. La documentazione deve inoltre comprendere la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4.

     4. Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.

     5. I documenti e le registrazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuta la transazione di cui al paragrafo 1 e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti.

     6. La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:

     a) corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e

     b) siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.

 

     Art. 6. Esenzioni.

     Gli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 non si applicano alle transazioni relative alle sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I se le quantità in questione non superano quelle indicate nell'allegato II nell'arco di un anno.

 

     Art. 7. Etichettatura.

     Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

 

     Art. 8. Notifica alle autorità competenti.

     1. Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insolite di sostanze classificate destinate all'immissione sul mercato, che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

     2. Gli operatori forniscono alle autorità competenti in forma ricapitolativa le informazioni sulle loro transazioni relative a sostanze classificate come definito nei provvedimenti di attuazione adottati ai sensi dell'articolo 14.

 

     Art. 9. Orientamenti.

     1. Per agevolare la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate, la Commissione elabora e aggiorna orientamenti intesi ad assistere l'industria chimica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

     2. Tali orientamenti forniscono tra l'altro:

     a) informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;

     b) un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;

     c) altre informazioni che si possano considerare utili.

     3. Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l'elenco delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

 

     Art. 10. Poteri e obblighi delle autorità competenti.

     1. Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio e, segnatamente:

     a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni relative a sostanze classificate;

     b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori per raccogliere le prove di irregolarità;

     c) trattenere, all'occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.

     2. Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate.

 

     Art. 11. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

     1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

     2. Per applicare il presente regolamento e fatto salvo l'articolo 15, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, in particolare quelle sulla riservatezza. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fungeranno da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

 

     Art. 12. Sanzioni.

     Gli Stati membri fissano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 13. Comunicazioni degli Stati membri.

     1. Per introdurre i necessari adeguamenti alle norme sul controllo del commercio delle sostanze — classificate e non classificate — le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno tutte le informazioni relative all'attuazione delle misure di controllo previste dal presente regolamento, in particolare riguardo alle sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

     2. La Commissione, consultati gli Stati membri, presenta all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite, una sintesi delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 14. Attuazione.

     Ove necessario, per attuare il presente regolamento, sono adottati i provvedimenti che seguono, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2:

     a) la fissazione dei requisiti e delle condizioni per il rilascio della licenza di cui all'articolo 3 e i dettagli della licenza;

     b) la fissazione, ogniqualvolta sia necessaria, delle condizioni relative alle documentazione e all'etichettatura delle miscele e dei preparati contenenti sostanze di cui all'allegato I, come previsto agli articoli 5, 6 e 7;

     c) qualsiasi modifica dell'allegato I, resa necessaria da emendamenti delle tabelle dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite;

     d) le modifiche delle soglie fissate nell'allegato II;

     e) la fissazione dei requisiti e delle condizioni relativi alle dichiarazioni dell'acquirente di cui all'articolo 4, nonché le norme dettagliate riguardo al loro uso, comprese, se del caso, le modalità per fornire dichiarazioni dell'acquirente in formato elettronico;

     f) altre misure necessarie per un'efficace attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 15. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 16. Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri.

     Ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che adotta ai sensi del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 12, e delle successive modifiche.

     La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Esso procede ad una valutazione dell'applicazione del regolamento tre anni dopo l'entrata in vigore.

 

     Art. 17. Abrogazione.

     1. La direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/CEE, 2001/8/CE e 2003/101/CE della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE) n. 1533/2000 della Commissione sono abrogati.

     2. I riferimenti alle direttive o ai regolamenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento.

     3. La validità dei registri istituiti, delle licenze rilasciate e delle dichiarazioni dell'acquirente rese ai sensi delle direttive o dei regolamenti abrogati non è alterata dalla loro sostituzione.

 

     Art. 18. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 18 agosto 2005 ad eccezione degli articoli 9, 14 e 15 che entrano in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti previsti da tali articoli. Detti provvedimenti non entreranno in vigore prima del 18 agosto 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

Sostanze classificate di cui all'articolo 2, lettera a)

 

Categoria 1

 

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS [2]

 

1-fenil-2 propanone

 

Fenilacetone

 

2914 31 00

 

103-79-7

 

Acido-N-acetilantranilico

 

Acido-2-acetammidobenzoico

 

2924 23 00

 

89-52-1

 

Isosafrolo (cis + trans)

 

 

2932 91 00

 

120-58-1

 

3,4-metilenediossifenilpropano-2-one

 

1-(1,3-benzodiossolo-5-yl) propano-2-one

 

2932 92 00

 

4676-39-5

 

Piperonale

 

 

2932 93 00

 

120-57-0

 

Safrolo

 

 

2932 94 00

 

94-59-7

 

Efedrina

 

 

2939 41 00

 

299-42-3

 

Pseudoefedrina

 

 

2939 42 00

 

90-82-4

 

Norefedrina

 

 

ex 2939 49 00

 

14838-15-4

 

Ergometrina

 

 

2939 61 00

 

60-79-7

 

Ergotamina

 

 

2939 62 00

 

113-15-5

 

Acido lisergico

 

 

2939 63 00

 

82-58-6

 

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina [3], ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

[2] I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

[3] Detta anche (+)- norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

 

 

Categoria 2

 

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS [2]

 

Anidride acetica

 

 

2915 24 00

 

108-24-7

 

Acido fenilacetico

 

 

2916 34 00

 

103-82-2

 

Acido antranilico

 

 

2922 43 00

 

118-92-3

 

Piperidina

 

 

2933 32 00

 

110-89-4

 

Permanganato di potassio

 

 

2841 61 00

 

7722-64-7

 

 

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

[2] I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

 

 

Categoria 3

 

Sostanza

Denominazione NC (se diversa)

Codice NC

N. CAS [2]

 

Acido cloridrico

 

Cloruro di idrogeno

 

2806 10 00

 

7647-01-0

 

Acido solforico

 

 

2807 00 10

 

7664-93-9

 

Toluene

 

 

2902 30 00

 

108-88-3

 

Etere etilico

 

Etere dietilico

 

2909 11 00

 

60-29-7

 

Acetone

 

 

2914 11 00

 

67-64-1

 

Metiletilchetone

 

Butanone

 

2914 12 00

 

78-93-3

 

 

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

[2] I numeri CAS sono i «Chemical Abstracts Service Registry Number» che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per sua struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

 

 

ALLEGATO II

 

Sostanza

Soglia

 

Anidride acetica

 

100 l

 

Permanganato di potassio

 

100 kg

 

Acido antranilico e suoi sali

 

1 kg

 

Acido fenilacetico e suoi sali

 

1 kg

 

Piperidina e suoi sali

 

0,5 kg

 

 

ALLEGATO III

 

(Omissis)