§ 17.1.113 - Decisione 22 settembre 2006, n. 648.
Decisione n. 2006/648/CE della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.1 libera circolazione delle persone e diritto di asilo
Data:22/09/2006
Numero:648


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 17.1.113 - Decisione 22 settembre 2006, n. 648.

Decisione n. 2006/648/CE della Commissione che stabilisce le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema informazione visti

(G.U.U.E. 27 settembre 2006, n. L 267)

 

(Fanno fede i testi in lingua lingua spagnola, ceca, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana,

lettone, lituana, ungherese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il Sistema di Informazione Visti (VIS), in particolare l’articolo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2004/512/CE istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema, composto da un sistema centrale d'informazione visti, un’interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro, e un’infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali.

     (2) Occorre che lo sviluppo del VIS comporti le necessarie misure preparatorie per potervi integrare, in una fase successiva, le caratteristiche biometriche.

     (3) Le conclusioni del Consiglio del 19-20 febbraio 2004 sullo sviluppo del Sistema Informazione Visti (VIS) espongono la necessità di coerenza fra gli identificatori biometrici e il sistema centrale d'informazione visti.

     (4) Le conclusioni del Consiglio del 17 febbraio 2005 relative all’inserimento di dati biometrici nei visti e nei permessi di soggiorno invitano la Commissione ad adoperarsi per anticipare al 2006 l’introduzione della biometria nello sviluppo della parte centrale del VIS.

     (5) È necessario stabilire le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del VIS in modo che gli Stati membri possano realizzare le azioni preparatorie per collegare i loro sistemi nazionali al sistema centrale d'informazione visti.

     (6) La qualità e l’affidabilità degli identificatori biometrici sono aspetti importantissimi. Occorre pertanto definire le norme tecniche che consentiranno di soddisfare questi requisiti di qualità e affidabilità. Ciò avrà serie implicazioni finanziarie e tecniche per gli Stati membri.

     (7) La presente decisione non crea nuove norme; essa è coerente con le norme ICAO.

     (8) Conformemente alla decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen e quindi non è vincolato dalle sue disposizioni né soggetto alla sua applicazione. Il Regno Unito non è fra i destinatari della presente decisione.

     (9) Conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione della decisione 2004/512/CE e non è vincolata dalle sue disposizioni né soggetta alla sua applicazione, dato che essa costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. L’Irlanda non è quindi fra i destinatari della presente decisione della Commissione.

     (10) Ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il 13 agosto 2004 la Danimarca ha deciso di recepire la decisione 2004/512/CE nel proprio diritto interno. La decisione 2004/512/CE vincola pertanto la Danimarca nell’ambito del diritto internazionale.

     (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la decisione 2004/512/CE costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che ricade nell'ambito di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

     (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la decisione 2004/512/CE costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest’ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientra nell’ambito contemplato all'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio relativa alla firma a nome dell'Unione europea e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II),

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Le specifiche tecniche in relazione alle norme sulle caratteristiche biometriche per lo sviluppo del Sistema Informazione Visti sono esposte nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     1. Scopo

     Il presente allegato espone i requisiti minimi relativi alle norme e ai formati di imput da rispettare nel rilevare e trasmettere i dati al CS-VIS. Ulteriori specifiche saranno elaborate in una fase successiva, quando saranno definite le specifiche tecniche dettagliate del futuro sistema di corrispondenze biometriche («Biometric Matching System» — BMS).

 

     2. File e formato di compressione

     Il formato di imput dei dati alfanumerici e delle immagini delle impronte digitali è conforme a quello specificato da ANSI/NIST-ITL 1 — 2000. L’ultima interpretazione di questo formato è stata sviluppata dal gruppo di esperti Interpol AFIS nell’ottobre 2005 (versione 4.22b). Il formato di compressione da utilizzare è WSQ.

 

     3. Materiale

     Il CS-VIS sarà compatibile e interoperativo con i dispositivi «live scan», usati a livello nazionale, che sono in grado di rilevare e segmentare fino a dieci impronte digitali individuali piatte.

 

     3.1. Risoluzione

     La risoluzione minima accettabile è 500 dpi con 256 livelli di grigio.

 

     4. Requisiti

     Per l’utilizzo con i dispositivi «live scan» devono essere soddisfatti i requisiti esposti in appresso.

 

     4.1. Qualità

     Il CS-VIS dovrà comportare soglie di qualità per l’accettazione delle impronte digitali dai NS-VIS. Prima di inviare le immagini al CS-VIS, dovrà essere effettuato localmente un controllo di qualità nel rispetto delle specifiche che saranno definite. Le immagini delle impronte digitali che non soddisfano la soglia di qualità stabilita dal CS-VIS saranno rifiutate. Tale soglia di qualità potrà essere modificata nel tempo.

 

     4.2. Segmentazione

     È il processo di divisione di ogni immagine contenente più dita in più immagini di un solo dito. Deve essere effettuata a livello nazionale prima del controllo di qualità, poiché questo può essere realizzato solo su immagini contenenti un singolo dito.

     Il CS-VIS sarà sviluppato in modo da accettare solo le immagini di impronte digitali segmentate.

 

     4.3. Sequenziamento

     È il processo per identificare le delle specifiche dita di ogni immagine di impronta piatta, per una corretta identificazione e sequenza. Il CS-VIS sarà sviluppato in modo da conservare l’ordine delle immagini di impronte digitali segmentate e sequenziate che sono trasmesse.