§ 14.5.723 - Regolamento 8 settembre 2005, n. 1460.
Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:08/09/2005
Numero:1460


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.723 - Regolamento 8 settembre 2005, n. 1460.

Regolamento (CE) n. 1460/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti originari dell'Algeria.

(G.U.U.E. 9 settembre 2005, n. L 233).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) Con decisione del 18 luglio 2005, il Consiglio ha approvato l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra.

      (2) Per taluni prodotti originari dell’Algeria, l’accordo prevede concessioni tariffarie che si applicano nei limiti dei contingenti tariffari e nel quadro dei quantitativi di riferimento comunitari.

      (3) Per poter applicare i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

      (4) Poiché il regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve, è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi, il riferimento al regolamento (CEE) n. 3590/85 nel regolamento (CE) n. 747/2001 deve essere sostituito, per motivi di chiarezza, con un nuovo riferimento al regolamento (CE) n. 883/2001.

      (5) Per il 2005, i volumi dei nuovi contingenti tariffari vanno calcolati proporzionalmente ai volumi di base indicati nell’accordo, tenuto conto della parte del periodo trascorsa prima dell’entrata in vigore dell’accordo.

      (6) Al fine di agevolare la gestione dei due contingenti tariffari attualmente previsti per il 2005 nel regolamento (CE) n. 747/2001 per i vini originari dell’Algeria, i quantitativi importati nel quadro di tali contingenti devono essere imputati sui corrispondenti contingenti tariffari aperti in conformità del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

      (7) Dato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° settembre 2005, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:

     1) L’articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

     «Art. 3. Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari

     Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001

     2) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Per il 2005, i volumi dei contingenti tariffari comunitari per i quali il periodo contingentale inizia prima della data di entrata in vigore dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, ad esclusione dei volumi dei contingenti tariffari per i vini recanti i numeri d’ordine 09.1001 e 09.1003, sono ridotti proporzionalmente alla parte del periodo trascorsa prima di tale data.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     «ALLEGATO I

     ALGERIA

 

     Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

 

     PARTE A:

     Contingenti tariffari

 

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1002

0409 00 00

 

Miele naturale

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1004

0603

 

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1005

0604

 

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

09.1006

ex 0701 90 50

 

Patate di primizia, fresche o refrigerate

dall'1.1. al 31.3.

5000

Esenzione

09.1007

0809 10 00

 

Albicocche, fresche

dall'1.1. al 31.12.

1000

Esenzione (1)

09.1008

0810 10 00

 

Fragole, fresche

dall'1.1. al 31.3.

500

Esenzione

09.1009

1509

 

Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

dall'1.1. al 31.12.

1000

Esenzione

 

1510 00

 

Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509

 

 

 

09.1010

ex 1512 19 90

10

Oli di girasole raffinati

dall'1.1. al 31.12.

25000

Esenzione

09.1011

2002 10 10

 

Pomodori pelati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1012

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

dall'1.1. al 31.12.

300

Esenzione

09.1013

2009 50

 

Succhi di pomodoro

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

09.1014

ex 2009 80 35

40, 91

Succhi di albicocca

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione (1)

 

ex 2009 80 38

93, 97

 

 

 

 

 

ex 2009 80 79

40, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 86

50, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 89

50, 80

 

 

 

 

 

ex 2009 80 99

15, 92

 

 

 

 

09.1001

ex 2204 21 79

71

Vini con le seguenti denominazioni d'origine: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

dall'1.1. al 31.12.

224000 hl

Esenzione

 

ex 2204 21 80

71

 

 

 

 

 

ex 2204 21 84

51

 

 

 

 

 

ex 2204 21 85

71

 

 

 

 

09.1003

2204 10 19

2204 10 99

 

Altri vini spumanti

dall'1.1. al 31.12.

224000 hl

Esenzione

 

2204 21 10

2204 21 79

 

Altri vini di uve fresche

 

 

 

 

ex 2204 21 80

71

79

80

 

 

 

 

 

2204 21 84

 

 

 

 

 

 

ex 2204 21 85 71

79

80

 

 

 

 

 

ex 2204 21 94

20

 

 

 

 

 

ex 2204 21 98

20

 

 

 

 

 

ex 2204 21 99

2204 29 10

2204 29 65

10

 

 

 

 

 

ex 2204 29 75

2204 29 83

10

 

 

 

 

 

ex 2204 29 84

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 94

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 98

20

 

 

 

 

 

ex 2204 29 99

10

 

 

 

 

 

(1) L'esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

 

     PARTE B:

     Quantitativi di riferimento

 

N. d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0410

0704 10 00

 

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

dall'1.10. al 14.4. e dall'1.12. al 31.12.

1000

Esenzione

 

0704 20 00

 

Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

 

 

 

0704 90

 

Altri cavoli, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

 

 

18.0420

0709 52 00

 

Tartufi, freschi o refrigerati

dall'1.1. al 31.12.

100

Esenzione

18.0430

ex 2005 10 00

10

20

40

Asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0440

ex 2005 10 00

30

80

Altri ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi da asparagi, carote e miscugli di ortaggi e di legumi

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0450

2005 51 00

 

Fagioli in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0460

2005 60 00

 

Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0470

2005 90 50

 

Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0480

2005 90 60

 

Carote, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0490

2005 90 70

 

Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0500

2005 90 80

 

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell’acido acetico, non congelati

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0510

2007 91 90

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0520

2007 99 91

 

Puree di mele, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione

18.0530

2007 99 98

 

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta ottenute mediante cottura di altre frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %, diverse dalle preparazioni omogeneizzate

dall'1.1. al 31.12.

200

Esenzione»