§ 1.6.133 - Regolamento 18 dicembre 1985, n. 3590.
Regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:18/12/1985
Numero:3590


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento stabilisce le condizioni cui devono soddisfare l'attestato e il bollettino d'analisi contemplati all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per
Art. 3.      1. Per ogni partita di un prodotto destinato ad essere importato nella Comunità, l'attestato e il bollettino d'analisi sono compilati su un unico formulario V I 1
Art. 4.      1. I formulari VI I 1 e VI I 2 sono costituiti nell'ordine, da un originale e da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 [...]
Art. 5.      1. Si considerano attestato o bollettino d'analisi i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che figurano nell'allegato I, di cui la Comunità ha accettato le [...]
Art. 6.      1. L'originale e la copia del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della [...]
Art. 7.      1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi e laboratori e [...]
Art. 8.      1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 e quelle adottate per la sua applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti o [...]
Art. 9.      1. Per i seguenti prodotti
Art. 10.      I paesi terzi sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 per le esportazioni verso la [...]
Art. 11.      Il regolamento (CEE) n. 2115/76 è abrogato il 30 settembre 1986. Nel periodo dal 2 aprile al 30 settembre 1986 esso si applica ai prodotti per i quali è fornita la prova, ritenuta sufficiente [...]
Art. 12.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.6.133 - Regolamento 18 dicembre 1985, n. 3590. [1]

Regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve.

(G.U.C.E. 20 dicembre 1985, n. L 343).

 

Art. 1.

     Il presente regolamento stabilisce le condizioni cui devono soddisfare l'attestato e il bollettino d'analisi contemplati all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché le relative modalità di compilazione e d'impiego.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, s'intende per:

     a) prodotto, un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 337/79,

     b) partita, la quantità di uno stesso prodotto spedita dallo stesso speditore allo stesso destinatario,

     c) territorio doganale della Comunità, il territorio definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità ),

     d) documento V I 1, un documento compilato su un formulario V I 1 conforme al modello riprodotto nell'allegato II, rispondente alle condizioni tecniche specificate nell'allegato IV e firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto di cui all'articolo 7;

     e) documento V I 2, un estratto compilato su un formulario V I 2 conforme al modello riprodotto nell'allegato III, contenente i dati riportati su un documento V I 1 o su un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità.

 

     Art. 3.

     1. Per ogni partita di un prodotto destinato ad essere importato nella Comunità, l'attestato e il bollettino d'analisi sono compilati su un unico formulario V I 1.

Tuttavia, quando il prodotto non è destinato al consumo umano diretto, si può fare a meno di compilare la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1.

     2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, la parte relativa al bollettino d'analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda;

     - il titolo alcolometrico effettivo,

     - l'acidità totale,

     - l'anidride solforosa totale,

se trattasi di un vino presentato in recipienti etichettati, di capacità non superiore a 60 litri, provvisti di un dispositivo di chiusura non recuperabile e se il vino in questione è originario di un paese terzo che ha offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità e che a tale titolo figura nell'allegato I.

 

     Art. 4.

     1. I formulari VI I 1 e VI I 2 sono costituiti nell'ordine, da un originale e da una copia unica dattiloscritta o manoscritta. L'originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V 2 sono compilati a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello, senza raschiature né sovrapposizioni di parole. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata, secondo i casi, dall'organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.

     2. I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d'ordine attribuito per i documenti V I 1 dall'organismo ufficiale, di cui un responsabile firma l'attestato, e per gli estratti V I 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

 

     Art. 5.

     1. Si considerano attestato o bollettino d'analisi i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi che figurano nell'allegato I, di cui la Comunità ha accettato le garanzie particolari offerte, a condizioni che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei paesi terzi in questione e siano sorvegliati da tali autorità.

     2. I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 impiegano il formulario V I 1, nella cui casella 10 sono indicati il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale del paese terzo che ha accordato il riconoscimento. Essi lo compilano correttamente.

I produttori indicano inoltre:

     - nella casella 1, oltre al loro nome e indirizzo, il proprio numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell'allegato I,

     - nella casella 11, almeno le indicazioni contemplate all'articolo 3, paragrafo 2,

e appongono la propria firma negli spazi appositi delle caselle 10 e 11, dopo aver cancellato le parole «nome e qualifica del responsabile». In tal caso non è necessario apporre timbri, né indicare il nome e l'indirizzo del laboratorio.

 

     Art. 6.

     1. L'originale e la copia del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sono consegnati, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali necessarie per l'immissione in libera pratica della relativa partita, alle autorità competenti dello stato membro nel cui territorio ha luogo detta operazione.

Le autorità annotano, in conformità e secondo necessità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2. Esse restituiscono l'originale all'interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

     2. Quando una partita di un prodotto è rispedita nella sua totalità prima dell'immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente. Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell'estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato conseguentemente, vistano quest'ultimo avente validità dell'estratto V I 2 ed annotano in conformità il documento o l'estratto precedente. Esse restituiscono l'estratto e l'originale del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo non è tuttavia fatto alcun obbligo di compilare un formulario V I 2.

     3. Quando una partita di prodotti è frazionata prima della sua immissione in libera pratica l'interessato consegna alle autorità doganali sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, il documento V I 1 o l'estratto V I 2 relativo alla stessa e, per ciascuna nuova partita, un formulario V I 2 compilato consecutivamente.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest'ultimo, che acquista allora valore di estratto V I 2, ed annotano, in conformità il tergo del documento V I 1 o dell'estratto V I 2 sulla cui base detto estratto è stato compilato. Esse restituiscono l'estratto V I 2 e il documento V I 1 o l'estratto V I 2 compilato precedentemente dall'interessato e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

 

     Art. 7.

     1. La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi e laboratori e dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. Essa pubblica tali elenchi nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     2. Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:

     - i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per compilare i documenti V I 1;

     - i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a compilare essi stessi i documenti V I 1. Figurano in questi elenchi soltanto gli organismi e i laboratori di cui al primo comma, che sono autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo rispettivo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli stati membri tutte le informazioni utili per valutare i dati contenuti nel documento.

     3. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 vengono aggiornati, in particolare, per registrare eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

Gli elenchi sono riveduti se:

     a) un organismo o un laboratorio non fornisce le informazioni richestegli ai sensi del paragrafo 2,

     b) risulta necessario aggiungere o togliere un organismo o un laboratorio ufficiale;

     c) dopo la compilazione dell'elenco, è stato accordato ad un produttore il riconoscimento di cui all'articolo 6 o se tale riconoscimento è stato ritirato.

 

     Art. 8.

     1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51 del regolamento (CEE) n. 337/79 e quelle adottate per la sua applicazione, i prodotti originari dei paesi terzi possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto soltanto a condizione che siano stati ottenuti rispettando, nel caso delle pratiche enologiche di cui agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 337/79, i limiti previsti per la zona viticola della Comunità caratterizzata da condizioni naturali di produzione corrispondenti a quelle della regione di produzione di cui è originario il prodotto del paese terzo.

La corrispondenza delle condizioni di produzione viene stimata dalle autorità competenti del paese terzo in causa.

La Commissione può tuttavia sostituire la stima effettuata da un paese terzo della corrispondenza delle condizioni di produzione in tale paese, rispetto alle condizioni di produzione nella zona viticola comunitaria, con stima da essa stessa effettuata, sulla base del raffronto delle disposizioni applicabili nella Comunità e di quelle applicabili nel paese terzo interessato.

     2. Se le autorità competenti di uno stato membro ritengono che un prodotto originario di un paese terzo sia stato oggetto di una pratica enologica di cui al paragrafo 1, superando notevolmente i limiti fissati per la zona viti cola corrispondente nella Comunità, lo stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. In questo caso la Commissione prende contatti con il paese terzo interessato per regolamentare le future importazioni.

 

     Art. 9.

     1. Per i seguenti prodotti:

     - vini liquorosi e

     - vini alcolizzati,

i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l'organismo ufficiale di cui all'articolo 7

     ) ha annotato quanto segue nella casella 15:

«si certifica che l'alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica»;

     b) ha completato detta annotazione con

     - il nome e l'indirizzo completi dell'organismo che rilascia il documento;

     - la firma di un responsabile di detto organismo;

     - il timbro dell'organismo.

     2. Per i vini che al momento dell'importazione nella Comunità usufruiscono di una riduzione tariffaria i documenti V I 1. possono servire come attestato della denominazione d'origine, previsto per gli accordi corrispondenti quando l'organismo ufficiale competente

     - ha annotato quanto segue nella casella 15:

«si certifica che il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione vinicola . . . e che le denominazione d'origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alle disposizioni del paese d'origine» e

     - ha completato detta annotazione come indicato al paragrafo 1, lettera b).

     3. Per i vini liquorosi aventi diritto alla denominazione «Boberg» e «Tokaj» (Aszu e Szamarodni), la casella 15 del documento V I 1 può ugualmente servire alla fornitura delle attestazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 e dal regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione, senza che sia necessario che la casella 11 di detto documento relativo al bollettino di analisi sia compilato.

 

     Art. 10.

     I paesi terzi sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato e il bollettino d'analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 354/79 per le esportazioni verso la Comunità, figuranti nell'allegato V del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Il regolamento (CEE) n. 2115/76 è abrogato il 30 settembre 1986. Nel periodo dal 2 aprile al 30 settembre 1986 esso si applica ai prodotti per i quali è fornita la prova, ritenuta sufficiente dalle autorità doganali della Comunità, che hanno lasciato il paese terzo in causa anteriormente al 2 aprile 1986.

 

     Art. 12.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, a decorrere dal 2 aprile 1986, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 2, che entra in vigore il 1 luglio 1986.

 

 

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi che hanno assunto con la Comunità

impegni particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 5

 

     Stati Uniti d'America

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

Condizioni (tecniche) relative ai formulari V I 1 e V I 2

 

     A. Stampa dei formulari

 

     1. Il formato dei formulari è di circa 210 mm x 297 mm.

     2. La carta da utilizzare è di colore bianco, collata per scritture, di peso non inferiore a 40 g/m².

     3. Ogni formulario reca il nome e l'indirizzo o il contrassegno della tipografia.

     4. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità: per i formulari V I 2, questa lingua è designata dalle autorità competenti dello stato membro in cui i formulari saranno vistati.

 

     B. Modalità di compilazione dei formulari

 

     1. I formulari sono compilati nella lingua in cui sono stampati.

     2. Ogni formulario reca un numero d'ordine attribuito:

     - per i formulari V I 1 dall'organismo ufficiale che firma la parte relativa all'attestato,

     - per i formulari V I 2 dall'ufficio doganale che vi appone il visto.

     3. La designazione del prodotto nella casella 6 del formulario V I 1 e nella casella 5 del formulario V I 2 viene effettuata conformemente a quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1898/85.

 

 

ALLEGATO V

 

- Bolivia [2]

- Canada

- India [3]

- Iran

- Libano

- Repubblica popolare cinese

- Repubblica di San Marino [4]

- Taiwan

 


[1] Abrogato dall’art. 35 del regolamento (CE) n. 883/2001.

[2] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 960/98.

[3] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2039/88.

[4] Trattino aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1648/96.