§ 14.5.584 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1477.
Regolamento n. 1477/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:10/07/2000
Numero:1477


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità [...]
Art. 2.      Gli importi di cui agli allegati I e II sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 14.5.584 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1477.

Regolamento n. 1477/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi europei.

(G.U.C.E. 11 luglio 2000, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica ceca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° dicembre 1998.

     (2) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica slovacca e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° novembre 1998.

     (3) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Repubblica d'Ungheria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica d'Ungheria, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° gennaio 1999.

     (4) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Romania e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Romania, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round entrato in vigore il 1° gennaio 1999.

     (5) Il protocollo n. 3 sugli scambi tra la Bulgaria e la Comunità di prodotti agricoli trasformati è stato modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Bulgaria, per tener conto dell'ampliamento e dell'Uruguay Round, entrato in vigore il 1° luglio 2000.

     (6) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Estonia, è entrato in vigore il 1° settembre 1999.

     (7) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Lituania, è entrato in vigore il 1° settembre 1999.

     (8) Il protocollo n. 2 relativo agli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento dell'accordo europeo con la Repubblica di Lettonia, è entrato in vigore il 1° marzo 2000.

     (9) I dazi risultanti da queste misure non possono essere più elevati di quelli derivanti dall'applicazione della tariffa doganale comune.

     (10) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il presente regolamento determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93, per le quali gli accordi preferenziali conclusi con i paesi interessati prevedono una riduzione dell'elemento agricolo nonché i corrispondenti dazi addizionali ridotti.

 

          Art. 2.

     Gli importi di cui agli allegati I e II sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica ceca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Repubblica ceca in materia di commercio e misure di accompagnamento.

     Gli importi di cui agli allegati III e IV sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Repubblica slovacca, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Repubblica slovacca in materia di commercio e misure di accompagnamento.

     (Omissis) [1]

     Gli importi di cui agli allegati IX e X sono applicabili alle importazioni provenienti dalla Romania, alle condizioni stabilite in virtù del protocollo n. 3 dell'accordo con la Romania in materia di commercio e misure di accompagnamento.

     (Omissis) [2]

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

     (Omissis) [5]

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1° luglio 2000.

 

 

     Allegato I

     (Omissis)

 

 

     Allegato II

     (Omissis)

 

 

     Allegato III

     (Omissis)

 

 

     Allegato IV

     (Omissis)

 

 

     Allegato V [6]

 

 

     Allegato VI [7]

 

 

     Allegato VII [8]

     (Omissis)

 

 

     Allegato VIII [9]

     (Omissis)

 

 

     Allegato IX [10]

     (Omissis)

 

 

     Allegato X [11]

     (Omissis)

 

 

     Allegato XI [12]

 

 

     Allegato XII [13]

 

 

     Allegato XIII [14]

 

 

     Allegato XIV [15]

 

 

     Allegato XV [16]

 

 

     Allegato XVI [17]

 

 

     Allegato XVII [18]

 

 

     Allegato XVIII [19]


[1] Comma abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 748/2002.

[2] Comma abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 1446/2002.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 1700/2001.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 176/2002.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 2106/2001.

[6] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 748/2002.

[7] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 748/2002.

[8] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2000, n. L 202 e abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 748/2002.

[9] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2000, n. L 202 e abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 748/2002.

[10] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.

[11] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.

[12] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 1446/2002.

[13] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 1446/2002.

[14] Allegato abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 1700/2001.

[15] Allegato abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 1700/2001.

[16] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 176/2002.

[17] Allegato abrogato dall'art. 4 del regolamento n. 176/2002.

[18] Allegato abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 2106/2001.

[19] Allegato abrogato dall'art. 2 del regolamento n. 2106/2001.