§ 14.5.583 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1474.
Regolamento n. 1474/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:10/07/2000
Numero:1474


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  


§ 14.5.583 – Regolamento 10 luglio 2000, n. 1474.

Regolamento n. 1474/2000 della Commissione che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti nonché i dazi addizionali applicabili, dal 1° luglio 2000, all'importazione nella Comunità di talune merci coperte dal regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nel quadro di un accordo interinale tra l'Unione europea e Israele.

(G.U.C.E. 11 luglio 2000, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e lo Stato d'Israele, dall'altro, firmato a Bruxelles, il 20 novembre 1995, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, è stato firmato il 18 dicembre 1995 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. Questo accordo prevede nei limiti di contingenti alcune riduzioni dell'elemento agricolo per taluni prodotti agricoli trasformati.

     (2) Il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia, e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000, ha aperto i contingenti entro i cui limiti taluni prodotti agricoli trasformati originari di Israele beneficiano di una riduzione degli elementi agricoli. Si devono fissare elementi agricoli e dazi addizionali ridotti.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2495/97, stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali applicabili a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Dal 1° luglio 2000, gli elementi agricoli ridotti applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 per i quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo nell'accordo interinale concluso con Israele, nonché i relativi dazi addizionali ridotti sono fissati negli allegati del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal 10 luglio 2000.

 

 

Allegato I [1]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [2]

 

     (Omissis)


[1] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.

[2] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2004.