§ 14.5.211 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 21.
Regolamento (CE) n. 21/2003 della Commissione che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:06/01/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.211 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 21.

Regolamento (CE) n. 21/2003 della Commissione che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di rose a fiore grande originarie di Israele.

(G.U.C.E. 7 gennaio 2003, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/ 97, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

     (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 786/2002 della Commissione, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

     (3) Il regolamento (CE) n. 19/2003 della Commissione ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

     (4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

     (5) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie di Israele. Occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune.

     (6) Il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo.

     (7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura spetta alla Commissione adottare tali misure,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per le importazioni di rose a fiore grande (codice NC ex 0603 10 10) originarie di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore l'8 gennaio 2003.