§ 14.5.209 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 19.
Regolamento (CE) n. 19/2003 della Commissione che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:06/01/2003
Numero:19


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.209 - Regolamento 6 gennaio 2003, n. 19.

Regolamento (CE) n. 19/2003 della Commissione che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(G.U.C.E. 7 gennaio 2003, n. L 2).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

     considerando quanto segue:

     In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 2003.

     Esso si applica dall'8 al 21 gennaio 2003.

 

 

ALLEGATO

 

     del regolamento della Commissione, del 6 gennaio 2003, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

 

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dall'8 al 21 gennaio 2003

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo (standard)

Garofani a fiore multiplo (spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

14,15

11,48

38,07

15,94

Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo (standard)

Garofani a fiore multiplo (spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

9,16

8,70

15,80

11,40

Marocco

14,96

13,42

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Cipro

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Giordania

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Cisgiordania e Striscia di Gaza

7,67

6,45

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