§ 13.4.90 - Decisione 15 novembre 2006, n. 1719.
Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:15/11/2006
Numero:1719


Sommario
Art. 1.  Istituzione del programma
Art. 2.  Obiettivi generali del programma
Art. 3.  Obiettivi specifici del programma
Art. 4.  Azioni del programma
Art. 5.  Partecipazione al programma
Art. 6.  Accesso al programma
Art. 7.  Cooperazione internazionale
Art. 8.  Attuazione del programma
Art. 9.  Comitato
Art. 10.  Misure d’esecuzione
Art. 11.  Complementarità con altre azioni comunitarie
Art. 12.  Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali
Art. 13.  Disposizioni finanziarie generali
Art. 14.  Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari
Art. 15.  Monitoraggio e valutazione
Art. 16.  Disposizioni transitorie
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 13.4.90 - Decisione 15 novembre 2006, n. 1719. [1]

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013

(G.U.U.E. 24 novembre 2006, n. L 327)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 149, paragrafo 4,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [2],

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominato il "trattato", istituisce una cittadinanza dell’Unione e stabilisce che l’azione della Comunità in materia d’istruzione, di formazione professionale e di gioventù debba favorire, in primo luogo, lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e un’istruzione di qualità.

 

(2) Il trattato sull’Unione europea è fondato sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, parità fra donne e uomini e non discriminazione. La promozione della cittadinanza attiva dei giovani dovrebbe contribuire allo sviluppo di questi valori.

 

(3) La decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [4] ha istituito il programma d’azione comunitaria "Gioventù". Sulla base dell’esperienza acquisita attraverso tale programma occorre proseguire e rafforzare la cooperazione e l’azione della Comunità in questo settore.

 

(4) La decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5] ha istituito un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù.

 

(5) Il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona il 23 ed il 24 marzo 2000 ha stabilito per l’UE un obiettivo strategico che prevede, tra l’altro, una politica attiva dell’occupazione che attribuisca una più elevata priorità all’attività di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, completato da una strategia in materia di sviluppo sostenibile varata dal Consiglio europeo di Göteborg il 15 ed il 16 giugno 2001.

 

(6) La dichiarazione di Laeken, allegata alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2001, afferma che una delle sfide fondamentali per l’Unione europea consiste nell’avvicinare i cittadini, e in primo luogo i giovani, al progetto europeo e alle istituzioni europee.

 

(7) Il 21 novembre 2001 la Commissione ha adottato il libro bianco "Un nuovo impulso per la gioventù europea", che propone un quadro di cooperazione nel settore della gioventù incentrato sulla partecipazione, l’informazione, le attività di volontariato dei giovani ed una migliore conoscenza del settore della gioventù. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 maggio 2002 [6], ha fatto sue queste proposte.

 

(8) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 27 giugno 2002 [7] stabilisce in particolare un metodo di coordinamento aperto che copre le seguenti priorità: partecipazione, informazione, attività di volontariato dei giovani e migliore comprensione dei giovani. Nell’attuazione del programma "Gioventù in azione", in seguito denominato "il programma", è opportuno tener conto di tali lavori.

 

(9) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 6 maggio 2003 [8], sottolinea che è necessario mantenere e sviluppare gli strumenti comunitari esistenti rivolti specificamente ai giovani, condizione essenziale per lo sviluppo della cooperazione tra Stati membri nel settore della gioventù e che inoltre le priorità e gli obiettivi di tali strumenti dovrebbero inserirsi nel quadro della cooperazione europea in materia di gioventù.

 

(10) Il Consiglio europeo di primavera del 22 e 23 marzo 2005 ha adottato il patto europeo per la gioventù come uno degli strumenti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona riguardanti la crescita e l’occupazione. Il patto si concentra su tre settori: occupazione, integrazione e promozione sociale; istruzione, formazione e mobilità; conciliazione della vita professionale con la vita personale e familiare.

 

(11) L’azione della Comunità comporta un contributo ad un’istruzione e ad una formazione di qualità e deve mirare ad eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato.

 

(12) È opportuno soddisfare le necessità specifiche delle persone con disabilità.

 

(13) È necessario promuovere la cittadinanza attiva e, nell’attuare le linee d’azione, rafforzare la lotta contro tutte le forme di esclusione e discriminazione, comprese quelle fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del trattato.

 

(14) I paesi candidati ed i paesi dell’EFTA membri dell’accordo SEE hanno una propensione riconosciuta a partecipare ai programmi comunitari conformemente agli accordi conclusi con questi paesi.

 

(15) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha adottato "l’Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: procedere verso l’integrazione europea", che prevede l’apertura dei programmi comunitari ai paesi del processo di stabilizzazione e d’associazione sulla base di accordi quadro da firmare tra la Comunità e tali paesi.

 

(16) Dovrebbero essere fatti dei passi in previsione dell’apertura del programma alla Svizzera.

 

(17) La dichiarazione di Barcellona approvata nel 1995 dalla conferenza euromediterranea afferma che gli scambi di giovani dovrebbero servire a preparare le future generazioni a una più stretta cooperazione tra i partner euromediterranei, nel rispetto dei principi relativi ai diritti umani e alle libertà fondamentali.

 

(18) Il Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 giugno 2003, sulla base della comunicazione della Commissione intitolata "Europa ampliata — Prossimità: un nuovo contesto per le relazioni con i nostri vicini orientali e meridionali", menziona, come assi d’azione della Comunità, l’intensificazione della cooperazione culturale, della comprensione reciproca e della cooperazione con i paesi limitrofi nel settore dell’istruzione e della formazione.

 

(19) Le relazioni di valutazione intermedia dell’attuale programma Gioventù, nonché la consultazione pubblica sul futuro dell’azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù rivelano la necessità urgente, e sotto certi aspetti crescente, di proseguire le attività di cooperazione e di mobilità nel settore della gioventù a livello europeo e ne auspicano un’attuazione più semplice, di facile utilizzo e flessibile.

 

(20) L’attuazione del programma può, in base al principio di una buona gestione finanziaria, essere semplificata ricorrendo al finanziamento forfettario per quanto riguarda il sostegno accordato ai partecipanti al programma o il sostegno comunitario concesso alle strutture istituite a livello nazionale per la gestione del programma.

 

(21) Il programma dovrebbe essere sottoposto a controllo e valutazioni regolari nell’ambito di una cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, per consentire gli adeguamenti del caso, in particolare per le priorità d’applicazione delle misure. Il controllo e le valutazioni dovrebbero comprendere obiettivi e indicatori adeguati e misurabili.

 

(22) La formulazione della base giuridica del programma deve essere sufficientemente flessibile da permettere eventuali adattamenti delle azioni, in modo da poter reagire all’evoluzione delle necessità nel corso del periodo 2007-2013, ed evitare le disposizioni eccessivamente dettagliate contenute nei programmi precedenti. Occorre di conseguenza limitare la decisione a definizioni generiche delle azioni ed a disposizioni amministrative e finanziarie di accompagnamento.

 

(23) È opportuno garantire una corretta chiusura del programma, soprattutto in relazione alla proroga dei meccanismi pluriennali di gestione, come il finanziamento dell’assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2014 la gestione delle azioni non ancora conclusesi entro la fine del 2013 sarà garantita, se necessario, attraverso l’assistenza tecnica e amministrativa.

 

(24) Occorre prevedere modalità particolari d’applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [9], e delle relative modalità d’esecuzione nonché le deroghe a tali testi rese necessarie dalle caratteristiche dei beneficiari e dalla natura delle azioni.

 

(25) Occorre attuare le misure necessarie a prevenire le irregolarità e le frodi nonché a recuperare i fondi perduti, versati o utilizzati indebitamente.

 

(26) La presente decisione stabilisce per tutta la durata del programma una dotazione finanziaria che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [10].

 

(27) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che implicano in particolare partnership multilaterali, misure di mobilità transnazionali e lo scambio di informazioni a livello europeo, e possono dunque, a causa della dimensione transnazionale e multilaterale delle azioni e delle misure proposte, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(28) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11].

 

(29) È opportuno adottare i provvedimenti transitori per monitorare le azioni anteriormente al 31 dicembre 2006 in conformità della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE,

 

DECIDONO:

 

Art. 1. Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce il programma d’azione comunitaria "Gioventù in azione", qui di seguito denominato "il programma", che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione europea.

 

2. Il programma inizia il 1o gennaio 2007 e si conclude il 31 dicembre 2013.

 

     Art. 2. Obiettivi generali del programma

1. Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

 

a) promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare;

 

b) sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE;

 

c) favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;

 

d) contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi in sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù;

 

e) favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

 

2. Gli obiettivi generali del programma sono complementari agli obiettivi perseguiti in altri settori di attività della Comunità, in particolare nel settore della formazione lungo tutto l’arco della vita, compresi la formazione professionale e l’apprendimento non formale ed informale, nonché in altri settori quali la cultura, lo sport e l’occupazione.

 

3. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono allo sviluppo delle politiche dell’UE, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento della varietà culturale, multiculturale e linguistica dell’Europa, la promozione della coesione sociale e la lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o l’orientamento sessuale, e per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile.

 

     Art. 3. Obiettivi specifici del programma

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

 

1. Nell’ambito dell’obiettivo generale di promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in generale, e la loro cittadinanza europea in particolare:

 

a) offrire ai giovani e alle organizzazioni giovanili l’opportunità di partecipare allo sviluppo della società in generale e dell’UE in particolare;

 

b) sviluppare il sentimento d’appartenenza all’UE da parte dei giovani;

 

c) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa;

 

d) sviluppare la mobilità dei giovani in Europa;

 

e) sviluppare l’apprendimento interculturale da parte dei giovani;

 

f) promuovere i valori fondamentali dell’UE presso i giovani, in particolare il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, il rispetto dei diritti umani, la tolleranza e la non discriminazione;

 

g) incoraggiare lo spirito di iniziativa, d’impresa e di creatività;

 

h) facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità;

 

i) garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni;

 

j) fornire opportunità di apprendimento non formale e informale che abbiano una dimensione europea e offrire opportunità innovative in relazione alla cittadinanza attiva.

 

2. Nell’ambito dell’obiettivo generale di sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani, in particolare per rafforzare la coesione sociale dell’UE:

 

a) offrire ai giovani l’opportunità di esprimere il loro impegno personale con attività di volontariato a livello europeo ed internazionale;

 

b) associare i giovani alle attività di promozione della solidarietà tra i cittadini dell’UE.

 

3. Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi:

 

a) sviluppare gli scambi ed il dialogo interculturale tra i giovani europei ed i giovani dei paesi limitrofi;

 

b) contribuire a sviluppare in questi paesi la qualità delle strutture di sostegno per i giovani e il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

 

c) sviluppare con altri paesi progetti di cooperazione tematica che coinvolgano i giovani e coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

 

4. Nell’ambito dell’obiettivo generale di contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù:

 

a) contribuire alla messa in rete delle organizzazioni interessate;

 

b) sviluppare la formazione e la cooperazione tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili;

 

c) stimolare l’innovazione in materia di attività a favore dei giovani;

 

d) contribuire al miglioramento dell’informazione dei giovani, prestando nel contempo particolare attenzione all’accesso dei giovani con disabilità;

 

e) sostenere i progetti e le iniziative a lungo termine per i giovani di organismi regionali e locali;

 

f) facilitare il riconoscimento dell’apprendimento non formale dei giovani e delle competenze acquisite grazie alla partecipazione al presente programma;

 

g) scambiare le buone pratiche.

 

5. Nell’ambito dell’obiettivo generale di favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù, tenendo debitamente conto dei livelli locale e regionale:

 

a) incoraggiare lo scambio di buone pratiche e la cooperazione tra amministrazioni e responsabili politici a tutti i livelli;

 

b) incoraggiare il dialogo strutturato tra i responsabili politici ed i giovani;

 

c) migliorare la conoscenza e la comprensione del settore della gioventù;

 

d) contribuire alla cooperazione tra varie attività di volontariato giovanile nazionali e internazionali.

 

     Art. 4. Azioni del programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma sono attuati attraverso le azioni seguenti, elencate in dettaglio nell’allegato.

 

1. Gioventù per l’Europa

 

Questa azione è volta a:

 

- sostenere gli scambi di giovani nell’intento di aumentarne la mobilità,

 

- sostenere le iniziative, nonché i progetti e le attività di partecipazione dei giovani alla vita democratica mirati a sviluppare il sentimento di cittadinanza e la comprensione reciproca dei giovani.

 

2. Il servizio volontario europeo

 

Questa azione è volta a favorire la partecipazione dei giovani a varie forme di attività di volontariato, sia all’interno che all’esterno dell’UE.

 

3. Gioventù nel mondo

 

Questa azione è volta a:

 

- sostenere progetti con i paesi partner di cui all’articolo 5, paragrafo 2, in particolare lo scambio di giovani e di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili,

 

- sostenere le iniziative che rafforzano la comprensione reciproca dei giovani, il loro senso della solidarietà e della tolleranza nonché lo sviluppo della cooperazione nel settore della gioventù e della società civile in questi paesi.

 

4. Sistemi di sostegno per i giovani

 

Questa azione è volta a sostenere gli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù, in particolare il funzionamento delle organizzazioni giovanili non governative, la loro messa in rete, i consigli per le persone che sviluppano progetti, garantendo la qualità tramite lo scambio, la formazione e la messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, l’incentivazione dell’innovazione e della qualità, l’informazione dei giovani e lo sviluppo delle strutture ed attività necessarie al programma per raggiungere tali obiettivi, nonché incoraggiando partenariati con le autorità locali e regionali.

 

5. Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

 

Questa azione è volta a:

 

- organizzare il dialogo strutturato tra i vari soggetti del mondo della gioventù, in particolare i giovani stessi, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ed i responsabili politici,

 

- promuovere seminari giovanili su tematiche sociali, culturali e politiche di interesse per i giovani,

 

- contribuire allo sviluppo della cooperazione politica nel settore della gioventù,

 

- facilitare lo sviluppo delle reti necessarie ad una migliore conoscenza della gioventù.

 

     Art. 5. Partecipazione al programma

1. Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi, qui di seguito denominati "i paesi partecipanti":

 

a) gli Stati membri;

 

b) gli Stati dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE;

 

c) i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali ed alle condizioni e modalità generali fissati negli accordi quadro conclusi con tali paesi per la loro partecipazione ai programmi comunitari;

 

d) i paesi dei Balcani occidentali, in base a modalità da definirsi con tali paesi sulla base degli accordi quadro riguardanti la loro partecipazione ai programmi comunitari;

 

e) la Svizzera, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

 

2. Le azioni di cui ai punti 2 e 3 dell’allegato sono aperte alla cooperazione con i paesi terzi che hanno concluso con la Comunità europea accordi connessi al settore gioventù, qui di seguito denominati "i paesi partner".

 

Tale cooperazione avviene, se del caso, tramite stanziamenti supplementari dei paesi partner resi disponibili in base a procedure da decidere con tali paesi.

 

     Art. 6. Accesso al programma

1. Il programma è inteso a sostenere progetti senza scopo di lucro a favore dei giovani, dei gruppi di giovani, di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, nelle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro nonché, in alcuni casi debitamente giustificati, agli altri partner attivi nel settore della gioventù.

 

2. Fatte salve le modalità definite nell’allegato per l’attuazione delle azioni, il programma si rivolge ai giovani dai 15 ai 28 anni, benché determinate azioni siano aperte ai giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni.

 

3. I beneficiari devono risiedere legalmente in un paese partecipante al programma o, a seconda della natura dell’azione, in un paese partner del programma.

 

4. Tutti i giovani, senza discriminazioni di sorta, devono poter avere accesso alle attività del programma nel rispetto delle modalità definite nell’allegato. La Commissione ed i paesi partecipanti garantiscono il compimento di sforzi particolari in favore dei giovani che hanno maggiori difficoltà a partecipare al programma per ragioni d’ordine educativo, sociale, fisico, psicologico, economico o culturale o perché vivono in zone isolate.

 

5. I paesi partecipanti si sforzano di adottare le misure necessarie affinché i partecipanti al programma possano accedere alle cure sanitarie a norma del diritto comunitario. Il paese d’origine si sforza di adottare le misure appropriate affinché i partecipanti al servizio volontario europeo possano mantenere la loro assicurazione sociale. I paesi partecipanti si sforzano altresì di adottare misure appropriate, conformemente al trattato, per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono all’accesso al programma.

 

     Art. 7. Cooperazione internazionale

Il programma è aperto anche alla cooperazione con organizzazioni internazionali autorevoli nel settore della gioventù, in particolare con il Consiglio d’Europa.

 

     Art. 8. Attuazione del programma

1. La Commissione garantisce l’attuazione delle azioni previste dal programma conformemente all’allegato.

 

2. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure idonee per sviluppare le strutture a livello europeo, nazionale e, se necessario, regionale o locale al fine di realizzare gli obiettivi del programma e valorizzare le azioni del programma.

 

3. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per favorire il riconoscimento dell’apprendimento non formale ed informale dei giovani, ad esempio mediante attestati o certificati, pur tenendo conto delle situazioni nazionali, che riconoscano l’esperienza acquisita dai beneficiari e attestino la partecipazione diretta dei giovani o di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili ad un’azione del programma. Questo obiettivo può essere rafforzato integrando altre azioni della Comunità secondo quanto previsto all’articolo 11.

 

4. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, assicura l’adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità, introducendo misure effettive, proporzionate e dissuasive, controlli amministrativi e sanzioni.

 

5. La Commissione e i paesi partecipanti garantiscono che le azioni sostenute dal programma siano adeguatamente pubblicizzate.

 

6. I paesi partecipanti:

 

a) adottano le misure necessarie per garantire il funzionamento regolare del programma a livello nazionale, coinvolgendo le parti interessate al mondo giovanile conformemente alle pratiche nazionali;

 

b) stabiliscono/designano e monitorano le agenzie nazionali nell’attuazione delle azioni del programma a livello nazionale, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e ai criteri seguenti:

 

i) l’organismo costituito o designato come agenzia nazionale deve avere personalità giuridica o fare parte di un’organizzazione avente personalità giuridica (ed essere disciplinato dal diritto del paese partecipante). Un ministero non può essere designato come agenzia nazionale;

 

ii) l’organismo deve disporre di personale sufficiente adeguatamente qualificato per lavorare nell’ambito della cooperazione internazionale, deve disporre di infrastrutture adeguate e di un quadro amministrativo che gli consentano di evitare qualsiasi conflitto di interessi;

 

iii) l’organismo deve essere in grado di applicare le norme di gestione dei fondi e le condizioni contrattuali stabilite a livello comunitario;

 

iv) l’organismo deve offrire garanzie finanziarie sufficienti (preferibilmente emananti da un’autorità pubblica) e possedere una capacità di gestione commisurata al volume di fondi comunitari che sarà destinato a gestire;

 

c) si assumono la responsabilità della buona gestione, da parte delle agenzie nazionali di cui alla lettera b), degli stanziamenti trasferiti alle stesse per la concessione di sovvenzioni ai progetti, ed in particolare del rispetto, da parte delle agenzie nazionali, dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non cumulabilità con altri fondi comunitari nonché dell’obbligo di recupero dei fondi eventualmente dovuti dai beneficiari;

 

d) adottano le misure necessarie per assicurare i controlli adeguati e la vigilanza delle finanze delle agenzie nazionali di cui al punto b), ed in particolare:

 

i) forniscono alla Commissione, prima dell’avvio dei lavori dell’agenzia nazionale, le assicurazioni necessarie riguardo all’esistenza, la pertinenza ed il funzionamento dell’agenzia nazionale, in conformità delle norme concernenti la buona gestione finanziaria, le procedure attuate, i sistemi di controllo, i sistemi contabili e le procedure per l’aggiudicazione dei contratti e la concessione delle sovvenzioni;

 

ii) garantiscono alla Commissione, al termine di ciascun esercizio finanziario, l’affidabilità dei sistemi finanziari e delle procedure delle agenzie nazionali e la regolarità dei loro conti;

 

iii) in caso d’irregolarità, di negligenza o di frode imputabile alle agenzie nazionali di cui alla lettera b) che induca la Commissione a recuperare fondi dall’agenzia nazionale, si assumono la responsabilità per i fondi eventualmente non recuperati.

 

7. Nell’ambito della procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può stabilire degli orientamenti per ciascuna delle azioni di cui all’allegato, al fine di adattare il programma all’evoluzione delle priorità della cooperazione europea in materia di gioventù.

 

     Art. 9. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

3. [Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa] [2].

 

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 10. Misure d’esecuzione

1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione per quanto concerne le seguenti materie sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2:

 

a) le modalità d’attuazione del programma, compreso il piano di lavoro annuale;

 

b) l’equilibrio generale tra le varie azioni del programma;

 

c) in materia finanziaria, i criteri (in particolare, la popolazione giovane, il PIL e la distanza geografica tra paesi) da applicare per accertare la distribuzione indicativa dei fondi tra gli Stati membri, per le azioni da gestire in modo decentrato;

 

d) il monitoraggio dell’accordo di cui al punto 4.2 dell’allegato, compresi il piano annuale di lavoro e la relazione del forum europeo della gioventù;

 

e) le modalità di valutazione del programma;

 

f) le modalità di attestazione della partecipazione dei giovani interessati;

 

g) le modalità d’adattamento delle azioni del programma di cui all’articolo 8, paragrafo 7.

 

2. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 9 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l’attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall’adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un’analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l’elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato [3].

 

     Art. 11. Complementarità con altre azioni comunitarie

1. La Commissione garantisce la complementarità tra il programma e altri settori d’azione comunitaria, in particolare quelli riguardanti l’istruzione, la formazione professionale, la cultura, la cittadinanza, lo sport, le lingue, l’occupazione, la salute, la ricerca, l’imprenditoria, l’azione esterna dell’UE, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi e la lotta contro le discriminazioni.

 

2. Il programma, ove sia compatibile, condivide risorse con altri strumenti comunitari, per realizzare azioni che corrispondono agli obiettivi comuni del programma e di tali strumenti.

 

3. La Commissione e gli Stati membri valorizzano le azioni del programma che contribuiscono allo sviluppo degli obiettivi di altri settori d’azione comunitaria, in particolare l’istruzione, la formazione professionale, la cultura e lo sport, le lingue, l’inclusione sociale, la parità tra i sessi, la lotta contro le discriminazioni.

 

     Art. 12. Complementarità con le politiche e gli strumenti nazionali

1. I paesi partecipanti possono chiedere alla Commissione l’autorizzazione di accordare un marchio europeo per azioni nazionali, regionali o locali simili a quelle di cui all’articolo 4.

 

2. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del programma, ed utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del programma, a condizione che garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie generali

1 Il bilancio per l’attuazione del presente programma per il periodo di cui all’articolo 1 è stabilito a 885000000 di EUR.

 

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie riguardanti i beneficiari

1. I beneficiari del programma possono essere persone fisiche e giuridiche.

 

2. La Commissione può decidere, in funzione delle caratteristiche dei beneficiari e della natura delle azioni, di esentare gli stessi dalla verifica delle competenze e qualificazioni professionali richieste per realizzare l’azione o il programma di lavoro. In sede di definizione degli obblighi relativi all’ammontare dell’aiuto finanziario, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto delle caratteristiche dei beneficiari, della loro età, del tipo di azione e dell’entità dell’aiuto finanziario.

 

3. A seconda della natura dell’azione, gli aiuti finanziari possono assumere la forma di sovvenzioni o di borse di studio. La Commissione può anche assegnare premi per azioni o progetti attuati nel quadro del programma. A seconda della natura dell’azione, possono essere autorizzati finanziamenti forfettari e/o l’applicazione di tabelle di costi unitari.

 

4. Nel caso di sovvenzioni di azioni, i contratti devono essere firmati entro due mesi dalla concessione della sovvenzione.

 

5. Le sovvenzioni di funzionamento assegnate nel quadro del programma agli organismi attivi a livello europeo, definiti all’articolo 162 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [12], in caso di rinnovo non hanno il carattere degressivo previsto all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

6. A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può delegare compiti di potere pubblico ed in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio alle strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della presente decisione.

 

7. A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, la facoltà di cui al paragrafo 6 del presente articolo si applica anche alle strutture di tutti i paesi partecipanti.

 

     Art. 15. Monitoraggio e valutazione

1. La Commissione garantisce un monitoraggio regolare del presente programma rispetto agli obiettivi stabiliti. Il monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 3 nonché le attività specifiche. Le consultazioni della Commissione su tale monitoraggio coinvolgono i giovani.

 

2. La Commissione garantisce la valutazione regolare, indipendente ed esterna del programma.

 

3. I paesi partecipanti presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull’attuazione del programma e, entro il 30 giugno 2015, una relazione sull’impatto del programma.

 

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni:

 

a) una relazione intermedia di valutazione riguardo ai risultati ottenuti e agli aspetti qualitativi e quantitativi dell’attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2011;

 

b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2011;

 

c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2016.

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie

Le azioni avviate prima del 31 dicembre 2006 sulla base della decisione n. 1031/2000/CE e della decisione n. 790/2004/CE continuano a essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni di tali decisioni.

 

Se necessario, nel bilancio successivo a quello del 2013 potrebbero essere iscritti stanziamenti per coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie ai fini della gestione delle azioni non ancora conclusesi entro il 31 dicembre 2013. Il comitato previsto dall’articolo 8 della decisione n. 1031/2000/CE è sostituito dal comitato di cui all’articolo 9 della presente decisione.

 

Conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, possono essere messi a disposizione del programma gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate a norma delle decisioni n. 1031/2000/CE e n. 790/2004/CE.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Essa si applica a decorrere dal 1 gennaio 2007.

 

 

[1] GU C 234 del 22.9.2005, pag. 46.

 

[2] GU C 71 del 22.3.2005, pag. 34.

 

[3] Parere del Parlamento europeo espresso il 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 20) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[4] GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 1).

 

[5] GU L 138 del 30.4.2004, pag. 24.

 

[6] GU C 180 E del 31.7.2003, pag. 145.

 

[7] GU C 168 del 13.7.2002, pag. 2.

 

[8] GU C 115 del 15.5.2003, pag. 1.

 

[9] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[10] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[12] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

Le azioni attuate per realizzare gli obiettivi generali e specifici del programma sostengono progetti di portata limitata che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani, garantendo nel contempo la visibilità e l’impatto dei progetti a livello europeo.

 

La partecipazione dei giovani al programma non richiede alcuna esperienza o qualifica, salvo casi eccezionali.

 

Il programma dovrebbe essere attuato mediante un facile approccio.

 

Il programma dovrebbe incoraggiare lo spirito di iniziativa, di impresa e di creatività dei giovani, facilitare la partecipazione al programma da parte dei giovani con minori opportunità, compresi i giovani disabili e garantire il rispetto della parità tra uomini e donne nella partecipazione al programma e la promozione della parità di genere nel quadro delle azioni.

 

La partecipazione alle azioni è possibile a condizione che sia prevista un’opportuna copertura assicurativa che garantisca la protezione dei giovani durante l’attuazione delle attività del programma.

 

AZIONI

 

Tali azioni vengono realizzate tramite le misure seguenti:

 

Azione 1 — Gioventù per l’Europa

 

Questa azione punta a rafforzare la cittadinanza attiva dei giovani e la comprensione reciproca tra i giovani mediante le misure seguenti:

 

1.1. Scambi di giovani

 

Gli scambi di giovani permettono ad uno o più gruppi di giovani di essere accolti da un gruppo di un altro paese per realizzare un programma di attività in comune. Tali scambi sono in linea di principio destinati a giovani tra i 13 e i 25 anni.

 

Queste attività basate su partnership transnazionali tra i vari protagonisti di un progetto implicano la partecipazione attiva dei giovani e puntano a permettere la scoperta e la sensibilizzazione verso realtà sociali e culturali diverse, offrendo ai giovani l’opportunità di imparare reciprocamente e di rafforzare la loro consapevolezza di essere cittadini europei. Il sostegno si basa soprattutto su attività multilaterali improntate alla mobilità di gruppo ma non esclude attività bilaterali di questo tipo.

 

Gli scambi bilaterali di gruppo sono appropriati soprattutto qualora si tratti di una prima attività europea o dell’attività di associazioni di piccole dimensioni o locali prive di esperienza a livello europeo. Inoltre sono particolarmente utilizzati per i giovani con minori opportunità, per rafforzare la loro partecipazione al programma.

 

Questa misura sostiene anche attività preparatorie e di follow-up miranti a rafforzare la partecipazione attiva di tali giovani ai progetti, in particolare a livello linguistico ed interculturale.

 

1.2. Sostegno alle iniziative dei giovani

 

Questa misura sostiene progetti nei quali i giovani partecipano attivamente e direttamente ad attività da essi stessi concepite e di cui sono i principali protagonisti, per svilupparne lo spirito d’iniziativa e imprenditoriale nonché la loro creatività. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 15 anni.

 

Questa misura permette di sostenere progetti di iniziative di gruppo concepite a livello locale, regionale e nazionale e la messa in rete di progetti simili condotti in vari paesi, per rafforzarne il carattere europeo e moltiplicare la cooperazione e lo scambio di esperienze tra i giovani.

 

Particolare attenzione è prestata ai giovani con minori opportunità.

 

1.3. Progetti di democrazia partecipativa

 

Questa misura sostiene progetti o attività che mirano a favorire la partecipazione dei giovani alla vita democratica. Tali progetti ed attività prevedono la partecipazione attiva dei giovani alla vita attiva della loro comunità a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.

 

In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 30 anni.

 

Questi progetti o attività sono basati su partnership internazionali che permettono la messa in comune, a livello europeo, di idee, scambi di esperienze e buone pratiche di progetti o attività condotte a livello locale o regionale, basate sul miglioramento della partecipazione dei giovani ai vari livelli. Queste attività possono comprendere l’organizzazione di consultazioni di giovani riguardo alle loro necessità ed i loro desideri al fine di sviluppare nuovi approcci in materia di partecipazione attiva dei giovani in un’Europa democratica.

 

Azione 2 — Servizio volontario europeo

 

Il servizio volontario mira a sviluppare la solidarietà dei giovani, a promuoverne la cittadinanza attiva ed a favorire la comprensione reciproca tra i giovani, tramite le misure seguenti.

 

Il giovane volontario partecipa, in un paese diverso da quello dove risiede, ad un’attività non lucrativa e non remunerata a beneficio della collettività. Il servizio volontario europeo non deve incidere negativamente sulle occupazioni remunerate, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse.

 

Il servizio volontario europeo dura almeno due mesi, fino ad un massimo di dodici. In casi debitamente giustificati, in particolare per favorire la partecipazione dei giovani con minori opportunità, possono essere concessi periodi più brevi e previsti progetti di volontariato cui sono ammessi gruppi di giovani.

 

Questa misura sostiene anche progetti di volontariato che consentano a gruppi di giovani di partecipare collettivamente ad attività di portata locale, regionale, nazionale, europea o internazionale in vari settori, tra cui, ad esempio, la cultura, lo sport, la protezione civile, l’ambiente e l’aiuto allo sviluppo.

 

In casi eccezionali a seconda dei compiti da svolgere e delle situazioni nelle quali vengono impiegati i volontari, alcuni tipi di progetti possono richiedere la selezione dei candidati che dispongono di competenze specifiche.

 

La misura si applica ai giovani tra i 18 ed i 30 anni; ma con un controllo adeguato alcune attività possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

 

Questa misura finanzia per intero o parzialmente l’indennità del volontario, la sua assicurazione, le sue spese di sussistenza e di viaggio nonché, se del caso, un aiuto supplementare per i giovani con minori opportunità.

 

Questa misura sostiene inoltre le attività miranti a formare e a seguire da vicino i giovani volontari ed a coordinare i vari partner, nonché le iniziative intese a giovarsi dell’esperienza acquisita dai giovani durante il servizio volontario europeo.

 

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il rispetto degli standard qualitativi: il volontariato implica una dimensione di istruzione non formale, che si concretizza attraverso attività pedagogiche miranti a preparare i giovani sul piano personale, interculturale e tecnico, ed attraverso un costante sostegno personale. Un’importanza particolare è attribuita alla partnership tra i diversi soggetti coinvolti nel progetto ed alla prevenzione dei rischi.

 

Azione 3 — Gioventù nel mondo

 

Questa azione punta a sviluppare la comprensione reciproca tra i popoli in uno spirito d’apertura al mondo, contribuendo al contempo allo sviluppo di sistemi di qualità che sostengano le attività dei giovani nei paesi interessati. Essa è aperta ai paesi partner del programma.

 

3.1. Cooperazione con i paesi limitrofi dell’UE

 

Questa misura sostiene progetti svolti in cooperazione con i paesi partner del programma considerati paesi vicini in base alle disposizioni della politica europea di vicinato dell’UE e a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, nonché in cooperazione con la Federazione russa e i paesi dei Balcani occidentali fintantoché soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

 

Questa misura sostiene scambi di giovani, di norma multilaterali ma anche bilaterali, che consentono a vari gruppi di giovani provenienti dai paesi partecipanti al programma e dai paesi limitrofi all’Europa di incontrarsi per realizzare un programma di attività in comune. In linea di principio questa misura si applica ai giovani tra i 13 ed i 25 anni. Tali attività basate su partnership transnazionali tra i vari soggetti di un progetto prevedono una formazione preliminare del personale di inquadramento e la partecipazione attiva dei giovani; il loro obiettivo è permettere ai giovani di scoprire ed essere sensibilizzati a realtà sociali e culturali diverse. Le attività miranti a rafforzare la partecipazione attiva di questi giovani ai progetti possono beneficiare di un finanziamento, in particolare quando si tratta di una preparazione a livello linguistico ed interculturale.

 

A condizione che nei paesi limitrofi siano create strutture nazionali di gestione adeguate, possono essere finanziate anche le iniziative di giovani o di gruppi di giovani concepite a livello locale, regionale e nazionale in questi paesi, a condizione che siano realizzate con iniziative simili nei paesi partecipanti al programma. Si tratta di attività che i giovani stessi hanno concepito e di cui sono i soggetti principali. In linea di principio questa attività è destinata ai giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma alcune iniziative, con un controllo adeguato, possono essere realizzate già a partire da 16 anni.

 

Questa misura sostiene attività miranti a rafforzare la capacità delle organizzazioni non governative nel settore della gioventù e la loro messa in rete, riconoscendo il ruolo importante che queste organizzazioni possono svolgere nello sviluppo della società civile nei paesi limitrofi. Essa riguarda la formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e il loro scambio di esperienze, di competenza e di buone pratiche. Questa misura sostiene le attività che potrebbero sfociare nella messa a punto di progetti e di partnership durevoli e di qualità.

 

Questa misura sostiene inoltre progetti che stimolano l’innovazione e la qualità, miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù.

 

Un aiuto finanziario può essere accordato alle azioni d’informazione rivolte ai giovani ed a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili.

 

Questa misura sostiene inoltre le attività che permettono la cooperazione nel settore della gioventù con i paesi limitrofi. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, nonché altre misure di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività relative al settore giovanile nei paesi interessati.

 

3.2. Cooperazione con gli altri paesi

 

Questa misura sostiene attività di cooperazione nel settore della gioventù, in particolare lo scambio di buone pratiche con gli altri paesi partner del programma.

 

Essa incoraggia lo scambio tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili e la loro formazione, nonché lo sviluppo di partnership e reti tra organizzazioni giovanili.

 

Scambi multilaterali e bilaterali di giovani possono essere realizzati su una base tematica tra questi paesi ed i paesi partecipanti.

 

I finanziamenti sono accordati alle attività che dimostrano un potenziale moltiplicatore.

 

Nell’ambito della cooperazione con paesi industrializzati, questa misura finanzia solo i beneficiari europei dei progetti.

 

Azione 4 — Sistemi di sostegno per i giovani

 

Questa azione punta a sviluppare la qualità delle strutture di sostegno al servizio dei giovani, a sostenere il ruolo di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, a sviluppare la qualità del programma ed a favorire l’impegno civico dei giovani a livello europeo sostenendo le organizzazioni giovanili operanti a livello europeo nel settore della gioventù.

 

4.1. Supporto ad organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù

 

Questa misura sostiene il funzionamento delle organizzazioni non governative attive a livello europeo nel settore della gioventù che perseguono un obiettivo d’interesse generale europeo. Le loro attività devono in particolare contribuire alla partecipazione attiva dei giovani cittadini alla vita pubblica ed alla società nonché allo sviluppo ed all’attuazione di azioni di cooperazione europea nel settore della gioventù in senso ampio.

 

Per potere beneficiare di una sovvenzione di funzionamento, un’organizzazione deve rispettare le disposizioni seguenti:

 

- deve essere giuridicamente costituita almeno da un anno,

 

- deve trattarsi di un’organizzazione senza scopi di lucro,

 

- deve avere sede in uno dei paesi partecipanti al programma a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o in alcuni Stati dell’Europa orientale (cioè Bielorussia, Moldova, Federazione russa, Ucraina),

 

- deve esercitare le sue attività a livello europeo, sola o sotto forma di diverse associazioni coordinate, e la sua struttura e le sue attività devono coprire almeno otto paesi che partecipano al programma; può trattarsi di una rete europea rappresentativa di organizzazioni attive a favore dei giovani,

 

- le sue attività devono essere conformi ai principi che stanno alla base dell’azione comunitaria nel settore della gioventù,

 

- può trattarsi di un’organizzazione che sviluppa le sue attività esclusivamente a favore dei giovani o di un’organizzazione a scopo più ampio, che sviluppa una parte delle sue attività a favore dei giovani,

 

- l’organizzazione deve coinvolgere i giovani nella gestione delle attività sviluppate a loro favore.

 

I beneficiari sono scelti sulla base di inviti a presentare proposte. Convenzioni quadro relative a partnership pluriennali possono essere concluse con le organizzazioni prescelte. Tuttavia, le convenzioni quadro non escludono il lancio di inviti a presentare proposte annuali per selezionare ulteriori beneficiari.

 

Le attività principali delle organizzazioni giovanili suscettibili di contribuire al rafforzamento e all’efficacia dell’azione comunitaria sono:

 

- funzione di rappresentazione dei punti di vista ed interessi dei giovani nella loro varietà a livello europeo,

 

- scambi di giovani e servizi di volontariato,

 

- apprendimento non formale ed informale e programmi d’attività per la gioventù,

 

- promozione dell’apprendimento e della comprensione interculturali,

 

- dibattiti su questioni europee, sulle politiche dell’UE o sulle politiche per i giovani,

 

- diffusione di informazioni sull’azione comunitaria,

 

- azioni volte a favorire la partecipazione e l’iniziativa dei giovani.

 

A titolo della presente misura sono prese in considerazione per la determinazione della sovvenzione di funzionamento solo le spese di funzionamento necessarie al corretto svolgimento delle attività normali dell’organismo selezionato, in particolare le spese di personale, le spese generali (affitti, oneri immobiliari, attrezzature, forniture per uffici, telecomunicazioni, spese postali, ecc.), le spese per le riunioni interne e le spese di pubblicazione, d’informazione e di diffusione.

 

La sovvenzione è accordata nel rispetto dell’indipendenza dell’organismo riguardo alla selezione dei suoi membri e della sua autonomia quanto alla definizione dettagliata delle sue attività.

 

Almeno il 20 % del bilancio degli organismi interessati deve provenire da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

 

4.2. Sostegno al forum europeo della gioventù

 

Nel quadro di questa misura possono essere accordate sovvenzioni per il sostegno delle attività permanenti del forum europeo della gioventù, di seguito "il forum", organismo che persegue un obiettivo d’interesse generale europeo, nel rispetto dei principi seguenti:

 

- indipendenza del forum europeo della gioventù riguardo alla selezione dei suoi membri, garantendo la più ampia rappresentazione possibile dei vari tipi di organizzazioni della gioventù,

 

- autonomia del forum nel definire le proprie attività,

 

- associazione quanto più ampia possibile alle attività del forum delle organizzazioni della gioventù non membri e dei giovani che non fanno parte di organizzazioni,

 

- contributo attivo del forum alle attività politiche che riguardano i giovani a livello europeo, rispondendo in particolare alle domande delle istituzioni europee quando consultano la società civile e spiegando ai suoi membri le posizioni adottate da tali istituzioni.

 

Le spese ammissibili del forum riguardano al contempo le spese di funzionamento e le spese necessarie alla realizzazione delle proprie azioni. Data la necessità di assicurare la permanenza del forum, al momento di stanziare le risorse del programma si tiene conto dell’orientamento seguente: le risorse annuali stanziate per il forum non sono inferiori a 2 milioni di EUR.

 

Le sovvenzioni possono essere concesse al forum previa ricezione di un piano di lavoro e di un bilancio appropriati. Le sovvenzioni possono essere concesse su base annuale o possono essere rinnovabili contestualmente ad un accordo quadro di partnership con la Commissione.

 

Il forum beneficia di un cofinanziamento pari almeno al 20 % del suo bilancio da parte di fonti diverse da quelle comunitarie.

 

Le attività realizzate dal forum sono in particolare le seguenti:

 

- funzione di rappresentanza delle organizzazioni giovanili presso l’UE,

 

- funzione di coordinamento delle posizioni degli organismi associati nei confronti dell’UE,

 

- rilancio delle informazioni sulla gioventù nei confronti delle istituzioni europee,

 

- rilancio delle informazioni dell’UE nei confronti dei consigli nazionali della gioventù e delle organizzazioni non governative,

 

- promozione e preparazione della partecipazione dei giovani alla vita democratica,

 

- contributi al nuovo quadro di cooperazione deciso a livello dell’UE nel settore della gioventù,

 

- contributo allo sviluppo di politiche giovanili, progetti per la gioventù ed opportunità nel campo dell’istruzione nonché alla moltiplicazione delle informazioni relative ai giovani ed allo sviluppo di strutture rappresentative per i giovani in tutta l’Europa,

 

- azioni di dibattito e di riflessione sulla gioventù in Europa ed in altre parti del mondo nonché sull’azione dell’UE a favore dei giovani.

 

4.3. Formazione e messa in rete di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

 

Questa misura sostiene le attività miranti alla formazione di coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili in questo campo, in particolare dei responsabili di progetti, dei consulenti per i giovani nonché degli esperti partecipanti ai progetti. Inoltre sostiene lo scambio di esperienze, di competenze e di buone pratiche tra coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili. La misura sostiene inoltre le attività che agevolano la creazione di progetti, partnership e reti durature e di qualità nel quadro del programma. Può comprendere, ad esempio, la formazione tramite osservazione diretta in situazione di lavoro.

 

È necessario prestare particolare attenzione alle attività che favoriscono la partecipazione dei giovani che incontrano particolari difficoltà a partecipare ad azioni comunitarie.

 

4.4. Progetti volti a stimolare l’innovazione e la qualità

 

Questa misura sostiene i progetti miranti ad introdurre, attuare e promuovere approcci innovativi nel settore della gioventù. Tali approcci innovativi possono riguardare i contenuti e gli obiettivi connessi all’evoluzione del quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù, la partecipazione di partner di diversa provenienza o la diffusione delle informazioni.

 

4.5. Azioni d’informazione rivolte ai giovani e a coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili

 

Questa misura sostiene le informazioni e la comunicazione rivolte ai giovani migliorando il loro accesso alle informazioni pertinenti ed ai servizi di comunicazione, al fine di aumentarne la partecipazione alla vita pubblica e a facilitare l’espressione delle loro potenzialità di cittadini attivi e responsabili. A tale scopo verranno sostenute le attività di livello europeo e nazionale che migliorano l’accesso dei giovani all’informazione ed ai servizi di comunicazione, rafforzano la diffusione di un’informazione di qualità e aumentano la partecipazione dei giovani alla preparazione e alla diffusione delle informazioni.

 

Questa misura contribuisce per esempio allo sviluppo di portali europei, nazionali, regionali e locali miranti a diffondere informazioni specifiche per i giovani tramite qualsiasi tipo di mezzo, segnatamente tramite quelli che i giovani utilizzano più spesso. L’azione può inoltre sostenere misure volte a promuovere l’impegno dei giovani nella preparazione e diffusione di consigli e prodotti d’informazione comprensibili, di facile uso e mirati, per migliorare la qualità dell’informazione e l’accesso alla stessa da parte di tutti i giovani. Tutte le pubblicazioni devono rispettare la parità e la diversità.

 

4.6. Partnership

 

Questa misura permette di finanziare partnership con organi regionali o locali, allo scopo di sviluppare durevolmente progetti che potranno combinare varie misure del programma. Il finanziamento riguarda i progetti e le attività di coordinamento.

 

4.7. Sostegno alle strutture del programma

 

Questa misura permette di finanziare le strutture di cui all’articolo 8, paragrafo 2, in particolare le agenzie nazionali. Questa misura permette inoltre di finanziare organismi assimilati, quali i coordinatori nazionali, i centri di risorse, la rete Eurodesk, la piattaforma euromediterranea della gioventù e le associazioni di giovani volontari europei, che agiscono in qualità di organi d’attuazione a livello nazionale, nel rispetto dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

4.8. Valorizzazione

 

La Commissione può organizzare seminari, congressi o riunioni suscettibili di facilitare l’attuazione del programma. Essa può inoltre procedere a qualsiasi azione appropriata in materia di informazione, pubblicazione e diffusione, nonché a una valutazione e ad un controllo del programma. Tali attività possono essere finanziate tramite sovvenzioni, ottenute mediante appalti pubblici o organizzate e finanziate direttamente dalla Commissione.

 

Azione 5 — Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù

 

Questa azione punta a favorire la cooperazione europea nel settore della gioventù.

 

5.1. Incontri di giovani e di responsabili delle politiche per la gioventù

 

Questa misura sostiene le attività che permettono la cooperazione politica, i seminari ed il dialogo strutturato tra i giovani, coloro che sono attivi nell’animazione giovanile e nelle organizzazioni giovanili, da una parte, ed i responsabili della politica per la gioventù, dall’altra. Queste attività mirano in particolare a promuovere la cooperazione e lo scambio di idee e di buone pratiche nel settore della gioventù, le conferenze organizzate dalle presidenze dell’UE, nonché altre attività di valorizzazione e di diffusione dei risultati dei progetti e delle attività della Comunità relative al settore della gioventù.

 

Questa misura comprende la settimana europea della gioventù, che potrebbe includere eventi negli Stati membri e a livello europeo sull’attività delle istituzioni europee, un dialogo tra i responsabili decisionali europei e i giovani, e la premiazione dei migliori progetti di giovani sostenuti dal programma.

 

Questa misura può in particolare sostenere gli obiettivi perseguiti tramite il metodo di coordinamento aperto nel settore della gioventù e il patto europeo per la gioventù, nonché la cooperazione tra attività di volontariato nazionali e internazionali.

 

5.2. Sostegno alle attività miranti ad una migliore comprensione e conoscenza del settore della gioventù

 

Questa misura sostiene progetti specifici volti a individuare conoscenze correlate a temi prioritari del settore giovanile fissati nel quadro del metodo di coordinamento aperto, nonché dei progetti che permettano di completarli, attualizzarli ed agevolarne l’accessibilità.

 

Inoltre mira a sostenere lo sviluppo di metodi che permettano di analizzare e comparare i risultati di studi e garantirne la qualità.

 

Il programma può inoltre sostenere attività relative alla messa in rete dei vari soggetti del settore della gioventù.

 

5.3. Cooperazione con organizzazioni internazionali

 

Questa azione può sostenere la cooperazione dell’UE con organizzazioni internazionali competenti in materia di gioventù, in particolare il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione delle Nazioni Unite o le sue istituzioni specializzate.

 

INFORMAZIONE

 

Per presentare esempi di buone pratiche e progetti modello viene messa a punto una base di dati contenente informazioni sulle idee attuali nell’ambito delle attività giovanili su scala europea.

 

La Commissione deve mettere a disposizione una guida che spieghi gli obiettivi, le norme e le procedure del programma, in particolare i diritti e gli obblighi giuridici che l’accettazione di una sovvenzione comporta.

 

GESTIONE DEL PROGRAMMA

 

Assegnazioni minime

 

Fatto salvo l’articolo 13, gli importi minimi da attribuire alle azioni sono i seguenti (in percentuale rispetto alla dotazione finanziaria fissata nell’articolo succitato):

 

azione 1: Gioventù per l’Europa 30 %

 

azione 2: Servizio volontario europeo 23 %

 

azione 3: Gioventù nel mondo 6 %

 

azione 4: Sistemi di sostegno per i giovani 15 %

 

azione 5: Sostegno alla cooperazione europea nel settore della gioventù 4 %.

 

Il pacchetto finanziario del programma può coprire anche le spese relative alle azioni di preparazione, seguito, controllo, audit e valutazione direttamente necessarie alla gestione del programma ed al raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni, azioni d’informazione e di pubblicazione, spese legate alle reti informatiche attinenti allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa d’assistenza amministrativa e tecnica nella quale può incorrere la Commissione nel quadro della gestione del programma.

 

CONTROLLI E AUDIT

 

Per i progetti scelti secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, è stato introdotto un sistema di controlli a campione.

 

Il beneficiario di una sovvenzione tiene a disposizione della Commissione tutti i giustificativi delle spese effettuate per un periodo di cinque anni a partire dall’ultimo pagamento. Se del caso, il beneficiario di una sovvenzione garantisce che i giustificativi conservati dai propri partner o membri siano messi a disposizione della Commissione.

 

La Commissione, sia direttamente attraverso i suoi agenti, sia attraverso qualunque altro organismo esterno qualificato di sua scelta, ha il diritto di effettuare un audit sull’utilizzazione che viene fatta della sovvenzione. Tali audit possono essere effettuati per tutta la durata della convenzione, nonché per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del pagamento del saldo della sovvenzione. Eventualmente, i risultati della revisione contabile possono indurre la Commissione a decisioni di recupero.

 

Il personale della Commissione e tutte le persone esterne incaricate dalla Commissione hanno un accesso adeguato, in particolare agli uffici del beneficiario, ed inoltre a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a compimento tali audit.

 

La Corte dei Conti e l’Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) devono godere degli stessi diritti della Commissione, e in particolare del diritto di accesso.

 

Le decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 10, le convenzioni con le agenzie nazionali, gli accordi con i paesi terzi partecipanti, nonché le convenzioni ed i contratti che ne derivano devono prevedere in particolare un seguito ed un controllo finanziario da parte della Commissione (o di qualsiasi rappresentante autorizzato dalla stessa, fra cui l’OLAF), e controlli da parte della Corte dei conti, se necessario in loco. Tali controlli possono essere effettuati presso le agenzie nazionali, nonché, se del caso, presso i beneficiari di sovvenzioni.

 

La Commissione può inoltre procedere a controlli e verifiche in loco in conformità del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’ 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuate dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [1].

 

Per le azioni comunitarie contemplate dalla presente decisione, la nozione d’irregolarità di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità [2], deve essere intesa come qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivante da un atto o da un’omissione da parte di un’entità giuridica che ha o potrebbe avere l’effetto di arrecare pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o a bilanci gestiti dalle Comunità tramite una spesa indebita.

 

[1] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[2] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


[1] Abrogata dall'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1288/2013, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Paragrafo soppresso dall'art. 1 della Decisione n. 1349/2008/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della Decisione n. 1349/2008/CE.