§ 13.2.129 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1351.
Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:16/12/2008
Numero:1351


Sommario
Art. 1.  Obiettivo del programma
Art. 2.  Partecipazione
Art. 3.  Competenze della Commissione
Art. 4.  Comitato
Art. 5.  Sorveglianza e valutazione
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 13.2.129 - Decisione 16 dicembre 2008, n. 1351.

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione

(G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 153,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'uso di Internet e di altre tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari continua ad aumentare considerevolmente nell'Unione europea ed offre a tutti i cittadini, tra l'altro, grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività. Tuttavia, i rischi per i bambini e l’abuso di tali tecnologie permangono e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti della società continuano a dare origine a nuovi rischi e nuovi tipi di abusi. Occorre che a livello dell'Unione europea siano adottate misure per proteggere l'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati. Inoltre, per incoraggiare i cittadini a sfruttare le possibilità offerte da Internet e da altre tecnologie di comunicazione e beneficiare dei vantaggi che offrono sono necessari provvedimenti per promuoverne un utilizzo più sicuro.

 

(2) La comunicazione della Commissione "i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione" [COM(2005)0229], che sviluppa la strategia di Lisbona, cerca di creare una coerenza tra le politiche della Commissione per la società dell’informazione e per i mezzi di comunicazione in modo da rafforzare il notevole contributo offerto dalle tecnologie d’informazione e comunicazione all’efficienza delle economie degli Stati membri. Uno dei suoi obiettivi è la creazione di uno Spazio unico europeo dell’informazione che offra comunicazioni in barda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità e diversificati e servizi digitali.

 

(3) Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell’informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori [3], sulla tutela della vita privata [4] e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi [5]. La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile [6], stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono osservare per definire i reati e le sanzioni appropriate. Basandosi sulla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana [7], la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea [8], definisce orientamenti per l’elaborazione di un’autoregolamentazione su scala nazionale e ne estende l'ambito di applicazione per includervi l’alfabetizzazione mediatica, la collaborazione e lo scambio di esperienze e delle migliori prassi tra organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione e misure per combattere la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.

 

(4) Occorre portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i bambini, in particolare il materiale pornografico, sia nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Allo stesso modo continuano ad essere necessari interventi per evitare che i bambini divengano vittime di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e siano indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per altri. Occorre in particolare cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre, attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, incontri a bambini con l'intenzione di commettere abusi o altri reati sessuali. Allo stesso tempo si dovrebbe rivolgere particolare attenzione ai sistemi di sostegno reciproco.

 

(5) Gli interventi dovrebbero inoltre mirare a evitare che i bambini siano vittime di minacce, molestie e umiliazioni tramite Internet e/o le tecnologie digitali interattive, compresi i telefoni cellulari.

 

(6) La decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali [9] (il Piano d’azione per l’uso sicuro di Internet 1998-2004) e la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online [10] (il Piano d’azione per l’uso più sicuro di Internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni [COM(2001)0690, COM(2003)0653 e COM(2006)0663].

 

(7) Oltre ai risultati delle valutazioni dei programmi precedenti, una serie di indagini di Eurobarometro e una consultazione pubblica hanno chiaramente individuato la necessità di portare avanti le attività di segnalazione dei contenuti illeciti e di sensibilizzazione negli Stati membri.

 

(8) Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe essere volto anche ad elaborare pacchetti educativi destinati ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori.

 

(9) L’evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nel modo di usare Internet e le altre tecnologie di comunicazione da parte di adulti e bambini, oltre ai mutamenti dei comportamenti della società, stanno creando nuovi rischi per i bambini. Per capire meglio tali mutamenti è necessario arricchire la base di conoscenze che permetterà di definire azioni efficaci. Occorre adottare una combinazione di misure e azioni secondo un approccio multiforme e complementare: ad esempio occorre adottare misure per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di Internet, sviluppare ulteriormente le tecnologie di supporto, promuovere le migliori prassi per la creazione di codici di condotta contenenti le regole di comportamento che godono di un ampio consenso e sviluppare la collaborazione con le imprese sugli obiettivi concordati di tali codici.

 

(10) Il programma dovrebbe inoltre sostenere misure volte ad incoraggiare i contenuti positivi per i bambini.

 

(11) L'evoluzione del panorama dei mezzi di comunicazione, che deriva dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei mezzi di comunicazione, rende necessario insegnare ai bambini ed anche ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori a utilizzare i servizi d'informazione in linea in modo sicuro ed efficace.

 

(12) Occorre prendere iniziative per proteggere i bambini grazie allo sviluppo, ad esempio, di sistemi efficaci di verifica dell'età e di sistemi volontari di marchi di certificazione.

 

(13) La collaborazione internazionale è fondamentale, trattandosi di un problema globale. I contenuti illeciti possono essere prodotti in un paese, ospitati in un altro, ma essere accessibili e scaricabili in tutto il mondo. La collaborazione internazionale, che è stata promossa dalle strutture comunitarie di messa in rete, dovrebbe essere rafforzata per proteggere meglio i bambini dai rischi transfrontalieri che coinvolgono paesi terzi. A tal fine potrebbe essere reciprocamente vantaggioso lo scambio di migliori prassi tra le organizzazioni europee e le organizzazioni di altre parti del mondo.

 

(14) Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, che sancisce l'obbligo degli Stati firmatari di adottare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire ogni forma di sfruttamento dei bambini nonché di adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro genere necessari per dare attuazione ai diritti riconosciuti da tale convenzione, se del caso nell'ambito della cooperazione internazionale.

 

(15) Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le sono conferite dalla presente decisione sono sostanzialmente misure di gestione relative all’attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11]. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della medesima decisione.

 

(16) La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.

 

(17) La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l’attuazione del programma che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [12].

 

(18) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche affrontate e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti europei dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(19) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nell'articolo 3, paragrafo 1, e negli articoli 7, 8 e 24,

 

DECIDONO:

 

Art. 1. Obiettivo del programma

1. La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

 

Il programma è intitolato "Internet più sicuro" ("il programma").

 

2. Si perseguono le seguenti linee di azione:

 

a) sensibilizzazione del pubblico;

 

b) lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;

 

c) promozione di un ambiente in linea più sicuro;

 

d) creazione di una base di conoscenze.

 

Le attività da svolgere nell’ambito di tali linee di azione sono descritte nell’allegato I.

 

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell’allegato III.

 

3. Ai fini della presente decisione per "bambini" si intendono le persone di età inferiore ai diciotto anni, a meno che la pertinente legislazione nazionale non conferisca alle persone, a certe condizioni, piena capacità giuridica prima di tale età.

 

     Art. 2. Partecipazione

1. La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti:

 

a) negli Stati membri;

 

b) nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE;

 

c) in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

 

d) in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

 

e) in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma.

 

2. Il programma è inoltre aperto ad organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), alle condizioni stabilite nell’allegato III.

 

     Art. 3. Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.

 

2. La Commissione elabora programmi di lavoro annuali sulla base della presente decisione.

 

3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e azioni della Comunità.

 

4. Secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

 

a) adozione e modifica dei programmi di lavoro annuali, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale;

 

b) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500000 EUR;

 

c) attuazione di misure di valutazione del programma.

 

5. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 4 dei progressi realizzati nell’attuazione del programma. In particolare, la Commissione informa immediatamente tale comitato riguardo a tutte le decisioni di selezione adottate su materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 4. Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

     Art. 5. Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

 

2. La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti avviati nell’ambito del programma.

 

3. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il loro impatto per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.

 

4. Entro il 24 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull’attuazione delle linee di azione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

 

5. Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

1. Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2009.

 

2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissata a 55000000 EUR.

 

3. Gli stanziamenti annui per il periodo dal 2009 al 2013 sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

 

4. Nell’allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

[1] GU C 224 del 30.8.2008, pag. 61.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2008.

 

[3] Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).

 

[4] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

 

[5] Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

 

[6] GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

 

[7] GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48.

 

[8] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

 

[9] GU L 33 del 6.2.1999, pag. 1.

 

[10] GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 1.

 

[11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[12] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

AZIONI

 

Introduzione

 

L’obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di Internet e delle altre tecnologie della comunicazione ("tecnologie in linea"), educare sotto questo aspetto gli utenti, in particolare i bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

 

Per conseguire tale obiettivo il programma si incentrerà sull’assistenza pratica all’utente finale, in particolare ai bambini, ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori, incoraggiando i partenariati multilaterali.

 

L’obiettivo generale del programma è promuovere un uso più sicuro delle tecnologie in linea, in particolare da parte dei bambini, promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro in linea, ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea, affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea (compresi la manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali e il "grooming", vale a dire il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l’intento di abusarne sessualmente, le molestie per via elettronica e i documenti elettronici che mostrano aggressioni fisiche e/o psicologiche) e garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere, nonché sviluppare strumenti pedagogici sulla base delle migliori prassi.

 

Per garantire la coerenza di approccio ai rischi nei casi in cui sia possibile accedere ai contenuti e ai servizi ed utilizzarli sia in linea che fuori linea, come nel caso dei videogiochi, il programma può affrontare entrambi questi tipi di uso e di accesso.

 

Il programma sarà attuato seguendo le quattro linee di azione generali seguenti:

 

1) Sensibilizzazione del pubblico

 

Le attività riguarderanno la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei bambini, dei genitori, degli assistenti, degli insegnanti e degli educatori sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Esse riguarderanno anche le opportunità e i rischi connessi ai servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le reti della telefonia mobile. All’occorrenza, si dovranno rendere disponibili pacchetti di informazione in più versioni linguistiche. Le principali azioni generali previste sono indicate di seguito.

 

1. Sensibilizzare il pubblico e diffondere le informazioni sull’uso più sicuro delle tecnologie in linea.

 

Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini in maniera coordinata in tutta l’Unione europea trasmettendo un messaggio positivo sulle opportunità di un più ampio e intenso uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e fornendo nel contempo un’informazione adeguata sui rischi e sui modi di affrontarli. Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai bambini di fare un uso responsabile delle tecnologie in linea, in particolare mediante programmi di alfabetizzazione o educazione mediatica. Le attività incentiveranno metodi — efficaci sotto il profilo dei costi — di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti, ad esempio attraverso la cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli utenti e il sistema scolastico. I metodi di distribuzione e presentazione dei messaggi saranno adeguati ai vari gruppi di destinatari (bambini di diverse fasce d’età e loro genitori, assistenti, insegnanti e educatori).

 

2. Creare punti di contatto ai quali i genitori e i bambini potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza, comprese consulenze su come contrastare il grooming e il bullismo in linea.

 

Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza.

 

3. Incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti.

 

Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine.

 

4. Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione transfrontaliera nell’Unione europea.

 

Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera efficace nell’Unione europea e lo scambio efficace di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni.

 

5. Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione a livello internazionale.

 

Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro comuni e migliorare e rafforzare l’efficienza, l’efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative mondiali.

 

2) Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea

 

Le attività saranno volte a ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e ad affrontare adeguatamente il problema del comportamento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sul grooming e sul bullismo in linea. Le principali azioni generali previste sono indicate di seguito.

 

1. Creare punti di contatto e linee di assistenza telefonica diretta cui il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l’esistenza di tali servizi.

 

Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con gli altri attori che operano a livello nazionale (in particolare con le unità di polizia specializzate nella lotta alla cibercriminalità) e a cooperare a livello dell’Unione europea per affrontare tematiche transfrontaliere e per lo scambio di migliori prassi. Tali punti di contatto forniranno inoltre al pubblico le informazioni necessarie sulle modalità per segnalare i contenuti illeciti e per valutare il contenuto di servizi di informazione in linea che potrebbero danneggiare l’integrità fisica, mentale o morale dei bambini.

 

2. Contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare il grooming e il bullismo. Le azioni sono destinate a contrastare il grooming ed il bullismo in linea.

 

Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a questi temi e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati.

 

3. Stimolare l’applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea e informare l’utente finale delle possibili modalità di applicazione di questa tecnologia.

 

Le attività sono intese ad incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o l’adattamento e/o la promozione di strumenti tecnologici efficaci, in particolare quelli messi a disposizione gratuitamente, agevolmente utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e a lottare contro i comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese altresì a incoraggiare la promozione, da parte degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i bambini contro le attività illecite e dannose. Gli interessati saranno informati della disponibilità di detti strumenti tecnologici e delle modalità di uso corretto. Fra l’altro si potrebbero esaminare le seguenti misure:

 

a) adozione di un marchio di qualità per i fornitori dei servizi, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta;

 

b) utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l’informazione potenzialmente lesiva dell’integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea;

 

c) sostegno e promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i bambini;

 

d) impegno a studiare l’efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l’industria di Internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.

 

4. Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello nazionale e dell’Unione europea.

 

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la partecipazione e l’impegno di questi soggetti. In particolare, tali attività incoraggeranno lo scambio di esperienze a livello internazionale e la condivisione di possibili soluzioni tra governi, autorità di contrasto, linee di assistenza telefonica diretta, istituti bancari, finanziari e di emissione di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei minori e l’industria di Internet.

 

5. Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale.

 

Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare lo sviluppo dei collegamenti di coordinamento tra le banche dati degli Stati membri relative agli abusi sui minori nonché lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. In particolare le attività saranno volte a creare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la polizia e i punti di contatto. Saranno prese iniziative per costituire una banca dati dell’Unione europea comune che raccolga le informazioni sugli abusi commessi sui minori e per garantirne il collegamento con Europol.

 

6. Ricorrere ai registri dei nomi di dominio qualora non siano ancora registrati e rafforzare la cooperazione esistente.

 

Tenuto conto della legislazione nazionale, lo scopo delle attività sarà di integrare le azioni esistenti migliorando la cooperazione con i registri dei nomi di dominio negli Stati membri e incoraggiando relazioni positive con i registri all’esterno dell’Unione europea, onde consentire la tempestiva individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e ridurre al minimo la longevità dei siti Internet conosciuti per offrire contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori.

 

3) Promozione di un ambiente in linea più sicuro

 

Le attività sono intese a favorire la collaborazione tra soggetti interessati al fine di promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i bambini dai contenuti potenzialmente dannosi. Le principali azioni generali previste sono:

 

1. Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati.

 

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione di un ambiente in linea più sicuro per i bambini e di permettere lo scambio di migliori prassi e dei metodi di lavoro. Si tratterà di mettere a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma aperta di discussione delle problematiche connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle modalità di protezione dei bambini dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme.

 

2. Incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione adeguati. Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l’attuazione di iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione e a incitare i soggetti interessati a tener conto della sicurezza dei bambini nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi.

 

3. Incoraggiare e assistere i fornitori per lo sviluppo di un marchio.

 

Le azioni sono volte ad incoraggiare e assistere i fornitori di servizi Internet nella messa a punto, come strumento di autoregolamentazione, di un marchio "sicuro per i bambini" da inserire sulle pagine web. Dette iniziative possono includere tra l’altro lo studio della possibilità di creare un sistema di simboli descrittivi comuni o di messaggi d’allarme che indichino la categoria d’età e/o gli aspetti del contenuto che hanno portato a una determinata raccomandazione relativa all’età, che consentirebbero agli utenti di essere più consapevoli dei contenuti in linea potenzialmente nocivi.

 

4. Stimolare il coinvolgimento dei bambini nella creazione di un ambiente in linea più sicuro.

 

Le azioni avranno l’obiettivo di coinvolgere i bambini, garantendo un’equa partecipazione di maschi e femmine, allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell’uso delle tecnologie in linea e, con il supporto di specialisti, di migliorare la sicurezza dell’ambiente in linea per i bambini. Tale coinvolgimento sarà assicurato regolarmente nel quadro di attività quali il Forum europeo sui diritti del bambino, il Forum per un Internet più sicuro e altri.

 

5. Disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea.

 

Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni, in particolare per i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori, sul funzionamento e sull’efficacia degli strumenti, quali i sistemi di filtraggio, di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare regolarmente tutti gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli in modo efficace, didattico e semplice a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme.

 

6. Garantire la compatibilità tra l’approccio nell’Unione europea e quello internazionale.

 

Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello dell’Unione europea ed internazionale.

 

4) Creazione di una base di conoscenze

 

Le attività si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell’ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell’ambiente in linea per tutti gli utenti. I contenuti di tale base di conoscenze dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati in tutti gli Stati membri. Le principali azioni generali previste sono le seguenti.

 

1. Incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti.

 

Le azioni avranno l’obiettivo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei bambini a livello dell’Unione europea, di stimolare la collaborazione e il coordinamento internazionali e di compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti.

 

2. Fornire informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini.

 

Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull’uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini e sul modo in cui gli stessi bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini per gestire questi rischi in linea, in modo da poterne valutare l’efficacia.

 

3. Analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri.

 

Saranno avviate azioni per analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri onde consentire alle autorità di contrasto e alle autorità competenti degli Stati membri di ridurre la duplicazione degli sforzi in corso e massimizzare l’uso delle risorse attuali e future.

 

4. Promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei bambini in linea.

 

Saranno promosse azioni comprendenti un approccio di genere per analizzare gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i bambini diventano vittime nell’ambiente in linea, attraverso pratiche come il bullismo in linea, il grooming, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai bambini.

 

5. Promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l’uso delle tecnologie in linea.

 

Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all’efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti.

 

6. Migliorare la conoscenza degli effetti sui bambini dell’uso di tecnologie esistenti ed emergenti.

 

Le azioni, comprendenti un approccio di genere, permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie in linea sui bambini, che vanno dagli effetti dell’esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come il grooming e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, dai computer e i telefoni cellulari alle console di gioco ed altre tecnologie emergenti.

 

 

ALLEGATO II

 

RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE

 

(1)Sensibilizzazione del pubblico | 48 % |

 

(2)Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea | 34 % |

 

(3)Promozione di un ambiente in linea più sicuro | 10 % |

 

(4)Creazione di una base di conoscenze | 8 % |

 

 

ALLEGATO III

 

METODI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

 

(1) La Commissione attua il programma in base al contenuto tecnico specificato nell’allegato I.

 

(2) Il programma sarà attuato per mezzo di azioni che comprendono:

 

A. Azioni a compartecipazione finanziaria

 

1. Progetti pilota e azioni incentrate sulle migliori prassi; progetti ad hoc in settori di pertinenza del programma, tra cui progetti di dimostrazione delle migliori prassi o relativi ad applicazioni innovative di tecnologie esistenti.

 

2. Azioni nazionali e messa in rete dei vari soggetti interessati per garantire che un'azione a livello europeo e facilitare le attività di coordinamento e di trasferimento delle conoscenze.

 

3. Ricerche eseguite in modo comparabile su scala europea sull'uso delle tecnologie in linea, sui rischi che ne derivano per i bambini e sugli effetti di pratiche dannose sui bambini, sugli aspetti comportamentali e psicologici con particolare attenzione agli abusi sessuali sui bambini connessi all’uso delle tecnologie in linea, nonché indagini sui rischi emergenti connessi ai mutamenti nei comportamenti o agli sviluppi tecnologici ecc.

 

4. Progetti relativi alla diffusione di tecnologie.

 

B. Misure di accompagnamento

 

Le misure di accompagnamento contribuiranno all’attuazione del programma o alla preparazione delle attività future.

 

1. Valutazione comparativa e sondaggi d’opinione destinati ad ottenere dati affidabili sull’uso più sicuro delle tecnologie in linea in tutti gli Stati membri, raccolti secondo metodologie comparabili.

 

2. Valutazione tecnica di tecnologie come il filtraggio, destinate a promuovere l’uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie in linea.

 

3. Studi di supporto al programma e alle azioni da esso previste.

 

4. Scambio di informazioni attraverso conferenze, seminari, laboratori o altre riunioni e gestione delle attività di aggregazione.

 

5. Attività di diffusione, informazione e comunicazione.

 

(3) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi possono partecipare ad azioni a compartecipazione finanziaria, con o senza cofinanziamento comunitario, alle seguenti condizioni:

 

a) l’azione deve costituire una priorità ai fini della collaborazione internazionale quale definita dai programmi di lavoro annuali. Le priorità possono essere definite per settore tematico di attività, in base a criteri geografici o con entrambe queste modalità;

 

b) i programmi di lavoro annuali possono definire ulteriori criteri e condizioni che le organizzazioni internazionali e i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi devono soddisfare per poter beneficiare di un finanziamento comunitario.