§ 13.2.121 - Regolamento 9 luglio 2008, n. 763.
Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:09/07/2008
Numero:763


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Presentazione dei dati
Art. 4.  Fonti dei dati
Art. 5.  Trasmissione dei dati
Art. 6.  Valutazione della qualità
Art. 7.  Misure di esecuzione
Art. 8.  Procedura di comitato
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 13.2.121 - Regolamento 9 luglio 2008, n. 763.

Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

(G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [1],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La Commissione (Eurostat) deve disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni per consentire alla Comunità di adempiere alle mansioni assegnatele, in particolare in forza degli articoli 2 e 3 del trattato. Deve essere garantita una sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni e il programma dei dati statistici e dei metadati.

 

(2) Sono necessari dati statistici periodici sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative degli individui per l’esame e la definizione di misure di politica regionale, sociale e ambientale che interessano specifici settori della Comunità. In particolare, è necessario raccogliere informazioni dettagliate sulle abitazioni a supporto di varie attività della Comunità, quali la promozione dell’inclusione sociale e il monitoraggio della coesione sociale a livello regionale, nonché la protezione dell’ambiente e la promozione dell’efficienza energetica.

 

(3) In previsione di sviluppi metodologici e tecnologici, dovrebbero essere identificate migliori prassi e dovrebbe essere incoraggiato il miglioramento delle fonti di dati e delle metodologie usate per i censimenti negli Stati membri.

 

(4) Al fine di assicurare la comparabilità dei dati forniti dagli Stati membri e l’elaborazione di analisi affidabili a livello comunitario, i dati utilizzati dovrebbero riferirsi allo stesso anno di riferimento.

 

(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie [2], che costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, è necessario che la raccolta di dati statistici sia conforme ai principi d’imparzialità, vale a dire in particolare obiettività e indipendenza scientifica, nonché di trasparenza, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici e segreto statistico.

 

(6) La trasmissione di dati soggetti al segreto statistico è disciplinata dal regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’ 11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati protetti dal segreto statistico [3]. Le misure adottate in conformità di tali regolamenti assicurano la protezione fisica e logica dei dati soggetti a riservatezza e, nel momento in cui le statistiche comunitarie siano prodotte e diffuse, ne impediscono la divulgazione illecita o un utilizzo che esuli dalla statistica.

 

(7) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio [4], e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

 

(8) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la raccolta e la compilazione di statistiche comunitarie comparabili ed esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per la mancanza di parametri statistici e di requisiti di qualità comuni, nonché per l’insufficiente trasparenza metodologica, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario tramite un quadro statistico comune, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(9) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5].

 

(10) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per la determinazione degli anni di riferimento successivi e l’adozione del programma dei dati statistici e dei metadati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(11) Il comitato del programma statistico è stato consultato in conformità dell’articolo 3 della decisione 89/382/CEE, Euratom,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "popolazione": la popolazione nazionale, regionale e locale nel luogo di dimora abituale alla data di riferimento;

 

b) "abitazione": gli alloggi e gli edifici, nonché le sistemazioni abitative e la relazione tra popolazione e alloggi ai livelli nazionale, regionale e locale alla data di riferimento;

 

c) "edifici": gli edifici permanenti contenenti alloggi progettati per l’abitazione umana o le abitazioni convenzionali che sono riservate ad uso stagionale o secondario oppure sono libere;

 

d) "dimora abituale": il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

 

Sono considerate come residenti abituali dell’area geografica in questione solamente le persone:

 

i) che hanno vissuto nel loro luogo di dimora abituale senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi prima della data di riferimento; o

 

ii) che si sono stabilite nel loro luogo di dimora abituale nei dodici mesi precedenti la data di riferimento con l’intenzione di permanervi per almeno un anno.

 

Laddove le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possano essere determinate, per "dimora abituale" si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri;

 

e) "data di riferimento": la data alla quale si riferiscono i dati del rispettivo Stato membro, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1;

 

f) "nazionale": sul territorio di uno Stato membro;

 

g) "regionale": il livello NUTS 1, il livello NUTS 2 o il livello NUTS 3, quali definiti nella classificazione delle unità territoriali a fini statistici (NUTS), stabilita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [6] nella versione applicabile alla data di riferimento;

 

h) "locale": il livello 2 delle unità amministrative locali (livello LAU 2);

 

i) "caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni": l’enumerazione individuale, la simultaneità, l’universalità in un territorio definito, la disponibilità di dati per piccole aree e la periodicità definita.

 

     Art. 3. Presentazione dei dati

Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla popolazione riguardanti determinate caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di persone, famiglie e nuclei familiari, come pure sulle abitazioni ai livelli nazionale, regionale e locale come stabilito nell’allegato.

 

     Art. 4. Fonti dei dati

1. Gli Stati membri possono elaborare le statistiche attingendo a diverse fonti di dati, in particolare:

 

a) censimenti tradizionali;

 

b) censimenti basati sui registri;

 

c) una combinazione di censimenti tradizionali e indagini per campione;

 

d) una combinazione di censimenti basati sui registri e indagini per campione;

 

e) una combinazione di censimenti basati sui registri e censimenti tradizionali;

 

f) una combinazione di censimenti basati sui registri, indagini per campione e censimenti tradizionali; e

 

g) indagini appropriate con campioni a rotazione (censimento a rotazione).

 

2. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni degli Stati membri in materia di protezione dei dati.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) di ogni revisione o correzione delle statistiche trasmesse in applicazione del presente regolamento, nonché di qualsivoglia cambiamento delle fonti di dati e della metodologia prescelte, al più tardi un mese prima della pubblicazione dei dati rivisti.

 

4. Gli Stati membri provvedono a che le fonti di dati e la metodologia utilizzate per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento rispettino, nella massima misura possibile, le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui all’articolo 2, lettera i). Essi compiono continui sforzi per incrementare il rispetto di tali caratteristiche essenziali.

 

     Art. 5. Trasmissione dei dati

1. Ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento è il 2011. La Commissione (Eurostat) stabilisce gli anni di riferimento successivi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Gli anni di riferimento cadono all’inizio di ogni decennio.

 

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati definitivi, validati e aggregati e i metadati, come previsto dal presente regolamento, entro ventisette mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

 

3. La Commissione (Eurostat) adotta un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

 

4. La Commissione (Eurostat) adotta le specifiche tecniche sulle variabili come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro classificazioni, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

 

5. Gli Stati membri trasmettono in forma elettronica alla Commissione (Eurostat) i dati validati e i metadati. La Commissione (Eurostat) adotta il formato tecnico adatto da utilizzare per la trasmissione dei dati richiesti secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

 

6. In caso di revisioni o di correzioni apportate conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, gli Stati membri trasmettono i dati modificati alla Commissione (Eurostat) al più tardi alla data della pubblicazione dei dati rivisti.

 

     Art. 6. Valutazione della qualità

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da fornire si applicano le seguenti dimensioni per la valutazione della qualità:

 

- "pertinenza": il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti,

 

- "accuratezza": la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti,

 

- "tempestività" e "puntualità": l’intervallo di tempo che intercorre fra il periodo di riferimento e la disponibilità dei risultati,

 

- "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati,

 

- "comparabilità": la misurazione dell’impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata e gli strumenti e le procedure di misurazione, quando le statistiche si comparano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo, e

 

- "coerenza": la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

 

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti. In tale contesto, gli Stati membri riferiscono sulla misura in cui le fonti di dati e la metodologia scelte sono conformi alle caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni, definite all’articolo 2, lettera i).

 

3. Nel quadro dell’applicazione delle dimensioni per la valutazione della qualità di cui al paragrafo 1 ai dati trattati dal presente regolamento, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati forniti.

 

4. La Commissione (Eurostat), in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, stabilisce le raccomandazioni metodologiche intese ad assicurare la qualità dei dati e dei metadati prodotti, tenendo conto in particolare delle raccomandazioni della conferenza degli statistici europei per i censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2010.

 

     Art. 7. Misure di esecuzione

1. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2:

 

a) le specifiche tecniche delle variabili come previsto dal presente regolamento, come pure delle loro classificazioni, di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

 

b) l’adozione del formato tecnico adatto di cui all’articolo 5, paragrafo 5; e

 

c) le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

 

2. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3:

 

a) la definizione degli anni di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1; e

 

b) l’adozione del programma di dati statistici e di metadati di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

 

3. Sono tenuti in debita considerazione i principi secondo cui i vantaggi delle misure adottate devono essere maggiori dei relativi costi e gli oneri e i costi aggiuntivi devono restare contenuti entro limiti ragionevoli.

 

     Art. 8. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 giugno 2008.

 

[2] GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

 

[3] GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

 

[4] GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

 

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

 

[6] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1).

 

 

ALLEGATO

 

Variabili da trattare nei censimenti della popolazione e delle abitazioni

 

1. Variabili riguardanti la popolazione

 

1.1. Variabili obbligatorie per i livelli geografici: NUTS 3, LAU 2

 

1.1.1. Variabili non derivate

 

- Luogo di dimora abituale

 

- Sesso

 

- Età

 

- Stato civile de iure

 

- Paese/luogo di nascita

 

- Paese di cittadinanza

 

- Luogo precedente di dimora abituale e data d’arrivo nell’attuale luogo di dimora; o luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

 

- Relazioni tra i membri della famiglia

 

1.1.2. Variabili derivate

 

- Popolazione totale

 

- Località

 

- Posizione in famiglia o non in famiglia

 

- Posizione nel nucleo familiare

 

- Tipo di nucleo familiare

 

- Dimensione del nucleo familiare

 

- Tipo di famiglia

 

- Dimensione della famiglia

 

1.2. Variabili obbligatorie per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

 

1.2.1. Variabili non derivate

 

- Luogo di dimora abituale

 

- Luogo di lavoro

 

- Sesso

 

- Età

 

- Stato civile de iure

 

- Condizione professionale attuale

 

- Professione

 

- Settore di attività economica

 

- Posizione nella professione

 

- Grado di istruzione

 

- Paese/luogo di nascita

 

- Paese di cittadinanza

 

- Eventuale residenza all’estero e anno d’arrivo nel paese (dal 1980)

 

- Luogo precedente di dimora abituale e data d’arrivo nell’attuale luogo di dimora abituale; o luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

 

- Relazioni tra i membri della famiglia

 

- Titolo di godimento dell’unità abitativa

 

1.2.2. Variabili derivate

 

- Popolazione totale

 

- Località

 

- Posizione in famiglia o non in famiglia

 

- Posizione nel nucleo familiare

 

- Tipo di nucleo familiare

 

- Dimensione del nucleo familiare

 

- Tipo di famiglia

 

- Dimensione della famiglia

 

2. Variabili riguardanti l’abitazione

 

2.1. Variabili obbligatorie per i livelli geografici: NUTS 3, LAU 2

 

2.1.1. Variabili non derivate

 

- Tipo di alloggio

 

- Ubicazione dell’alloggio

 

- Stato di occupazione delle abitazioni convenzionali

 

- Numero di occupanti

 

- Superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative

 

- Abitazioni per tipo di edificio

 

- Abitazioni per epoca di costruzione

 

2.1.2. Variabili derivate

 

- Densità abitativa

 

2.2. Variabili obbligatorie per i livelli geografici: livello nazionale, NUTS 1, NUTS 2

 

2.2.1. Variabili non derivate

 

- Sistemazione abitativa

 

- Tipo di alloggio

 

- Ubicazione dell’alloggio

 

- Stato di occupazione delle abitazioni convenzionali

 

- Tipo di proprietà

 

- Numero di occupanti

 

- Superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative

 

- Sistema di alimentazione idrica

 

- Disponibilità di servizi igienici

 

- Bagni

 

- Tipo di impianto di riscaldamento

 

- Abitazioni per tipo di edificio

 

- Abitazioni per periodo di costruzione

 

2.2.2. Variabili derivate

 

- Densità abitativa