§ 13.2.27 - Direttiva 13 dicembre 1999, n. 94.
Direttiva n. 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.2 diffusione dell'informazione
Data:13/12/1999
Numero:94


Sommario
Art. 1.      La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in [...]
Art. 2.      Ai fini della presente direttiva si intende per
Art. 3.      Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visibile su ciascun [...]
Art. 4.      Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori [...]
Art. 5.      Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna marca di autovettura sia esposto un poster (o in alternativa uno schermo di visualizzazione) con l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo [...]
Art. 6.      Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli di [...]
Art. 7.      Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di [...]
Art. 8.      Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla [...]
Art. 9.      Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione delle [...]
Art. 10. 
Art. 11. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano [...]
Art. 13.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 14      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 13.2.27 - Direttiva 13 dicembre 1999, n. 94.

Direttiva n. 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

(G.U.C.E. 18 gennaio 2000, n. L 012).

 

 

Art. 1.

     La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, affinché i consumatori possano effettuare una scelta consapevole.

 

     Art. 2.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE, che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 80/1268/CEE. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE ed i veicoli speciali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino della direttiva 70/156/CEE;

     2) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;

     3) "certificato di conformità" il certificato di cui all'articolo 6 della direttiva 70/156/CEE;

     4) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali. Le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico rientrano nella presente definizione;

     5) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII, della direttiva 70/156/CEE, apposto sul certificato di omologazione CE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;

     6) "emissioni specifiche ufficiali di CO2" per una data autovettura, le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, di cui all'allegato VIII della direttiva 70/156/CEE e apposte sul certificato di omologazione CE del veicolo o figuranti nel certificato di conformità. Se più varianti e/o versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO2 di tale modello si basano sulla variante e/o versione che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO2 nell'ambito del gruppo;

     7) "etichetta relativa al risparmio di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l'etichetta;

     8) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO2 dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;

     9) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;

     10) "marca", la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

     11) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;

     12) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dall'allegato I.B della direttiva 70/156/CEE, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri provvedono affinché un'etichetta relativa al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato I sia apposta in modo visibile su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita ovvero affissa nelle vicinanze delle stesse.

 

     Art. 4.

     Fatta salva l'elaborazione, da parte della Commissione, di una guida su Internet a livello comunitario, gli Stati membri provvedono affinché sia redatta, in consultazione con i costruttori almeno una volta all'anno, una guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2 conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere portatile, compatta e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. L'autorità o le autorità di cui all'articolo 8 possono cooperare nell'elaborazione della guida.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri provvedono affinché per ciascuna marca di autovettura sia esposto un poster (o in alternativa uno schermo di visualizzazione) con l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante ed alle emissioni specifiche di CO2 di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 dei modelli di autovetture cui si riferisce e sia conforme ai requisiti di cui all'allegato IV. Gli Stati membri provvedono in modo opportuno affinché nel materiale promozionale diverso da quello sopracitato siano riportati i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli cui si riferisce.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri vietano che su etichette, guide, poster o materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 siano apposti altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2 non conformi al disposto della presente direttiva, che possano essere fonte di confusione per i potenziali consumatori di autovetture nuove.

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità o le autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'applicazione del programma di informazione dei consumatori di cui alla presente direttiva.

 

     Art. 9.

     Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 10 entro il 18 gennaio 2001. Inoltre, secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione adotta misure atte a:

     a) precisare ulteriormente il formato dell'etichetta di cui all'articolo 3 modificando l'allegato I;

     b) precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all'articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;

     c) formulare raccomandazioni per consentire l'applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui al primo comma dell'articolo 6.

 

     Art. 10. [1]

     1. La Commissione è assistita da un Comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 11.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in base alla presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 13.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 14

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELL'ETICHETTA RELATIVA AL RISPARMIO

DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2

 

     Gli Stati membri devono garantire che tutte le etichette relative al risparmio di carburante sul loro territorio presentino almeno i seguenti requisiti:

     1) abbiano un formato standardizzato che consenta un immediato riconoscimento da parte del consumatore;

     2) abbiano dimensioni di 297 mm P 210 mm (A4);

     3) rechino un riferimento al modello e al tipo di carburante dell'autovettura su cui sono apposti;

     4) rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva n. 80/181/CEE;

     5) contengano la seguente dicitura relativa alla disponibilità della guida al consumo di carburante e alle emissioni di CO2: "+ disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture;";

     6) contengano le seguenti diciture: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre."

 

 

ALLEGATO II

DESCRIZIONE DELLA GUIDA RELATIVA AL RISPARMIO

DI CARBURANTE E ALLE EMISSIONI DI CO2

 

     Gli Stati membri devono provvedere affinché la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 contenga almeno le seguenti informazioni:

     1) un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove che possono essere acquistati negli Stati membri su base annuale, raggruppati per marca e in ordine alfabetico. Se in uno Stato membro la guida è aggiornata più di una volta all'anno, questa deve contenere un elenco di tutti i modelli di autovetture nuove disponibili alla data di pubblicazione

dell'aggiornamento;

     2) per ogni modello figurante nella guida, la menzione del tipo di carburante e del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso in litri per 100 chilometri (1/100 km) o chilometri per litro (km/l), o in più rapporti indicati al primo decimale. Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO2 è espresso in grammi per chilometro (g/km) ed approssimato al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva n. 80/181/CEE;

     3) un elenco dei dieci modelli di autovetture nuove più efficienti in termini di consumo di carburante, in ordine crescente di emissioni specifiche di CO2, per ciascun tipo di carburante. Nell'elenco devono figurare il modello, il valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante ed alle emissioni specifiche ufficiali di CO2;

     4) consigli agli automobilisti circa il fatto che un uso corretto e una regolare manutenzione dell'autovettura nonché il comportamento al volante (ad esempio uno stile di guida non aggressivo, velocità moderate, frenate anticipate, corretta pressione dei pneumatici, riduzione dei tempi di attesa con il motore acceso, veicolo non sovraccaricato) permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dell'autovettura;

     5) una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas ad effetto serra, del rischio del cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonché un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato ed alle loro implicazioni ambientali in base ai dati scientifici più recenti ed alle norme di legge;

     6) un riferimento all'obiettivo comunitario per le emissioni medie di CO2 nelle nuove autovetture e la data entro la quale questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto;

     7) un riferimento alla guida della Commissione relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 su Internet, laddove disponibile.

 

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL POSTER DA ESPORRE PRESSO I PUNTI VENDITA

 

     Gli Stati membri devono provvedere affinché il poster rispetti i seguenti requisiti minimi:

     1) il poster ha una dimensione minima di 70 cm P 50 cm;

     2) i dati contenuti sono di facile lettura;

     3) i modelli di autovetture sono suddivisi ed elencati separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascun tipo di carburante i modelli sono elencati in ordine crescente di emissioni di CO2, con il modello con il minor consumo ufficiale di carburante al primo posto nell'elenco;

     4) per ogni modello di autovettura nell'elenco figurano il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2. Il consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 sono espresse in grammi per chilometro (g/km) ed approssimate al numero intero più vicino.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva n. 80/181/CEE. Riportiamo di seguito il formato suggerito:

     (Omissis)

     5) sulla guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 figura il seguente testo: "+ disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture";

     6) sul poster figura il seguente testo: "Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre";

     7) il poster sarà integralmente aggiornato almeno ogni sei mesi. Tra un aggiornamento e l'altro le nuove vetture verranno inserite alla fine dell'elenco.

 

ALLEGATO IV

PRESENTAZIONE DEI DATI RELATIVI AL CONSUMO DI CARBURANTE

E ALLE EMISSIONI DI CO2 NEL MATERIALE PROMOZIONALE

 

     Gli Stati membri devono provvedere affinché tutto il materiale promozionale divulgato contenga i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO2 dei veicoli cui si riferisce. Tali informazioni devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

     1) essere di facile lettura ed in pari evidenza rispetto alle informazioni principali fornite nel materiale promozionale;

     2) essere facilmente comprensibili anche ad una lettura superficiale;

     3) deve figurare il consumo ufficiale di carburante di tutti i modelli presentati nell'opuscolo. Se sono specificati più modelli, è indicato il valore relativo al consumo ufficiale di carburante di ciascuno dei modelli specificati o l'intervallo tra il valore di consumo più elevato e quello meno elevato. Il consumo è espresso come uno o più dei seguenti rapporti: litri per 100 chilometri (l/100 km), chilometri per litro (km/l). Tutti i valori numerici sono espressi al primo decimale.

Tali valori possono essere espressi in unità differenti (galloni e miglia) qualora siano compatibili con le disposizioni della direttiva n. 80/181/CEE. Se il materiale promozionale contiene solo un riferimento alla marca e non ad una versione o ad un modello particolare, non devono essere forniti dati relativi al consumo di carburante.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003.