§ 13.1.97 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 723.
Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea [...]


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.1 scienza
Data:25/06/2009
Numero:723


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzione ed altre attività
Art. 4.  Requisiti relativi alle infrastrutture
Art. 5.  Domanda di costituzione di un ERIC
Art. 6.  Decisione in merito alla domanda
Art. 7.  Status di un ERIC
Art. 8.  Sede e denominazione
Art. 9.  Criteri di composizione
Art. 10.  Statuto
Art. 11.  Modifiche dello statuto
Art. 12.  Organizzazione dell’ERIC
Art. 13.  Principi di bilancio, conti e revisione contabile
Art. 14.  Responsabilità e assicurazioni
Art. 15.  Legge applicabile e foro competente
Art. 16.  Scioglimento e insolvenza
Art. 17.  Relazioni e controllo
Art. 18.  Disposizioni appropriate
Art. 19.  Relazioni e riesame
Art. 20.  Procedura di comitato
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 13.1.97 - Regolamento 25 giugno 2009, n. 723.

Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

(G.U.U.E. 8 agosto 2009, n. L 206)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 171 e l’articolo 172, primo comma,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

visto il parere del Comitato delle regioni [3],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai sensi dell’articolo 171 del trattato, la Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

 

(2) Da tempo la Comunità si è prefissa l’obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [4], e, in particolare, dalla decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico "Capacità" [5].

 

(3) Mentre tradizionalmente il sostegno per l’utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee ha assunto essenzialmente la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario.

 

(4) Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti impegnati nella ricerca in Europa quali imprese, centri di ricerca e università e, in particolare, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

 

(5) Sebbene il ruolo centrale delle infrastrutture di ricerca scientifica di livello mondiale ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari di RST di cui all’articolo 163 del trattato sia riconosciuto da tempo nell’ambito dei programmi quadro comunitari di RST, le regole relative alla costituzione, al finanziamento e alla gestione di tali infrastrutture sono tuttora frammentarie e regionalizzate. Considerando che le infrastrutture di ricerca europee sono in concorrenza con quelle dei partner della Comunità a livello mondiale che investono e continueranno ad investire massicciamente in infrastrutture di ricerca moderne su larga scala, e che queste infrastrutture stanno diventando sempre più complesse e costose ed in quanto tali non sono alla portata di un unico Stato membro o continente, è ora necessario sfruttare e sviluppare appieno il potenziale dell’articolo 171 del trattato, istituendo un quadro che contenga le procedure e le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle Infrastrutture di ricerca europee a livello comunitario che sono necessarie per attuare efficacemente i programmi comunitari di RST. Questo nuovo quadro giuridico completerebbe le altre forme giuridiche previste dal diritto nazionale, internazionale o comunitario.

 

(6) Contrariamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC), costituite come imprese comuni di cui la Comunità è membro e alle quali fornisce contributi finanziari, un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato "ERIC") non dovrebbe essere considerato come un organismo comunitario ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [6] (il regolamento finanziario), bensì come un soggetto giuridico di cui la Comunità non è necessariamente membro e al quale non versa contributi finanziari ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, lettera f), del regolamento finanziario.

 

(7) Data la stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Comunità in materia di programmazione e di attuazione complementare delle rispettive attività di ricerca, come previsto agli articoli 164 e 165 del trattato, dovrebbe spettare agli Stati membri interessati, da soli o insieme ad altri soggetti qualificati, definire le loro necessità in materia di creazione di infrastrutture di ricerca in questa forma giuridica sulla base delle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico e delle esigenze della Comunità. Per le stesse ragioni dovrebbero poter diventare membri di un ERIC gli Stati membri interessati, con l’eventuale partecipazione di paesi associati al programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (di seguito denominati "paesi associati") e di paesi terzi ed organizzazioni intergovernative specializzate. Oltre alla piena adesione in qualità di membri, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di diventare osservatori di un ERIC alle condizioni indicate nel suo statuto.

 

(8) Un ERIC costituito a norma del presente regolamento dovrebbe avere come funzione principale la costituzione e la gestione di un’infrastruttura di ricerca fondata su criteri non economici e dovrebbe dedicare le sue risorse essenzialmente a tale funzione principale. Per promuovere l’innovazione e il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, è opportuno che l’ERIC sia autorizzato ad esercitare attività economiche limitate se queste sono strettamente connesse alla sua funzione principale e non ne compromettono la realizzazione. La costituzione di infrastrutture di ricerca conformi all’ERIC non esclude che, ai fini del progresso della ricerca europea, nonché dell’attuazione della tabella di marcia predisposta dall’ESFRI, possa essere riconosciuto anche il contributo delle infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo aventi un’altra forma giuridica. La Commissione dovrebbe garantire che i membri dell’ESFRI e le altre parti interessate siano informati in merito a queste forme giuridiche alternative.

 

(9) Le infrastrutture di ricerca dovrebbero contribuire a preservare l’eccellenza scientifica della ricerca comunitaria e la competitività dell’economia comunitaria, sulla base di previsioni di medio o lungo termine, sostenendo efficacemente le attività di ricerca europee. A tal fine esse dovrebbero essere effettivamente aperte alla comunità europea della ricerca in senso lato, conformemente alle norme contenute nei rispettivi statuti, e dovrebbero avere la finalità di sviluppare le capacità scientifiche europee al di là dello stato dell’arte attuale e dovrebbero pertanto contribuire allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

 

(10) Perché la procedura per la costituzione di un ERIC sia efficace, è necessario che i soggetti aventi tale progetto presentino una domanda alla Commissione, la quale dovrebbe valutare, con l’aiuto di esperti indipendenti, tra cui l’ESFRI, se l’infrastruttura di ricerca proposta sia conforme con il presente regolamento. Tale domanda dovrebbe contenere una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo o organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [7], e della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa [8], sin dalla sua creazione. L’ERIC dovrebbe inoltre usufruire di talune esenzioni in quanto organizzazione internazionale ai fini dell’applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [9], conformemente alle norme relative agli aiuti di Stato.

 

(11) Per ragioni di trasparenza è opportuno che la decisione di costituire un ERIC sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Per le medesime ragioni è opportuno che a tali decisioni siano allegati gli elementi principali del suo statuto.

 

(12) Per esercitare le proprie attività nel modo più efficiente, è opportuno che un ERIC abbia personalità giuridica e la capacità giuridica più ampia possibile a partire dal giorno in cui inizia a produrre effetti la decisione relativa alla sua costituzione. Ai fini della determinazione della legge applicabile esso dovrebbe avere sede legale nel territorio di uno dei suoi membri, che sia uno Stato membro o un paese associato.

 

(13) È opportuno che un ERIC conti tra i suoi membri almeno tre Stati membri e possa includere paesi associati e paesi terzi diversi dai paesi associati che possiedono gli opportuni requisiti, nonché organizzazioni intergovernative specializzate.

 

(14) In linea con la dimensione comunitaria del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri detengano congiuntamente la maggioranza dei voti nell’assemblea dei membri di un ERIC.

 

(15) Per l’applicazione del presente quadro, è opportuno prevedere nello statuto disposizioni più dettagliate in base alle quali la Commissione dovrebbe esaminare la conformità di una domanda al quadro stabilito nel presente regolamento.

 

(16) È necessario garantire, da un lato, che un ERIC abbia la flessibilità necessaria per modificare il proprio statuto e, dall’altro, che la Comunità, che costituisce l’ERIC, mantenga il controllo su taluni elementi essenziali. Se una modifica riguarda un elemento essenziale dello statuto allegato alla decisione di costituzione dell’ERIC, è opportuno che tale modifica sia approvata, prima di acquistare efficacia, con una decisione della Commissione adottata secondo la stessa procedura seguita per la costituzione dell’ERIC. Qualsiasi altra modifica dovrebbe essere notificata alla Commissione, la quale dovrebbe avere la facoltà di opporvisi se ritiene la modifica contraria al presente regolamento.

 

(17) È necessario che un ERIC si doti di propri organi ai fini della gestione efficace delle sue attività. Lo statuto dovrebbe stabilire il modo in cui questi organi rappresentano legalmente l’ERIC.

 

(18) È necessario che un ERIC svolga le proprie attività secondo i principi di una sana gestione di bilancio per l’esercizio della propria responsabilità finanziaria.

 

(19) Un ERIC è ammissibile ad un finanziamento conformemente al titolo VI del regolamento finanziario. Un finanziamento a titolo della politica di coesione sarebbe anch’esso possibile, conformemente alla legislazione comunitaria pertinente.

 

(20) Per svolgere i propri compiti il più efficacemente possibile e come conseguenza logica della sua personalità giuridica, un ERIC dovrebbe essere responsabile per i propri debiti. Per permettere ai membri di trovare soluzioni appropriate in materia di responsabilità, dovrebbe essere possibile prevedere nello statuto diversi regimi di responsabilità che vadano oltre la responsabilità limitata ai contributi dei membri.

 

(21) Giacché un ERIC è costituito conformemente al diritto comunitario, è opportuno che sia soggetto al diritto comunitario oltre che al diritto del Stato in cui ha sede legale. Tuttavia l’ERIC potrebbe avere una sede operativa in un altro Stato. Il diritto dello Stato in questione dovrebbe applicarsi riguardo ai punti specifici definiti nello statuto dell’ERIC. Inoltre, un ERIC dovrebbe essere soggetto a disposizioni di applicazione conformi allo statuto.

 

(22) Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare o adottare qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa a condizione che non siano in contrasto con l’ambito di applicazione o gli obiettivi del presente regolamento.

 

(23) Per garantire un controllo sufficiente dell’osservanza del presente regolamento, un ERIC dovrebbe trasmettere alla Commissione e alle pertinenti autorità pubbliche la sua relazione annuale e qualsiasi informazione relativa alle circostanze che rischiano di mettere gravemente a repentaglio l’esecuzione dei suoi compiti. Se, in seguito all’esame della relazione annuale o in altre circostanze, la Commissione entra in possesso di elementi che indicano che l’ERIC viola gravemente il presente regolamento o altre disposizioni giuridiche applicabili, essa dovrebbe chiedere spiegazioni e/o provvedimenti da parte dell’ERIC e/o dei suoi membri. In casi estremi ed in assenza di azioni correttive, la Commissione potrebbe abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC, determinandone così lo scioglimento.

 

(24) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro per le infrastrutture europee di ricerca di più Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri nell’ambito dei loro sistemi costituzionali nazionali, e può dunque, a causa della natura transnazionale del problema, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(25) Poiché il presente regolamento è finalizzato principalmente ad un’esecuzione efficace dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione e poiché le misure necessarie alla sua attuazione sono essenzialmente misure di gestione, queste dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [10],

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure da rispettare per la costituzione di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (di seguito denominato un "ERIC"), nonché gli effetti di tale costituzione.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

 

a) per "infrastruttura di ricerca" si intendono gli impianti, le risorse e i servizi connessi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche ad alto livello nei loro rispettivi settori e comprende i principali impianti o complessi di strumenti scientifici e il materiale di ricerca, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione, nonché ogni altro mezzo necessario per raggiungere il livello di l’eccellenza. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o organizzate in rete ("distribuite");

 

b) per "paese terzo" si intende uno Stato che non è uno Stato membro dell’Unione europea;

 

c) per "paese associato" si intende un paese terzo che sia parte di un accordo internazionale con la Comunità, in forza del quale o sulla cui base esso versa un contributo finanziario a titolo della totalità o di una parte dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

 

     Art. 3. Funzione ed altre attività

1. Un ERIC ha la funzione principale di istituire e gestire un’infrastruttura di ricerca.

 

2. Un ERIC assolve la propria funzione principale senza scopo di lucro. Esso può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che queste siano strettamente connesse alla sua funzione principale e che non rimettano quest’ultima in discussione.

 

3. Un ERIC tiene i conti separati delle spese e degli introiti connessi alle proprie attività economiche e fattura tali attività ai prezzi di mercato oppure, se tali prezzi non possono essere determinati, a prezzi corrispondenti ai costi totali maggiorati di un margine ragionevole.

 

     Art. 4. Requisiti relativi alle infrastrutture

L’infrastruttura di ricerca da costituire tramite un ERIC soddisfa i seguenti requisiti:

 

a) è necessaria per la realizzazione di programmi e progetti europei di ricerca, compresa la corretta esecuzione dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione;

 

b) rappresenta un valore aggiunto nel quadro del rafforzamento e della strutturazione dello Spazio europeo della ricerca (SER) ed un miglioramento significativo a livello internazionale nei settori scientifici e tecnologici interessati;

 

c) nel rispetto delle norme stabilite nel suo statuto, è accordato un effettivo accesso alla comunità europea della ricerca composta da ricercatori provenienti dagli Stati membri e dai paesi associati;

 

d) contribuisce alla mobilità delle conoscenze e/o dei ricercatori all’interno dello SER e intensifica lo sfruttamento del potenziale intellettuale di tutta l’Europa; e

 

e) contribuisce alla diffusione e alla valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

 

     Art. 5. Domanda di costituzione di un ERIC

1. I soggetti che chiedono di costituire un ERIC (di seguito denominati "i richiedenti") presentano una domanda alla Commissione. La domanda è presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione e contiene gli elementi seguenti:

 

a) una domanda di costituzione dell’ERIC indirizzata alla Commissione;

 

b) la proposta di statuto dell’ERIC di cui all’articolo 10;

 

c) una descrizione scientifica e tecnica dell’infrastruttura di ricerca che l’ERIC avrà il compito di creare e gestire, in particolare in funzione dei requisiti di cui all’articolo 4;

 

d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante in cui esso riconosca l’ERIC in quanto organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e in quanto organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino della direttiva 92/12/CEE, fin dalla sua creazione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell’ERIC.

 

2. La Commissione valuta la domanda in funzione dei requisiti prescritti dal presente regolamento. In sede di valutazione essa deve ottenere il parere di esperti indipendenti, in particolare nel settore di attività previsto per l’ERIC. Il risultato di tale valutazione è comunicato ai richiedenti i quali, se necessario, sono invitati a completare o modificare la domanda.

 

     Art. 6. Decisione in merito alla domanda

1. La Commissione, tenuto conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e secondo la procedura di cui all’articolo 20:

 

a) adotta una decisione di costituzione dell’ERIC dopo essersi accertata che i requisiti fissati nel presente regolamento sono soddisfatti; o

 

b) respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti fissati nel presente regolamento non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

 

2. La decisione in merito alla domanda è notificata ai richiedenti. In caso di rifiuto, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso ai richiedenti.

 

La decisione di costituzione dell’ERIC è altresì pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L.

 

3. Gli elementi essenziali dello statuto, di cui all’articolo 10, lettere da b) a f) e g), punti da i) a iv), contenuti nella domanda sono allegati alla decisione di costituzione dell’ERIC.

 

     Art. 7. Status di un ERIC

1. Un ERIC è dotato di personalità giuridica a partire dalla data di entrata in vigore della decisione di costituzione dell’ERIC.

 

2. In ciascuno Stato membro un ERIC ha la massima capacità giuridica accordata alle persone giuridiche in forza del diritto di detto Stato membro. In particolare, esso può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e proprietà intellettuali, stipulare contratti e stare in giudizio.

 

3. Un ERIC è un’organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

 

     Art. 8. Sede e denominazione

1. Un ERIC ha una sede legale, situata sul territorio di uno dei suoi membri che deve essere uno Stato membro o un paese associato.

 

2. Un ERIC ha una denominazione contenente l’abbreviazione "ERIC".

 

     Art. 9. Criteri di composizione

1. I seguenti soggetti possono diventare membri di un ERIC:

 

a) gli Stati membri;

 

b) i paesi associati;

 

c) i paesi terzi diversi dai paesi associati;

 

d) le organizzazioni intergovernative.

 

2. Fra i membri di un ERIC vi devono essere uno Stato membro e due altri paesi che sono Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate in detto statuto. Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei membri di cui all’articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure di accesso allo status di membro previste nello statuto [1].

 

3. Gli Stati membri o i paesi associati detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri. Per un ERIC ospitato da uno Stato membro, le proposte di modifica del suo statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono membri di tale ERIC [2].

 

4. Uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo può farsi rappresentare da uno o più enti pubblici, comprese le regioni o enti privati con una missione di servizio pubblico, ai fini dell’esercizio di determinati diritti e dell’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro dell’ERIC.

 

5. I paesi associati, i paesi terzi e le organizzazioni intergovernative che chiedono di costituire un ERIC o di diventarne membri riconoscono che esso ha personalità e capacità giuridiche a norma dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, e che è soggetto alle regole determinate in applicazione dell’articolo 15.

 

6. I paesi associati e i paesi terzi che chiedono di costituire un ERIC o diventarne membri accordano allo stesso un trattamento equivalente a quello derivante dagli articoli 5, paragrafo 1, lettera d) e 7, paragrafo 3.

 

     Art. 10. Statuto

Lo statuto di un ERIC contiene almeno le informazioni seguenti:

 

a) un elenco dei membri, degli osservatori e, laddove applicabile, dei soggetti che rappresentano i membri, nonché le condizioni e le procedure da rispettare per modificare la composizione dell’ERIC e la rappresentanza al suo interno a norma dell’articolo 9;

 

b) le funzioni e le attività dell’ERIC;

 

c) la sede legale, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1;

 

d) la denominazione dell’ERIC, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2;

 

e) la durata dell’ERIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 16;

 

f) il regime di responsabilità, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2;

 

g) i principi di base che disciplinano:

 

i) la politica di accesso per gli utenti;

 

ii) la politica di valutazione scientifica;

 

iii) la politica di diffusione;

 

iv) la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale;

 

v) la politica in materia di occupazione, comprese le pari opportunità;

 

vi) la politica in materia di appalti pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza;

 

vii) una disattivazione degli impianti, se pertinente;

 

viii) la politica in materia di dati;

 

h) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire ad un bilancio equilibrato ed i diritti di voto;

 

i) gli organi dell’ERIC, il loro ruolo, le loro responsabilità, la loro composizione e le loro procedure decisionali, anche in merito alla modifica dello statuto, conformemente agli articoli 11 e 12;

 

j) la o le lingue di lavoro;

 

k) i riferimenti alle norme di attuazione dello statuto.

 

Lo statuto è a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ERIC e presso la sua sede legale.

 

     Art. 11. Modifiche dello statuto

1. Qualsiasi modifica dello statuto riguardante gli elementi di cui all’articolo 10, lettere da b) a f) o lettera g), punti da i) a vi) è presentata dall’ERIC alla Commissione a fini di approvazione. Tale modifica non ha efficacia prima dell’entrata in vigore della decisione con la quale è approvata. La Commissione applica, mutatis mutandis, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6.

 

2. Qualsiasi modifica dello statuto diversa da quella di cui al paragrafo 1 è presentata dall’ERIC alla Commissione entro dieci giorni dalla sua adozione.

 

3. La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione, indicando per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

 

4. La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un’obiezione sollevata sia stata ritirata.

 

5. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

 

a) il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore;

 

b) la versione modificata consolidata dello statuto.

 

     Art. 12. Organizzazione dell’ERIC

Lo statuto prevede quanto meno gli organi seguenti aventi le seguenti competenze:

 

a) un’assemblea dei membri in quanto organo che dispone dei pieni poteri decisionali, ivi compresi quelli per l’adozione del bilancio;

 

b) un direttore o un consiglio di amministrazione, nominato dall’assemblea dei membri, in quanto organo esecutivo e rappresentante legale dell’ERIC.

 

Lo statuto specifica il modo in cui i membri del consiglio di amministrazione rappresentano legalmente l’ERIC.

 

     Art. 13. Principi di bilancio, conti e revisione contabile

1. Tutte le voci di entrata e spesa di un ERIC sono incluse in stime che devono essere redatte per ciascun esercizio finanziario e che figurano nel bilancio. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese.

 

2. I membri di un ERIC assicurano che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi di buona gestione finanziaria.

 

3. Il bilancio è stabilito, eseguito ed è oggetto di rendiconto nel rispetto del principio di trasparenza.

 

4. I conti di un ERIC sono corredati di una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio finanziario trascorso.

 

5. Un ERIC è soggetto agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.

 

     Art. 14. Responsabilità e assicurazioni

1. Un ERIC è responsabile dei propri debiti.

 

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’ERIC è limitata ai rispettivi contributi all’ERIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

 

3. Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è illimitata, l’ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione ed al funzionamento dell’infrastruttura.

 

4. La Comunità non è responsabile di alcun debito dell’ERIC.

 

     Art. 15. Legge applicabile e foro competente

1. La costituzione e il funzionamento interno di un ERIC sono disciplinati:

 

a) dal diritto comunitario, in particolare dal presente regolamento, e dalle decisioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 11, paragrafo 1;

 

b) dalla legge dello Stato in cui l’ERIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;

 

c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

 

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra i membri riguardo all’ERIC o tra questi e l’ERIC, nonché in ordine a qualsiasi vertenza in cui la Comunità sia parte in causa.

 

3. Alle vertenze tra l’ERIC e i terzi si applica la normativa comunitaria sul foro competente. Nei casi non coperti da tale normativa, il foro competente a dirimere la vertenza in causa è determinato secondo la legge dello Stato nel quale l’ERIC ha sede legale.

 

     Art. 16. Scioglimento e insolvenza

1. Lo statuto determina la procedura da applicare in caso di scioglimento dell’ERIC a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento può comportare il trasferimento delle attività verso un’altra entità giuridica.

 

2. Dopo l’adozione della decisione relativa allo scioglimento da parte dell’assemblea dei membri, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dall’adozione di tale decisione, l’ERIC la notifica alla Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

 

3. Dopo la chiusura della procedura di scioglimento, senza ritardi indebiti e in ogni caso entro dieci giorni dalla chiusura, l’ERIC ne informa la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. L’ERIC cessa di esistere il giorno della pubblicazione dell’avviso.

 

4. In qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti l’ERIC ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione pubblica un avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

 

     Art. 17. Relazioni e controllo

1. Un ERIC elabora una relazione annuale di attività che rende conto in particolare delle sue attività scientifiche, operative e finanziarie di cui all’articolo 3. Tale relazione deve essere approvata dall’assemblea dei suoi membri e trasmessa alla Commissione nonché alle autorità pubbliche interessate entro i sei mesi successivi alla fine dell’esercizio finanziario corrispondente. La relazione è resa pubblica.

 

2. Un ERIC e gli Stati membri interessati informano la Commissione di qualsiasi circostanza che rischi di mettere seriamente a repentaglio il corretto assolvimento della funzione dell’ERIC o di impedire la sua capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel presente regolamento.

 

3. Se ha motivo di sospettare che un ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione richiede spiegazioni all’ERIC e/o ai suoi membri.

 

4. Se dopo aver accordato all’ERIC e/o ai suoi membri un periodo di tempo ragionevole per formulare le proprie osservazioni, giunge alla conclusione che l’ERIC viola gravemente il presente regolamento, le decisioni adottate in forza del medesimo o altre disposizioni di legge applicabili, la Commissione può proporre all’ERIC e ai suoi membri azioni correttive.

 

5. Se non è intrapresa alcuna azione correttiva, la Commissione può abrogare la decisione di costituzione dell’ERIC, secondo la procedura di cui all’articolo 20. Tale decisione è notificata all’ERIC e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, il che ne comporterà lo scioglimento.

 

     Art. 18. Disposizioni appropriate

Gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per assicurare l’applicazione effettiva del presente regolamento.

 

     Art. 19. Relazioni e riesame

Entro il 27 luglio 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione e, se del caso, proposte di modifica.

 

     Art. 20. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU C 76 del 31.3.2009, pag. 6.

 

[4] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

 

[5] GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

 

[6] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[7] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

 

[8] GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

 

[9] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

 

[10] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1261/2013.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del Regolamento (UE) n. 1261/2013.