§ 12.3.87 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2528.
Regolamento (CE) n. 2528/2001 del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.3 relazioni esterne
Data:17/12/2001
Numero:2528


Sommario
Art. 1.      È approvato a nome della Comunità il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la [...]
Art. 2.      Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
Art. 3.      Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della Mauritania [...]
Art. 4.      Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.3.87 - Regolamento 17 dicembre 2001, n. 2528.

Regolamento (CE) n. 2528/2001 del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006

(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, le parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo stesso.

     (2) In seguito a tali negoziati, il 31 luglio 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cui sopra per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006.

     (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

     (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cooperazione in materia di pesca marittima tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2006.

     Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

 

Categoria di pesca

Stato membro

Stazza

Numero di navi utilizzabili

Crostacei, escluse aragoste (TSL)

Spagna

4 364

 

 

Italia

1 091

 

 

Portogallo

545

 

 

     Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della Mauritania secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

          Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.