§ 12.1.30 - Regolamento 14 marzo 2001, n. 500.
Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:14/03/2001
Numero:500


Sommario
Art. 1.      1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.30 - Regolamento 14 marzo 2001, n. 500.

Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare

(G.U.C.E. 15 marzo 2001, n. L 73)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

     (2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e:

     - sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente,

     - sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente,

     - trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente.

     2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel proprio territorio nel corso del trimestre precedente.

     3. Per procedere alla comunicazione delle catture di cui ai paragrafi 1 e 2 lo Stato membro utilizza il formato indicato nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO

 

I. RAPPORTO E

 

     Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcate e/o trasbordate, eccettuate quelle sbarcate nel territorio di un altro Stato membro

     Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D.

     Note generali:

     - Ciascun campo di una registrazione termina con il carattere "; " (punto e virgola).

     - Per i campi numerici che esprimono quantità l'allineamento si fa a destra e come separatore decimale si utilizza il punto.

     - Se il corrispondente utilizza per l'invio dei dati il sistema FIDES, ideato dalla Commissione - DG Pesca - sono permessi altri tipi di presentazione (il contenuto resta immutato).

     A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto

     (Omissis)

     B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto

     (Omissis)

     C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto

     (Omissis)

     D. Osservazioni. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa

     (Omissis)

     E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive

     (Omissis)

 

II. RAPPORTO F

 

     Registrazione trimestrale delle catture non soggette a TAC e a contingenti effettuate dai pescherecci comunitari di altri Stati membri nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel territorio dello Stato membro relatore

     Il rapporto contiene cinque tipi di registrazioni, descritti in appresso (punti da A ad E). Tutte le registrazioni sono obbligatorie eccetto quella di cui al punto D.

     Le note generali applicabili al rapporto E, di cui al titolo I, valgono anche per il rapporto F.

     A. Tipo di rapporto. Prima registrazione del rapporto

     (Omissis)

     B. Identificazione dello Stato membro relatore. Seconda registrazione del rapporto

     (Omissis)

     C. Identificazione del periodo. Terza registrazione del rapporto

     (Omissis)

     D. Commenti. Quarta registrazione del rapporto o registrazioni successive, facoltativa

     (Omissis)

     E. Dati cumulativi sulle catture. Quarta registrazione del rapporto e/o registrazioni successive

     (Omissis)

 

III. CODIFICAZIONE DEL PERIODO CONSIDERATO

 

     - YYYYMMDD è la data (YYYY - anno espresso in 4 cifre, MM mese espresso in due cifre e DD giorno espresso in due cifre) corrispondente all'ultimo giorno del periodo considerato.

     - P è il tipo di periodo considerato (un carattere):

     D- Giorno

     W- Settimana (l'ultimo giorno della settimana è la domenica)

     M- Mese

     Q- Trimestre

     S- Semestre

     Y- Anno

 

IV. CODIFICAZIONE DELLA ZONA

 

     La codificazione della zona deve essere conforme a quanto stabilito nei regolamenti concernenti la presentazione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri che svolgono attività di pesca.

     1. nell'Atlantico nordorientale [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1)];

     2. nell'Atlantico nordoccidentale [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio (GU L 186 del 28.7.1993, pag. 1)];

     3. in alcune zone non comprese nell'Atlantico settentrionale [regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1)].

     - Le prime due posizioni corrispondono alla zona statistica di pesca FAO.

     - Le sette posizioni successive corrispondono a sottodivisioni della zona statistica di pesca FAO.