§ 12.2.371 – Regolamento 18 dicembre 2003, n. 2244.
Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:18/12/2003
Numero:2244

§ 12.2.371 – Regolamento 18 dicembre 2003, n. 2244.

Regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

(G.U.U.E. 20 dicembre 2003, n. L 333).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 vieta ai pescherecci di esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca a meno che essi non siano provvisti a bordo di un sistema operativo che ne consenta la localizzazione e l'individuazione mediante sistemi di controllo a distanza.

     (2) È opportuno stabilire che il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     (3) I pescherecci che esercitano l'attività di pesca esclusivamente entro le linee di base degli Stati membri non devono essere assoggettati a tale obbligo poiché l'impatto della loro attività sulle risorse è trascurabile.

     (4) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli Stati membri devono predisporre la struttura amministrativa e tecnica necessaria per assicurare efficacemente il controllo, l'ispezione e l'esecuzione, compresi i sistemi di sorveglianza via satellite.

     (5) L'adozione di disposizioni più rigorose in materia di SCP contribuisce ad accrescere sensibilmente l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.

     (6) È opportuno definire un periodo transitorio per l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione della velocità e della rotta del peschereccio, a determinate condizioni.

     (7) È necessario che l'applicazione dell'SCP non comporti disparità tra i pescherecci comunitari e i pescherecci di paesi terzi operanti in acque comunitarie.

     (8) A causa dell'adozione delle nuove disposizioni, è necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1489/97 della Commissione, del 29 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento stabilisce le modalità relative alla gestione, da parte degli Stati membri, di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b, e dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

Art. 2. Campo d'applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica:

     a) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri a decorrere dal 1° gennaio 2004 e

     b) ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     2. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura e che operano esclusivamente all'interno delle linee di base degli Stati membri.

 

Art. 3. Centri di controllo della pesca.

     1. Gli Stati membri gestiscono i Centri di controllo della pesca (CCP).

     2. Il CCP di ciascuno Stato membro sorveglia:

     a) i pescherecci battenti bandiera dello Stato membro stesso, a prescindere dalle acque in cui operano o dal porto in cui sostano;

     b) i pescherecci comunitari battenti bandiera di un altro Stato membro e

     c) i pescherecci di paesi terzi, per tutto il tempo in cui si trovano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del rispettivo Stato membro.

     3. Più Stati membri possono gestire un CCP comune.

 

CAPO II

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI COMUNITARI

 

Art. 4. Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite sui pescherecci comunitari.

     I pescherecci comunitari soggetti all'SCP non possono lasciare il porto se non sono provvisti di un impianto di localizzazione via satellite installato a bordo.

 

Art. 5. Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite.

     1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo dei pescherecci comunitari garantiscono in qualsiasi momento la trasmissione automatica dei seguenti dati al Centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera:

     a) identificazione del peschereccio;

     b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

     c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;

     d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

     2. Gli Stati membri adottano le misure idonee affinché gli impianti di localizzazione via satellite non consentano la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non possano essere alterati manualmente.

 

Art. 6. Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite.

     1. I comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati all'articolo 5, paragrafo 1.

     2. In particolare, i comandanti dei pescherecci comunitari provvedono affinché:

     a) i dati non siano alterati in alcun modo;

     b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;

     c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;

     d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

     3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

 

Art. 7. Misure di controllo incombenti agli Stati membri di bandiera.

     Ciascuno Stato membro di bandiera provvede alla regolare sorveglianza dell'esattezza dei dati trasmessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e interviene tempestivamente non appena constati dati inesatti.

 

Art. 8. Frequenza di trasmissione dei dati.

     1. Ciascuno Stato membro provvede affinché il suo CCP riceva almeno ogni ora, attraverso l'SCP, le informazioni richieste all'articolo 5, paragrafo 1, riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità. Il CCP può chiedere che la trasmissione avvenga ad intervalli più ravvicinati.

     2. In deroga al paragrafo 1, la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione dei pescherecci.

     3. Quando il peschereccio è ormeggiato in porto, l'impianto di localizzazione via satellite può essere disinserito, previa notifica al CCP dello Stato membro di bandiera e a quello dello Stato costiero e a condizione che la comunicazione successiva indichi che il peschereccio non ha cambiato posizione rispetto alla comunicazione precedente.

 

Art. 9. Controllo dell'entrata in zone specifiche e della relativa uscita.

     Ciascuno Stato membro provvede affinché il proprio CCP controlli, attraverso l'SCP, la data e l'ora dell'entrata e dell'uscita nelle/dalle zone sotto elencate dei pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità:

     a) tutte le zone soggette a norme specifiche di accesso alle acque e alle risorse;

     b) le zone di regolamentazione delle organizzazioni regionali per la pesca cui aderiscono la Comunità o taluni Stati membri;

     c) le acque di un paese terzo.

 

Art. 10. Trasmissione dei dati allo Stato membro costiero.

     1. L'SCP adottato da ciascuno Stato membro garantisce, con riguardo ai pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità che si trovino nelle acque di uno Stato membro costiero, la trasmissione automatica al CCP dello Stato membro costiero stesso dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5. Tali dati sono trasmessi simultaneamente al CCP dello Stato membro di bandiera nella forma indicata all'allegato I.

     2. Ogni Stato membro trasmette agli altri Stati membri un elenco completo delle coordinate geografiche che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva.

     3. Gli Stati membri costieri che esercitano il controllo congiunto in una determinata zona possono precisare una destinazione comune per la trasmissione dei dati da fornire ai sensi dell'articolo 5. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.

     4. Gli Stati membri assicurano il coordinamento tra le rispettive autorità competenti ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la trasmissione dei dati al CCP dello Stato membro costiero.

     5. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, su richiesta, l'elenco dei pescherecci battenti la sua bandiera che siano soggetti all'SCP. Detto elenco contiene il numero interno dello schedario della flotta, l'identificazione esterna, il nome e l'indicativo internazionale di chiamata di ciascun peschereccio.

 

Art. 11. Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite.

     1. In caso di guasto tecnico o di non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio comunitario, il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante comunica al CCP dello Stato membro di bandiera e al CCP dello Stato membro costiero ogni quattro ore, a partire dal momento in cui il fatto è stato riscontrato o dal momento in cui egli ne è stato informato ai sensi del paragrafo 3 o dell'articolo 12, paragrafo 1, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio, tramite una stazione radio riconosciuta ai sensi della legislazione comunitaria per il ricevimento delle informazioni di cui trattasi.

     2. Il peschereccio comunitario non può salpare dal porto, quando si è verificata una situazione di guasto tecnico o di non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il peschereccio a salpare.

     3. Gli Stati membri provvedono ad informare il comandante o l'armatore del peschereccio comunitario o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

     4. Lo Stato membro di bandiera può autorizzare la sostituzione dell'impianto di localizzazione via satellite difettoso con un impianto funzionante che risponda ai requisiti di cui all'articolo 5.

 

Art. 12. Mancata ricezione dei dati.

     1. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, il CCP dello Stato membro di bandiera informa quanto prima il comandante o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante. Se, per uno stesso peschereccio, il fatto si ripete più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera procede al controllo dell'impianto di localizzazione via satellite del peschereccio. Esso dispone inoltre un'indagine per accertare se l'apparecchiatura sia stata manomessa. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), l'apparecchiatura può essere asportata per essere esaminata.

     2. Quando durante 12 ore non riceva dati a norma degli articoli 8 e 11, paragrafo 1, e l'ultima posizione ricevuta sia all'interno delle acque territoriali di uno Stato membro costiero, il CCP dello Stato membro di bandiera informa al più presto possibile il CCP dello Stato membro costiero di cui trattasi.

     3. Le autorità competenti dello Stato membro costiero, qualora rilevino la presenza di un peschereccio nelle proprie acque territoriali e non abbiano ricevuto dati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o dell'articolo 11, paragrafo 1, informano il comandante del peschereccio e il CCP dello Stato di bandiera.

 

Art. 13. Controllo delle attività di pesca.

     1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi.

     2. Gli Stati membri di bandiera garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

     3. Gli Stati membri costieri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

 

CAPO III

ACCESSO AI DATI E RELAZIONI

 

Art. 14. Accesso ai dati.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione, su richiesta specifica, possa in qualsiasi momento accedere a distanza, mediante sessioni in linea, agli archivi informatizzati dei dati registrati dal CCP.

     2. I dati ricevuti nell'ambito del presente regolamento sono trattati in modo confidenziale.

 

Art. 15. Informazioni riguardanti le autorità competenti.

     1. Il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telex e di fax dell'autorità competente responsabile per il CCP, nonché l'indirizzo X.25 e qualsiasi altro indirizzo utilizzato per la trasmissione elettronica dei dati sono elencati nell'allegato II.

     2. Qualsiasi modificazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri entro una settimana dalla data in cui la modifica è occorsa.

 

Art. 16. Relazioni semestrali degli Stati membri.

     1. Entro il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno, gli Stati membri riferiscono alla Commissione sul funzionamento dell'SCP durante il semestre precedente.

     2. In particolare, gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati:

     a) il numero dei pescherecci battenti bandiera dello Stato membro o ivi immatricolati, soggetti all'SCP durante il precedente semestre;

     b) l'elenco dei pescherecci il cui impianto di localizzazione via satellite abbia subìto ripetutamente una situazione di guasto tecnico o non funzionamento durante il precedente semestre;

     c) il numero di comunicazioni riguardanti la posizione ricevute dal CCP nel corso del precedente semestre suddivise per Stato di bandiera;

     d) il tempo cumulativo trascorso durante il precedente semestre dai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o ivi immatricolati, soggetti all'SCP, nelle zone marittime individuate secondo le sottozone FAO.

     3. La forma in cui devono essere comunicate le informazioni di cui al paragrafo 2 può essere determinata in consultazione con gli Stati membri e la Commissione.

 

CAPO IV

CONTROLLO VIA SATELLITE DEI PESCHERECCI

DI PAESI TERZI OPERANTI IN ACQUE COMUNITARIE

 

Art. 17. Obbligatorietà dell'impianto di localizzazione via satellite.

     I pescherecci di paesi terzi, soggetti all'SCP, devono essere provvisti di un impianto di localizzazione via satellite a bordo mentre si trovano in acque comunitarie.

 

Art. 18. Caratteristiche degli impianti di localizzazione via satellite.

     1. Gli impianti di localizzazione via satellite installati a bordo di pescherecci di paesi terzi devono garantire in qualsiasi momento, per tutto il tempo in cui tali pescherecci si trovano in acque comunitarie, la trasmissione automatica dei seguenti dati:

     a) identificazione del peschereccio;

     b) ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un margine di affidabilità del 99 %;

     c) data e ora (espressa in «tempo universale», o «UTC») in cui è stata rilevata detta posizione del peschereccio;

     d) a decorrere dal 1° gennaio 2006, velocità e rotta del peschereccio.

     2. Gli impianti di localizzazione via satellite non devono consentire la registrazione o la trasmissione di posizioni false e non devono poter essere alterati manualmente.

 

Art. 19. Responsabilità relative agli impianti di localizzazione via satellite.

     1. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi soggetti all'SCP provvedono affinché gli impianti di localizzazione via satellite siano perfettamente funzionanti in qualsiasi momento e trasmettano i dati specificati al paragrafo 1 dell'articolo 18.

     2. In particolare, i comandanti dei pescherecci di paesi terzi provvedono affinché:

     a) i dati non siano alterati in alcun modo;

     b) l'antenna o le antenne collegate all'impianto di localizzazione via satellite non siano ostruite in alcun modo;

     c) l'alimentazione elettrica dell'impianto di localizzazione via satellite non sia mai interrotta;

     d) l'impianto di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio.

     3. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l'impianto di localizzazione via satellite.

 

Art. 20. Frequenza di trasmissione dei dati.

     La trasmissione automatica dei dati avviene almeno una volta ogni ora. Tuttavia la frequenza di trasmissione dei dati può essere pari a due ore se il CCP ha la possibilità di individuare l'effettiva posizione del peschereccio.

 

Art. 21. Inoltro dei dati allo Stato membro costiero.

     I dati relativi alla posizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono inoltrati al CCP dello Stato membro costiero nella forma indicata all'allegato I.

 

Art. 22. Cooperazione tra Stati membri e paesi terzi.

     1. Ciascuno Stato membro trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi interessati un elenco esaustivo delle coordinate latitudinali e longitudinali che delimitano la propria zona economica esclusiva o la propria zona di pesca esclusiva in una forma compatibile con il World Geodetic System 1984 (WGS- 84).

     2. Gli Stati membri costieri assicurano il coordinamento con le autorità competenti dei paesi terzi interessati ai fini dell'istituzione e della gestione dei procedimenti per la di trasmissione dei dati al proprio CCP.

 

Art. 23. Guasto tecnico o non funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite.

     1. Quando l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio di un paese terzo sia tecnicamente guasto o non funzioni durante il tempo in cui il peschereccio stesso si trova in acque comunitarie, il comandante o l'armatore o il loro rappresentante comunica ogni due ore, e ogni qualvolta il peschereccio si sposta da una divisione CIEM all'altra, la posizione geografica aggiornata della nave mediante e-mail, telex, fax, telefono o radio.

     2. Tale informazione è trasmessa al CCP dello Stato membro costiero.

     3. Il peschereccio di un paese terzo operante in acque comunitarie non può salpare dal porto di uno Stato membro, qualora si sia verificata una situazione di guasto tecnico o non funzionamento, finché le autorità competenti non abbiano constatato che l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo funziona normalmente o non abbiano comunque autorizzato il pescherecci a salpare.

     4. Gli Stati membri costieri provvedono ad informare il capitano o l'armatore del peschereccio o il loro rappresentante qualora l'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio risulti in situazione di guasto tecnico o di non funzionamento.

 

Art. 24. Controllo delle attività di pesca.

     1. I dati ricevuti a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 23, paragrafo 1, devono essere utilizzati dagli Stati membri ai fini del controllo efficace delle attività di pesca delle navi di paesi terzi.

     2. Gli Stati membri garantiscono che i dati pervenuti dai pescherecci di paesi terzi siano registrati in forma digitale e siano conservati per un periodo di tre anni.

     3. Nel caso in cui un peschereccio non ottemperi alle norme contenute nel presente capo, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 25. Abrogazione.

     Il regolamento (CE) n. 1489/97 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2004.

     I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

Art. 26. Entrata in vigore e applicabilità.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATO I

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO

DEI DATI DA TRASMETTERE ALLO STATO MEMBRO COSTIERO

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

AUTORITÀ COMPETENTI

(Omissis)

 

 

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 1489/97

Presente regolamento

 

Articolo 1

 

Articolo 1

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 3

 

Articolo 2

 

 

 

Articolo 4

 

Articolo 3, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 1

 

 

Articolo5, paragrafo 2

 

 

Articolo 6

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

Articolo 7

 

Articolo 3, paragrafo 3

 

Articolo 8, paragrafo 1

 

 

Articolo 8, paragrafo 2

 

Allegato I

 

Articolo 8, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 4

 

Articolo 9

 

Articolo 4, paragrafo 1

 

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 10, paragrafo 2

 

Articolo 4, paragrafo 3

 

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 4, paragrafo 4

 

Articolo 10, paragrafo 4

 

 

Articolo 10, paragrafo 5

 

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 11, paragrafo 1

 

Articolo 6, paragrafo 2

 

Articolo 11, paragrafi 2 e 4

 

Articolo 6, paragrafo 3

 

Articolo 11, paragrafo 3

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

 

 

Articolo 12, paragrafo 2

 

 

Articolo 12, paragrafo 3

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

 

 

Articolo 13, paragrafo 3

 

Articolo 7

 

Articolo 14, paragrafo 1

 

 

Articolo 14, paragrafo 2

 

Articolo 8

 

Articolo 15

 

Articolo 9

 

 

Articolo 10

 

Articolo 16

 

 

Articolo 17

 

 

Articolo 18

 

 

Articolo 19

 

 

Articolo 20

 

 

Articolo 21

 

 

Articolo 22

 

 

Articolo 23

 

 

Articolo 24

 

 

Articolo 25

 

Articolo 11

 

Articolo 26

 

Allegato I

 

 

Allegato II

 

Allegato I

 

Allegato III

 

Allegato II

 

 

Allegato III