§ 12.2.133 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 104/2000.
Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/12/1999
Numero:104


Sommario
Art. 1.      Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza
Art. 2.      1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione, con il relativo ambito di applicazione; tali norme possono [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione
Art. 4.      1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 79/112/CEE, i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale, [...]
Art. 5.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi persona giuridica
Art. 6.      1. Gli Stati membri
Art. 7.      1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco e presenti un'apposita domanda alle [...]
Art. 8.      1. Nei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro può concedere un'indennità ai non aderenti a un'organizzazione stabiliti nella Comunità, per i prodotti
Art. 9.      1. All'inizio della campagna di pesca, ogni organizzazione di produttori predispone e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo per la campagna di pesca, per [...]
Art. 10.      1. Fatti salvi gli aiuti che potrebbero essere concessi per incentivarne la costituzione ed agevolare il funzionamento, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999, [...]
Art. 11.      Gli Stati membri possono concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori che, nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, elaborino misure intese al [...]
Art. 12.      1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme [...]
Art. 13.      1. Gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali ai sensi del presente regolamento le persone giuridiche stabilite sul loro territorio che ne facciano domanda e [...]
Art. 14.      In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni [...]
Art. 15.      1. Qualora una organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della [...]
Art. 16.      1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate a norma dell'articolo 15, [...]
Art. 17.  Norme generali.
Art. 18.  Prezzo di orientamento.
Art. 19.  Comunicazione dei corsi.
Art. 20.  Prezzo di ritiro comunitario.
Art. 21.  Compensazione finanziaria dei ritiri.
Art. 22.  Prezzo di vendita comunitario.
Art. 23.  Aiuto al riporto.
Art. 24.  Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori.
Art. 25.  Aiuto all'ammasso privato.
Art. 26.  Prezzo alla produzione comunitario.
Art. 27.  Indennità alle organizzazioni di produttori.
Art. 28.      1. Per garantire un approvvigionamento in materie prime destinate all'industria di trasformazione conforme alle esigenze del mercato comunitario, per alcuni prodotti i dazi doganali sono sospesi [...]
Art. 29.      1. Possono essere fissati annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti di cui all'articolo 1 che sono oggetto
Art. 30.      1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi tali da compromettere [...]
Art. 31.      Qualora, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento tali da mettere in pericolo il conseguimento [...]
Art. 32.      Fatte salve disposizioni contrarie, adottate a norma degli articoli 36 e 37 del trattato, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui [...]
Art. 33.      Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di [...]
Art. 34.      1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento; a tal fine predispongono i necessari sistemi di comunicazione e di [...]
Art. 35.      1. Le spese connesse ai pagamenti previsti dal presente regolamento sono considerate relative alle misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999
Art. 36.      Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e o prevenire e reprimere le frodi. A tal fine
Art. 37.      Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti di cui agli articoli da 2 a 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, da 19 a 21, da 23 a 27, 34 e 35 sono adottate secondo la [...]
Art. 38.      1. La Commissione è assista dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato il "comitato"
Art. 39.      Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 40.      Nell'applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi cui agli articoli 33 e 131 del trattato
Art. 41.      Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei risultati conseguiti con l'applicazione del presente regolamento
Art. 42.      1. I regolamenti (CEE) n. 3759/92, (CEE) n. 105/76 e (CEE) n. 1772/82 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2001
Art. 43.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001, ad [...]


§ 12.2.133 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 104/2000.

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 017).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 26, 36 e 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle Regioni

     considerando quanto segue:

     (1) le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca debbono essere rivedute per tener conto dell'evoluzione del mercato, dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività di pesca e delle carenze rilevate nell'applicazione delle norme attualmente in vigore; in considerazione del numero e della complessità delle modifiche da apportare, tali disposizioni mancheranno, se non sono completamente rielaborate, di quella chiarezza che è indispensabile a qualsiasi normativa: è pertanto opportuno procedere alla sostituzione del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, con un nuovo regolamento;

     (2) per semplificare la normativa ed agevolarne l'utilizzo da parte dei destinatari, è opportuno inserire nel nuovo regolamento le disposizioni essenziali, opportunamente aggiornate ed integrate, del regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, e del regolamento (CEE) n. 1772/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce le regole generali relative all'estensione di talune norme emanate dalle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca, è opportuno pertanto abrogare tali regolamenti;

     (3) la politica agricola comune comporta, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli, che può assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

     (4) la pesca ha un'importanza particolare nell'economica di alcune regioni costiere della Comunità; la relativa produzione costituisce una parte preponderante del reddito dei pescatori di tali regioni: è pertanto opportuno favorire la stabilità del mercato mediante misure adeguate, applicata nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, in particolare delle disposizioni dell'organizzazione mondiale del commercio relative ai meccanismi di sostegno della produzione interna e agli accordi tariffari;

     (5) la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca dovrebbero favorire lo sfruttamento sostenibile; l'organizzazione comune dei mercati di tali prodotti dovrebbe pertanto avvalersi di misure atte a favorire l'adeguamento dell'offerta alla domanda in termini di qualità e di quantità, e a valorizzare i prodotti sul mercato, tanto nell'ottica dell'esigenza suddetta, quanto in quella di un miglioramento dei redditi dei produttori mediante la stabilizzazione dei prezzi sul mercato;

     (6) una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati consiste nell'applicare norme comuni di commercializzazione ai prodotti considerati; l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;

     (7) l'applicazione di tali norme rende necessario un controllo dei prodotti per i quali sono state definite; è opportuno pertanto prevedere misure che assicurino tale controllo;

     (8) in particolare nel caso dei prodotti della pesca commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la maggiore diversificazione dell'offerta impone di fornire ai consumatori un minimo di informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti; a tale scopo spetta agli Stati membri stabilire, per i prodotti in questione, l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul proprio territorio;

     (9) le organizzazioni di produttori rappresentano gli elementi portanti dell'organizzazione comune dei mercati, della quale garantiscono, al loro livello, il funzionamento decentrato; dinanzi ad una concentrazione sempre maggiore della domanda, il raggruppamento dell'offerta in seno a tali organizzazioni appare più che mai come una necessità economica per consolidare la posizione dei produttori sul mercato; il raggruppamento dell'offerta dovrebbe realizzarsi su base volontaria ed utile, grazie all'estensione e all'efficienza dei servizi che un'organizzazione di produttori può offrire ai suoi aderenti; dovrebbero essere previsti criteri comuni per un'organizzazione di produttori che va riconosciuta da uno Stato membro; un'organizzazione di produttori atta a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati può essere riconosciuta dallo Stato membro soltanto in presenza di condizioni che essa stessa s'impegna a rispettare e a far rispettare, per statuto, ai propri membri;

     (10) è opportuno sostenere le iniziative delle organizzazioni di produttori in materia di miglioramento della qualità dei prodotti della pesca, prevedendo, a determinate condizioni, un riconoscimento specifico per tali organizzazioni;

     (11) per potenziare l'azione di queste organizzazioni a livello della produzione e favorire in tal modo una maggiore stabilità del mercato, è opportuno consentire agli Stati membri, nel rispetto di talune condizioni, di estendere al complesso dei non aderenti che commercializzano in una determinata regione le regole adottate per i propri aderenti dall'organizzazione della regione considerata, in particolare per quanto concerne le regole di produzione e di commercializzazione, anche in materia di intervento; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

     (12) l'applicazione del regime sopra descritto comporta spese a carico dell'organizzazione le cui regole sono state estese; è pertanto opportuno far partecipare a tali spese anche i non aderenti; è opportuno inoltre prevedere la possibilità, per lo Stato membro interessato, di concedere a tali operatori un'indennità per i prodotti che, quantunque conformi alle norme di commercializzazione, non hanno potuto essere commercializzati e sono stati ritirati dal mercato;

     (13) è in ogni caso opportuno prevedere disposizioni atte a garantire che le organizzazioni di produttori non occupino una posizione dominante nella Comunità;

     (14) ai fini di un uso razionale e sostenibile delle risorse, le organizzazioni di produttori dovrebbero orientare la produzione dei loro aderenti secondo i bisogni del mercato e favorire una valorizzazione ottimale delle catture, soprattutto qualora tali catture riguardino specie che sono oggetto di limitazioni nell'ambito dei contingenti; per tale ragione, è opportuno prevedere che le organizzazioni di produttori debbano stabilire e presentare alle autorità competenti, all'inizio di ogni campagna di pesca, un insieme di misure previsionali volte a pianificare i quantitativi conferenti e a regolamentare preventivamente l'offerta dei loro aderenti, nonché, se del caso, disposizioni specifiche per i prodotti che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione;

     (15) tenuto conto dei costi che gli obblighi di cui sopra comportano per le organizzazioni di produttori, è opportuno accordare a queste ultime, a titolo di compensazione, un'indennità di durata limitata;

     (16) agli Stati membri dovrebbe essere permesso di concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori nell'ambito dei programmi operativi ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

     (17) le organizzazioni interprofessionali costituite per iniziativa di operatori, individuali o associati, e rappresentative di una parte significativa delle varie categorie professionali del settore dei prodotti della pesca, possono contribuire a una migliore percezione della realtà del mercato, facilitando un'evoluzione dei comportamenti economici e migliorando la conoscenza o l'organizzazione della produzione, la presentazione e la commercializzazione dei prodotti; in considerazione del contributo globale che le attività di queste organizzazioni possono dare al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, e in particolare di quelli del presente regolamento, è opportuno, previa definizione del tipo di attività interessate, accordare agli Stati membri la facoltà di concedere il riconoscimento alle organizzazioni che conducano iniziative positive riguardo ai suddetti obiettivi; in determinate circostanze, è opportuno prevedere disposizioni relative all'estensione delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali e alla ripartizione delle spese determinate da tale estensione; tale procedura è sottoposta al controllo della Commissione, la quale può, in determinate circostanze, dichiarare nulle le estensioni di cui trattasi;

     (18) occorrerebbe precisare le condizioni alle quali gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali possono derogare all'articolo 1 del regolamento n. 26;

     (19) allo scopo di far fronte, per taluni prodotti della pesca che presentano un particolare interesse per il reddito dei produttori, a situazioni di mercato che potrebbero favorire la formazione di prezzi tali da provocare perturbazioni sul mercato comunitario, occorre fissare per ciascuna campagna di pesca, attenendosi ai può recenti dati tecnici, un prezzo di orientamento - ovvero, per il tonno, un prezzo alla produzione comunitario - rappresentativo delle zone di produzione della Comunità, che serva a determinare i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato; nella prospettiva indicata, il prezzo d'orientamento deve essere fissato in modo da corrispondere alla realtà del mercato ed impedire variazioni di prezzo troppo accentuate da una campagna di pesca all'altra; il prezzo d'orientamento costituisce la base per definire un insieme di altre misure d'intervento; è opportuno pertanto che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le pertinenti disposizioni;

     (20) per stabilizzare i corsi, è auspicabile che le organizzazioni di produttori possano intervenire sul mercato, in particolare applicando i prezzi al di sotto dei quali i prodotti dei loro membri vengono ritirati dal mercato;

     (21) in taluni casi e a determinate condizioni, è opportuno sostenere l'azione delle organizzazioni di produttori concedendo loro compensazioni finanziarie per i quantitativi ritirati definitivamente dal mercato ai fini del consumo umano;

     (22) tuttavia questo tipo d'intervento delle organizzazioni di produttori dovrebbe essere limitato a singoli casi di conferimenti eccessivi che il mercato non riesce ad assorbire e che non è stato possibile evitare con misure di altra natura; le compensazioni finanziarie debbono pertanto limitarsi ad un volume di produzione ridotto;

     (23) per incitare i pescatori a meglio adeguare le loro offerte alle esigenze del mercato, è opportuno prevedere una differenziazione dell'importo della compensazione finanziaria in funzione del volume di ritiri dal mercato;

     (24) l'insieme delle nuove misure introdotte dal presente regolamento consentirà alle organizzazioni di produttori di ridurre notevolmente il ricorso al ritiro definitivo; è pertanto giustificato ridurre progressivamente, nel corso di un periodo transitorio, i quantitativi ammessi alla compensazione finanziaria e gli importi di quest'ultima;

     (25) se il mercato risulta gravemente perturbato, dovrebbero essere adottate adeguate misure per adattare le condizioni relative alla compensazione finanziaria in caso di ritiri;

     (26) a motivo soprattutto della penuria di alcune specie, è opportuno evitare, per quanto possibile, la distruzione di pesci che siano stati ritirati dal mercato; a tal fine occorrerebbe concedere un aiuto per la trasformazione, la stabilizzazione e l'ammasso, ai fini del consumo umano, di determinati quantitativi di prodotti freschi ritirati; tutte le specie per le quali è previsto il ritiro dal mercato debbono poter beneficiare di questa misura; tale meccanismo, il quale costituisce una forma d'intervento e al tempo stesso un modo per valorizzare i prodotti della pesca, dovrebbe poter essere utilizzato dalle organizzazioni di produttori in misura più ampia rispetto a quello del ritiro definitivo; è pertanto opportuno aumentare i quantitativi ammessi a beneficiare del meccanismo;

     (27) i divari regionali di prezzo per determinate specie non consentono, nell'immediato, di includerle nel regime di compensazione finanziaria concessa alle organizzazioni di produttori; per favorire una maggiore stabilità del mercato dei prodotti interessati, tenendo conto delle loro caratteristiche, nonché delle diverse condizioni di produzione e di commercializzazione, è tuttavia opportuno prevedere per tali prodotti un regime comunitario di sostegno dei prezzi adatto alla loro specificità, basato sull'applicazione di un prezzo di ritiro fissato autonomamente dalle organizzazioni di produttori e sulla possibilità di concedere, a determinate condizioni, un aiuto forfetario a dette organizzazioni per i prodotti che siano stati oggetto di interventi autonomi;

     (28) per alcuni prodotti congelati a bordo delle navi, è opportuno prevedere un regime specifico di sostegno sotto forma di aiuto all'ammasso privato, entro dati limiti e a determinate condizioni, se tali prodotti non possono essere smaltiti sul mercato ad un prezzo che superi un livello da determinarsi su base comunitaria;

     (29) una flessione dei prezzi all'importazione di tonni destinati all'industria conserviera potrebbe minacciare il livello dei redditi dei produttori comunitari; è pertanto opportuno prevedere, in caso di necessità, la concessione di indennità compensative ai produttori; per razionalizzare la commercializzazione di un prodotto omogeneo è opportuno riservare, a determinate condizioni, il beneficio dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori;

     (30) per evitare un incremento anomalo della produzione di tonno e, parallelamente, una deriva dei costi ivi afferenti, è opportuno prevedere i limiti entro i quali l'indennità può essere concessa alle organizzazioni di produttori, in funzione delle condizioni di approvvigionamento constatate sul mercato comunitario, nonché rivedere le condizioni relative all'intervento di tale meccanismo;

     (31) per appurare se l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale del tonno abbia determinato sul mercato comunitario una situazione tale da giustificare il versamento dell'indennità compensativa, occorrerebbe accertare che il ribasso dei prezzi sul mercato comunitario sia dovuto a una flessione dei prezzi all'importazione;

     (32) per taluni prodotti l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune è integralmente sospesa; in mancanza di una sufficiente produzione comunitaria di tonni, è opportuno assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di questi prodotti condizioni di approvvigionamento paragonabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori, per non ostacolare il loro sviluppo nell'ambito della concorrenza internazionale; gli eventuali inconvenienti derivanti da questo regime per i produttori comunitari di tonni possono essere compensati mediante la concessione di indennità previste a tal fine;

     (33) per assicurare un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario in materie prime destinate all'industria di trasformazione, a condizioni che consentano a quest'ultima di mantenere la propria competitività, è opportuno sospendere parzialmente o totalmente l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti e per un periodo indeterminato;

     (34) tuttavia l'applicazione dei regimi di sospensione dei dazi di cui sopra non deve dar luogo a offerte di approvvigionamento in provenienza da paesi terzi a prezzi anormalmente bassi e il beneficio di tali sospensioni deve essere pertanto condizionato al rispetto di un prezzo di riferimento, calcolato secondo modalità da stabilire;

     (35) qualora circostanze eccezionali di perturbazione o di rischio di grave perturbazione, relative alle importazioni o alle esportazioni, possano compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 33 del trattato, dovrebbero poter essere applicate adeguate misure agli scambi con i paesi terzi, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità;

     (36) l'esperienza ha dimostrato come sia talvolta necessario adottare assai rapidamente misure atte ad assicurare l'approvvigionamento del mercato comunitario e a garantire il rispetto degli impegni internazionali della Comunità; per consentire alla Comunità di far fronte a tali situazioni con tutta la solerzia necessaria, è opportuno prevedere una procedura che consenta di adottare rapidamente le misure necessarie;

     (37) l'istituzione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; è quindi opportuno applicare nel settore della pesca le norme del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

     (38) l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento esigono la predisposizione e la manutenzione di sistemi di comunicazione delle informazioni tra la Commissione e gli Stati membri; è opportuno precisare i relativi costi, parzialmente imputati al bilancio comunitario;

     (39) le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, ai sensi del regolamento n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

     (40) l'attuazione dell'organizzazione comune di cui trattasi deve altresì tener conto dell'interesse della Comunità a preservare, per quanto possibile, il proprio patrimonio ittico; è pertanto opportuno escludere il finanziamento di misure riguardanti quantitativi superiori a quelli eventualmente assegnati agli Stati membri;

     (41) gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e a prevenire e reprimere le frodi;

     (42) per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

     (43) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate in base alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;

     (44) l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca dovrebbe tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Nel settore dei prodotti della pesca è istituita un'organizzazione comune dei mercati che comprende un regime dei prezzi e degli scambi, nonché norme comuni in materia di concorrenza.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

     - "produttore": le persone fisiche o giuridiche che attivano i mezzi di produzione atti a consentire l'ottenimento dei prodotti della pesca ai fini della loro prima immissione sul mercato;

     - "prodotti della pesca":

 

 

Codice NC

Designazione delle merci

a)

0301 

Pesci vivi 

 

0302  

Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce ed altra carne di pesci della voce 0304 

 

0303  

Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304 

 

0304  

Filetti di pesce ed altra carne di pesce (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati 

b)

0305 

Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana 

c)

0306 

Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia: crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana 

 

0307 

Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all'alimentazione umana 

d)

 

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana: 

 

 

- altri: 

 

 

- - Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici: animali morti del capitolo 3: 

 

0511 91 10  

- - - Cascami di pesci 

 

0511 91 90  

- - - altri 

e)

1604 

Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova dl pesce 

f)

1605 

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati 

g)

 

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: 

 

 

- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate 

 

1902 20  

- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate): 

 

1902 20 10  

- - contenenti, in peso, più di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici 

h)

 

Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli: 

 

2301 20 00 

- farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 

 

 

TITOLO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE E

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

 

CAPO 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

 

     Art. 2.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1 o per gruppi di tali prodotti possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione, con il relativo ambito di applicazione; tali norme possono riferirsi in particolare alla classificazione in categorie di qualità, di dimensioni o di peso, all'imballaggio, alla presentazione e all'etichettatura.

     2. Una volta adottate le norme di commercializzazione, i prodotti cui esse si applicano possono essere esposti per la vendita, messi in vendita, venduti o commercializzati in qualsiasi altro modo soltanto se conformi a tali norme, salvo disposizioni particolari che possono essere adottate per gli scambi con i paesi terzi.

     3. Le norme di commercializzazione e le relative modalità d'applicazione, comprese le disposizioni particolari di cui al paragrafo 2, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri sottopongono ad un controllo di conformità i prodotti per i quali sono state stabilite norme comuni di commercializzazione.

     Tale controllo può aver luogo in tutte le fasi di commercializzazione e durante il trasporto.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le violazioni dell'articolo 2.

     3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore di ciascuna norma di commercializzazione, il nome e l'indirizzo degli organismi incaricati di controllare il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale è stata adottata la norma.

     4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, tenuto conto in particolare della necessità di assicurare il coordinamento delle attività degli organismi di controllo, nonché l'interpretazione e l'applicazione uniforme delle norme comuni di commercializzazione.

 

CAPO 2

INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

 

     Art. 4.

     1. Fatte salve le disposizioni della direttiva n. 79/112/CEE, i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale, indipendentemente dal metodo di commercializzazione, soltanto se recano un'indicazione o un'etichetta adeguata che precisi:

     a) la denominazione commerciale della specie,

     b) il metodo di produzione (cattura in mare o nelle acque interne o allevamento),

     c) la zona di cattura.

Le suddette disposizioni non si applicano tuttavia a piccoli quantitativi di prodotti venduti direttamente ai consumatori dai pescatori o dai produttori dell'acquacoltura.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri stabiliscono e pubblicano entro il 1o gennaio 2002 l'elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio, almeno per tutte le specie che figurano negli allegati I, II, III e IV del presente regolamento. Tale elenco indica, per ciascuna specie, il nome scientifico, la denominazione nella lingua ufficiale, o nelle lingue ufficiali, dello Stato membro nonché, se del caso, una o più denominazioni ammesse o tollerate a livello locale o regionale.

     3. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle denominazioni commerciali di cui al paragrafo 2 almeno due mesi prima della data fissata al medesimo paragrafo. Gli Stati membri riconoscono le designazioni elencate dagli altri Stati membri per le stesse specie nella stessa lingua.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

 

CAPO 1

CONDIZIONI, CONCESSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

 

     Art. 5.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per "organizzazione di produttori" qualsiasi persona giuridica:

     a) costituita per iniziativa di un gruppo di produttori di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) o c), purché, se si tratta di prodotti congelati, trattati o trasformati, le operazioni in questione siano state effettuate a bordo delle navi da pesca;

     b) che persegua in particolare l'obiettivo di assicurare l'esercizio razionale della pesca e il miglioramento delle condizioni di vendita della produzione dei propri aderenti, mediante misure volte a:

     1) incoraggiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare attuando piani di cattura;

     2) promuovere la concentrazione dell'offerta;

     3) stabilizzare i prezzi;

     4) promuovere i metodi di pesca che favoriscono lo sfruttamento sostenibile;

     c) il cui statuto obblighi in particolare i produttori associati a:

     1) applicare, in materia di sfruttamento delle zone di pesca, di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

     2) applicare, qualora lo Stato membro interessato decida che la gestione di una parte o della totalità dei propri contingenti di cattura e/o l'applicazione di misure in materia di sforzo di pesca debba essere affidata ad organizzazioni di produttori, le misure stabilite dall'organizzazione a tale scopo;

     3) garantire che, per quanto riguarda un prodotto o un gruppo di prodotti, ogni peschereccio appartenga ad una sola organizzazione di produttori;

     4) smerciare per il tramite dell'organizzazione tutta la produzione dei prodotti per i quali hanno aderito; l'organizzazione può tuttavia esonerare da tale obbligo, a condizione che i prodotti siano smerciati nell'osservanza di norme comuni da essa prestabilite;

     5) fornire le informazioni che sono richieste dall'organizzazione di produttori per stabilire le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), per adempiere a requisiti di legge o a fini statistici;

     6) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per l'istituzione e il finanziamento del fondo d'intervento di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

     7) restare membri dell'organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della stessa e, se desiderano rinunciare alla qualifica di membri, avvisare l'organizzazione almeno un anno prima del recesso;

     d) il cui statuto contenga disposizioni concernenti:

     1) le modalità di determinazione, di adozione e di modificazione delle regole di cui alla lettera c), punto 1;

     2) l'esclusione di qualsiasi discriminazione tra i membri, in particolare con riguardo alla loro nazionalità o al luogo di stabilimento;

     3) l'imposizione ai membri di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;

     4) le regole atte a garantire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa prese;

     5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalle norme di associazione, e in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, e delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

     6) le regole relative all'ammissione di nuovi soci;

     7) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione, che prevedano una contabilità separata per le attività oggetto del riconoscimento;

     e) che sia stata riconosciuta dallo Stato membro interessato nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri riconoscono quali organizzazioni di produttori a norma del presente regolamento le associazioni di produttori che abbiano la sede sociale sul loro territorio con un volume d'affari sufficiente nel loro territorio, e che ne facciano domanda, a condizione che:

     a) rispondano ai requisiti previsti al paragrafo 1 e a tal fine provino, tra l'altro, che rappresentano un numero minimo di produttori o un volume minimo di produzione commercializzabile;

     b) offrano sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza della loro attività;

     c) abbiano la capacità giuridica necessaria in base alla normativa nazionale.

     3. Le organizzazioni di produttori non devono detenere una posizione dominate su un determinato mercato, salvo qualora essa sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 6.

     1. Gli Stati membri:

     a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

     b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni di produttori, delle condizioni del riconoscimento; il riconoscimento di un'organizzazione di produttori può essere revocato se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 o se tale riconoscimento si basa su indicazioni erronee; il riconoscimento è immediatamente revocato, con effetto retroattivo, se l'organizzazione l'ha ottenuto o ne beneficia in modo fraudolento;

     c) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

     2. Uno Stato membro concede il riconoscimento a un'organizzazione di produttori che abbia la sede sociale sul suo territorio ma di cui una parte degli aderenti siano cittadini di uno o più altri Stati membri, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 5.

Gli Stati membri i cui cittadini aderiscono a un'organizzazione di produttori stabilita sul territorio di un altro Stato membro instaurano con quest'ultimo i rapporti di collaborazione amministrativa necessari per l'esercizio del controllo sull'attività dell'organizzazione in questione.

     3. Gli Stati membri possono concedere ad un'organizzazione di produttori un riconoscimento a titolo esclusivo per una determinata zona di attività qualora siano soddisfatti i criteri di rappresentatività di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

     4. Gli Stati membri possono concedere il riconoscimento a un'associazione di organizzazioni di produttori, purché essa rispetti le condizioni di cui all'articolo 5; a tali associazioni, tuttavia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

     5. Per accertare l'osservanza dell'articolo 5 e del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo la Commissione procede a controlli, e a seguito di tali controlli può, se del caso, esigere che gli Stati membri revochino i riconoscimenti concessi.

     6. All'inizio di ogni anno, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nello stesso periodo.

     7. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, le condizioni di revoca del riconoscimento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

CAPO 2

ESTENSIONE DELLE REGOLE AI NON ADERENTI

 

     Art. 7.

     1. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia considerata rappresentativa della produzione e della commercializzazione in uno o più luoghi di sbarco e presenti un'apposita domanda alle autorità competenti dello Stato membro, quest'ultimo può rendere obbligatorie, per i non aderenti a detta organizzazione che commercializzano nella zona di rappresentatività uno o più dei prodotti di cui all'articolo 1:

     a) le regole di produzione e di commercializzazione stabilite dall'organizzazione allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

     b) le regole adottate dall'organizzazione in materia di ritiro e di riporto per i prodotti freschi o refrigerati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, lettere a) e c).

Tali regole possono essere tuttavia estese ai non aderenti, per i prodotti di cui all'allegato I, solamente qualora il prezzo applicato dall'organizzazione di produttori sia pari al prezzo di ritiro o al prezzo di vendita comunitario, fatto salvo il margine di tolleranza di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a).

Lo Stato membro può decidere che l'estensione delle regole di cui alle lettere a) e b) non si applichi a determinate categorie di vendita.

     2. Le regole rese obbligatorie a norma del paragrafo 1 si applicano fino alla prima vendita dei prodotti sul mercato, per un periodo non superiore a dodici mesi per una zona limitata ad una regione.

     3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie a norma del paragrafo 1. Entro il mese successivo alla data di ricevimento di tale comunicazione, la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della sua decisione, qualora essa reputi non certa la validità di quest'ultima con riguardo alle ipotesi di nullità di cui al paragrafo 4. In tal caso, entro due mesi dalla medesima data la Commissione:

     - conferma che le regole comunicate possono essere rese obbligatorie, ovvero

     - con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle regole decisa dallo Stato membro, in base ad una delle circostanze di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). In tal caso, la decisione della Commissione si applica dalla data in cui la richiesta di sospensione delle regole è stata spedita allo

Stato membro.

     4. La Commissione dichiara nulla l'estensione di cui al paragrafo 1:

     a) qualora accerti che a causa di tale estensione è pregiudicata la libertà degli scambi, oppure sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato;

     b) qualora accerti che l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato si applica alla regola di cui sia decisa l'estensione.

     5. A seguito di controlli a posteriori la Commissione può accertare in qualsiasi momento la sussistenza delle ipotesi di nullità di cui al paragrafo 4 e dichiarare nulla l'estensione di cui trattasi.

     6. La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri in merito ad ogni fase della procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

     7. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte ad accettare l'osservanza delle regole di cui al paragrafo 1; essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.

     8. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 lo Stato membro interessato può decidere che i non aderenti siano tenuti a versare all'organizzazione l'equivalente della totalità o di parte dei contributi versati dai produttori aderenti, nei limiti in cui tali contributi siano destinati a coprire le spese amministrative risultanti dall'applicazione del regime di cui al paragrafo 1.

     9. Nei casi in cui si applica il paragrafo 1 gli Stati membri garantiscono, se del caso, tramite le organizzazioni di produttori, il ritiro dei prodotti non conformi alle regole di commercializzazione o che non sia stato possibile vendere ad un prezzo almeno pari al prezzo di ritiro.

     10. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 8.

     1. Nei casi in cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lo Stato membro può concedere un'indennità ai non aderenti a un'organizzazione stabiliti nella Comunità, per i prodotti:

     - che non possono essere commercializzati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

ovvero

     - che sono stati ritirati dal mercato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Detta indennità è concessa senza alcuna discriminazione connessa alla nazionalità o al luogo di stabilimento dei beneficiari. Essa non può superare il 60% dell'importo determinato applicando ai quantitativi ritirati:

     - il prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20 per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B,

ovvero

     - il prezzo di vendita fissato a norma dell'articolo 22, per i prodotti di cui all'allegato I, parte C.

     2. Le spese risultanti dalla concessione dell'indennità di cui al paragrafo 1 sono a carico dello Stato membro interessato.

 

CAPO 3

PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

 

     Art. 9.

     1. All'inizio della campagna di pesca, ogni organizzazione di produttori predispone e trasmette alle autorità competenti dello Stato membro un programma operativo per la campagna di pesca, per le specie elencate negli allegati I, IV e V, comprendente:

     a) la strategia di commercializzazione, che sarà seguita dall'organizzazione per adeguare il volume e la qualità dell'offerta al fabbisogno e alle esigenze del mercato;

     b) - un piano di cattura per le specie di cui agli allegati I e IV, in particolare per le specie che sono oggetto di contingenti di cattura, purché tali specie costituiscano una parte significativa degli sbarchi degli aderenti all'organizzazione;

     - un piano di produzione per le specie di cui all'allegato V;

     c) misure preventive specifiche di adeguamento dell'offerta per le specie che incontrano solitamente difficoltà di commercializzazione nel corso della campagna di pesca;

     d) le sanzioni applicabili agli aderenti che contravvengono alle decisioni stabilite per l'esecuzione del programma stesso.

Il programma operativo può essere riveduto nel corso della campagna di pesca a seguito di circostanze impreviste, e la revisione comunicata alle autorità competenti dello Stato membro.

Un'organizzazione di produttori recentemente riconosciuta non è obbligata a fissare un programma operativo per il primo anno successivo al riconoscimento.

     2. Il programma operativo e ogni sua revisione devono essere approvati dalle competenti autorità dello Stato membro.

     3. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per verificare che ogni organizzazione di produttori rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono le opportune misure di controllo e, in casi di inadempienza a tali obblighi, applicano le seguenti sanzioni:

     a) qualora un'organizzazione di produttori abbia omesso di predisporre un programma operativo per la campagna di pesca in base al paragrafo 1, non riceve nessuno degli aiuti finanziari concessi per gli interventi effettuati a norma del titolo IV per la campagna di pesca in questione;

     b) qualora un'organizzazione di produttori non abbia attuato le misure previste dal suo programma operativo:

     - per le prima inadempienza, viene concesso soltanto il 75% dell'aiuto finanziario previsto per le operazioni di intervento effettuate a norma del titolo VI;

     - per la seconda inadempienza, viene concesso soltanto il 50% del suddetto aiuto finanziario, e

     - per le successive inadempienze, non viene concesso nessun aiuto per la campagna di pesca in questione.

Le suddette sanzioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra non si applicano fino al 1o gennaio 2002.

     4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o b).

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

     1. Fatti salvi gli aiuti che potrebbero essere concessi per incentivarne la costituzione ed agevolare il funzionamento, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2792/1999, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori, per un periodo limitato, un'indennità destinata a compensare i costi derivanti dagli obblighi loro imposti a norma dell'articolo 9.

Le organizzazioni di produttori riconosciute anteriormente al 1o gennaio 2001 possono ricevere tale indennità per cinque anni a decorrere da tale data.

Le organizzazioni di produttori riconosciute in seguito possono ricevere l'indennità per i cinque anni successivi a quello in cui hanno ottenuto il riconoscimento.

     2. L'indennità di cui al paragrafo 1 comprende i seguenti elementi:

     a) per le specie di cui agli allegati I e IV un importo proporzionale al numero di navi aderenti, calcolato in modo decrescente in base al metodo che figura nell'allegato VII, parte A, e un importo forfetario di 500 EUR per ciascuna delle specie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, a concorrenza di dieci specie in tutto;

     b) per le specie di cui all'allegato V, un importo proporzionale al livello di rappresentatività delle organizzazioni dei produttori calcolato in base al metodo stabilito nell'allegato VII, parte B. II livello di rappresentatività è calcolato secondo la percentuale di produzione di cui si dispone mediante le organizzazioni dei produttori in un'area ritenuta sufficientemente ampia dagli Stati membri interessati sulla base di criteri istituiti dallo Stato membro ai fini del riconoscimento.

     3. Gli Stati membri versano l'importo dell'indennità alle organizzazioni di produttori entro quattro mesi dalla fine dell'anno per cui tale indennità è stata concessa, a condizione che le autorità competenti abbiano verificato che le organizzazioni beneficiarie hanno adempiuto agli obblighi loro imposti a norma dell'articolo 9.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 11.

     Gli Stati membri possono concedere aiuti addizionali alle organizzazioni di produttori che, nell'ambito dei programmi operativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, elaborino misure intese al miglioramento dell'organizzazione e del funzionamento della commercializzazione del pesce, nonché misure atte a garantire un migliore equilibrio della domanda e dell'offerta, in base al regolamento (CE) n. 2792/1999, in particolare degli articoli 14 e 15.

 

     Art. 12.

     1. Gli Stati membri possono concedere un riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che commercializzano i prodotti per i quali le norme comuni di

commercializzazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 2406/96 o i prodotti dell'acquacoltura qualora abbiano presentato un piano di miglioramento della qualità per detti prodotti che è stato approvato dalle autorità nazionali competenti.

     2. Il piano di cui al paragrafo 1 è volto anzitutto a includere tutte le fasi della produzione e della commercializzazione; esso prevede, in particolare,

     - un notevole miglioramento della qualità dei prodotti a bordo delle navi o negli allevamenti,

     - la tutela ottimale della qualità nel corso delle operazioni, se del caso di cattura, sbarco, sfruttamento, trattamento, trasporto e commercializzazione dei prodotti,

     - il ricorso a tecniche e competenze adeguate al conseguimento dei suddetti obiettivi,

     - la descrizione delle azioni previste, compresi gli studi preliminari, la formazione e gli investimenti.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani presentati dalle organizzazioni di produttori. L'approvazione di detti piani ad opera dell'autorità competente dello Stato membro non può avvenire prima della loro comunicazione alla Commissione e dello scadere di un termine di sessanta giorni durante il quale quest'ultima può richiedere di modificare o respingere il piano.

     4. Il riconoscimento specifico concesso alle organizzazioni di produttori dal presente articolo costituisce la condizione per l'ammissibilità all'aiuto finanziario previsto all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2792/1999.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONI E ACCORDI INTERPROFESSIONALI

 

CAPO 1

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E LA REVOCA DEL

RICONOSCIMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

 

     Art. 13.

     1. Gli Stati membri possono riconoscere quali organizzazioni interprofessionali ai sensi del presente regolamento le persone giuridiche stabilite sul loro territorio che ne facciano domanda e che raggruppino rappresentanti delle attività di produzione, commercio o trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, a condizione che:

     a) siano state costituite per iniziativa di tutte le organizzazioni o associazioni che le compongono o di una parte di esse;

     b) rappresentino una parte significativa della produzione e del commercio e/o della trasformazione di prodotti della pesca e dei prodotti trasformati a base di prodotti della pesca nella regione o nelle regioni di cui trattasi e, qualora operino in varie regioni, dimostrino di possedere una rappresentatività minima, per ciascuno dei comparti raggruppati, in ognuna delle regioni interessate;

     c) non si occupino, come tali, né della produzione né della trasformazione né della commercializzazione di prodotti della pesca e di prodotti trasformati a base di prodotti della pesca;

     d) svolgano, in una o più regioni della Comunità e con modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, due o più attività che, tenendo conto degli interessi dei consumatori e sempre che non risulti pregiudicato il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, siano finalizzate a:

     - migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;

     - contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti della pesca, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;

     - studiare e sviluppare tecniche volte a ottimizzare il funzionamento del mercato, anche nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

     - elaborare contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria;

     - diffondere le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti qualitativi ed i metodi di sfruttamento che contribuiscono allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

     - mettere a punto metodi e strumenti, e organizzare azioni di formazione, allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti;

     - valorizzare e tutelare le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

     - definire, per quanto riguarda la cattura e la commercializzazione dei prodotti della pesca, regole più restrittive delle normative comunitarie o nazionali;

     - promuovere la valorizzazione dei prodotti della pesca;

     - promuovere i prodotti della pesca.

     2. Prima di concedere il riconoscimento, gli Stati membri notificano alla Commissione le organizzazioni interprofessionali che ne hanno fatto domanda, fornendo tutte le informazioni utili relative alla loro rappresentatività e alle loro varie attività, nonché tutti gli altri elementi di valutazione necessari.

La Commissione può opporsi al riconoscimento entro due mesi dalla notifica.

     3. Gli Stati membri:

     a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutti i pertinenti documenti giustificativi;

     b) effettuano controlli ad intervalli regolari per accertare il rispetto, da parte delle organizzazioni interprofessionali, delle condizioni del riconoscimento;

     c) revocano il riconoscimento se:

     i) le condizioni previste dal presente regolamento ai fini del riconoscimento non sono più soddisfatte;

     ii) l'organizzazione interprofessionale contravviene a uno dei divieti di cui all'articolo 14 o ostacola il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, fatte salve le conseguenze penali cui potrebbe peraltro essere esposta in base alla legislazione nazionale;

     d) comunicano alla Commissione, entro due mesi, le decisioni di concessione, diniego o revoca del riconoscimento.

     4. La Commissione accerta l'osservanza del paragrafo 1 e del paragrafo 3, lettera b), procedendo a controlli, a seguito dei quali essa può, se del caso, esigere che uno Stato membro revochi alcuni dei riconoscimenti concessi.

     5. Il riconoscimento equivale ad un'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettera d), alle condizioni previste dal presente regolamento.

     6. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le organizzazioni interprofessionali riconosciute, indicandone la circoscrizione economica o la zona di attività, nonché le azioni intraprese a norma dell'articolo 15. Sono rese pubbliche anche le revoche del riconoscimento.

     7. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare le condizioni e la frequenza in base alle quali gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle attività delle organizzazioni interprofessionali, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

CAPO 2

CONDIZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI, ALLE DECISIONI

E ALLE PRATICHE CONCORDATE DELLE

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

 

     Art. 14.

     In deroga all'articolo 1 del regolamento n. 26, l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento, i quali, senza pregiudizio delle misure adottate dalle organizzazioni interprofessionali nel quadro dell'applicazione di specifiche disposizioni della normativa comunitaria:

     a) non prevedono l'obbligo di praticare un prezzo determinato;

     b) non determinano alcuna forma di compartimentazione dei mercati all'interno della Comunità;

     c) non applicano condizioni diverse a transazioni equivalenti con altri partner commerciali, ponendoli in una situazione sfavorevole dal punto di vista della competitività;

     d) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;

     e) non introducono limiti alla concorrenza, se non quelli indispensabili al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca perseguiti dall'azione interprofessionale.

 

CAPO 3

ESTENSIONE DEGLI ACCORDI, DELLE DECISIONI

E DELLE PRATICHE CONCORDATE

AGLI OPERATORI NON ADERENTI AD UNA ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 15.

     1. Qualora una organizzazione interprofessionale attiva in una o più regioni determinate di uno Stato membro sia considerata, con riguardo ad un prodotto determinato, rappresentativa della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione di detto prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito di quest'ultima siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o no, nella regione o nelle regioni di cui trattasi e non aderenti alla suddetta organizzazione.

     2. Un'organizzazione interprofessionale è considerata rappresentativa a norma del paragrafo 1 qualora rappresenti almeno due terzi della produzione e/o del commercio e/o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati nella regione o nelle regioni di cui trattasi di uno Stato membro. Qualora la domanda di estensione delle regole riguardi più regioni, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare di possedere tale rappresentatività per ciascuno dei comparti raggruppati e in ognuna delle regioni di cui trattasi.

     3. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione:

     a) devono vertere esclusivamente su uno dei seguenti aspetti:

     - conoscenza della produzione e del mercato,

     - regole di produzione più restrittive dell'eventuale normativa comunitaria e nazionale in materia,

     - elaborazione di contratti-tipo compatibili con la normativa comunitaria,

     - regole di commercializzazione;

     b) devono essere applicate da almeno un anno;

     c) possono essere rese obbligatorie per un massimo di tre anni;

     d) non devono arrecare pregiudizio agli altri operatori dello Stato membro stabiliti in altre regioni, né a quelli degli altri Stati membri.

 

     Art. 16.

     1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le regole che intendono rendere obbligatorie per tutti gli operatori di una o più regioni determinate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. La Commissione decide che uno Stato membro non è autorizzato ad estendere le regole qualora:

     a) accerti che tale estensione lederà la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; o

     b) accerti che l'accordo, la decisione o la pratica concordata di cui sia decisa l'estensione sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato; o

     c) accerti l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 15 del presente regolamento.

Le regole possono essere rese obbligatorie solo due mesi dopo che la Commissione ne ha ricevuto la notifica o se la Commissione ha dichiarato nel frattempo di non avere obiezioni su tali regole.

     2. Se, a seguito dei controlli a posteriori, la Commissione dubita dell'opportunità di un'estensione a causa delle circostanze di cui all precedente paragrafo 1, lettere a), b) o c), essa chiede allo Stato membro in questione di sospendere completamente o in parte l'applicazione della decisione. In tal caso, entro due mesi dalla suddetta data, la Commissione:

     - autorizza la revoca della sospensione,

     o

     - con decisione motivata, dichiara nulla l'estensione delle regole decisa dagli Stati membri in base ad una delle suddette circostanze. In tal caso, la decisione della Commissione si applica a decorrere dalla data di trasmissione agli Stati membri della richiesta di sospensione delle regole.

     3. In ogni fase la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 38, paragrafo 1, di qualsiasi decisione relativa all'estensione degli accordi interprofessionali di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi sospensione o revoca delle regole esistenti di cui al paragrafo 2.

     4. Nel Caso di estensione delle regole per uno o più prodotti e qualora una o più azioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), svolte da un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate a tale prodotto o tali prodotti, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o le associazioni non aderenti all'organizzazione che fruiscono di dette azioni siano tenuti a corrispondere all'organizzazione l'equivalente della totalità o di parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nei limiti in cui siano destinati a coprire le spese direttamente conseguenti all'esecuzione delle azioni in questione.

 

TITOLO IV

PREZZI E INTERVENTI

 

CAPO 1

REGIME DEI PREZZI

 

          Art. 17. Norme generali.

     1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono fissare un prezzo di ritiro, al di sotto del quale non vendono i prodotti conferiti dai produttori aderenti.

In tal caso, per le quantità ritirate dal mercato:

     - se si tratta dei prodotti elencati nell'allegato I, parti A e B, oppure nell'allegato IV, che rispondono alle norme adottate a norma dell'articolo 2, le organizzazioni di produttori concedono un'indennità ai produttori aderenti;

     - se si tratta degli altri prodotti contemplati dall'articolo 1, le organizzazioni di produttori possono concedere un'indennità ai produttori aderenti.

Per ogni prodotto di cui all'articolo 1, un livello massimo del prezzo di ritiro può essere fissato a norma del paragrafo 5.

     2. La destinazione dei prodotti ritirati deve essere stabilita dall'organizzazione di produttori in modo da non ostacolare il normale smercio della produzione.

     3. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro le organizzazioni di produttori costituiscono fondi d'intervento, alimentati da contributi basati sulle quantità messe in vendita, oppure ricorrono ad un sistema di compensazioni.

     4. Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che li comunicano alla Commissione, i seguenti elementi:

     - l'elenco dei prodotti ai quali intendono applicare il sistema di cui al paragrafo 1,

     - il periodo in cui i prezzi di ritiro sono applicabili,

     - i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 18. Prezzo di orientamento.

     1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, e per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II, viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di orientamento. Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca o per ciascuno dei periodi in cui la campagna di pesca è suddivisa.

     2. Il prezzo di orientamento è fissato:

     - sulla base della media dei prezzi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti nel corso delle ultime tre campagne di pesca che precedono quella per la quale viene fissato il prezzo, per una parte significativa della produzione comunitaria;

     - tenendo conto delle prospettive di evoluzione della produzione e della domanda.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:

     - di stabilizzare i corso sui mercati e di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità;

     - di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;

     - di prendere in considerazione gli interessi dei consumatori.

     3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il prezzo di orientamento di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 19. Comunicazione dei corsi.

     1. Durante tutto il periodo di applicazione del prezzo di orientamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui loro mercati all'ingrosso o nei loro porti per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 20. Prezzo di ritiro comunitario.

     1. E' fissato un prezzo di ritiro comunitario secondo la freschezza, la dimensione o il peso e la prestazione del prodotto, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, applicando un coefficiente di conversione al prezzo di orientamento fissato a norma dell'articolo 18. Il prezzo di ritiro comunitario non deve superare in alcun caso il 90% del prezzo di orientamento.

     2. Per garantire ai produttori delle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità l'accesso al mercato in condizioni soddisfacenti, ai prezzi di cui al paragrafo 1 possono essere applicati per tali zone coefficienti correttivi.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare la percentuale del prezzo di orientamento da utilizzare come elemento di calcolo del prezzo di ritiro comunitario, le zone di sbarco di cui al paragrafo 2 ed i prezzi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

CAPO 2

INTERVENTI

 

     Art. 21. Compensazione finanziaria dei ritiri.

     1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che, a norma dell'articolo 17, effettuano ritiri per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, a condizione che:

     a) il prezzo di ritiro applicato da dette organizzazioni sia il prezzo di ritiro comunitario fissato a norma dell'articolo 20; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto in particolare delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato;

     b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di

commercializzazione adottate a norma dell'articolo 2 e presentino un

livello qualitativo sufficiente, da definire secondo la procedura di cui

all'articolo 2, paragrafo 3;

     c) il prezzo di ritiro di cui alla lettera a) sia applicato durante l'intera campagna di pesca per ciascuna categoria di prodotto in questione; tuttavia l'organizzazione di produttori che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, vieti di catturare o di mettere in vendita talune categorie di prodotto, non è tenuta ad applicare il prezzo di ritiro comunitario relativo a tali categorie di prodotti.

     2. La compensazione finanziaria è concessa soltanto se i prodotti ritirati dal mercato sono smerciati a fini diversi dal consumo umano o in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo al normale smaltimento degli altri prodotti.

     3. Per i prodotti di cui al paragrafo 1:

     a) l'importo della compensazione finanziaria è pari:

     i) all'85% del prezzo di ritiro applicato dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che non superano il 4% dei quantitativi annui del prodotto interessato messi in vendita;

     ii) a decorrere dalla campagna di pesca 2003, al 55% del prezzo di ritiro applicato

dall'organizzazione di produttori interessata per i quantitativi ritirati che superano il 4% ma non superano il 10% per le specie pelagiche e l'8% per le altre specie dei quantitativi annui del prodotto interessato messi in vendita; per le campagne di pesca 2001 e 2002 tale importo è pari rispettivamente al 75% e al 65%;

     b) per i quantitativi oggetto di ritiro superiori al 10% per le specie pelagiche e all'8% per le altre specie dei quantitativi annui messi in vendita da un'organizzazione di produttori non è concessa alcuna compensazione finanziaria.

     4. Per calcolare l'importo della compensazione finanziaria da concedere a un'organizzazione di produttori, si prende in considerazione la produzione di tutti gli aderenti a tale organizzazione, compresi gli eventuali quantitativi ritirati dal mercato da un'altra organizzazione a norma dell'articolo 7.

     5. Dall'importo della compensazione finanziaria è detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto destinato a fini diversi dal consumo umano oppure dei proventi netti ottenuti dallo smercio dei prodotti destinati al consumo umano di cui al paragrafo 2. Tale valore è fissato all'inizio della campagna di pesca; tuttavia il suo livello è modificato qualora sui mercati della Comunità si registrino notevoli e durature variazioni dei prezzi.

     6. Qualora un'organizzazione di produttori effettui ritiri per i prodotti di cui al paragrafo 1, essa accorda ai produttori aderenti, per i quantitativi ritirati dal mercato, un'indennità pari almeno alla somma della compensazione finanziaria calcolata a norma del paragrafo 3, lettera a), e di un importo corrispondente al 10% del prezzo di ritiro applicato da tale organizzazione.

Tuttavia un'organizzazione di produttori può, nell'ambito di un sistema interno di penali, concedere ai produttori aderenti un'indennità inferiore a quella di cui al precedente comma, purché la differenza sia destinata a un fondo di riserva, cui possa essere fatto ricorso esclusivamente per interventi successivi.

     7. In caso di gravi perturbazioni del mercato, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2, può adottare le opportune misure per adeguare le disposizioni del paragrafo 3. Le misure adottate hanno durata non superiore a sei mesi.

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 22. Prezzo di vendita comunitario.

     Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, parte C, è stabilito un prezzo di vendita comunitario, secondo modalità identiche a quelle previste dall'articolo 20 per la determinazione del prezzo di ritiro.

 

     Art. 23. Aiuto al riporto.

     1. Beneficiano di un aiuto al riporto:

     i) i prodotti che figurano nell'allegato I, parti A e B, ritirati dal mercato al prezzo di ritiro di cui all'articolo 20,

     ii) i prodotti di cui all'allegato I, parte C, che sono stati messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito a norma dell'articolo 22.

Rispetto a tali prezzi, è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato.

     2. Sono presi in considerazione per un eventuale aiuto al riporto solamente i quantitativi che:

     a) sono stati consegnati da un produttore aderente all'organizzazione,

     b) posseggono determinati requisiti di qualità, di dimensioni e di presentazione,

     c) vengono trasformati per essere stabilizzati ed immagazzinati, oppure vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinare.

     3. Per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, l'aiuto può essere concesso a concorrenza di un volume pari al 18% dei quantitativi annui messi in vendita, dal quale è detratta la percentuale dei suddetti quantitativi oggetto di una compensazione finanziaria a norma dell'articolo 21.

L'importo dell'aiuto non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.

     4. I metodi di trasformazione a cui fa riferimento il presente articolo sono:

     a) - il congelamento,

     - la salagione,

     - l'essiccazione,

     - la marinatura,

e, se del caso,

     - la cottura e la pastorizzazione;

     b) la filettatura o il taglio e, se del caso, l'asportazione della testa, qualora siano accompagnati da una delle trasformazioni di cui alla lettera a).

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 24. Ritiri e riporti effettuati autonomamente dalle organizzazioni di produttori.

     1. Per i prodotti di cui all'allegato IV, gli Stati membri concedono un aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori che effettuano interventi a norma dell'articolo 17, a condizione che:

     a) prima dell'inizio della campagna di pesca tali organizzazioni di produttori fissino un prezzo di ritiro, in prosieguo denominato "prezzo di ritiro autonomo"; tale prezzo, per il quale è ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, è applicato dalle organizzazioni di produttori durante tutta la campagna; esso non può tuttavia superare l'80% del prezzo medio ponderato rilevato, per le categorie di prodotto considerate, nella zona di attività delle organizzazioni di produttori interessate nel corso delle tre campagne di pesca precedenti;

     b) i prodotti ritirati siano conformi alle norme di

commercializzazione adottate a norma dell'articolo 2 e presentino un livello qualitativo sufficiente, da definire secondo la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

     c) l'indennità concessa ai produttori associati per quantitativi di prodotti ritirati dal mercato sia pari al prezzo di ritiro autonomo applicato dalle organizzazioni stesse.

     2. L'aiuto forfettario è concesso per i quantitativi ritirati dal mercato che sono stati messi in vendita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, e vengono smaltiti in modo da non ostacolare il normale smercio del prodotto di cui trattasi.

     3. L'importo dell'aiuto forfettario è pari al 75% del prezzo di ritiro autonomo applicato durante la campagna; da questo viene detratto il valore, stabilito forfettariamente, del prodotto smaltito a norma del paragrafo 2.

     4. L'aiuto forfettario è concesso anche per i quantitativi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati, oppure che vengono conservati in condizioni e durante un periodo da determinare. In questo caso l'importo dell'aiuto forfettario non può superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio.

     5. I quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario a norma del paragrafo 2 non possono superare il 5% dei quantitativi annui dei prodotti considerati messi in vendita a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. I quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto forfettario a norma dei paragrafi 2 e 4 non possono complessivamente superare il 10% dei quantitativi annui di cui al primo comma.

     6. Gli Stati membri interessati instaurano un regime di controllo inteso ad accertare che i prodotti per i quali è chiesto l'aiuto forfettario abbiano diritto a beneficiarne.

Ai fini del controllo, i beneficiari dell'aiuto forfettario tengono una contabilità di magazzino secondo modalità da stabilirsi. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con periodicità da stabilire, una tabella indicante, per prodotto e per categoria di prodotto, i prezzi medi rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti.

     7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide, in funzione del ravvicinamento dei prezzi delle specie contemplate dal presente articolo, in merito alla loro inclusione nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, parte A.

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Aiuto all'ammasso privato.

     1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato II viene fissato, prima dell'inizio della campagna di pesca, un prezzo di vendita comunitario, pari almeno al 70% e non eccedente il 90% del prezzo di orientamento di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

     2. Può essere concesso un aiuto all'ammasso privato a favore delle organizzazioni di produttori che, durante la campagna in corso,

     a) applicano l'articolo 5, paragrafo 1, alla produzione e commercializzazione dei prodotti di cui trattasi;

     b) applicano il prezzo di vendita di cui al paragrafo 1; è tuttavia ammesso un margine di tolleranza del 10% per difetto o per eccesso, per tener conto delle fluttuazioni stagionali dei prezzi di mercato.

     3. L'aiuto all'ammasso privato è concesso per i prodotti di cui all'allegato II che sono stati messi in vendita senza aver però trovato acquirenti al prezzo di vendita comunitario, stabilito a norma dell'articolo 1.

     4. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per i prodotti:

     a) pescati, congelati a bordo e sbarcati nella Comunità da un produttore aderente ad un'organizzazione di produttori,

     b) immagazzinati per un periodo minimo e reimmessi sul mercato comunitario,

entro il limite del 15% dei quantitativi annui dei prodotti di cui trattasi messi in vendita dall'organizzazione di produttori.

     5. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato non può superare l'importo delle spese tecniche e degli interessi per un periodo massimo di tre mesi. Tale importo è stabilito mese per mese ed è decrescente.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione del prezzo di vendita di cui al paragrafo 1, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

CAPO 3

TONNI DESTINATI ALL'INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE

 

     Art. 26. Prezzo alla produzione comunitario.

     1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III il Consiglio, prima dell'inizio della campagna di pesca e deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa un prezzo alla produzione comunitario. Tale prezzo è determinato a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

Nel fissare il prezzo si tiene conto della necessità:

     - di prendere in considerazione le condizioni di approvvigionamento dell'industria di trasformazione comunitaria;

     - di contribuire al sostegno del reddito dei produttori;

     - di evitare la formazione di eccedenze nella Comunità. Tale prezzo si applica in tutta la Comunità ed è fissato per ciascuna campagna di pesca.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi medi mensili rilevati sui mercati all'ingrosso o nei porti per i prodotti di origine comunitaria di cui al paragrafo 1, definiti nelle loro caratteristiche commerciali.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione di coefficienti di adeguamento applicabili alle varie specie, dimensioni e forme di presentazione dei tonni, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 27. Indennità alle organizzazioni di produttori.

     1. Alle organizzazioni di produttori può essere concessa un'indennità per i quantitativi di prodotti elencati nell'allegato III, pescati dai loro aderenti, venduti e consegnati all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità e destinati alla fabbricazione industriale di prodotti corrispondenti al codice NC 1604. Tale indennità è concessa quando sia stato constatato, per un determinato trimestre civile, che simultaneamente:

     - il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario

e

     - il prezzo all'importazione di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera d)

si collocano ad un livello inferiore al limite d'intervento pari all'86% del prezzo alla produzione comunitario del prodotto considerato. Anteriormente all'inizio di ciascuna campagna di pesca, gli Stati membri compilano o aggiornano e comunicano alla Commissione l'elenco delle industrie di cui al presente paragrafo.

     2. L'importo dell'indennità non può in nessun caso superare:

     - la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario,

     - né un importo forfettario pari al 12% di detto limite.

     3. Il quantitativo di ciascuno dei prodotti ammessi al beneficio dell'indennità non può superare la media dei quantitativi venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1 nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

     4. L'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori è pari:

     - al massimale di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione smerciati a norma del paragrafo 1 e non superiori alla media dei quantitativi venduti e consegnati, alle stesse condizioni, dai membri dell'organizzazione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità;

     - al 50% del limite di cui al paragrafo 2 per i quantitativi del prodotto in questione superiori a quelli definiti al primo trattino, pari al saldo dei quantitativi risultanti da una ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi ammissibili al beneficio dell'indennità a norma del paragrafo 3.

La ripartizione tra le organizzazioni di produttori interessate è fatta proporzionalmente alla media della rispettiva produzione nel corso dello stesso trimestre delle tre campagne di pesca che precedono quello per cui è versata l'indennità.

     5. Le organizzazioni di produttori ripartiscono tra i loro membri l'indennità concessa proporzionalmente ai quantitativi prodotti dagli stessi, venduti e consegnati alle condizioni di cui al paragrafo 1.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare l'importo e le condizioni di concessione dell'indennità, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

TITOLO V

REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO 1

REGIME DOGANALE

 

     Art. 28.

     1. Per garantire un approvvigionamento in materie prime destinate all'industria di trasformazione conforme alle esigenze del mercato comunitario, per alcuni prodotti i dazi doganali sono sospesi autonomamente, totalmente o parzialmente, per un periodo indeterminato e a norma dell'allegato VI del presente regolamento.

     2. Per evitare che compromettano le misure di stabilizzazione di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 25 e 26, le misure di sospensione di cui al paragrafo 1 sono concesse, all'atto dell'importazione dei prodotti di cui trattasi, a condizione che sia rispettato il prezzo determinato a norma dell'articolo 29.

     3. Qualora si verifichi una grave perturbazione del mercato malgrado il rispetto dei prezzi di riferimento di cui al precedente paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sospende le misure di cui al precedente paragrafo 1.

 

CAPO 2

PREZZO DI RIFERIMENTO

 

     Art. 29.

     1. Possono essere fissati annualmente, per categoria di prodotto, prezzi di riferimento validi nella Comunità per i prodotti di cui all'articolo 1 che sono oggetto:

     a) di un regime di riduzione o di sospensione tariffaria le cui condizioni di consolidamento nell'ambito dell'OMC prevedano il rispetto di un prezzo di riferimento,

     b) di una delle misure di cui all'articolo 28, paragrafo 1, ovvero

     c) di un regime, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che preveda il rispetto di un prezzo di riferimento, nell'osservanza degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.

     2. Qualora il valore dichiarato in dogana di un determinato prodotto, importato da un paese terzo nell'ambito di una delle misure di cui al paragrafo 1, sia inferiore al prezzo di riferimento, il beneficio del regime tariffario di cui trattasi è soppresso per i quantitativi in questione.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei casi di applicazione della misura di cui al presente paragrafo.

     3. Il prezzo di riferimento eventualmente stabilito è pari:

     a) per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, al prezzo di ritiro fissato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1;

     b) per i prodotti di cui all'allegato I, parte C, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 22;

     c) per i prodotti di cui all'allegato II, al prezzo di vendita comunitario fissato a norma dell'articolo 25, paragrafo 1;

     d) per gli altri prodotti, tale prezzo è segnatamente determinato in base alla media ponderata dei valori in dogana rilevati sui mercati o nei porti d'importazione degli Stati membri nei tre anni precedenti la data di fissazione del prezzo di riferimento, tenendo conto della necessità di garantire un rapporto di prezzi conforme alla situazione del mercato.

     4. Gli Stati membri comunicano regolarmente alla Commissione i prezzi e i quantitativi importati dei prodotti di cui agli allegati I, II, III e IV, rilevati sui loro mercati o nei loro porti. Tali prezzi corrispondono al valore in dogana dei prodotti di cui trattasi.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la fissazione dei prezzi di riferimento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

CAPO 3

MISURE DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 30.

     1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, perturbazioni gravi tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato, possono essere applicate agli scambi con i paesi terzi misure appropriate, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

     2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicate ed attuate a norma delle procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3285/94.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 31.

     Qualora, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, sul mercato della Comunità si constati un rialzo dei prezzi e difficoltà di approvvigionamento tali da mettere in pericolo il conseguimento di alcuni degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e qualora tale situazione possa persistere, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per porre rimedio alla situazione.

 

     Art. 32.

     Fatte salve disposizioni contrarie, adottate a norma degli articoli 36 e 37 del trattato, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

 

     Art. 33.

     Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie al fine di garantire a tutte le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro parità di condizioni di accesso ai porti ed agli impianti di prima immissione sul mercato, nonché a tutte le attrezzature e a tutte le installazioni tecniche che ne dipendono.

 

     Art. 34.

     1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento; a tal fine predispongono i necessari sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, ne curano la manutenzione operativa e si fanno carico dei costi che ne derivano.

I sistemi di cui al primo comma sono parzialmente a carico del bilancio comunitario.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo, compresa la determinazione delle spese imputabili al bilancio comunitario, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 35.

     1. Le spese connesse ai pagamenti previsti dal presente regolamento sono considerate relative alle misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

     2. Il finanziamento delle spese di cui al paragrafo 1 è concesso, per i prodotti provenienti da uno stock o da un gruppo di stock, soltanto entro i limiti dei quantitativi eventualmente assegnati allo Stato membro interessato in base al volume globale di catture autorizzate per lo stock o il gruppo di stock di cui trattasi.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 36.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e o prevenire e reprimere le frodi. A tal fine:

     - procedono regolarmente a controlli presso i beneficiari degli aiuti finanziari;

     - qualora risulti opportuno procedere a determinate operazioni di controllo per sondaggio, si accertano, basandosi su un'analisi dei rischi, che la frequenza e le modalità dei controlli siano adeguate, sull'intero territorio nazionale, alla misura che costituisce oggetto dei controlli stessi, e che questi ultimi siano sufficienti, tenuto conto del volume di prodotti commercializzati o detenuti ai fini della commercializzazione.

 

     Art. 37.

     Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento concernenti i punti di cui agli articoli da 2 a 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, da 19 a 21, da 23 a 27, 34 e 35 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

 

     Art. 38.

     1. La Commissione è assista dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, in seguito denominato il "comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CEE è fissato ad un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 39.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 40.

     Nell'applicare il presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi cui agli articoli 33 e 131 del trattato.

 

     Art. 41.

     Entro il 31 dicembre 2005 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di valutazione dei risultati conseguiti con l'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 42.

     1. I regolamenti (CEE) n. 3759/92, (CEE) n. 105/76 e (CEE) n. 1772/82 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 3759/92 devono intendersi come fatti al presente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato VIII.

 

     Art. 43.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001, ad eccezione dell'articolo 4, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV [1]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VI

Misure di sospensione dei dazi della tariffa

doganale comune di cui all'articolo 28

 

     1. Il dazio per i filetti di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 85 è sospeso per una durata indeterminata.

     2. Il dazio per la carne di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), in forma di blocchi industriali, congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 61 è sospeso per una durata indeterminata.

     3. Il dazio per i pesci della specie Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus e Boreogadus saida, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione, dei seguenti codici NC:

ex 0302 50 10

ex 0302 50 90

ex 0302 69 35

ex 0303 60 11

ex 0303 60 19

ex 0303 60 90

ex 0303 79 41

è ridotto al 3% per una durata indeterminata.

     4. Il dazio per il surimi destinato alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 05 è ridotto al 3,5% per una durata indeterminata.

     5. Il dazio per i filetti di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelati, destinati alla trasformazione, del codice NC ex 0304 20 91 è ridotto al 3,5% per una durata indeterminata.

     6. Il dazio per la carne di merluzzi granatieri (Macrouronus novaezelandiae), congelata, destinata alla trasformazione, del codice NC ex 0304 90 97 è ridotto al 3,5% per una durata.

     7. La riscossione del dazio per i gamberetti della specie Pandalus borealis, non sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione, dei seguenti codici NC:

ex 0306 13 10

ex 0306 23 10

è sospesa per una durata indeterminata.

Per i prodotti di cui sopra, l'utilizzo ai fini della trasformazione è controllato a norma delle disposizioni comunitarie. Per tali prodotti, la sospensione totale o parziale è ammessa se sono destinati a subire qualsiasi operazione, salvo che si tratti esclusivamente di una o più delle seguenti operazioni:

     - pulitura, eviscerazione, asportazione della testa,

     - taglio (ad esclusione del taglio ad anelli, della filettatura, del taglio di blocchi congelati o del frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),

     - campionatura, cernita,

     - etichettatura,

     - confezionamento,

     - refrigerazione,

     - congelamento,

     - surgelazione,

     - scongelamento, separazione.

     Per i prodotti destinati a subire d'altra parte trattamenti (od operazioni) che danno diritto al beneficio della sospensione, quest'ultima non è ammessa se tali trattamenti (od operazioni) sono realizzati a livello della vendita al dettaglio o della ristorazione. La sospensione dei dazi si applica esclusivamente ai pesci destinati al consumo umano.

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VIII

 

     (Omissis)

 


[1] Allegato modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.