§ 12.1.126 - Regolamento 30 giugno 1993, n. 2018.
Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:30/06/1993
Numero:2018


Sommario
Art. 1.      Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico [...]
Art. 2.      1. I dati da trasmettere sono di due tipi:
Art. 3.      Eccettuate le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle [...]
Art. 4.      Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato V.
Art. 5.      La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.
Art. 6. 
Art. 7.      1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle [...]
Art. 8.      Il regolamento (CEE) n. 3881/91 è abrogato.
Art. 9.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.126 - Regolamento 30 giugno 1993, n. 2018. [1]

Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale

(G.U.C.E. 28 luglio 1993, n. L 186.

 

     IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale nella pesca dell'Atlantico nordoccidentale, approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 , fonda l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ed impone alla Comunità di fornire al Consiglio scientifico della NAFO tutte le informazioni statistiche e scientifiche disponibili richieste dal consiglio scientifico nell'espletamento dei propri compiti;

     considerando che tempestive statistiche sulle catture e sulle attività sono giudicate dal consiglio scientifico della NAFO come strumento essenziale nell'espletamento del proprio compito di valutare lo stato delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale;

     considerando che il regolamento (CEE) n. 3881/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale , non soddisfa pienamente i requisiti che sono necessari alla Comunità per fornire al consiglio statistico della NAFO tutte le informazioni statistiche come stabilito all'articolo 6, paragrafo 3 della convenzione NAFO; che è necessario abrogare detto regolamento;

     considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, occorre continuare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE ,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca nell'Atlantico nordoccidentale, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto .

     I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici sbarcati o trasbordati in mare, in qualsiasi forma, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o, a bordo, utilizzato come esca. Sono esclusi i dati relativi all'acquacoltura. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

 

     Art. 2.

     1. I dati da trasmettere sono di due tipi:

     a) le catture nominali annuali, espresse in tonnellate equivalente peso vivo degli sbarchi, per ognuna delle specie di cui all'allegato I in ciascuna delle regioni statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale, elencate all'allegato II e definite all'allegato III;

     b) le catture specificate alla lettera a) e la corrispondente attività di pesca, suddivise per mese di cattura, attrezzatura di pesca utilizzata, dimensione della nave e principali specie ricercate.

     2. I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) sono trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; possono essere dati preliminari. I dati di cui al paragrafo 1, lettera b) sono trasmessi entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento e sono dati definitivi.

     I dati di cui al paragrafo 1, lettera a) devono essere chiaramente identificati come dati preliminari.

     Non è richiesta la trasmissione di dati per combinazioni di specie/regioni di pesca per le quali non sono state registrate catture durante il periodo di riferimento.

     Nel caso in cui lo Stato membro non abbia svolto attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale nel corso del precedente anno di calendario, esso ne informa la Commissione entro il 31 maggio dell'anno successivo.

     3. Le definizioni e i codici da usare nella trasmissione dell'informazione relativa all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca nonché alle dimensioni delle navi, sono elencati all'allegato IV.

     4. L'elenco delle specie, le regioni statistiche di pesca e le descrizioni di tali regioni nonché le misure, i codici e le definizioni relativi all'attività di pesca, alle attrezzature e ai metodi di pesca possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 6.

 

     Art. 3.

     Eccettuate le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica comune della pesca, ogni Stato membro è autorizzato ad utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe eccessive procedure amministrative. Le procedure di campionamento e la proporzione dei dati totali derivati da tali metodi vengono precisati dallo Stato membro nella relazione presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri adempiono agli obblighi verso la Commissione imposti dagli articoli 1 e 2 trasmettendo i dati su supporto magnetico, il cui formato figura all'allegato V.

     Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono trasmettere i dati in una forma diversa o su un diverso supporto.

 

     Art. 5.

     La Commissione trasmette le informazioni contenute nelle comunicazioni, se possibile entro 24 ore dal ricevimento delle stesse, al segretario esecutivo della NAFO.

 

     Art. 6. [2]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente di statistica agraria, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 7.

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture e sull'attività di pesca; essa specifica anche il grado di rappresentatività e di affidabilità dei dati medesimi. In collaborazione con gli Stati membri, la Commissione elabora un riepilogo di tali relazioni.

     2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro tre mesi, sulle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1.

     3. Qualora le relazioni metodologiche di cui al paragrafo 1 dimostrassero che uno Stato membro non è in grado di conformarsi immediatamente ai requisiti del presente regolamento e che è necessario apportare modifiche alle tecniche e ai metodi di indagine, la Commissione - in collaborazione con lo Stato membro interessato - può stabilire un periodo di transizione, non superiore a due anni, durante il quale venga completato il programma previsto dal presente regolamento.

     4. Le relazioni metodologiche, le misure transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento vanno esaminate, una volta all'anno, in seno al competente gruppo di lavoro del comitato per le statistiche agricole.

 

     Art. 8.

     Il regolamento (CEE) n. 3881/91 è abrogato.

 

     Art. 9.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

 

 

ALLEGATO I [3]

ELENCO DELLE SPECIE RILEVATE NELLE STATISTICHE COMMERCIALI

SULLE CATTURE PER L'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

 

     Gli Stati membri devono rilevare le catture nominali delle specie contraddistinte, nell'elenco che segue, da un asterisco (*). La rilevazione delle catture nominali delle rimanenti specie è facoltativa per quanto riguarda l'individuazione delle singole specie. Tuttavia, allorquando non sono trasmessi i dati per singole specie, questi vanno inclusi in categorie di aggregazione. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati per specie non figuranti nell'elenco purché queste siano chiaramente individuate.

     Nota:

     "n.d.a." è l'abbreviazione di: "non denominato altrove".

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

ZONE STATISTICHE DI PESCA DELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

PER LE QUALI VANNO TRASMESSI I DATI

 

     Sottozona 0

     Divisione 0 A

     Divisione 0 B

     Sottozona 1

     Divisione 1 A

     Divisione 1 B

     Divisione 1 C

     Divisione 1 D

     Divisione 1 E

     Divisione 1 F

     Divisione 1 NK (ignota)

     Sottozona 2

     Divisione 2 G

     Divisione 2 H

     Divisione 2 J

     Divisione 2 NK (ignota)

     Sottozona 3

     Divisione 3 K

     Divisione 3 L

     Divisione 3 M

     Divisione 3 N

     Divisione 3 O

     Divisione 3 P

     Sottodivisione 3 P n

     Sottodivisione 3 P s

     Divisione 3 NK (ignota)

     Sottozona 4

     Divisione 4 R

     Divisione 4 S

     Divisione 4 T

     Divisione 4 V

     Sottodivisione 4 V n

     Sottodivisione 4 V s

     Divisione 4 W

     Divisione 4 X

     Divisione 4 NK (ignota)

     Sottozona 5

     Divisione 5 Y

     Divisione 5 Z

     Sottodivisione 5 Z e

     Sottounità 5 Z c

     Sottounità 5 Z u

     Sottodivisione 5 Z w

     Divisione 5 NK (ignota)

     Sottozona 6

     Divisione 6 A

     Divisione 6 B

     Divisione 6 C

     Divisione 6 D

     Divisione 6 E

     Divisione 6 F

     Divisione 6 G

     Divisione 6 H

     Divisione 6 NK (ignota)

     Mappa delle zone statistiche di pesca dell'Atlantico nord-occidentale

 

 

ALLEGATO III [4]

DESCRIZIONE DELLE SOTTOZONE E DIVISIONI NAFO UTILIZZATE AI FINI DELLE

STATISTICHE E DEI REGOLAMENTI SULLA PESCA NELL'ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

 

     Le sottozone, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche di cui all'articolo XX della Convenzione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale sono le seguenti:

     Sottozona 0

     La parte della zona della convenzione NAFO delimitata a sud da una linea che sale diritta verso est da un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 65°00' di longitudine ovest fino ad un punto situato a 61°00' di latitudine nord e a 59°00' di longitudine ovest, per continuare in direzione sud-est lungo una curva lossodromica fino ad un punto situato a 60°12' di latitudine nord e 57°13' di longitudine ovest; tale zona è delimitata ad est da una serie di linee geodetiche che congiungono i seguenti punti:

     (Omissis)

     da cui risale diritta verso nord fino al parallelo di 78°10' di latitudine nord; e delimitata ad ovest da una linea che parte da 61°00' di latitudine nord e 65°00' di longitudine ovest, si spinge in direzione nord-ovest lungo una curva lossodromica fino alla costa dell'isola di Baffin a East Bluff (61°55' di latitudine nord e 66°20' di longitudine ovest), e di là in direzione nord seguendo la costa dell'isola di Baffin, dell'isola Bylot, dell'isola Devon e dell'isola Ellesmere, nonché l'80° meridiano di longitudine ovest nelle acque situate tra queste isole, fino a 78°10' di latitudine nord; e delimitata a nord dal parallelo di 78°10' di latitudine nord.

     La sottozona 0 comprende due divisioni:

     Divisione 0A

     La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

     Divisione 0B

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 66°15' di latitudine nord.

     Sottozona 1

     La parte della zona della convenzione NAFO situata ad est della sottozona 0 e a nord ed est di una curva lossodromica che unisce un punto situato a 60°12' di latitudine nord e a 57°13' di longitudine ovest ad un punto situato a 52°15' di latitudine nord e a 42°00' di longitudine ovest.

     La sottozona 1 comprende sei divisioni:

     Divisione 1A

     La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

     Divisione 1B

     La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak) e il parallelo di 68°50' di latitudine nord (Christianshaab).

     Divisione 1C

     La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab) e il parallelo di 66°15' di latitudine nord (5 miglia marine a nord di Umanarsugssuak).

     Divisione 1D

     La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab) e il parallelo di 64°15' di latitudine nord (4 miglia marine a nord di Godthaab).

     Divisione 1E

     La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation) e il parallelo di 62°30' di latitudine nord (ghiacciaio di Frederikshaab).

     Divisione 1F

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation).

     Sottozona 2

     La parte della sottozona della convenzione NAFO situata ad est del meridiano di 64°30' di longitudine ovest nella regione dello stretto di Hudson, a sud della sottozona 0, a sud e a ovest della sottozona 1 e a nord del parallelo di 52°15' di latitudine nord.

     La sottozona 2 comprende tre divisioni

     Divisione 2G

     La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

     Divisione 2H

     La parte della sottozona compresa tra il parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale) e il parallelo di 57°40' di latitudine nord (Capo Mugford).

     Divisione 2J

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 55°20' di latitudine nord (Hopedale).

     Sottozona 3

     La parte della zona della convenzione NAFO situata a sud del parallelo di 52°15' di latitudine nord e ad est di una linea che sale diritta verso nord dal Capo Bauld, sulla costa settentrionale di Terranova, sino a 52°15' di latitudine nord; a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord; e ad est e nord di una curva lossodromica che inizia da un punto situato a 39°00' di latitudine nord e 50°00' di longitudine ovest e diretta in direzione nord-ovest passando attraverso un punto situato a 43°30' di latitudine nord, 55°00' di longitudine ovest in direzione di un punto situato a 47°50' di latitudine nord, 60°00' di longitudine ovest fino ad intersecare una linea retta che collega Capo Ray, situato a 47°37,0' di latitudine nord e 59°18,0' di longitudine ovest sulla costa di Terranova con Capo Nord, a 47°02,0' di latitudine nord e 60°25,0' di longitudine ovest nell'isola di Capo Breton, per proseguire, in direzione nord-est lungo la suddetta linea fino a Capo Ray, a 47°37,0' di latitudine nord e 59°18,0' di longitudine ovest.

     La sottozona 3 comprende sei divisioni

     Divisione 3K

     La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 49°15' di latitudine nord (Capo Freels, Terranova).

     Divisione 3L

     La parte della sottozona compresa tra la costa di Terranova, dal Capo Freels fino al Capo St Mary, in una linea così tracciata: parte da Capo Freels puntando diritta verso est fino al meridiano di 46°30' di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 46°00' di latitudine nord, diritta ad ovest fino al meridiano di 54°30' di longitudine ovest e di là segue una linea lossodromica fino al Capo St Mary (Terranova).

     Divisione 3M

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 49°15' di latitudine nord e ad est del meridiano di 46°30' di longitudine ovest.

     Divisione 3N

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 46°30' e di 51°00' di longitudine ovest.

     Divisione 3O

     La parte della sottozona situata a sud del parallelo di 46°00' di latitudine nord e compresa tra i meridiani di 51°00' e di 54°30' di longitudine ovest.

     Divisione 3P

     La parte della sottozona situata a sud della costa di Terranova e a ovest di una linea che va dal Capo St Mary (Terranova) fino ad un punto situato a 46°00' di latitudine nord e 54°30' di longitudine ovest, e di là scende diritta verso sud fino al limite della sottozona.

     La divisione 3P comprende due sottodivisioni:

     Suddivisione 3Pn (suddivisione nord-occidentale): la parte della divisione 3P situata a nord-ovest di una linea che va da un punto di 47°30,7' di latitudine nord e 57°43,2' di longitudine ovest approssimativamente a sud-ovest di un punto di 46°50,7' di latitudine nord e 58°49,0' di longitudine ovest;

     Suddivisione 3Ps (suddivisione sud-orientale): la parte della divisione 3P situata a sud-est della linea tracciata per la sottodivisione 3Pn.

     Sottozona 4

     La parte della zona della convenzione NAFO situata a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord, a ovest della sottozona 3 e ad est di una linea così tracciata:

     parte dall'estremità del confine internazionale tra gli Stati Uniti d'America e il Canada nel Canale Grand Manan, da un punto situato a 44°46'35,346" di latitudine nord e a 66°54' 11,253" di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino al parallelo di 43°50' di latitudine nord; va dritta verso ovest fino al meridiano di 67°24' 27,24" di longitudine ovest; continua lungo una linea geodetica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 42°53'14" di latitudine nord e 67°44'35" di longitudine ovest; scende poi lungo una linea geodetica in direzione sud-est fino ad un punto situato a 42°31'08" di latitudine nord e 67°28'05" di longitudine ovest; segue poi una linea geodetica fino ad un punto situato a 42°20' di latitudine nord e 67°18'13,15" di longitudine ovest; va verso est fino ad un punto situato a 66°00' di longitudine ovest;

     di là, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto situato a 42°00' di latitudine nord e 65°40' di longitudine ovest; scende poi diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord.

     La sottozona 4 comprende sei divisioni

     Divisione 4R

     La parte della sottozona situata tra la costa di Terranova, dal Capo Bauld al Capo Ray, e una linea così tracciata: parte da Capo Bauld e sale diritta verso nord fino al parallelo di 52°15' di latitudine nord; va diritta verso ovest fino alla costa del Labrador; segue tale costa fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec e, di là, una curva lossodromica in direzione sud-ovest fino a un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino a un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino a un punto in cui la linea di delimitazione della sottozona 3 interseca la retta che unisce il Capo Nord (Nova Scotia) al Capo Ray (Terranova), per giungere a Capo Ray (Terranova).

     Divisione 4S

     La parte della sottozona situata tra la costa meridionale della provincia di Quebec, dall'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec fino a Pte. des Monts e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts e va diritta verso est fino a un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 64°40' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione est-sud-est fino ad un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest e di là segue una curva lossodromica in direzione nord-est fino all'estremità della frontiera tra il Labrador e il Quebec.

     Divisione 4T

     La parte della sottozona compresa tra le coste della Nova Scotia, del New Brunswick e del Quebec, da Capo Nord a Pte. des Monts, e una linea così tracciata: parte da Pte. des Monts e va diritta verso est fino ad un punto situato a 49°25' di latitudine nord e 64°40' di longitudine ovest; di là segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest, per seguire poi una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nova Scotia).

     Divisione 4V

     La parte della sottozona compresa tra la costa della Nova Scotia, da Capo Nord fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu e segue una curva lossodromica in direzione est fino ad un punto situato a 45°40' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60°00' di longitudine ovest fino al parallelo di 44°10' di latitudine nord; di là va diritta verso est fino al meridiano di 59°00' di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord; va diritta verso est fino ad un punto in cui la linea di delimitazione tra le sottozone 3 e 4 interseca il parallelo di 39°00' di latitudine nord; di là segue tale linea di delimitazione e il suo prolungamento in direzione nord-ovest fino ad un punto situato a 47°50' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest, per poi seguire una curva lossodromica in direzione sud fino al Capo Nord (Nova Scotia).

     La divisione 4V comprende due sottodivisioni:

     Sottodivisione 4Vn (sottodivisione settentrionale): la parte della divisione 4 V situata a nord del parallelo di 45°40' di latitudine nord.

     Sottodivisione 4Vs (sottodivisione meridionale): la parte della divisione 4V situata a sud del parallelo di 45°40' di latitudine nord.

     Divisione 4W

     La parte della sottozona compresa tra la costa della Nova Scotia da Halifax fino a Fourchu, e una linea così tracciata: parte da Fourchu seguendo una curva lossodromica in direzione est fino a un punto situato a 45°40' di latitudine nord e 60°00' di longitudine ovest; di là scende diritta verso sud lungo il meridiano di 60°00' di longitudine ovest fino al parallelo di 44°10' di latitudine nord; va diritta all'est fino al meridiano di 59°00' di longitudine ovest; scende diritta verso sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord; va diritta ad ovest fino al meridiano di 63°20' di longitudine ovest; di là risale diritta verso nord fino a un punto sul meridiano situato a 44°20' di latitudine nord, per poi seguire una curva lossodromica in direzione nord-ovest fino a Halifax (Nova Scotia).

     Divisione 4X

     La parte della sottozona compresa tra la linea che delimita verso ovest la sottozona 4 e le coste del New Brunswick e della Nova Scotia, dall'estremità della frontiera tra il New Brunswick e il Maine fino a Halifax, e una linea così tracciata: parte da Halifax, segue una curva lossodromica in direzione sud-est fino ad un punto situato a 44°20' di latitudine nord e 63°20' di longitudine ovest; scende diritta a sud fino al parallelo di 39°00' di latitudine nord e di là si spinge verso ovest fino al meridiano di 65°40' di longitudine ovest.

     Sottozona 5

     La parte della zona della convenzione NAFO situata a ovest della linea che delimita verso ovest la sottozona 4, a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord e a est del meridiano di 71°40' di longitudine ovest.

     La sottozona 5 comprende due divisioni

     Divisione 5Y

     La parte della sottozona compresa tra le coste del Maine, del New Hampshire e del Massachusetts, dalla frontiera tra il Maine e il New Brunswick fino a 70°00' di longitudine ovest a Capo Cod (situato approssimativamente a 42°00' di latitudine nord) e una linea così tracciata: parte da un punto di Capo Cod situato a 70°00' di longitudine ovest (approssimativamente a 42°00' di latitudine nord); sale diritta verso nord fino a 42°20' di latitudine nord; va diritta verso est fino a 67°18'13,15" di longitudine ovest, alla linea di delimitazione tra le sottozone 4 e 5, che di là essa segue fino alla frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti.

     Divisione 5Z

     La parte della sottozona situata a sud e ad est della divisione 5Y.

     La divisione 5Z è composta da due sottodivisioni: una sottodivisione orientale e una sottodivisione occidentale definite nel modo seguente:

     Sottodivisione 5Ze (sottodivisione orientale): la parte della divisione 5Z situata ad est del meridiano di 70°00' di longitudine ovest;

     La sottodivisione 5Ze è a sua volta divisa in due sottounità(1):

     5Zu (acque degli Stati Uniti): la parte della sottodivisione 5Ze ad ovest delle linee geodetiche che connettono i punti con le seguenti coordinate:

     (Omissis)

     Sottodivisione 5Zc (acque del Canada): la parte della suddivisione 5Ze ad est delle linee geodetiche sopra menzionate.

     Sottodivisione 5Zw (sottodivisione occidentale): la parte della divisione 5Z situata ad ovest del meridiano di 70°00' di longitudine ovest.

     Sottozona 6

     La parte della zona della convenzione NAFO delimitata da una linea che parte da un punto della costa di Rhode Island situato a 71°40' di longitudine ovest, scende diritta verso sud fino a 39°00' di latitudine nord, muove diritta verso est fino a 42°00' di longitudine ovest, ridiscende diritta verso sud fino a 35°00' di latitudine nord, va diritta verso ovest fino alla costa dell'America settentrionale e di là sale a nord lungo tale costa fino al punto della costa di Rhode Island situato a 71°40' di longitudine ovest.

     La sottozona 6 comprende otto divisioni:

     Divisione 6A

     La parte della sottozona situata a nord del parallelo di 39°00' di latitudine nord e ad ovest della sottozona 5.

     Divisione 6B

     La parte della sottozona situata a ovest di 70°00' di latitudine ovest, a sud del parallelo di 39°00' di latitudine nord e a nord e ad ovest di una linea che segue in direzione ovest il parallelo di 37°00' di latitudine nord fino a 76°00' di longitudine ovest e di là scende diritta verso sud fino a Capo Henry (Virginia).

     Divisione 6C

     La parte della sottozona situata ad ovest di 70°00' di longitudine ovest e a sud della sottodivisione 6 B.

     Divisione 6D

     La parte della sottozona situata ad est delle divisioni 6 B e 6 C e ad ovest di 65°00' di longitudine ovest.

     Divisione 6E

     La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 D e ad ovest di 60°00' di longitudine ovest.

     Divisione 6F

     La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 E e ad ovest di 55°00' di longitudine ovest.

     Divisione 6G

     La parte della sottozona situata ad est della divisione 6F e ad ovest di 50°00' di longitudine ovest.

     Divisione 6H

     La parte della sottozona situata ad est della divisione 6 G e ad ovest di 42°00' di longitudine ovest.

     (1) Tali sottounità non figurano nella 6a pubblicazione della convenzione NAFO (maggio 2000). Peraltro, a seguito di una proposta del Consiglio scientifico della NAFO, esse sono state approvate dal Consiglio generale della NAFO ai sensi dell'articolo XX, paragrafo 2, della convenzione NAFO.

 

 

ALLEGATO IV [5]

DEFINIZIONI E CODICI DA UTILIZZARE NELLA TRASMISSIONE

DEI DATI SULLE CATTURE E SUGLI SFORZI DI PESCA

 

     a) ELENCO DELLE CATEGORIE DI ATTREZZI/IMBARCAZIONI DA PESCA

     [tratte dalla classificazione statistica tipo delle attrezzature da pesca (International Standard Statistical Classification of Fishing Gears - ISSCFG)]

     (Omissis)

 

     b) DEFINIZIONI DI MISURAZIONI DELL'ATTIVITÀ DI PESCA PER CATEGORIE DI ATTREZZI

     Vanno trasmessi, laddove possibile, tre distinti livelli di specificazione dell'attività di pesca.

     Categoria A

     (Omissis)

     Categoria B

     Per numero di giorni di pesca si intende il numero di giorni nei quali si è effettivamente pescato. Per le industrie della pesca in cui la ricerca rappresenta una parte notevole delle operazioni, i giorni nel corso dei quali ha avuto luogo la ricerca e non la pesca devono essere inclusi nella voce "giorni di pesca".

     Categoria C

     Tra il numero di giorni a terra da aggiungere ai giorni di pesca e di ricerca, vanno altresì inclusi tutti gli altri giorni in cui il natante è rimasto a terra.

     Percentuale di attività di pesca stimata (ripartizione proporzionale dell'attività)

     Qualora non si disponga di misure dell'attività di pesca per l'insieme delle catture, occorre indicare la percentuale stimata dell'attività di pesca, calcolata come segue:

[(Catture totali) – (Catture per le quali è stata registrata l’attività di pesca svolta)] x 100 / (Catture totali)

 

     c) CATEGORIE DELLE DIMENSIONI DEI NATANTI

     (tratte dalla classificazioni statistica internazionale tipo imbarcazioni da pesca - International Standard Classification of Fishing Vessels - ISSCFV)

     Classi di tonnellaggio

 

Categoria TSL

Codice

0-49,9

02

50-149,9

03

150-499,9

04

500-999,9

05

1 000-1 999,9

06

2 000-99 999,9

07

non specificato

00

 

     d) PRINCIPALE SPECIE CERCATA (SPECIE BERSAGLIO)

     Si tratta della specie verso cui si è orientata principalmente l'attività di pesca. Peraltro, potrebbe non corrispondere alla specie che ha formato oggetto della maggior parte della catture. Tale specie andrebbe indicata utilizzando il codice a 3 lettere (cfr. allegato I).

 

 

ALLEGATO V [6]

FORMATO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SU SUPPORTI MAGNETICI

 

     a) SUPPORTI MAGNETICI

     Nastri magnetici: Nove piste con una densità di 1 600 o 6 250 BPI e codifica EBCDIC oppure ASCII, di preferenza con etichetta. Se con etichetta, vanno muniti di codice di fine archivio.

     Dischetti (floppy discs): Formattati MD-DOS 3.5’ Prime; 720 K o 1,4 Mbyte oppure dischetti 5.25’ Prime;, 360 K o 1.2 Mbyte.

     b) FORMATO DI REGISTRAZIONE

     (Omissis)

     (a) Tutti i campi numerici devono essere con giustezza a destra e spazi vuoti iniziali. Tutti i campi alfanumerici devono essere con giustezza a sinistra e spazi vuoti finali.

     (b) La cattura va registrata in equivalente di peso vivo degli sbarchi, arrotondata alla tonnellata metrica più vicina.

     (c) Le quantità (bytes da 49 a 56) inferiori a mezza unità vanno registrate come «-1».

     (d) Le quantità sconosciute (bytes da 49 a 56) vanno registrate come «-2».

     (e) Codici dei paesi (codici ISO):

     Belgio BEL

     Danimarca DNK

     Francia FRA

     Germania RF DEU

     Grecia GRC

     Irlanda IRL

     Italia ITA

     Lussemburgo LUX

     Paesi Bassi NLD

     Portogallo PRT

     Spagna ESP

     Regno Unito GBR

     Inghilterra e Galles GBRA

     Scozia GBRB

     Irlanda del Nord GBRC

     Finlandia FIN

     Svezia SVE

     Estonia EST

     Cipro CYP

     Lettonia LVA

     Lituania LTU

     Malta MLT

     Polonia POL

     Slovenia SVN

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del Regolamento (CE) n. 217/2009.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 1882/2003

[3] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/2001.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/2001.

[5] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1636/2001.

[6] Allegato così modificato dall’art. 29 dell’atto di adesione della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.