§ 12.1.88 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 2003.
Regolamento (CE) n. 2003/2004 del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:21/10/2004
Numero:2003


Sommario
Articolo 1.     
Articolo 2.     
Articolo 3.     
Articolo 4.     
Articolo 5.     
Art. 1.     
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.


§ 12.1.88 – Regolamento 21 ottobre 2004, n. 2003.

Regolamento (CE) n. 2003/2004 del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio.

(G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, al termine del periodo di validità del protocollo le parti contraenti hanno avviato negoziati per determinare di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

     (2) In seguito a questi negoziati, l'11 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007, le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato.

     (3) È nell'interesse della Comunità approvare il protocollo precitato.

     (4) Il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri deve essere stabilito in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca prevista dall’accordo sulla pesca,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Articolo 1.

     È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007.

     Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

 

          Articolo 2.

     Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

     — tonniere con reti a circuizione: Francia 16, Spagna 22, Italia 2, Regno Unito 1;

     — pescherecci con palangari di superficie: Spagna 19, Francia 23, Portogallo 7;

     — pescherecci con lenze: Francia 25 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua.

     Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza di altri Stati membri.

 

          Articolo 3.

     Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente accordo comunicano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca di Maurizio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione.

 

          Articolo 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

          Articolo 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

PROTOCOLLO

che fissa, per il periodo dal 3 dicembre 2003 al 2 dicembre 2007,

le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo

tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio

 

 

     Art. 1.

     1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di quattro anni a decorrere dal 3 dicembre 2003, sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

     — tonniere con reti a circuizione: licenze a 41 pescherecci;

     — pescherecci con palangari di superficie: licenze a 49 pescherecci;

     — pescherecci con lenze: licenze per 25 tsl/mese in media annua.

     2. Sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di pesca di Maurizio unicamente le navi comunitarie munite di valida licenza rilasciata in virtù del presente protocollo conformemente alle formalità di cui all'allegato.

 

     Art. 2.

     1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo per il periodo summenzionato è fissato a 487 500 EUR all'anno.

     2. Detta compensazione copre un quantitativo annuo di 6 500 t di catture nelle acque di Maurizio. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di Maurizio supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 75 EUR per ogni tonnellata supplementare. L'importo complessivo della compensazione finanziaria a carico della Comunità per i tonnidi e le specie affini non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.

     3. Una prima parte della compensazione finanziaria, pari a 292 500 EUR all'anno, è versata su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo. La prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2004, le successive in quote annue di pari importo entro il giorno anniversario del protocollo. L'impiego della compensazione suddetta è di competenza esclusiva di Maurizio.

     4. Una seconda parte della compensazione finanziaria, pari a 195 000 EUR all'anno, è destinata al finanziamento delle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di promuovere una pesca responsabile e sostenibile, le due parti promuovono nell'interesse reciproco un partenariato inteso principalmente al miglioramento delle conoscenze alieutiche e biologiche, al controllo della pesca, allo sviluppo della pesca artigianale, alle comunità di pescatori e alla formazione.

     2. L'ammontare della seconda parte della compensazione finanziaria è destinato a finanziare le seguenti azioni, per un importo annuo di 195 000 EUR, ripartito come appresso indicato:

     a) 150 000 EUR per programmi scientifici e tecnici intesi a migliorare le conoscenze e la gestione della pesca e delle risorse biologiche nella zona di pesca di Maurizio;

     b) 30 000 EUR per borse di studio e «stage» di formazione pratica nelle diverse discipline scientifiche, tecniche ed economiche collegate alla pesca e per la partecipazione a riunioni internazionali sulla pesca;

     c) 15 000 EUR per la sorveglianza e il controllo, tra cui il sistema di controllo dei pescherecci (SCP).

     3. Gli importi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), sono messi a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio entro il 1° giugno 2004 per il primo anno ed entro il 1° aprile per gli anni seguenti, previa presentazione alla Commissione europea di una programmazione annuale dettagliata, completa di calendario e degli obiettivi perseguiti con le azioni specifiche da attuare per ciascuna misura. Essi sono versati su un conto a profitto del Tesoro pubblico che viene indicato alla delegazione della Commissione europea a Maurizio dopo l'entrata in vigore del presente protocollo.

     4. L'importo di cui alla lettera b) è messo a disposizione del ministero responsabile per la pesca di Maurizio e versato sui conti bancari delle competenti autorità di Maurizio sulla base delle spese sostenute.

     5. Il ministero responsabile per la pesca di Maurizio trasmette alla delegazione della Commissione europea a Maurizio, entro tre mesi dal giorno anniversario dell'entrata in vigore del protocollo, una relazione annuale dettagliata sull'attuazione delle suddette azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere alle autorità di Maurizio responsabili per la pesca informazioni complementari su tali risultati e di riconsiderare i relativi versamenti in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse.

 

     Art. 4.

     La mancata esecuzione da parte della Comunità dei versamenti di cui agli articoli 2 e 3 entro il termine stabilito può comportare la sospensione dell'applicazione del presente protocollo.

 

     Art. 5.

     Qualora gravi circostanze, a esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca di Maurizio, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria, previa consultazione tra le due parti, ove sia possibile, nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo.

     Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate nel quadro della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

     La validità delle licenze rilasciate alle navi comunitarie ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di un periodo equivalente a quello durante il quale le attività di pesca sono state sospese.

 

     Art. 6.

     L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

 

     Art. 7.

     Il presente protocollo, con il relativo allegato, entra in vigore alla data della firma.

     Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2003.

 

 

ALLEGATO

 

Condizioni per l'esercizio della pesca nelle acque di Maurizio da parte dei pescherecci della comunità

 

     1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

 

     La procedura di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano i pescherecci della Comunità a pescare nelle acque di Maurizio è quella di seguito esposta.

     a) La Commissione europea presenta alle autorità di Maurizio — per il tramite della propria delegazione a Maurizio — una domanda di licenza per ciascun peschereccio, redatta dall'armatore che intenda esercitare un'attività di pesca in virtù del presente accordo, almeno venti giorni prima della data d’inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente fornito da Maurizio secondo il modello accluso all'appendice 1.

     b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione europea, la licenza rilasciata per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità.

     c) Le autorità di Maurizio rilasciano le licenze alla delegazione della Commissione europea a Maurizio.

     d) La licenza deve essere sempre tenuta a bordo del peschereccio. Tuttavia, all'atto della notifica dell'anticipo versato dalla Commissione europea alle autorità di Maurizio, il peschereccio viene incluso in un elenco da trasmettere alle autorità locali responsabili del controllo della pesca. In attesa di ricevere il documento di licenza, è possibile ottenerne una copia via fax, che va conservata a bordo; essa autorizza il peschereccio a svolgere la sua attività fino al ricevimento del documento originale.

     e) Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità di Maurizio comunicano le modalità di pagamento del diritto di licenza e in particolare i dati concernenti il conto bancario e la moneta da utilizzare.

     f) Gli armatori nominano e designano un raccomandatario che sia residente a Maurizio e che avrà tra i suoi compiti quello di rappresentare gli armatori in qualsiasi procedimento legale. Gli armatori comunicano alle autorità di Maurizio il nome e l'indirizzo del proprio raccomandatario.

 

     2. Validità e pagamento delle licenze

 

     1) Anticipi

     Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

     Il diritto di licenza è fissato a 25 EUR per tonnellata di catture effettuate nelle acque di Maurizio.

     Per le tonniere con reti a circuizione le licenze sono rilasciate contro versamento anticipato di una somma annua di 2 000 EUR per tonniera a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 80 t di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

     Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate previo versamento anticipato a Maurizio di una somma annua di 1 550 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 150 tsl e di 1 100 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza uguale o inferiore a 150 tls. Gli importi di cui sopra corrispondono, rispettivamente, ai canoni dovuti per 62 e 44 t di catture annue effettuate nelle acque di Maurizio.

     Le licenze per i pescherecci con lenze hanno una validità di tre, sei o dodici mesi. Il diritto di licenza, calcolato in base alle tonnellate di stazza lorda, è fissato a 80 EUR/tsl all'anno pro rata temporis.

 

     2) Computo definitivo

     Per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie, il computo definitivo dei diritti dovuti per una determinata campagna viene effettuato dalla Commissione europea alla fine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di catture effettuate dagli armatori e confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica dei dati statistici sulle catture quali l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'Ifremer (Institut français de recherche et d'exploitation de la mer), l'IEO (Instituto Español Oceanográfico), l'Ipimar (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar) o da organizzazioni internazionali per la pesca nell'Oceano Indiano designate dalle autorità di Maurizio.

     Detto computo viene comunicato alle autorità di Maurizio entro il 15 marzo dell'anno successivo. L'autorità di Maurizio dispone di trenta giorni dalla data della suddetta comunicazione per rendere nota la sua posizione. Il computo viene quindi comunicato agli armatori.

     Gli armatori dispongono di trenta giorni per adempiere i propri obblighi finanziari.

     Qualora la somma dovuta per le operazioni effettive di pesca sia inferiore all'anticipo versato, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

 

     3. Trasbordi

 

     I pescherecci possono trasbordare le catture a Maurizio, conformemente al proprio interesse.

     Tutti i trasbordi effettuati nei porti di Maurizio devono essere comunicati alle autorità di Maurizio con 48 ore di anticipo.

 

     4. Dichiarazione delle catture

 

     I pescherecci autorizzati a pescare nelle acque di Maurizio nell'ambito dell'accordo notificano i dati statistici sulle catture alle autorità di Maurizio, con copia alla delegazione della Commissione europea a Maurizio, secondo la procedura seguente.

     Le tonniere con reti a circuizione compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 2. I pescherecci con palangari di superficie compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice

     3. I pescherecci con lenze compilano un giornale di pesca corrispondente al modello di cui all'appendice 4.

     I giornali di pesca devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave o dal rappresentante dell'associazione dell'armatore. Essi debbono inoltre essere compilati da tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche se non hanno pescato.

     I giornali di pesca sono trasmessi alle autorità di Maurizio entro 45 giorni dal termine di ciascuna campagna di pesca.

 

     5. Comunicazioni

 

     Almeno un'ora prima dell'entrata e dell'uscita dalle acque di Maurizio, nonché ogni tre giorni nel corso delle attività di pesca in dette acque, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl comunicano ad una stazione radio (la cui denominazione, l'indicativo di chiamata e la frequenza sono indicati nella licenza) o via fax (n. 230-208-1929) o via posta elettronica (fish@intnet.mu), la propria posizione e il volume delle catture conservate a bordo.

 

     6. Osservatori

 

     Su richiesta delle autorità di Maurizio, i pescherecci di stazza superiore a 50 tsl prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità. L'osservatore fruisce di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di seguito specificate, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. Egli non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali.

     Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti. La retribuzione e gli oneri sociali per l'osservatore sono a carico delle autorità di Maurizio.

     Il porto e le condizioni d'imbarco dell'osservatore sono stabiliti di comune accordo tra l'armatore o il suo raccomandatario e le autorità di Maurizio.

     Se un peschereccio con a bordo un osservatore lascia le acque di Maurizio, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima a Maurizio a spese dell'armatore.

     L'armatore versa al governo di Maurizio, tramite il raccomandatario, 14 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave nella zona di pesca di Maurizio.

     A bordo l'osservatore:

     — osserva le attività di pesca delle navi;

     — verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

     — registra quali sono gli attrezzi da pesca utilizzati;

     — verifica i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca di Maurizio riportati nel giornale di bordo;

     — redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmessa alle autorità di Maurizio.

     Durante la permanenza a bordo l'osservatore:

     — prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

     — rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere riservato di tutti i documenti appartenenti alla nave.

 

     7. Ispezioni

 

     I pescherecci comunitari permettono ed agevolano la salita a bordo e l'esercizio delle funzioni a qualsiasi funzionario di Maurizio incaricato delle operazioni d’ispezione e controllo.

 

     8. Imbarco di marinai

 

     Sulla flotta comunitaria saranno imbarcati dieci (10) marinai di Maurizio.

     I contratti di lavoro dei marinai locali imbarcati sulle navi comunitarie sono conclusi tra l'armatore o il suo raccomandatario e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti, in collegamento con le competenti autorità locali.

     Tali contratti garantiranno ai marinai di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un'assicurazione per il caso di infortunio, malattia o morte. Le condizioni di retribuzione dei marinai locali non possono essere inferiori a quelle applicabili agli equipaggi locali e comunque non possono essere inferiori alle norme dell'OIL.

     Una copia del contratto sarà consegnata ai firmatari e alle autorità di Maurizio.

     Se il datore di lavoro è il raccomandatario dell'armatore, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera.

     L'armatore garantisce ai marinai locali imbarcati condizioni di vita e di lavoro a bordo analoghe a quelle di cui beneficiano i marinai dell'UE.

     In caso di mancato imbarco, gli armatori devono versare una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati per l'intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori dovranno versare il corrispettivo di un mese di stipendio.

 

     9. Zone di pesca

 

     Al fine di non arrecare pregiudizio alla pesca artigianale di Maurizio, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie non sono autorizzati a pescare all'interno di una zona di quindici (15) miglia nautiche dalla linea di base né entro un raggio di tre miglia nautiche dai dispositivi d’insediamento del pesce che siano stati collocati dalle autorità di Maurizio e la cui posizione geografica sarà comunicata ai rappresentanti o ai raccomandatari degli armatori.

     I pescherecci con lenze sono autorizzati a pescare soltanto nei fondali tradizionali, cioè Soudan Bank ed East Soudan Bank.

 

     10. Approvvigionamento dell'industria conserviera del tonno

 

     Le navi tonniere della Comunità si adoperano per vendere una parte delle loro catture all'industria conserviera del tonno di Maurizio ad un prezzo fissato di comune accordo dagli armatori della Comunità e dai proprietari dell'industria conserviera del tonno di Maurizio.

 

     11. Sanzioni

 

     Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione di Maurizio, il mancato rispetto delle condizioni del protocollo e del presente allegato o di qualsiasi normativa pertinente di Maurizio da parte di una nave può determinare la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo delle licenze di pesca della stessa. Prima di applicare una di queste sanzioni, le autorità di Maurizio valutano attentamente la gravità dell'infrazione e applicano il principio di proporzionalità. Ai fini del punto 1, lettera b), della sezione relativa alla domanda di licenza e alle formalità per il rilascio, la sospensione o la revoca di una licenza di pesca sono considerati come casi di forza maggiore.

     La delegazione della Commissione europea e il raccomandatario dell'armatore a Maurizio vengono informati per iscritto entro 24 ore di qualsiasi sospensione, revoca o mancato rinnovo di una licenza, con un breve resoconto dei fatti.

 

     12. Procedura in caso di fermo

 

     1) Trasmissione delle informazioni

     Entro 48 ore, l'autorità responsabile per la pesca di Maurizio informa per iscritto la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro della Comunità che operi nell'ambito dell'accordo, effettuato nella zona di pesca di Maurizio, e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione e lo Stato di bandiera sono tenuti al corrente di eventuali procedimenti avviati o sanzioni imposte.

 

     2) Risoluzione del fermo

     Conformemente alla normativa sulla pesca e ai relativi regolamenti, le infrazioni possono essere definite:

     a) mediante transazione, nel qual caso l'importo dell'ammenda è stabilito conformemente alla legislazione di Maurizio che fissa gli importi minimi e massimi;

     b) in via giudiziaria, qualora non sia possibile una transazione, conformemente alla legislazione di Maurizio.

 

     3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

     a) ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di transazione su presentazione della relativa ricevuta, oppure

     b) dietro presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione bancaria, in attesa della conclusione della procedura giudiziaria.

 

     Appendice 1

 

     (Omissis)

 

     Appendice 2

 

     (Omissis)

 

     Appendice 3

 

     (Omissis)

 

     Appendice 4

 

     (Omissis)