§ 11.3.33 – Regolamento 19 maggio 1998, n. 1165.
Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.3 politica economica
Data:19/05/1998
Numero:1165


Sommario
Art. 1.  Obiettivi generali.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Allegati.
Art. 4.  Raccolta dei dati.
Art. 5.  Periodicità.
Art. 6.  Livello di dettaglio.
Art. 7.  Elaborazione dei dati.
Art. 8.  Trasmissione.
Art. 9.  Trattamento dei dati riservati.
Art. 10.  Qualità.
Art. 11.  Cambiamento delle ponderazioni e dell'anno base.
Art. 12.  Manuale metodologico.
Art. 13.  Periodo transitorio e deroghe.
Art. 14.  Relazioni.
Art. 15.  Coordinamento in seno agli Stati membri.
Art. 16.  Studi pilota.
Art. 17.  Applicazione.
Art. 18. 
Art. 19.  Disposizioni abrogative.
Art. 20.  Entrata in vigore.


§ 11.3.33 – Regolamento 19 maggio 1998, n. 1165.

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali.

(G.U.C.E. 5 giugno 1998, n. L 162).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

     visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

     (1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa all'organizzazione di indagini statistiche coordinate sulla congiuntura nell'industria e nell'artigianato, e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, relativa all'istituzione di statistiche coordinate sulla congiuntura nell'edilizia e nel genio civile, miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;

     (2) considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondate su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori delle Comunità;

     (3) considerando che la futura Banca centrale europea deve poter rapidamente disporre di statistiche congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;

     (4) considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Comunità sulla convergenza economica;

     (5) considerando che, nel quadro della politica economica dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione;

     (6) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

     (7) considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento (CEE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea, richiede la messa a punto di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;

     (8) considerando che il Consiglio, con la sua decisione 92/326/CEE, che istituisce un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi, ha adottato un programma biennale (1992-1993) per lo sviluppo delle statistiche europee sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate a livello nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, la distribuzione;

     (9) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;

     (10) considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'elaborazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;

     (11) considerando che la destagionalizzazione ed il calcolo di serie di ciclo-trend per i dati nazionali possono essere meglio effettuate dalle autorità statistiche nazionali; che la trasmissione alla Commissione (Eurostat) di dati destagionalizzati e serie di ciclo-trend aumenterà la coerenza fra i dati divulgati a livello nazionale e quelli divulgati a livello internazionale;

     (12) considerando che le unità di attività economica (UAE) corrispondono ad una o più divisioni operative dell'impresa; che, perché una UAE sia osservabile, il sistema di informazione dell'impresa deve essere in grado di indicare o calcolare per ogni UAE almeno il valore di produzione, il consumo intermedio, i costi del personale, il risultato di gestione, l'occupazione e gli investimenti fissi lordi; che le UAE che rientrano in un particolare capitolo della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità (NACE Rev. 1) possono produrre prodotti al di fuori del gruppo omogeneo a titolo di attività secondarie connesse che non possono essere separatamente individuate dai documenti contabili disponibili; che l'impresa e l'UAE sono identiche qualora si riveli impossibile per un'impresa indicare o calcolare informazioni su tutte le variabili elencate nel presente considerando per una o più divisioni operative;

     (13) considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; considerando che le statistiche congiunturali devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento (CE/Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese;

     (14) considerando che il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento e in particolare per le disposizioni concernenti l'accesso alle fonti di dati amministrativi e il segreto statistico;

     (15) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

     (16) considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; considerando che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, e al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1);

     (17) considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione delle variabili, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE/Euratom del Consiglio, la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;

     (18) considerando che è stato consultato il Comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 della decisione 89/382/CEE/Euratom,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Obiettivi generali.

     1. Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.

     2. Le statistiche comprendono i dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale dell'offerta e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1), adottata con il regolamento (CE) n. 3037/90.

     2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 che sono classificate tra le attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

 

     Art. 3. Allegati.

     1. I requisiti specifici per le variabili sono precisati negli allegati.

     2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:

     a) le attività specifiche per cui devono essere elaborate le statistiche;

     b) i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;

     c) l'elenco delle variabili;

     d) la forma delle variabili;

     e) il periodo di riferimento delle variabili;

     f) il livello di dettaglio delle variabili;

     g) i termini per la trasmissione dei dati;

     h) l'elenco degli studi pilota facoltativi;

     i) il primo periodo di riferimento;

     j) la durata del periodo transitorio che può essere concesso.

 

     Art. 4. Raccolta dei dati.

     1. Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate negli allegati.

     2. Gli Stati membri possono acquisire i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:

     a) indagini obbligatorie: le unità giuridiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 a cui appartengono o di cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri sono tenute a fornire tempestivamente informazioni precise e complete;

     b) altre fonti appropriate, compresi i dati amministrativi;

     c) procedure appropriate di stima statistica.

     d) partecipazione a programmi di campionamento europei coordinati da Eurostat al fine di produrre stime europee.

     I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. La loro approvazione ed attuazione è regolata dalla procedura di cui all'articolo 18.

     Vengono istituiti programmi di campionamento europei quando i programmi di campionamento nazionali non soddisfano le prescrizioni europee. Inoltre gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento europei, quando detti programmi offrono opportunità in vista di una riduzione sostanziale del costo del sistema statistico o dell'onere per le imprese che il rispetto dei requisiti europei comporta. Partecipando ad un programma di campionamento europeo uno Stato membro soddisfa le condizioni per la fornitura della variabile interessata, conformemente all'obiettivo di detto programma. I programmi europei di campionamento possono indicare le condizioni, il livello di dettaglio e le scadenze relativi alla trasmissione dei dati [1].

     Si fa ricorso alle indagini obbligatorie per ottenere informazioni che non sono ancora disponibili (nei termini richiesti) in altre fonti, quali i registri. Le indagini sono condotte utilizzando questionari elettronici e, se del caso, questionari web [2].

     3. Gli Stati membri e la Commissione, nei limiti delle rispettive competenze, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

 

     Art. 5. Periodicità.

     Tutte le variabili sono prodotte più di una volta all'anno. La frequenza per ciascuna variabile è precisata negli allegati.

 

     Art. 6. Livello di dettaglio.

     Le variabili devono essere prodotte secondo le classificazioni correnti al livello di dettaglio specificato negli allegati.

 

     Art. 7. Elaborazione dei dati.

     Gli Stati membri trattano i dati completati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, in modo da elaborare variabili comparabili secondo le regole indicate negli allegati. Essi tengono conto inoltre dell'orientamento fornito dal manuale metodologico di consultazione di cui all'articolo 12.

 

     Art. 8. Trasmissione.

     Gli Stati membri comunicano ad Eurostat, per via elettronica o con altri mezzi appropriati, le variabili di cui all'articolo 7, compresi i dati riservati, entro i termini fissati negli allegati. In ogni caso, le variabili sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro il giorno in cui sono divulgate dall'autorità nazionale.

 

     Art. 9. Trattamento dei dati riservati.

     Il trattamento dei dati riservati e la trasmissione di tali dati prevista all'articolo 8 si effettuano conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti in materia di segreto statistico.

 

     Art. 10. Qualità.

     1. Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchiano l'universo delle unità. A tal fine, i dati acquisiti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.

     2. La qualità delle variabili è misurata da ciascuno Stato membro sulla base di criteri comuni.

     3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronto con altri dati statistici, che deve essere effettuato da ciascuno Stato membro e dalla Commissione (Eurostat). È inoltre verificata la loro coerenza interna [3].

     4. La valutazione della qualità è effettuata confrontando i benefici derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l'onere per le imprese, specialmente le piccole imprese. Ai fini di tale valutazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta, le necessarie informazioni, conformemente ad una metodologia europea comune sviluppata dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati membri [4].

 

     Art. 11. Cambiamento delle ponderazioni e dell'anno base.

     1. Gli Stati membri adeguano ove necessario i sistemi di ponderazione degli indici composti almeno ogni cinque anni. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno base.

     2. Ogni cinque anni, gli Stati membri ricalcolano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con uno 0 o un 5. Tutti gli indici devono essere rapportati al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base.

 

     Art. 12. Manuale metodologico.

     1. Previa consultazione del comitato del programma statistico, entro il 11 febbraio 2006 la Commissione pubblica un manuale metodologico di consultazione, che spiega le regole stabilite negli allegati e inoltre contiene orientamenti relativi alle statistiche congiunturali [5].

     2. Tale manuale è riveduto periodicamente.

 

     Art. 13. Periodo transitorio e deroghe.

     1. Possono essere concessi dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

     2. Nel corso del periodo transitorio la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

 

     Art. 14. Relazioni.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, ogni pertinente informazione in relazione all'attuazione del presente regolamento negli Stati membri.

     2. Entro il 11 agosto 2008 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e, in particolare, sulla loro opportunità e qualità e sulla revisione degli indicatori. La relazione tratta altresì in modo specifico del costo del sistema statistico e dell'onere per le imprese, derivanti dal presente regolamento, in rapporto ai suoi benefici. Essa fa riferimento alle migliori prassi che consentono di limitare l'onere per le imprese e indica alcuni modi per ridurre l'onere e i costi [6].

 

     Art. 15. Coordinamento in seno agli Stati membri.

     In ciascuno Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

     1) la trasmissione delle variabili (articolo 8),

     2) la misura della qualità (articolo 10),

     3) la trasmissione delle pertinenti informazioni (articolo 14, paragrafo 1).

 

     Art. 16. Studi pilota.

     1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 18, una serie di studi pilota facoltativi, specificati negli allegati, che dovranno essere attuati dagli Stati membri.

     2. Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare l'opportunità e la possibilità di ottenere dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.

     3. La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota.

 

     Art. 17. Applicazione.

     La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati nonché della trasmissione delle variabili. Nel far ciò tiene conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e che, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non deve derivarne per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari. Le norme di attuazione del regolamento includono in particolare:

     a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);

     b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);

     c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);

     d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);

     e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

     f) i termini di trasmissione (articolo 8);

     g) i criteri di misurazione della qualità (articolo 10);

     h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 13);

     i) l'istituzione di studi pilota (articolo 16).

     j) l'istituzione di programmi di campionamento europei (articolo 4) [7].

 

     Art. 18. [8]

     1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico, in seguito denominato "il Comitato".

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 19. Disposizioni abrogative.

     Le direttive 72/211/CEE e 78/166/CEE sono abrogate.

 

     Art. 20. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO A [9]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO B [10]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO C [11]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO D [12]

 

     (Omissis)


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[5] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[8] Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

[9] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005.

[10] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005 e dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 1503/2006.

[11] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005 e dall'art. unico del Regolamento (CE) n. 329/2009.

[12] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1158/2005 e dall'art. unico del Regolamento (CE) n. 329/2009.