§ 10.1.84 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 663.
Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:10. energia
Capitolo:10.1 questioni generali
Data:13/07/2009
Numero:663


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Bilancio
Art. 4.  Obiettivi
Art. 5.  Priorità
Art. 6.  Concessione del sostegno finanziario comunitario
Art. 7.  Ammissibilità
Art. 8.  Criteri di selezione e di aggiudicazione
Art. 9.  Condizioni di finanziamento
Art. 10.  Strumenti
Art. 11.  Responsabilità finanziarie degli Stati membri
Art. 12.  Concessione del sostegno EEPR
Art. 13.  Ammissibilità
Art. 14.  Criteri di selezione e di aggiudicazione
Art. 15.  Condizioni di finanziamento
Art. 16.  Strumenti
Art. 17.  Concessione del sostegno EEPR
Art. 18.  Ammissibilità
Art. 19.  Criteri di selezione e di aggiudicazione
Art. 20.  Condizioni di finanziamento
Art. 21.  Strumenti
Art. 22.  Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR
Art. 23.  Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione
Art. 24.  Responsabilità generali degli Stati membri
Art. 25.  Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee
Art. 26.  Comitati
Art. 27.  Valutazione
Art. 28.  Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
Art. 29.  Entrata in vigore


§ 10.1.84 - Regolamento 13 luglio 2009, n. 663.

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia

(G.U.U.E. 31 luglio 2009, n. L 200)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 156 e l’articolo 175, paragrafo 1,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’economia europea attraversa una fase di forte recessione dovuta alla crisi finanziaria. Sono necessari sforzi straordinari e immediati per rispondere a una situazione economica grave senza precedenti. Per ripristinare la fiducia tra gli operatori del mercato occorre mettere a punto senza indugio misure aventi un impatto sull’economia.

 

(2) Allo stesso tempo è chiaro che la forza e la sostenibilità a lungo termine dell’economia europea dipendono dalla sua riorganizzazione, per soddisfare le richieste in termini di sicurezza energetica e l’esigenza di ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Questa conclusione è rafforzata dalle crescenti preoccupazioni sulla necessità di assicurare l’affidabilità delle forniture di gas.

 

(3) Alla luce di queste preoccupazioni, il Consiglio europeo dell’ 11 e 12 dicembre 2008 ha approvato, nelle sue conclusioni, il piano europeo di ripresa economica, presentato dalla Commissione il 26 novembre 2008, che fissa le modalità secondo le quali gli Stati membri e l’Unione europea possono coordinare le rispettive politiche e dare un nuovo impulso all’economia europea, concentrandosi sugli obiettivi comunitari a lungo termine.

 

(4) Una parte importante del piano di ripresa è costituita dalla proposta di aumentare le spese comunitarie in settori strategici ben definiti, per ridare fiducia agli investitori e contribuire a tracciare la strada verso un’economia più forte per il futuro. Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un elenco di progetti specifici, tenendo conto di un adeguato equilibrio geografico, per rafforzare gli investimenti a favore, in particolare, dello sviluppo di progetti infrastrutturali.

 

(5) Per l’efficacia del piano di ripresa è fondamentale finanziare misure che consentano di affrontare rapidamente sia la crisi economica che gli urgenti bisogni energetici della Comunità. Nondimeno, tale programma speciale, istituito dal presente regolamento, non dovrebbe creare in alcun modo un precedente per i futuri tassi di cofinanziamento nell’ambito degli investimenti nelle infrastrutture.

 

(6) Per avere un impatto tangibile e sostanziale occorre che gli investimenti si concentrino su pochi settori specifici in cui l’azione consenta di dare un chiaro contributo al conseguimento degli obiettivi della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, esistano progetti maturi di ampia portata che consentano un uso efficiente ed efficace di un sostegno finanziario di consistente entità e che facciano da catalizzatore di notevoli investimenti provenienti da altre fonti, tra cui la Banca europea per gli investimenti, e l’azione a livello europeo possa creare valore aggiunto. I settori delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dell’energia eolica in mare e della cattura e dello stoccaggio del carbonio soddisfano tali criteri. La scelta dei detti settori rispecchia le circostanze particolari del piano di ripresa e non dovrebbe mettere in questione l’elevata priorità accordata all’efficienza energetica e alla promozione dell’energia generata da fonti rinnovabili, affrontate nel piano di ripresa.

 

(7) La Commissione ha dichiarato che, quando presenterà nel 2010 una relazione sull’attuazione del presente regolamento, intende proporre, se del caso, misure che consentano il finanziamento di progetti coerenti con il piano di ripresa, quali progetti nei settori dell’efficienza energetica e dell’energia generata da fonti rinnovabili, ove non fosse possibile impegnare tutti i fondi entro il 2010.

 

(8) Per quanto riguarda le infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, nel corso degli ultimi anni si sono manifestati taluni problemi. Le recenti crisi del gas (inverno del 2006 e del 2009) e l’aumento dei prezzi del petrolio fino alla metà del 2008 hanno evidenziato la vulnerabilità dell’Europa. Le risorse energetiche autoctone (gas e petrolio) stanno diminuendo, in modo tale da accrescere la dipendenza dell’Europa dalle importazioni per il suo approvvigionamento energetico. In questo contesto, le infrastrutture energetiche avranno un ruolo determinante.

 

(9) Tuttavia, la crisi economica e finanziaria in corso incide negativamente sulla realizzazione di progetti di infrastrutture energetiche. Alcuni progetti importanti, tra cui progetti di interesse comunitario, potrebbero subire forti ritardi a causa della scarsità dei finanziamenti. Occorrono pertanto azioni urgenti per sostenere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche. Dati i tempi lunghi richiesti per la progettazione e la realizzazione dei progetti, è importante che la Comunità investa immediatamente in queste infrastrutture in modo da accelerare, in particolare, lo sviluppo di progetti di particolare importanza per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità. Ciò sarà determinante per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici della Comunità a prezzi competitivi quando l’economia ripartirà e la domanda mondiale di energia aumenterà.

 

(10) Tra i progetti in materia di infrastrutture energetiche è necessario selezionare progetti importanti per il funzionamento del mercato interno dell’energia, per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e che, inoltre, contribuiscano alla ripresa dell’economia.

 

(11) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio e, nello specifico, l’energia eolica in mare, il presente regolamento dovrebbe basarsi sul piano strategico europeo per le tecnologie energetiche, presentato dalla Commissione il 22 novembre 2007, che ha invitato a elaborare un piano strategico congiunto per la ricerca e l’innovazione nel settore dell’energia in linea con gli obiettivi della politica energetica dell’Unione europea, impegnandosi allo stesso tempo alla realizzazione di sei iniziative industriali europee. Nelle conclusioni della riunione del 16 ottobre 2008, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare in misura significativa l’attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Il programma avvia il finanziamento dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio e dell’eolico in mare, fatta salva la futura realizzazione delle sei iniziative industriali su progetti di dimostrazione nel settore dell’energia descritte nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

 

(12) Per ottenere un impatto immediato sulla crisi economica, è essenziale che il presente regolamento elenchi i progetti che possono beneficiare immediatamente del sostegno finanziario, su riserva del rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza e dei limiti fissati dal pacchetto finanziario.

 

(13) Per quanto riguarda i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, dovrebbe essere redatto un elenco in funzione del contributo del progetto al conseguimento degli obiettivi della sicurezza e della diversificazione degli approvvigionamenti, indicati dalla Commissione nel secondo riesame strategico della politica energetica del 13 novembre 2008 e approvati dal Parlamento europeo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 e dal Consiglio nelle conclusioni del 19 febbraio 2009. I progetti dovrebbero essere selezionati sulla base della loro capacità a realizzare le priorità individuate nel riesame, del raggiungimento di un grado ragionevole di maturità e del loro contributo alla sicurezza e diversificazione delle fonti energetiche e degli approvvigionamenti, all’ottimizzazione della capacità della rete e all’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera, allo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità, alla connessione delle fonti di energia rinnovabili, alla sicurezza, affidabilità e interoperabilità delle reti interconnesse e alla solidarietà tra Stati membri. La realizzazione di tali progetti richiederà l’impegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali ad accelerare le procedure amministrative e la concessione delle autorizzazioni. Per numerosi progetti, il sostegno non potrà essere messo a disposizione entro i termini prescritti se questa accelerazione non verrà realizzata.

 

(14) Per quanto riguarda l’energia eolica in mare, l’elenco dovrebbe contenere progetti che, sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro della piattaforma tecnologica europea per l’energia eolica, dall’industria e da altre fonti, possono essere considerati approvati e pronti per la realizzazione, innovativi, anche se basati su concetti consolidati, capaci di accelerazione in risposta ad uno stimolo finanziario, aventi un’importanza transfrontaliera, su vasta scala, e in grado di dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi, in funzione degli obiettivi e delle strutture approvati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010.

 

(15) Per quanto riguarda la cattura e lo stoccaggio del carbonio, occorre che l’elenco sia in larga misura redatto sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti interessati nel quadro del forum sulle energie fossili, della piattaforma tecnologica sulle centrali elettriche a combustibile fossile e zero emissioni e da altre fonti. Occorre che il sostegno finanziario vada ai progetti che sono in grado di avanzare ad un ritmo sostenuto nel 2009 e nel 2010. Occorre valutare il grado di preparazione sulla base dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile di impianto industriale, ivi compresa la componente della cattura del carbonio, dell’esistenza di un concetto maturo e realizzabile per il trasporto e lo stoccaggio di CO2 e di un chiaro impegno da parte delle autorità locali a sostenere il progetto. I progetti dovrebbero anche dimostrare in che modo i risultati dei progressi tecnologici saranno effettivamente diffusi e in che modo consentiranno di accelerare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

 

(16) Occorrerà fare una selezione tra le proposte ammissibili. Tale selezione dovrà, tra l’altro, garantire che in ogni Stato membro non si sostenga più di una proposta di cattura e stoccaggio del carbonio, per garantire che sia studiata un’ampia gamma di condizioni di stoccaggio geologico e per sostenere l’obiettivo della ripresa economica in tutta Europa.

 

(17) Occorre che il finanziamento comunitario non crei distorsioni ingiustificate della concorrenza o del funzionamento del mercato interno e tenga conto in particolare delle regole sull’accesso dei terzi e delle eventuali deroghe in materia di accesso dei terzi. Ulteriori fondi nazionali in aggiunta al finanziamento comunitario dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. A prescindere dalla sua forma, occorre che il sostegno finanziario della Comunità sia concesso in conformità delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [3] (il regolamento finanziario), e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [4], tranne nei casi in cui le disposizioni del presente regolamento derogano espressamente a tali regole.

 

(18) Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i bisogni urgenti della Comunità in materia energetica, il presente regolamento contiene già disposizioni dettagliate, tra cui un elenco di progetti ammissibili, sulle disposizioni finanziarie per il sostegno da concedere. Inoltre, data l’urgente necessità di misure di stimolo, tutti gli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e nel 2010 dovrebbero essere assunti prima della fine del 2010.

 

(19) Nel realizzare azioni finanziate a norma del presente regolamento, occorre che gli interessi finanziari della Comunità siano tutelati applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, procedendo a controlli efficaci e recuperando gli importi indebitamente versati e, qualora siano rilevate irregolarità, applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità [5], dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’ 11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità [6], e dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) [7].

 

(20) In funzione delle tematiche oggetto dei sottoprogrammi, la Commissione dovrebbe essere assistita da vari comitati nella selezione delle proposte che beneficeranno di un finanziamento e nella determinazione dell’importo del finanziamento da concedere ad ogni sottoprogramma.

 

(21) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [8].

 

(22) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire sostenere la ripresa economica nella Comunità, soddisfare la richiesta di sicurezza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra aumentando la spesa in settori strategici ben definiti, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, in ragione dell’ambito di applicazione del presente regolamento e della natura dei settori e dei progetti selezionati, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(23) Data l’urgente necessità di affrontare la crisi economica e considerati i pressanti bisogni energetici della Comunità, occorre che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario denominato programma energetico europeo per la ripresa (European Energy Programme for Recovery, "EEPR"), per lo sviluppo di progetti nel settore dell’energia nella Comunità che contribuiscano, dando un impulso finanziario, alla ripresa economica, alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

 

Il presente regolamento istituisce sottoprogrammi per promuovere il conseguimento dei predetti obiettivi nei settori:

 

a) delle infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica;

 

b) dell’energia eolica in mare; e

 

c) della cattura e dello stoccaggio del carbonio.

 

Il presente regolamento individua progetti da finanziare nel quadro di ogni sottoprogramma e stabilisce i criteri per individuare e attuare azioni per realizzare detti progetti.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "cattura e stoccaggio del carbonio" la cattura dell’anidride carbonica (CO2) prodotta dagli impianti industriali, il trasporto sul sito di stoccaggio e l’iniezione in una formazione geologica sotterranea idonea ai fini del suo stoccaggio permanente;

 

b) "costi ammissibili" lo stesso significato di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002;

 

c) "infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica":

 

i) tutte le linee ad alta tensione, tranne quelle delle reti di distribuzione, e i collegamenti sottomarini, purché tali infrastrutture siano utilizzate per la trasmissione o i collegamenti interregionali o internazionali;

 

ii) i gasdotti ad alta pressione, tranne quelli delle reti di distribuzione;

 

iii) i depositi sotterranei collegati ai gasdotti ad alta pressione di cui al punto ii);

 

iv) i terminali di arrivo, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL); e

 

v) le attrezzature e gli impianti indispensabili per il funzionamento regolare delle infrastrutture di cui ai punti i), ii), iii) o iv) compresi i sistemi di protezione, di controllo e di regolazione;

 

d) "parte di progetto" ogni attività che sia indipendente finanziariamente, tecnicamente o nel tempo e che contribuisca al completamento di un progetto;

 

e) "fase di investimento" la fase di un progetto durante la quale avviene la costruzione e si sostengono i costi di capitale;

 

f) "energia eolica in mare" l’energia elettrica generata da turbine azionate dal vento situate in mare, vicino alla costa o lontano da essa;

 

g) "fase di pianificazione" la fase di un progetto che precede la fase di investimento, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, la valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici e l’ottenimento di tutte le licenze e autorizzazioni, e si sostengono i costi di capitale.

 

     Art. 3. Bilancio

1. La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3980000000 EUR, ripartiti come segue:

 

a) progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica: 2365000000 EUR;

 

b) progetti di energia eolica in mare: 565000000 EUR;

 

c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1050000000 EUR.

 

2. Impegni giuridici specifici che attuano gli impegni di bilancio presi nel 2009 e 2010 sono assunti entro il 31 dicembre 2010.

 

CAPO II

 

SOTTOPROGRAMMI

 

SEZIONE 1

 

Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica

 

     Art. 4. Obiettivi

La Comunità promuove i progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica che presentano il maggiore valore aggiunto comunitario e contribuiscono ai seguenti obiettivi:

 

a) la sicurezza e la diversificazione delle fonti di energia, dei percorsi e degli approvvigionamenti;

 

b) l’ottimizzazione della capacità della rete elettrica e l’integrazione del mercato interno dell’energia, in particolare per quanto riguarda la sezione transfrontaliera;

 

c) lo sviluppo della rete per rafforzare la coesione economica e sociale riducendo l’isolamento delle regioni meno favorite o insulari della Comunità;

 

d) la connessione e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili; e

 

e) la sicurezza, l’affidabilità e l’interoperabilità delle reti energetiche interconnesse, compresa la capacità di utilizzare flussi di gas multidirezionali ove necessario.

 

     Art. 5. Priorità

L’EERP contribuisce ad adeguare e sviluppare urgentemente le reti energetiche di particolare importanza per la Comunità a sostegno del funzionamento del mercato interno dell’energia e, in particolare, ad accrescere la capacità di interconnessione, la sicurezza e la diversificazione dell’approvvigionamento e a superare gli ostacoli ambientali, tecnici e finanziari. È necessario un sostegno comunitario speciale per intensificare lo sviluppo delle reti energetiche e accelerarne la costruzione, specialmente dove c’è scarsa diversificazione di percorsi e di fonti di approvvigionamento.

 

     Art. 6. Concessione del sostegno finanziario comunitario

1. Il sostegno finanziario nel quadro dell’EEPR ("sostegno EEPR") per progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica è concesso per le azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, o parti degli stessi, finalizzati agli obiettivi di cui all’articolo 4.

 

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità di tali proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 7 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 8.

 

3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

 

     Art. 7. Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte A, e non superano il massimale di sostegno EERP fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 8.

 

2. Possono presentare le proposte:

 

a) uno o più Stati membri congiuntamente;

 

b) con l’accordo di tutti gli Stati membri direttamente interessati dal progetto in questione:

 

i) una o più imprese pubbliche o private ovvero uno o più organismi pubblici o privati congiuntamente;

 

ii) una o più organizzazioni internazionali congiuntamente; oppure

 

iii) un’impresa comune.

 

3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

 

     Art. 8. Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

 

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’importazione;

 

b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento dell’azione.

 

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

 

a) grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;

 

b) la misura in cui il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

 

c) la misura in cui il sostegno EEPR stimolerà i finanziamenti pubblici e privati;

 

d) l’impatto socio-economico;

 

e) l’impatto ambientale;

 

f) il contributo alla continuità e all’interoperabilità della rete energetica, nonché all’ottimizzazione delle sue capacità;

 

g) il contributo al miglioramento della qualità del servizio e della sicurezza;

 

h) il contributo alla creazione di un mercato dell’energia ben integrato.

 

     Art. 9. Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi incaricati della realizzazione del progetto.

 

2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 10. Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 6, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

 

2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di decisioni della Commissione.

 

     Art. 11. Responsabilità finanziarie degli Stati membri

1. Gli Stati membri eseguono un controllo tecnico e finanziario dei progetti in stretta collaborazione con la Commissione e certificano l’importo e la conformità con il presente regolamento delle spese sostenute per progetti o parti di progetti. Gli Stati membri possono chiedere la partecipazione della Commissione nei controlli in loco.

 

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a norma del paragrafo 1 e, in particolare, forniscono una descrizione dei sistemi di controllo, gestione e monitoraggio predisposti per assicurare che i progetti siano condotti a buon fine.

 

SEZIONE 2

 

Progetti eolici in mare

 

     Art. 12. Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per i progetti eolici in mare è concesso a seguito di un invito a presentare proposte limitato alle azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B.

 

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 13 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 14.

 

3. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

 

     Art. 13. Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte B, non superano il massimale di sostegno EEPR fissato nello stesso allegato e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 14. A capo di tali progetti vi è un’impresa commerciale.

 

2. Le proposte possono essere presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.

 

3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

 

     Art. 14. Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

 

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;

 

b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto.

 

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

 

a) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, e il sostenimento di sostanziali spese in conto capitale entro la fine del 2010;

 

b) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

 

c) in che misura il progetto migliora o aumenta la scala degli impianti e delle infrastrutture già in costruzione o in fase di pianificazione;

 

d) in che misura il progetto include la costruzione di impianti e di infrastrutture in scala reale e in scala industriale e in che misura prevede in particolare:

 

i) la compensazione della variabilità dell’energia elettrica di origine eolica tramite sistemi integrati;

 

ii) l’esistenza di sistemi di stoccaggio su vasta scala;

 

iii) la gestione di parchi eolici come centrali elettriche virtuali (più di 1 GW);

 

iv) l’esistenza di turbine collocate a maggiore distanza dalla costa o in acque più profonde (da 20 a 50 m) rispetto alla norma attuale;

 

v) concezioni nuove delle sottostrutture; o

 

vi) processi di assemblaggio, di installazione, di gestione e di smantellamento e la prova di questi processi in progetti su scala reale;

 

e) gli elementi innovativi del progetto e in che misura esso dimostrerà la realizzazione di questi elementi;

 

f) l’impatto del progetto e il suo contributo al sistema comunitario di rete eolica in mare, tra cui le sue potenzialità di riproduzione;

 

g) l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria e in particolare con gli obiettivi e le strutture illustrati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

 

     Art. 15. Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce alle spese di realizzazione connesse al progetto.

 

2. Il sostegno EEPR non supera il 50 % dei costi ammissibili.

 

     Art. 16. Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del finanziamento da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

 

2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

 

SEZIONE 3

 

Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

 

     Art. 17. Concessione del sostegno EEPR

1. Il sostegno EEPR per progetti di cattura e stoccaggio del carbonio è concesso a favore di azioni che realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C.

 

2. La Commissione pubblica un invito a presentare proposte per individuare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e valuta la conformità delle proposte ai criteri di ammissibilità fissati all’articolo 18 e ai criteri di selezione e di aggiudicazione fissati all’articolo 19.

 

3. Qualora varie proposte di progetti situati nello stesso Stato membro soddisfino i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 18 e i criteri di selezione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, la Commissione accorda il sostegno EEPR sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, al massimo ad una proposta per Stato membro fra le predette proposte.

 

4. La Commissione informa i beneficiari di ogni sostegno EEPR da concedere.

 

     Art. 18. Ammissibilità

1. Le proposte sono ammissibili al sostegno EEPR solo se realizzano i progetti elencati nell’allegato, parte C, e soddisfano i criteri di selezione e di aggiudicazione di cui all’articolo 19 e le seguenti condizioni:

 

a) i progetti dimostrano la capacità di catturare almeno l’80 % della CO2 proveniente dagli impianti industriali e di trasportare e di stoccare geologicamente la CO2 in sicurezza sottoterra;

 

b) negli impianti di generazione di energia elettrica, la cattura di CO2 è dimostrata su un impianto con una produzione elettrica pari ad almeno 250 MW o equivalente;

 

c) i promotori del progetto rilasciano una dichiarazione vincolante con la quale si impegnano a mettere le conoscenze generiche acquisite tramite l’impianto di dimostrazione a disposizione del settore industriale nel suo complesso e della Commissione per contribuire al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche.

 

2. Le proposte sono presentate da un’impresa o da più imprese congiuntamente.

 

3. Non sono ammissibili le proposte presentate da persone fisiche.

 

     Art. 19. Criteri di selezione e di aggiudicazione

1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:

 

a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’impostazione;

 

b) il grado di maturità, definito come raggiungimento della fase d’investimento, comprendente l’esame e lo sviluppo delle opzioni di stoccaggio, e il sostenimento di sostanziali spese collegate all’investimento per il progetto entro la fine del 2010;

 

c) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;

 

d) l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.

 

2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:

 

a) in che misura il mancato accesso ai finanziamenti ritarda l’attuazione dell’azione;

 

b) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi cinque anni di funzionamento del progetto;

 

c) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei secondo modalità compatibili con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche;

 

d) la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015.

 

     Art. 20. Condizioni di finanziamento

1. Il sostegno EEPR contribuisce unicamente alle spese di realizzazione connesse ai progetti imputabili alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio del carbonio, tenendo conto di possibili benefici operativi.

 

2. Il sostegno EEPR non supera l’80 % del totale dei costi di investimento ammissibili.

 

     Art. 21. Strumenti

1. A seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 17, paragrafo 2, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, seleziona le proposte che beneficeranno del sostegno EEPR e determina l’importo del sostegno EEPR da concedere. La Commissione precisa le condizioni e le modalità di attuazione delle proposte.

 

2. Il sostegno EEPR è concesso sulla base di contratti di sovvenzione.

 

CAPO III

 

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 22. Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR

1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell’allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell’ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500000000 EUR.

 

2. L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea.

 

3. La Commissione fissa l’importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione di tale decisione.

 

     Art. 23. Disposizioni sulla programmazione e sull’attuazione

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati direttamente dalla Commissione sulla base delle disponibilità di bilancio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e sulla base dei criteri di ammissibilità, di selezione e di aggiudicazione fissati al capo II.

 

2. Il sostegno EEPR copre unicamente le spese di realizzazione connesse al progetto sostenute dai beneficiari e, per quanto riguarda i progetti previsti dall’articolo 9, anche da terzi responsabili della realizzazione del progetto. Le spese possono essere ammissibili a partire dalla data di cui all’articolo 29.

 

3. L’IVA non è una spesa ammissibile, eccetto l’IVA non rimborsabile.

 

4. I progetti e le azioni finanziati a norma del presente regolamento sono realizzati in conformità del diritto comunitario e tengono conto delle politiche comunitarie pertinenti, in particolare in materia di concorrenza, tra cui le norme applicabili sugli aiuti di Stato, tutela dell’ambiente, salute, sviluppo sostenibile e appalti pubblici.

 

     Art. 24. Responsabilità generali degli Stati membri

Nell’ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR, segnatamente attraverso efficaci procedure amministrative di autorizzazione, licenza e certificazione.

 

     Art. 25. Protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee

1. In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù del presente regolamento, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli effettivi e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, secondo quanto disposto dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

 

2. Relativamente alle attività comunitarie finanziate a norma del presente regolamento, per irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione di diritto comunitario o qualsiasi inadempimento contrattuale derivante da un’azione od omissione di un operatore economico che abbia o possa avere l’effetto di arrecare pregiudizio, attraverso una spesa indebita, al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti.

 

3. Tutte le misure di attuazione risultanti dal presente regolamento prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa e verifiche del bilancio da parte della Corte dei conti europea, se necessario effettuate anche in loco.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E FINALI

 

     Art. 26. Comitati

1. La Commissione è assistita dai seguenti comitati:

 

a) per i progetti relativi a infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica, il comitato istituito dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia [9];

 

b) per i progetti eolici in mare, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) [10];

 

c) per i progetti relativi alla cattura e allo stoccaggio del carbonio, il comitato istituito dall’articolo 8 della decisione 2006/971/CE.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

 

     Art. 27. Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR entro il 31 dicembre 2011 per stimarne il contributo all’utilizzo effettivo degli stanziamenti.

 

2. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro beneficiario di presentare una valutazione specifica dei progetti finanziati ai sensi del capo II, sezione 1, del presente regolamento oppure, ove opportuno, di fornirle le informazioni e l’assistenza necessarie per procedere alla valutazione dei progetti.

 

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sui risultati conseguiti dall’EEPR.

 

     Art. 28. Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione verifica l’attuazione del presente regolamento. Ogni anno, al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla realizzazione dell’EEPR.

 

Se la relazione individua rischi gravi per la realizzazione dei progetti prioritari, la Commissione raccomanda misure volte a ovviare a tali rischi e formula, se del caso, proposte aggiuntive per tali progetti coerenti con il piano di ripresa.

 

     Art. 29. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

 

[3] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

 

[4] GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

 

[5] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

 

[6] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

 

[7] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

 

[8] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[9] GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1.

 

[10] GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

 

 

ALLEGATO

 

PROGETTI AMMISSIBILI

 

A. Progetti di infrastrutture per il gas e per l’energia elettrica

 

1. Interconnettori per il gas

 

Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

 

Corridoio meridionale del gas

 

NABUCCO | Austria, Ungheria, Bulgaria, Germania, Romania | 200 |

 

ITGI — Poseidon | Italia, Grecia | 100 |

 

Interconnessione del Baltico

 

Skanled/gasdotto baltico | Polonia, Danimarca, Svezia | 150 |

 

Rete GNL

 

Terminale del gas naturale liquefatto sulla costa polacca nel porto di Świnoujście | Polonia | 80 |

 

Europa centrale e sudorientale

 

Interconnettore Slovacchia-Ungheria (Vel’ký Krtíš — Vecsés) | Slovacchia, Ungheria | 30 |

 

Sistema di trasmissione del gas in Slovenia tra il confine austriaco e Lubiana (tranne la sezione Rogatec-Kidričevo) | Slovenia | 40 |

 

Interconnessione Bulgaria-Grecia (Stara Zagora — Dimitrovgrad-Komotini) | Bulgaria, Grecia | 45 |

 

Interconnettore per il gas Romania-Ungheria | Romania, Ungheria | 30 |

 

Espansione della capacità di stoccaggio del gas nel nodo ceco | Repubblica ceca | 35 |

 

IInfrastruttura e impianti per permettere il flusso inverso del gas in caso di interruzione a breve termine dell’approvvigionamento | Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia | 80 |

 

Interconnessione Slovacchia-Polonia | Slovacchia, Polonia | 20 |

 

Interconnessione Ungheria-Croazia | Ungheria | 20 |

 

Interconnessione Bulgaria-Romania | Bulgaria, Romania | 10 |

 

Mediterraneo

 

Rafforzamento della rete francese del gas sull’asse Africa-Spagna-Francia | Francia | 200 |

 

GALSI (Gasdotto Algeria-Italia) | Italia | 120 |

 

Interconnessione di gas sull’asse occidentale Tratto Larrau | Spagna | 45 |

 

Area del Mare del Nord

 

Gasdotto Germania-Belgio-Regno Unito | Belgio | 35 |

 

Connessione Francia-Belgio | Francia, Belgio | 200 |

 

TOTALE | | 1440 |

 

2. Interconnettori per l’energia elettrica

 

Progetto | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

 

Interconnessione del Baltico

 

Estlink-2 | Estonia, Finlandia | 100 |

 

Interconnessione Svezia-Stati baltici e rafforzamento della rete negli Stati baltici | Svezia, Lettonia, Lituania | 175 |

 

Europa centrale e sudorientale

 

Halle/Saale-Schweinfurt | Germania | 100 |

 

Vienna-Győr | Austria, Ungheria | 20 |

 

Mediterraneo

 

Rafforzamento dell’interconnessione Portogallo-Spagna | Portogallo | 50 |

 

Interconnessione Francia-Spagna (Baixas-Sta Llogaia) | Francia, Spagna | 225 |

 

Nuovo cavo sottomarino AC 380 kV tra la Sicilia e l’Italia continentale (Sorgente-Rizziconi) | Italia | 110 |

 

Area del Mare del Nord

 

Dispositivo di interconnessione 500 MW Irlanda/Galles (Meath-Deeside) | Irlanda, Regno Unito | 110 |

 

Interconnessione per l’energia elettrica Malta-Italia | Malta/Italia | 20 |

 

TOTALE | | 910 |

 

3. Progetti su piccole isole

 

Iniziative su piccole isole isolate | Cipro | 10 |

 

Malta | 5 |

 

TOTALE | | 15 |

 

B. Progetti eolici in mare

 

Progetto | Capacità | Ubicazione dei progetti sostenuti | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) |

 

1.Integrazione nella rete dell’energia eolica in mare

 

1.1.Baltic — Kriegers Flak I, II, IIISulla base di progetti in fase di sviluppo. I finanziamenti mirano a coprire i costi aggiuntivi per assicurare una soluzione congiunta dell’interconnessione. | 1,5 GW | Danimarca, Svezia, Germania, Polonia | 150 |

 

1.2.Rete del Mare del NordSviluppo modulare della rete in mare, dimostrazione di una centrale elettrica in mare virtuale e integrazione nella rete esistente sul continente. | 1 GW | Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Irlanda, Danimarca, Belgio, Francia, Lussemburgo | 165 |

 

2.Turbine, strutture e componenti nuovi, ottimizzazione delle capacità di fabbricazione

 

2.1.Borkum West II — Bard 1 — Nordsee Ost Global Tech INuova generazione di turbine multimegawatt (5-7 MW) e di strutture innovative, ubicate lontano dalla costa (fino a 100 km) e in acque più profonde (fino a 40 m). | 1,6 GW | Germania | 200 |

 

2.2.Parco eolico in mare di Aberdeen (Stazione di prova europea)Sulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Prova di turbine multi-MW. Sviluppo di strutture e sottostrutture innovative, tra cui ottimizzazione delle capacità di fabbricazione di impianti di produzione di energia eolica in mare. È prevedibile un aumento di dimensioni di 100 MW. | 0,25 GW | Regno Unito | 40 |

 

2.3.Thornton BankSulla base di progetti attualmente in fase di sviluppo. Trarre insegnamenti dal progetto Downvind (cofinanziato tramite il PQ6). Estensione delle turbine degli impianti Downvind (dimensioni 5 MW) in acque profonde (fino a 30 m) a basso impatto visito (fino a 30 km). | 90 MW | Belgio | 10 |

 

TOTALE | | | 565 |

 

C. Progetti di cattura e stoccaggio del carbonio

 

Nome del progetto/Ubicazione | Contributo previsto della Comunità (milioni di euro) | Combustibile | Capacità | Tecnica di cattura | Concetto di stoccaggio |

 

Huerth | Germania | 180 | Carbone | 450 MW | IGCC | Falda acquifera salina |

 

Jaenschwalde | | | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Eemshaven | Paesi bassi | 180 | Carbone | 1200 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Rotterdam | Carbone | 1080 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Rotterdam | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Bełchatów | Polonia | 180 | Carbone | 858 MW | PC | Falda acquifera salina |

 

Compostilla (León) | Spagna | 180 | Carbone | 500 MW | Oxyfuel | Falda acquifera salina |

 

Kingsnorth | Regno Unito | 180 | Carbone | 800 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Longannet | Carbone | 3390 MW | PC | Falda acquifera salina |

 

Tilbury | Carbone | 1600 MW | PC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Hatfield (Yorkshire) | Carbone | 900 MW | IGCC | Giacimenti di petrolio/gas |

 

Porto Tolle | Italia | 100 | Carbone | 660 MW | PC | |

 

Progetto di cattura del carbonio industriale

 

Florange | Francia | 50 | Trasporto di CO2 dall’impianto industriale (impianto siderurgico) al deposito sotterraneo (falda acquifera salina) |

 

TOTALE | 1050 |

 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

 

La Commissione sottolinea che l'efficienza energetica e le fonti energetiche rinnovabili sono priorità fondamentali della politica energetica dell'Unione europea, per ragioni sia ambientali che di sicurezza dell'approvvigionamento. Al riguardo, il regolamento contribuirà alla realizzazione di tali priorità dando un sostegno fondamentale ai progetti eolici in mare.

 

In tale contesto, la Commissione ricorda le varie altre nuove iniziative a sostegno dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, proposte dalla Commissione segnatamente nel suo piano europeo di ripresa, che sono state approvate dal Consiglio europeo del dicembre 2008. Esse comprendono le iniziative indicate in appresso.

 

Una modifica del regolamento relativo al FESR volta a consentire investimenti fino a 8 miliardi di EUR per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri.

 

Un partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", che promuova le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o rinnovati. La dotazione prevista per questa azione è di 1 miliardo di EUR: 500 milioni di EUR dal bilancio del settimo programma quadro della Comunità europea nel periodo 2010-2013 e 500 milioni di EUR dal settore.

 

L'iniziativa CE - BEI per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, che mira a consentire investimenti in progetti per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile in ambiente urbano. La Commissione finanzia un meccanismo di assistenza tecnica nel quadro del programma Energia intelligente - Europa (dotazione annua di 15 milioni di EUR per il 2009). Tale meccanismo, gestito dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), faciliterà l'accesso ai prestiti BEI con effetti di incentivo sostanziali.

 

La creazione da parte di investitori istituzionali dell'Unione europea, guidati dalla BEI, del fondo azionario orientato al mercato denominato Marguerite: fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture. Tale fondo dovrebbe investire nei settori dell'energia e dei cambiamenti climatici (RTE-E, produzione sostenibile di energia, energia rinnovabile, nuove tecnologie, investimenti nell'efficienza energetica, sicurezza dell'approvvigionamento e infrastrutture ambientali). La Commissione sostiene questa iniziativa.

 

Inoltre la Commissione presenterà, entro novembre 2009, la revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica chiesta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2009) e dal Parlamento (risoluzione del Parlamento P6_TA(2009)0064).

 

Gli esperti concordano sul fatto che l'efficienza energetica è l'opzione più economica disponibile per la riduzione delle emissioni di gas serra. La Commissione presenterà, entro novembre 2009, un'analisi dettagliata degli ostacoli all'incremento degli investimenti nell'efficienza energetica. In particolare la Commissione esaminerà se siano necessari maggiori incentivi finanziari in forma di prestiti agevolati e/o sovvenzioni, in che modo il bilancio europeo potrebbe essere usato a tal fine e, se del caso, includerà, tra l'altro, fondi aggiuntivi per il finanziamento dell'efficienza energetica nel nuovo strumento per l'infrastruttura e la sicurezza energetica dell'Unione europea, che sarà presentato nel 2010.

 

Nel quadro della revisione del piano d'azione per l'efficienza energetica, la Commissione presterà particolare attenzione alla dimensione di vicinato dell'efficienza energetica. Esaminerà come accordare incentivi finanziari e normativi ai paesi vicini affinché accrescano i loro investimenti nell'efficienza energetica.

 

Quando presenterà nel 2010 la relazione sull'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 28, qualora dovesse riscontrare l'impossibilità di impegnare entro il 2010 parte dei fondi previsti per i progetti elencati nell'allegato del regolamento, la Commissione proporrà, se del caso e in modo geograficamente equilibrato, una modifica del regolamento per consentire il finanziamento di progetti nel settore dell'efficienza energetica e delle fonti energetiche rinnovabili, in aggiunta alle suddette iniziative, inclusi criteri di ammissibilità simili a quelli applicabili ai progetti figuranti nell'allegato del presente regolamento.

 

Dichiarazione del Portogallo

 

Il Portogallo vota a favore, fermo restando tuttavia che, nella revisione del programma ai sensi dell'articolo 28, dovrà essere contemplata l'inclusione di progetti rinnovabili e di efficienza energetica, segnatamente nel settore della microgenerazione e delle reti e contatori intelligenti, che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi figuranti all'articolo 4, lettere a) e b) del regolamento.