§ 39.1.1b - Legge 22 gennaio 1966, n. 1.
Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:22/01/1966
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre [...]
Art. 2.      Il n. 3 del primo comma dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 3.      Il secondo comma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso
Art. 4.      L'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 5.      Al terzo comma dell'art. 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "annuale" è sostituita dalla parola "semestrale"
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 7.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 9.      L'art. 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso
Art. 10.      L'art. 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso
Art. 11.      L'art. 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente
Art. 12.      L'art. 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 13.      L'art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 15.      Il secondo comma dell'art. 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 16.      L'art. 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 17.      Il primo comma dell'art. 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 18.      Al terzo comma dell'art. 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro i dieci giorni", sono sostituite dalle parole: "entro i cinque giorni"
Art. 19.      L'art. 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 20.      Al primo comma dell'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "dell'anno" sono sostituite con le parole: "del semestre"
Art. 21.      Dopo l'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente
Art. 22.      L'art. 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 23.      L'art. 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 24.      Il primo comma dell'art. 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente
Art. 25.      Dopo l'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente
Art. 26.      Al quinto comma dell'art. 38 ed al primo comma dell'art. 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "semestrale"
Art. 27.      L'art. 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso
Art. 28.      L'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le [...]
Art. 29.      Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purchè [...]
Art. 30.      Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51, 53, 54, 55 e 56 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si intendono abrogate
Art. 31.      Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge
Art. 32.      All'art. 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettore" è soppressa
Art. 33.      Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 [...]


§ 39.1.1b - Legge 22 gennaio 1966, n. 1.

Modificazioni alle norme della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

(G.U. 25 gennaio 1966, n. 20).

 

 

     Art. 1.

     L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge citata.

     Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

 

          Art. 2.

     Il n. 3 del primo comma dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi".

     I numeri 9 e 10 del primo comma sono soppressi.

 

          Art. 3.

     Il secondo comma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

 

          Art. 4.

     L'art. 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

     a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

     b) il luogo e la data di nascita;

     c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;

     d) il titolo di studio;

     e) la professione o il mestiere;

     f) l'abitazione.

     Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

     Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 25, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

     Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

     Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

     Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finchè non si procederà ad una nuova unificazione".

 

          Art. 5.

     Al terzo comma dell'art. 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "annuale" è sostituita dalla parola "semestrale".

     Dopo il terzo comma è inserito il seguente:

     "Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione".

     Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:

     "La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 6 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

     a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

     b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali".

 

          Art. 7.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti".

     Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del codice di procedura penale".

 

          Art. 8.

     L'art. 8 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo".

 

          Art. 9.

     L'art. 9 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

 

          Art. 10.

     L'art. 10 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

     Gli elettori iscritti nelle liste di un Comune ai sensi del predetto art. 10 sono cancellati da tali liste ed iscritti in quelle del Comune di residenza anagrafica.

     Alla cancellazione degli elettori di cui al precedente comma ed alla loro iscrizione nelle liste del Comune di residenza anagrafica si provvede, all'entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al primo comma, n. 4, dell'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

 

          Art. 11.

     L'art. 11 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

     "I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

     I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare l'iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

     La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.

     I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

     Per coloro che domandano l'iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

     Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale".

 

          Art. 12.

     L'art. 12 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

     La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

     Per l'elezione dei componenti effettivi ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

     Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

     L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

     Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

     La Commissione è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

     Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

     I membri che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

     Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

     Finchè la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

     Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario".

 

          Art. 13.

     L'art. 13 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:.

     "Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

     Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

     Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 3.

     Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacità di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

     Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 15 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale, adottate ai sensi dell'art. 13, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 17".

 

          Art. 15.

     Il secondo comma dell'art. 16 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 13 per essere incorsi in una delle incapacità previste dal precedente art. 2 nonchè dalla legge 23 marzo 1956, n. 137, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste".

 

          Art. 16.

     L'art. 18 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte d'appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.

     La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

     I componenti designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

     I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, semprechè siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

     Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

     Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

     A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

     Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

     I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

     Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

     I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

     I membri che, senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

     La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della corte di appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

     Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

     Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

     Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato".

 

          Art. 17.

     Il primo comma dell'art. 22 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Decorso il termine di cui all'art. 15, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

     1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 13 corredati di tutti i documenti relativi;

     2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

     3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale".

 

          Art. 18.

     Al terzo comma dell'art. 23 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro i dieci giorni", sono sostituite dalle parole: "entro i cinque giorni".

 

          Art. 19.

     L'art. 24 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto all'approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della commissione.

     Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

     Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

     Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 16, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

     Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

     Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali".

 

          Art. 20.

     Al primo comma dell'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "dell'anno" sono sostituite con le parole: "del semestre".

     Al primo comma, n. 4, le parole: "se non hanno espressamente dichiarato, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 10, di volervi rimanere iscritti" sono soppresse.

     Al quarto comma, ove è detto: "ogni tre mesi", la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "sei".

 

          Art. 21.

     Dopo l'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

     "Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

     Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

     Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

     Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale".

 

          Art. 22.

     L'art. 27 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 13, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione".

 

          Art. 23.

     L'art. 28 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

     I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessaria l'istituzione di apposite sezioni".

 

          Art. 24.

     Il primo comma dell'art. 31 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è abrogato e sostituito dal seguente:

     "Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'art. 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta".

     Al quarto comma le parole: "non oltre il 25 gennaio" sono sostituite con le parole: "non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre".

     Al primo comma dell'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole: "entro il 31 marzo" sono sostituite con le parole: "entro il 10 giugno e il 10 dicembre".

 

          Art. 25.

     Dopo l'art. 32 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è inserito il seguente:

     "Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

     La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la procedura di cui all'art. 25 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali".

 

          Art. 26.

     Al quinto comma dell'art. 38 ed al primo comma dell'art. 41 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "semestrale".

 

          Art. 27.

     L'art. 52 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è soppresso.

 

          Art. 28.

     L'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che hanno compiuto o compiranno il 21° anno di età dal 1° maggio 1965 al 30 giugno 1966 sarà effettuata, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, a mezzo di una revisione straordinaria da effettuarsi in conformità alle norme previste per la revisione semestrale.

 

          Art. 29.

     Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finchè non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.

 

          Art. 30.

     Le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51, 53, 54, 55 e 56 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, si intendono abrogate.

 

          Art. 31.

     Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

 

          Art. 32.

     All'art. 5, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettore" è soppressa.

     All'art. 25, primo comma, numero 1, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "dell'elettore" sono soppresse; al numero 3 la parola "elettore" è abrogata e sostituita dalla parola "cittadino"; al numero 4, secondo e terzo periodo, le parole "gli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "gli iscritti".

     All'art. 26, secondo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettori" è abrogata e sostituita dalla parola "iscritti".

     All'art. 32, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "degli iscritti"; all'ultimo comma la parola "elettori" è abrogata e sostituita dalla parola "cittadini".

     All'art. 33, terzo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "all'elettore o agli elettori" sono abrogate e sostituite dalle parole "al cittadino o ai cittadini".

     All'art. 38, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, la parola "elettori" è abrogata e sostituita dalla parola "iscritti".

     All'art. 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" sono abrogate e sostituite dalla parola "elettorali".

     All'art. 45 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, tutte le parole "elettore" vengono abrogate e sostituite dalle parole "cittadino".

     All'art. 46, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "di elettori" vengono abrogate e sostituite con le parole "di cittadini iscritti nelle liste elettorali"; al secondo comma le parole "degli elettori" vengono abrogate e sostituite dalle parole "di cittadini iscritti nelle liste elettorali".

     All'art. 47, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" e "più elettori" vengono abrogate e sostituite, rispettivamente, dalle parole "elettorali" e "più cittadini".

     All'art. 49 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, le parole "degli elettori" vengono abrogate e sostituite dalla parola “elettorali".

 

          Art. 33.

     Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, della legge 23 marzo 1956, n. 137, e della presente legge.