§ 39.1.10 - L. 23 marzo 1956, n. 137.
Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:23/03/1956
Numero:137


Sommario
Art. 1.      Il numero 7) dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


§ 39.1.10 - L. 23 marzo 1956, n. 137. [1]

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

(G.U. 28 marzo 1956, n. 74).

 

Art. 1.

     Il numero 7) dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del Tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del Tribunale autorizzi, ai sensi del successivo art. 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

     La Cancelleria del tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonché di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'art. 25 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione annuale.

     I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato un'annotazione indicante gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.