§ 38.10.263 - D.L. 26 aprile 2004, n. 107.
Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici [2].


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:26/04/2004
Numero:107


Sommario
Art. 1.  [3]
Art. 1 bis.  [4]
Art. 1 ter.  [5]
Art. 2 .


§ 38.10.263 - D.L. 26 aprile 2004, n. 107. [1]

Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici [2].

(G.U. 27 aprile 2004, n. 98)

 

Art. 1. [3]

     1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Validità attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data".

 

     Art. 1 bis. [4]

     1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

 

     Art. 1 ter. [5]

     1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107. (TESTO ORIGINALE)

Proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.

 

Art. 1.

1. Il termine previsto all'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è prorogato al 15 luglio 2004.

 

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 24 giugno 2004, n. 162.

[2] Titolo così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[4] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[5] Articolo inserito dalla L. di conversione.