| Settore: | Normativa nazionale | 
| Data: | 08/03/1988 | 
| Numero: | 100 | 
| Sommario | 
| Art. unico. Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, richiamato nelle premesse è sostituito dal seguente | 
§ 98.1.11522 - D.M. 8 marzo 1988, n. 100.
Modificazione al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
(G.U. 31 marzo 1988, n. 76)
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
     Visto l'art. 11, secondo comma, del 
     Visto il 
     Ritenuta la necessità di modificare l'art. 9 del predetto decreto al fine di eliminare ogni difformità con le norme contenute nel 
Decreta:
     Il testo dell'art. 9 del 
"Sono esentate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, lettere b) e c):
le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iscritte all'albo in via definitiva ovvero in via provvisoria anteriormente al 1° giugno 1987 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
     le imprese che richiedano di continuare ad essere iscritte ai sensi e nei casi previsti dall'art. 15 della 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.