§ 98.1.10695 - D.M. 20 maggio 1989, n. 179.
Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/05/1989
Numero:179


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene riconosciuta dai comuni la condizione di indigenza, che fa riferimento a tutti i componenti del [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma primo, punti a) e b), del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, si tiene conto del reddito complessivo al lordo degli oneri [...]
Art. 3.      Sono approvati gli allegati fac-simili dei moduli "A" e "B" che formano parte integrante del presente decreto, da utilizzare rispettivamente come richiesta al comune [...]
Art. 4.      Il modulo "A", sottoscritto dal richiedente, contiene l'indicazione delle generalità, del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unità sanitaria locale di [...]
Art. 5.      Il modulo "B" ha validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per le richieste presentate in corso d'anno, la validità decorre dalla data di [...]
Art. 6.      I comuni dispongono in ogni tempo controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati


§ 98.1.10695 - D.M. 20 maggio 1989, n. 179.

Regolamento per la disciplina delle modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

(G.U. 22 maggio 1989, n. 117)

 

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     e

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

     Visto l'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni in materia di concessione della pensione sociale;

     Visto l'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha trasferito ai comuni la competenza al rilascio della attestazione comprovante l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

     Visto il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, recante, tra l'altro, norme in materia di assegno per il nucleo familiare;

     Visto il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, recante misure urgenti in materia sanitaria;

     Considerata la necessità di definire le modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi occorrenti per l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'ammontare del reddito complessivo entro il quale viene riconosciuta dai comuni la condizione di indigenza, che fa riferimento a tutti i componenti del nucleo di convivenza di tipo familiare, il limite complessivo di reddito è stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare di detta pensione. Per il nucleo di convivenza costituito da due o più componenti, per ciascuno di essi, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale.

     Ai fini di cui al primo comma, si ha riguardo alla convivenza che duri da almeno un anno.

     Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento ai redditi conseguiti nell'anno precedente, salvo comprovate variazioni intervenute successivamente.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma primo, punti a) e b), del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, si tiene conto del reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili riferito all'anno precedente.

     Per il computo dei redditi si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733.

     I comuni comunicano alle unità sanitarie locali di rispettiva appartenenza ogni tre mesi il numero degli iscritti e dei cancellati ed il saldo totale degli esenti. A loro volta le unità sanitarie locali trasmettono i relativi dati trimestralmente al Servizio centrale per la programmazione sanitaria del Ministero della sanità.

 

          Art. 3.

     Sono approvati gli allegati fac-simili dei moduli "A" e "B" che formano parte integrante del presente decreto, da utilizzare rispettivamente come richiesta al comune competente per territorio dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e come tessera individuale attestante il diritto stesso.

 

          Art. 4.

     Il modulo "A", sottoscritto dal richiedente, contiene l'indicazione delle generalità, del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unità sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare a carico per le categorie di cui ai punti b) e c) del comma primo dell'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e del nucleo di convivenza di tipo familiare per la categoria a), nonchè la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, concernente i redditi percepiti nell'anno precedente e le eventuali proprietà immobiliari.

     Il modulo "B", firmato dal responsabile dell'ufficio addetto al rilascio della esenzione è redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa entro cinque giorni all'unità sanitaria locale di appartenenza ed altra è consegnata all'interessato. Il modulo "B" va numerato progressivamente e reca l'indicazione del codice attribuito al comune attestante dal Ministero dell'interno per i trasferimenti erariali. Parimenti va comunicata all'unità sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione.

 

          Art. 5.

     Il modulo "B" ha validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per le richieste presentate in corso d'anno, la validità decorre dalla data di rilascio e cessa il 30 giugno dell'anno successivo, ivi comprese le attestazioni di esenzione rilasciate tra il 30 maggio ed il 30 giugno 1989.

 

          Art. 6.

     I comuni dispongono in ogni tempo controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.

     A tal fine i comuni possono avvalersi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza.

     Le richieste dei comuni intese all'effettuazione dei controlli a mezzo delle forze di polizia indicate nel precedente comma devono pervenire ai comandi stazione carabinieri, ai commissariati di pubblica sicurezza e ai comandi di brigata del Corpo della Guardia di finanza esistenti nei comuni. Qualora nei comuni siano presenti più organi di polizia il prefetto impartirà direttive ai sindaci volte a ripartire le operazioni di controllo fra gli organi medesimi.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Modelli

     (Modelli omessi)