§ 3.6.37 – R.R. 5 luglio 2006, n. 9.
Disciplina per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:05/07/2006
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti).
Art. 3.  (Istruttoria).
Art. 4.  (Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente).
Art. 5.  (Modifiche degli impianti).
Art. 6.  (Trasferimento di sede degli impianti).
Art. 7.  (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).
Art. 8.  (Rinnovo della concessione degli impianti).
Art. 9.  (Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio).
Art. 10.  (Commissione di collaudo).
Art. 11.  (Orari).
Art. 12.  (Servizi accessori).
Art. 13.  (Tecnici abilitati).
Art. 14.  (Monitoraggio della rete autostradale).
Art. 15.  (Disponibilità dell’area).
Art. 16.  (Decadenza dalla concessione).
Art. 17.  (Norma transitoria).


§ 3.6.37 – R.R. 5 luglio 2006, n. 9. [1]

Disciplina per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade.

(B.U. 12 luglio 2006, n. 33).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, disciplina l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione nelle autostrade di cui alle lettere a) e b), ricomprese nel territorio regionale umbro:

     a) Autostrada A1 del Sole, nel tratto ricompreso nel territorio regionale;

     b) Autostrada RA06 Bettolle-Perugia, dal confine con la Regione Toscana alla località Ponte San Giovanni nel comune di Perugia.

     2. L’attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade costituisce pubblico servizio, ai sensi della normativa vigente.

     3. Per impianto di distribuzione di carburanti si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché i relativi servizi e le attività ad esso accessorie.

     4. Tra gli impianti posti lungo le autostrade di cui al comma 1 e quelli posti lungo la rete ordinaria, e viceversa, non è prevista alcuna distanza minima.

 

     Art. 2. (Installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti).

     1. Il rilascio della concessione per l’installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sulle autostrade di cui all’articolo 1, comma 1 è subordinato:

     a) al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l’esercizio dell’attività da parte del soggetto richiedente la concessione;

     b) alla conformità dell’impianto alle disposizioni dello strumento urbanistico del comune nel cui territorio ricade;

     c) al rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio e a ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica;

     d) alla conformità alle disposizioni per la tutela di aree naturali e agricole di pregio, beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali e di tutela dall’inquinamento;

     e) all’assenso alla realizzazione dell’impianto espresso dall’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall’ANAS, al termine delle procedure di loro competenza.

     2. L’istanza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto sulle autostrade di cui all’articolo 1, comma 1 è trasmessa dall’interessato, esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Servizio regionale competente in materia di commercio, corredata dagli allegati di cui al comma 3. L’istanza con gli allegati è trasmessa per conoscenza, al comune nel cui territorio si intende realizzare l’impianto.

     3. Alla domanda per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti sono allegati i seguenti documenti:

     a) progetto esecutivo dell’impianto, approvato dal comune competente per territorio con il concorso degli enti preposti alla tutela degli interessi indicati al comma 1, lettere c) e d) e dal soggetto di cui al comma 1, lettera e);

     b) dichiarazione preventiva di assenso alla realizzazione dell’impianto da parte dell’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell’ANAS.

     4. Il richiedente la concessione allega alla domanda dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti.

     5. Le domande non corredate dalla documentazione di cui ai commi 3 e 4 sono dichiarate irricevibili.

     6. L’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti sull’autostrada RA06 Bettolle-Perugia è subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:

     a) presenza di una distanza minima di dieci chilometri da altro impianto, già esistente o per il quale è stata già rilasciata concessione, calcolata tra i punti di accesso più prossimi e sulla medesima direttrice di marcia;

     b) non inclusione dell’area prescelta nella tratta, compresa tra il comune di Magione ed il confine regionale, nella quale non è ammessa istallazione di impianti di distribuzione di carburante, in conformità a quanto disposto, in coerenza con il Piano stralcio per il Lago Trasimeno, dalla deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2003, n. 918 richiamata dall’articolo 4, comma 4 del regolamento regionale 27 ottobre 2003, n. 12;

     c) non inclusione dell’area prescelta nelle tratte tecnicamente inidonee individuate secondo i criteri di cui all’allegato A.

 

     Art. 3. (Istruttoria).

     1. Il Servizio regionale competente in materia di commercio provvede all’istruttoria delle istanze per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di cui all’articolo 1, comma 1.

     2. Il Servizio regionale competente in materia di commercio conclude l’istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia la concessione per l’installazione e l’esercizio del nuovo impianto e ne invia copia all’Agenzia delle dogane ed al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di rispettiva competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l’impianto.

     3. La concessione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ha una validità di diciotto anni e può essere rinnovata previa verifica della permanenza dei requisiti e dei presupposti per il suo rilascio.

 

     Art. 4. (Aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione ad impianto esistente).

     1. L’aggiunta ad un impianto di distribuzione di carburanti lungo le autostrade di prodotti per autotrazione non precedentemente trattati, è soggetta ad autorizzazione rilasciata senza vincolo di distanza minima nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o prevista dall’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall’ANAS.

     2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è trasmessa, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2, al Servizio regionale competente in materia di commercio. Alla domanda è allegata la perizia giurata redatta da un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto attestante il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 nonché il nulla-osta dell’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell’ANAS e la dichiarazione di compatibilità urbanistica rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l’impianto.

     3. Il Servizio regionale competente in materia di commercio conclude l’istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e in caso di esito positivo della stessa, rilascia l’autorizzazione mediante annotazione sulla concessione di installazione dell’impianto o con apposito provvedimento integrativo della medesima, ferma restando la decorrenza del termine di validità della concessione dalla installazione dell’impianto o dall’ultimo rinnovo. Il Servizio regionale competente in materia di commercio trasmette copia dell’autorizzazione all’aggiunta di nuovi prodotti per autotrazione all’Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l’impianto.

 

     Art. 5. (Modifiche degli impianti).

     1. Ai fini del presente regolamento costituisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q) della l.r. 13/ 2003, modifica agli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade di cui all’articolo 1, comma 1:

     a) la variazione del numero di colonnine;

     b) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

     c) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

     d) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     e) la installazione di dispositivi self-service postpagamento;

     f) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

     g) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

     h) la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa;

     i) la ristrutturazione dell’impianto consistente nella contestuale modifica o mutamento di collocazione di tutte o della maggioranza delle sue componenti.

     2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) sono soggette a preventiva comunicazione alla Regione, all’Agenzia delle dogane, al Comando provinciale vigili del fuoco, alla Società titolare della concessione autostradale o all’ANAS ed al comune nel cui territorio ricade l’impianto. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione di assenso dell’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell’ANAS.

     3. Le modifiche di cui al comma 1, lettere h) e i) sono soggette a autorizzazione da parte del Servizio regionale competente in materia commercio con la procedura di cui all’articolo 4.

     4. Le modifiche di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle prescrizioni fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio ed ogni altra prescrizione di legge di natura tecnica o previste dall’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall’ANAS ed asseverate dall’attestazione di un tecnico competente per la sottoscrizione del progetto e sono inserite nel provvedimento di concessione al momento del rinnovo.

 

     Art. 6. (Trasferimento di sede degli impianti).

     1. Il trasferimento di sede degli impianti lungo le autostrade di cui all’articolo 1, comma 1 costituisce installazione di nuovo impianto ad ogni effetto.

 

     Art. 7. (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti).

     1. Nel caso di trasferimento della titolarità dell’impianto di distribuzione di carburante il concessionario subentrante, prima di iniziare l’attività, deve richiedere al Servizio regionale competente in materia di commercio la volturazione della concessione a suo nome.

     2. La domanda di volturazione, trasmessa con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2 è sottoscritta dal titolare della concessione uscente e dal concessionario subentrante e contiene:

     a) le generalità del concessionario uscente e del concessionario subentrante;

     b) l’individuazione esatta dell’impianto;

     c) la dichiarazione di assenso da parte dell’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell’ANAS;

     d) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti;

     e) il parere positivo dell’Agenzia delle dogane.

     3. Il Servizio regionale competente in materia di commercio conclude l’istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede alla voltura della concessione al nuovo titolare, ferma restando l’originaria scadenza diciottennale della concessione.

     4. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione per l’installazione di un impianto di distribuzione e sono soggette a comunicazione al Servizio regionale competente in materia di commercio entro trenta giorni:

     a) la modifica della ragione sociale o della denominazione sociale;

     b) la fusione o incorporazione da parte della società controllante.

 

     Art. 8. (Rinnovo della concessione degli impianti).

     1. La domanda di rinnovo della concessione per l’installazione di un impianto di distribuzione di carburanti è presentata al Servizio regionale competente in materia di commercio, non prima di dodici mesi dalla scadenza, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2.

     2. Le domande di rinnovo presentate prima del termine di cui al comma 1 sono dichiarate irricevibili.

     3. Nel caso di domande di rinnovo presentate oltre il termine di scadenza della concessione il Servizio regionale competente in materia di commercio dispone la sospensione dell’attività dell’impianto fino ad avvenuta regolarizzazione.

     4. Alla domanda di rinnovo è allegata la seguente documentazione:

     a) dichiarazione di assenso, da parte dell’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dell’ANAS;

     b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti soggettivi nonché alla capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del pubblico servizio di distribuzione di carburanti;

     c) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell’impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni culturali, storici, artistici, paesaggistici e ambientali;

     d) richiesta di collaudo dell’impianto.

     5. Il rinnovo della concessione è subordinato all’esito positivo del collaudo di cui all’articolo 9.

     6. Il Servizio regionale competente in materia di commercio conclude l’istruttoria entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e, in caso di esito positivo della stessa, provvede al rinnovo della concessione dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e al Comando dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza, nonché, per conoscenza, al comune nel cui territorio ricade l’impianto.

 

     Art. 9. (Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio).

     1. La messa in funzione degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade di cui al presente regolamento è soggetta a previo collaudo nelle seguenti ipotesi:

     a) installazione di nuovo impianto di cui all’articolo 2;

     b) trasferimento di sede ad essa assimilata;

     c) aggiunta di nuovo prodotto di erogazione ai sensi dell’articolo 4;

     d) modifica degli impianti ai sensi dell’articolo 5;

     e) rinnovo della concessione ai sensi dell’articolo 8.

     2. Il collaudo è effettuato, su richiesta dell’interessato e in presenza del medesimo o di suo delegato, dall’apposita commissione di collaudo di cui all’articolo 10, entro sessanta giorni dalla richiesta. L’interessato provvede al versamento anticipato delle spese, salvo conguaglio.

     3. Il Servizio regionale competente in materia di commercio trasmette, in caso di esito positivo, copia del verbale di collaudo, al comune sul cui territorio ricade l’impianto ed al titolare stesso della concessione.

     4. Il Servizio regionale competente in materia di commercio, in caso di esito negativo del collaudo, assegna un termine per la rimozione degli elementi ostativi segnalati dalla commissione di collaudo e, contestualmente, fissa la data del nuovo collaudo in attesa del quale gli impianti e le attrezzature irregolari non possono essere attivati, fatto salvo quanto previsto al comma 5.

     5. Il Servizio regionale competente in materia di commercio, in attesa del collaudo e su richiesta del concessionario, può concedere, per le ipotesi di cui al comma 1, lettere c), d), e), l’esercizio provvisorio dell’impianto o delle sue parti relative a nuovi prodotti per erogazione, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili per altri centottanta, previa presentazione della seguente documentazione:

     a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

     b) richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare della concessione con l’impegno all’osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dal Comando dei vigili del fuoco, secondo le prescrizioni vigenti in materia.

     6. Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all’erogazione di gas propano liquido (g.p.l.) o di metano per autotrazione.

 

     Art. 10. (Commissione di collaudo).

     1. Il Servizio regionale competente in materia di commercio nomina e convoca la Commissione di collaudo composta da:

     a) un componente del Servizio regionale competente in materia di commercio che la presiede;

     b) un componente designato dall’Agenzia delle dogane competente per territorio;

     c) un componente designato dal Comando dei vigili del fuoco competente per territorio;

     d) un componente designato dall’A.S.L. competente per territorio;

     e) un componente designato dall’Ente titolare della concessione autostradale o, in mancanza di concessione, dall’ANAS;

     f) un componente designato dall’Agenzia regionale protezione ambiente;

     g) un componente designato dal comune nel cui territorio ricade l’impianto.

 

     Art. 11. (Orari).

     1. Gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade di cui al presente regolamento svolgono servizio continuativo ed ininterrotto ai sensi della normativa vigente.

     2. Alle attività ed ai servizi accessori presenti presso gli impianti autostradali non si applicano vincoli di orario o turni ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 12. (Servizi accessori).

     1. Il comune competente per territorio provvede al rilascio di autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed alla vendita della stampa quotidiana e periodica e, ove necessarie, alle attività artigianali di servizio alla persona o all’autoveicolo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle normative vigenti e del rispetto delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, fiscali, di sicurezza ed igienico sanitarie. Le attività sono intrasferibili dall’impianto.

     2. Le attività di commercio al dettaglio possono essere inserite negli impianti di distribuzione di carburanti fino al limite complessivo di duecentocinquanta metri di superficie di vendita per ciascun impianto.

     3. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è corredata dall’atto di assenso dell’Ente titolare della concessione autostradale o in mancanza, dell’ANAS.

 

     Art. 13. (Tecnici abilitati).

     1. Ai fini del presente regolamento per tecnici competenti alla sottoscrizione del progetto si intendono tecnici iscritti agli ordini o albi professionali previsti in Italia o nello Stato membro dell’Unione europea di appartenenza.

 

     Art. 14. (Monitoraggio della rete autostradale).

     1. I titolari di concessione degli impianti di distribuzione di carburante situati lungo le autostrade, entro il mese di marzo di ciascun anno, trasmettono al Servizio regionale competente in materia di commercio i dati relativi ai quantitativi dei prodotti erogati nell’anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato utile al monitoraggio della rete autostradale che è loro richiesto.

     2. I titolari degli impianti di distribuzione di carburanti situati lungo le autostrade comunicano, al Servizio regionale competente in materia di commercio, eventuali cambi di gestione o di compagnia di erogazione (bandiera) nel termine di trenta giorni dal loro perfezionamento.

 

     Art. 15. (Disponibilità dell’area).

     1. Il titolare della concessione dell’impianto, qualora l’assenso dell’Ente titolare della concessione autostradale o in mancanza di concessione, dell’ANAS, è dato per un periodo inferiore a diciotto anni, presenta al Servizio regionale competente in materia di commercio, una nuova dichiarazione di assenso, sei mesi prima della scadenza.

     2. Qualora l’area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, questi deve presentare l’istanza di volturazione ai sensi dell’articolo 7. In caso contrario la concessione regionale decade e il subentrante deve presentare istanza di nuova concessione ai sensi dell’articolo 2.

 

     Art. 16. (Decadenza dalla concessione).

     1. Il Servizio regionale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dalla concessione in caso di perdita dei requisiti e dei presupposti per il rilascio della stessa.

 

     Art. 17. (Norma transitoria).

     1. Le istanze di concessione regionale per l’installazione di nuovi impianti lungo le autostrade possono essere presentate decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

 

ALLEGATO A

 

Criteri per l’individuazione delle tratte inidonee.

 

     Sono inidonee all’installazione di impianti di distribuzione di carburanti lungo l’autostrada RA06 - Bettolle - Perugia, per carenza delle necessarie caratteristiche tecniche e di sicurezza,

 

     1. le tratte in viadotto;

 

     2. le tratte in galleria;

 

     3. le tratte in curva, come definite dal Codice della strada e dal suo regolamento, ove non siano soddisfatte le condizioni di visibilità ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» e sue eventuali modifiche ed integrazioni;

 

     4. le tratte in corrispondenza degli svincoli, comprese le corsie di accelerazione e decelerazione;

 

     5. le tratte in relazione alle quali non venga rispettata anche solo una delle seguenti distanze minime:

     a) dal punto iniziale della corsia di ingresso alle aree di servizio e dal punto finale della corsia di uscita dall’area stessa agli estremi delle corsie di accelerazione e decelerazione degli svincoli: 300 metri;

     b) dal punto iniziale della corsia di ingresso alle aree di servizio e dal punto finale della corsia di uscita dall’area stessa agli imbocchi ed alle uscite delle gallerie: 600 metri;

 

     6. le tratte che, pur in assenza degli elementi ostativi di cui ai punti precedenti, sono comunque considerate inidonee dall’Ente gestore della strada per motivi di sicurezza stradale.

 

     Regolamento regionale:

     — adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore Giovannetti, ai sensi dell’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 31 maggio 2006, deliberazione n. 878;

     — trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19 giugno 2006, per il successivo iter;

     — assegnato alla IIa Commissione consiliare permanente «Attività economiche - assetto e utilizzazione del territorio - ambiente e infrastrutture - formazione professionale», per l’acquisizione del parere obbligatorio previsto dall’art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 20 giugno 2006;

     — esaminato dalla IIa Commissione consiliare permanente, nella seduta del 3 luglio 2006, che ha espresso sullo stesso parere favorevole.


[1] Abrogato dall'art. 48 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10, fatto salvo quanto ivi previsto e dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.