§ 3.6.32 - R.R. 27 ottobre 2003, n. 12.
Disposizioni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 - Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:27/10/2003
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Distanze minime)
Art. 3.  (Superfici minime)
Art. 4.  (Nuovi impianti e trasferimenti)
Art. 5.  (Modifiche degli impianti)
Art. 6.  (Incompatibilità)
Art. 7.  (Incompatibilità assoluta)
Art. 8.  (Incompatibilità relativa)
Art. 9.  (Rilocalizzazione impianti)
Art. 10.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Art. 11.  (Autorizzazione provvisoria)
Art. 12.  (Collaudo)
Art. 13.  (Impianti di pubblica utilità)
Art. 14.  (Impianti a uso privato)
Art. 15.  (Impianti pubblici per uso di natanti)
Art. 16.  (Modalità di presentazione delle domande)
Art. 17.  (Domande concorrenti)
Art. 18.  (Orari di apertura)
Art. 19.  (Turni di riposo)
Art. 20.  (Esenzioni)
Art. 21.  (Servizio notturno)
Art. 22.  (Ferie)
Art. 23.  (Sistema informativo)
Art. 24.  (Norma finale)
Art. 25.  (Conferenza di verifica)


§ 3.6.32 - R.R. 27 ottobre 2003, n. 12. [1]

Disposizioni di attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 - Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione.

(B.U. 29 ottobre 2003, n. 45 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto disposto dall’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 «Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione».

 

     Art. 2. (Distanze minime)

     1. Le autorizzazioni relative a nuovi impianti e trasferimenti sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze da altri impianti, in funzione o già autorizzati:

     a) viabilità di interesse regionale, di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46, limitatamente a quella di livello autostradale e primario, con l’aggiunta della S.S. 77 da Foligno fino al confine con le Marche, della Pian d’Assino-Gubbio, del tratto San Giustino- Innesto E 45, del tratto Ascoli-Galleria Forca Canapina- Norcia-S. Anatolia di Narco-Galleria Forca di Cerro- Spoleto-Innesto su S.S./3, della S.S. 3 da Foligno a Osteria del Gatto, con l’inclusione del nuovo tracciato tra Foligno e Spoleto e la conseguente esclusione del precedente sedime: chilometri dieci;

     b) altra viabilità:

     1) zona 2 metri mille;

     2) zona 3 metri duemila;

     3) zona 4 metri tremila.

     2. Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico), in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, per le quali non vengono previste distanze minime.

     3. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 24, in caso di rilocalizzazione di impianti sul corrispondente nuovo tracciato di vie diverse da quelle di interesse regionale, nei casi in cui si verifica intralcio al traffico e nei casi di incompatibilità assoluta o relativa, è fissato un limite di tolleranza del venti per cento rispetto alle distanze fissate nel comma 1.

     4. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti sulla viabilità pubblica, qualunque sia il senso di marcia, nel rispetto del codice della strada. Ove si tratti di carreggiate separate da spartitraffico centrale le distanze sono misurate con riferimento alla direzione di marcia.

     5. I prodotti GPL e metano connessi ad autorizzazioni per nuovi impianti, modificazioni e trasferimenti, sono autorizzati su impianti che distano più di dieci chilometri, misurati sul percorso più breve, da altri impianti in funzione o già autorizzati, eroganti lo stesso prodotto richiesto. Sulla viabilità di interesse regionale tali prodotti sono autorizzati ad una distanza di almeno quindici chilometri, sulla stessa direttrice di marcia, da altro impianto erogante lo stesso prodotto e comunque a dieci chilometri da altri impianti eroganti metano su altra viabilità.

     6. In tutti i casi di richiesta di autorizzazione per nuovi impianti, rilocalizzazioni e trasferimenti il comune individuato ai fini della dislocazione dell’impianto, onde accertare le distanze da altri impianti autorizzati da comuni limitrofi, qualora queste si estendano oltre il confine comunale, convoca apposita conferenza di servizi. La convocazione della conferenza vale come prenotazione dell’area da parte del comune che l’ha indetta e obbliga i comuni limitrofi, nell’ipotesi di successive richieste, a ricalcolare le distanze dal nuovo impianto richiesto. Tale prenotazione decade trascorsi i termini per la realizzazione dell’impianto previsti dall’articolo 7, comma 4 della L.R. 13/2003.

 

     Art. 3. (Superfici minime)

     1. Le superfici minime espresse in metri quadrati, in cui è possibile realizzare un nuovo impianto di distribuzione carburanti sono le seguenti:

     a) viabilità di interesse regionale: metri quadrati 4000;

     b) altra viabilità:

     1) zona 2 metri quadri 2000;

     2) zona 3 metri quadri 3000;

     3) zona 4 metri quadri 3000.

     2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico), in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, tranne le colonnine per l’alimentazione di veicoli elettrici, per le quali non vengono previste superfici minime. Il comune per evitare intralcio al traffico individua spazi idonei alla loro localizzazione.

     3. La superficie massima dell’area dell’impianto non può essere superiore a quindicimila metri quadrati, ad esclusione delle strade extraurbane principali della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario.

 

     Art. 4. (Nuovi impianti e trasferimenti)

     1. Nuove autorizzazioni per l’installazione e il trasferimento di impianti di distribuzione per benzine, gasolio, GPL e metano possono essere rilasciate solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 2 e della superficie minima indicata all’articolo 3.

     2. Gli impianti di GPL e metano possono essere localizzati soltanto sulla viabilità di interesse regionale e nelle zone 3 e 4 del territorio comunale.

     3. Gli impianti pre-pagamento senza gestori possono essere autorizzati per i soli impianti di pubblica utilità.

     4. Nelle aree di cui alla tavola 11 del piano di bacino del fiume Tevere, secondo stralcio funzionale per il lago Trasimeno, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, valgono le norme adottate dalla Giunta regionale con deliberazione del 25 giugno 2003, n. 918, al punto 2.8. dell’allegato A.

 

     Art. 5. (Modifiche degli impianti)

     1. Costituisce modifica all’impianto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera q) della L.R. 13/2003:

     a) la variazione del numero di carburanti erogati;

     b) la variazione del numero di colonnine;

     c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

     d) la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati;

     e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

     f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

     g) la installazione di dispositivi self-service postpagamento;

     h) la installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

     i) la variazione dello stoccaggio degli oli lubrificanti;

     j) la trasformazione dell’impianto da stazione di vendita alimentata da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto e viceversa.

     2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, di tutela ambientale e fiscali, alle quali gli impianti vanno comunque adeguati entro un preciso termine fissato dall’amministrazione comunale.

     3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera a), relative all’aggiunta di un prodotto, devono essere preventivamente autorizzate dal comune in cui ha sede l’impianto, nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 2. Le rimanenti modifiche sono soggette a semplice comunicazione. La corretta realizzazione di quelle di cui alle lettere d), e), g), h), i), j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato.

 

     Art. 6. (Incompatibilità)

     1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti, i comuni provvedono a sottoporre a verifica quelli esistenti per accertare le incompatibilità entro e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così come modificato dall’articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

     3. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche soggette ad autorizzazione possono procedere solo nell’ipotesi in cui è stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al comune un’autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna fattispecie di incompatibilità.

 

     Art. 7. (Incompatibilità assoluta)

     1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta:

     a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all’interno dei centri abitati;

     b) gli impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a cento metri, salvo si tratti di impianti di pubblica utilità, fuori dei centri abitati.

     2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui al comma 1 non sono suscettibili di adeguamento e sono sottoposti a revoca.

     3. Il comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità assoluta, invita il titolare dell’impianto, dando indicazioni in merito alle zone sprovviste di impianti, a trovare una diversa localizzazione entro un congruo termine, necessario allo spostamento e comunque non superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine, il comune provvede alla revoca dell’autorizzazione e ne dà contestuale comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al competente UTF e al comando provinciale dei vigili del fuoco. L’atto di revoca deve contenere:

     a) l’indicazione della data da cui decorre l’inibizione alla distribuzione dei carburanti di revoca dell’autorizzazione, non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

     b) l’ordine di disattivazione, di smantellamento dell’impianto, di ripristino delle aree nella situazione originaria e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l’impianto situate sopra suolo e sottosuolo, nonché di bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente, con fissazione dei termini entro i quali dette operazioni devono essere completate.

     4. Nell’ipotesi di inerzia rispetto alle prescrizioni di cui al comma 3, lettera b) i comuni provvedono direttamente, con modalità da essi stessi stabilite e con spese a carico dei soggetti inadempienti.

 

     Art. 8. (Incompatibilità relativa)

     1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relativa:

     a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all’interno e fuori dei centri abitati;

     b) gli impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, fuori dai centri abitati;

     c) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci a Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi in più strade pubbliche, fuori dei centri abitati.

     2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 possono continuare l’attività purché siano suscettibili di adeguamento.

     I progetti relativi all’adeguamento sono presentati al comune entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4.

     3. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alle lettere b), c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario, purché sussista una delle seguenti condizioni:

     a) l’impianto è localizzato in strade a senso unico di marcia;

     b) l’impianto è localizzato in strade a due corsie per ogni senso di marcia o con spartitraffico centrale.

     4. Il comune, verificata l’esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell’impianto, alla Regione, al competente UTF e al comando provinciale dei vigili del fuoco.

     5. In mancanza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, il comune attiva la procedura di cui al articolo 7, comma 3.

 

     Art. 9. (Rilocalizzazione impianti)

     1. Non costituisce trasferimento di impianto la rilocalizzazione di un impianto sul corrispondente nuovo tracciato di una via di interesse regionale o di altra viabilità, né la rilocalizzazione di impianti ricadenti nella fattispecie di incompatibilità assoluta o relativa.

     2. Il comune, escluse le ipotesi di cui all’articolo 24, sulla base delle richieste di rilocalizzazione, predispone una graduatoria con criteri dallo stesso fissati, sentite le associazioni di categoria, che sono tenute a esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito positivamente.

     3. Gli impianti rilocalizzati devono rispettare almeno la tipologia di impianto prevista all’articolo 7, comma 2 della L.R. 13/2003, nonché le distanze e le superfici minime stabilite agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 24.

 

     Art. 10. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

     1. Il comune, d’intesa con le associazioni di categoria, su motivata richiesta del titolare dell’autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell’attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi. Nei casi di impedimenti determinati da cause di forza maggiore, il comune può autorizzare la sospensione per tutta la durata degli stessi. Ciò vale anche per le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della L.R. 13/2003, per impianti ancora non realizzati.

     2. Il provvedimento che autorizza la sospensione dell’attività dell’impianto deve contenere l’obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l’impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzata. Trascorso inutilmente tale termine, il comune diffida l’interessato ad attivare l’impianto entro il termine di giorni trenta, pena la revoca dell’autorizzazione.

     3. La revoca dell’autorizzazione comporta lo smantellamento immediato dell’impianto, come previsto dall’articolo 7.

 

     Art. 11. (Autorizzazione provvisoria)

     1. Il comune, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell’impianto, rilascia l’autorizzazione all’esercizio provvisorio di un impianto temporaneo. La domanda è presentata dall’interessato unitamente a una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa in ordine agli aspetti connessi alla sicurezza del medesimo.

     2. L’autorizzazione per l’esercizio provvisorio non può comunque avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori sei mesi per acclarati motivi.

 

     Art. 12. (Collaudo)

     1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l’autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell’effettuazione, su richiesta dell’interessato al comune competente per territorio, del collaudo o, qualora le norme le consentano, di attestazione del tecnico responsabile.

     2. Il collaudo deve di norma essere effettuato entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo proroghe individuate.

     3. Le modifiche non soggette a collaudo sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, fiscali e di tutela ambientale. La corretta realizzazione delle modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, lettere d), e), g), h), i) j) è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato da trasmettere al comune e al comando provinciale dei vigili del fuoco.

     4. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente, che provvede al versamento anticipato presso le competenti amministrazioni.

     5. Le risultanze del collaudo sono trasmesse alla competente struttura regionale.

 

     Art. 13. (Impianti di pubblica utilità)

     1. Un impianto è di pubblica utilità quando si verifica una delle seguenti condizioni:

     a) l’unico del comune;

     b) dista non meno di quindici chilometri da altro punto di distribuzione in qualunque comune insista.

     2. Dette distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo, sulla viabilità pubblica, nel rispetto del codice della strada.

 

     Art. 14. (Impianti a uso privato)

     1. Le autorizzazioni per impianti a uso privato sono rilasciate dal comune alle imprese produttive o di servizio, a seguito di attestazione del rispetto delle norme di sicurezza, fiscali, urbanistiche e di tutela ambientale, così come stabilito dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 32/1998.

     2. Le verifiche sulla idoneità tecnica degli impianti ai fini fiscali e della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate dalle istituzioni all’uopo preposte.

     3. La titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita a titolo oneroso ad altri.

 

     Art. 15. (Impianti pubblici per uso di natanti)

     1. In ognuno dei comuni il cui territorio è interessato da strutture portuali o darsene per l’ormeggio di natanti possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che si collocano a una distanza di almeno tre chilometri da altro impianto pubblico per uso di natanti già in attività, in qualsiasi comune esso si trovi, secondo il percorso per acqua più breve.

 

     Art. 16. (Modalità di presentazione delle domande)

     1. Le domande di autorizzazione di cui al presente regolamento sono presentate al comune competente per territorio, allegando certificazione sostitutiva attestante:

     a) generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori;

     b) caratteristiche dell’area sulla quale viene localizzato l’impianto;

     c) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

     d) numero di iscrizione al registro delle imprese presso la camera di commercio o codice fiscale, per le associazioni non costituenti impresa.

     2. La domanda è corredata da:

     a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell’impianto, sui materiali usati e sulle modalità di intervento nelle aree circostanti il fabbricato, con particolare riguardo alle pavimentazioni, alle recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle alberature autoctone previste;

     b) planimetria in scala 1:2000 e 1:1000 relativa al progetto dell’impianto;

     c) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere agli standard urbanistici regionali e comunali e al Codice della strada, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di smaltimento dei rifiuti;

     d) elaborati tecnici contenenti: stralcio catastale, stralcio PRG, studio geologico, piano quotato, rilievo quotato stato e modificato, due sezioni tipiche, eventuali sistemazioni esterne;

     e) attestazione della disponibilità dell’area, nonché quant’altro richiesto dai regolamenti comunali in materia di edilizia;

     f) documentazione fotografica a colori dell’area interessata.

     3. Al termine dei lavori il richiedente provvede ad inviare al comune l’attestazione della corretta esecuzione dell’opera, redatta da un tecnico a ciò abilitato.

 

     Art. 17. (Domande concorrenti)

     1. Le domande per nuovi impianti, trasferimenti e ampliamenti con GPL e/o metano, complete della documentazione richiesta, salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, sono valutate nel seguente ordine di priorità:

     a) trasferimenti;

     b) maggior numero di prodotti petroliferi erogati;

     c) maggiore distanza da altri impianti esistenti o autorizzati.

     2. La valutazione avviene trimestralmente e il primo trimestre decorre a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale.

     3. In presenza di più richieste aventi lo stesso punteggio, la selezione si opera secondo l’ordine cronologico della loro presentazione.

     4. Delle priorità indicate al comma 1 si tiene conto solo dopo aver ottemperato a quanto disposto agli articoli 9 e 24.

 

     Art. 18. (Orari di apertura)

     1. Per l’espletamento dell’attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l’orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore su sei giorni settimanali. Nel caso di impianti localizzati sulle strade extraurbane principali della viabilità di interesse regionale è ammessa la deroga alle cinquantadue ore settimanali, nell’ambito della fascia oraria individuata dal successivo comma 2.

     2. I comuni, nel rispetto dell’orario settimanale minimo di cui al comma 1 e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 32/1998, in accordo con le associazioni di categoria, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti nell’ambito della fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 20,00. La determinazione dell’orario deve comunque assicurare l’apertura degli impianti nelle fasce orarie 8-12 e 16-19.

     3. Nel caso di impianti localizzati in aree industriali gli orari di apertura e chiusura sono determinati nell’ambito della fascia oraria dalle ore 5.30 alle ore 21.30.

     4. L’orario di apertura è comunicato semestralmente, in relazione al cambio dell’ora solare, al comune dal gestore dell’impianto.

     5. I comuni possono autorizzare esenzioni temporanee alle limitazioni di orario o alla osservanza dei turni nei seguenti casi:

     a) per manifestazioni fieristiche, sportive, ricreative, culturali e simili, che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata;

     b) per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l’isolamento di parti del territorio comunale.

     6. È consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in presenza del gestore o in accordo tra le parti.

 

     Art. 19. (Turni di riposo)

     1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, nonché nel pomeriggio scelto dai gestori per il riposo settimanale, deve essere determinata un’apertura di impianti almeno nella misura del dieci per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, al cinquanta per cento.

     2. I comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 32/1998, sentite le associazioni di categoria, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al cinquanta per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al venticinque per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all’utenza. La effettuazione della turnazione è a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

     3. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale e regionale.

     4. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale sospendono l’attività nell’intera giornata del lunedì; se questo è festivo l’attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo. Su richiesta degli interessati, i comuni possono escludere dai turni di apertura domenicale e festiva gli impianti posti in aree prettamente industriali, prive di qualsiasi traffico significativo in tali giornate.

     5. Gli impianti di utilità pubblica, se dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, possono usufruire di una turnazione di apertura al venticinque per cento.

     6. I comuni limitrofi aventi uno o due impianti attivi e funzionanti possono, al fine di ottimizzare il servizio all’utenza motorizzata, in accordo tra loro, concertare con i gestori i turni di riposo per il raggiungimento delle percentuali minime di apertura di cui al comma 1.

 

     Art. 20. (Esenzioni)

     1. Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura, nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti.

     2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento in assenza di gestore svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell’impianto.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti di pubblica utilità funzionanti con selfservice pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che sia garantita una adeguata sorveglianza. Detti impianti sono esonerati dalle turnazioni previste dall’articolo 19.

     4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dall’articolo 19.

     5. Le attività di cui all’articolo 2, comma 2 bis del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

 

     Art. 21. (Servizio notturno)

     1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 alle ore 7.00, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

     2. Lo svolgimento del servizio notturno può essere effettuato previa comunicazione al sindaco del comune competente per territorio.

     3. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l’orario di apertura.

 

     Art. 22. (Ferie)

     1. I comuni, su domanda dei gestori degli impianti e di intesa con i titolari delle autorizzazioni, autorizzano la sospensione dell’attività per ferie in un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

     2. Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale, che preveda comunque l’apertura di almeno il venti per cento degli impianti in modo da assicurare il servizio all’utenza motorizzata, nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

     3. Nel caso in cui al comune venga proposto dalle organizzazioni di categoria dei gestori e dagli organismi di rappresentanza dei titolari delle autorizzazioni un piano che preveda la rotazione degli impianti soggetti a chiusura temporanea per ferie, le domande dei gestori medesimi devono essere prodotte soltanto se siano previsti periodi di ferie non coincidenti con quelli indicati nella proposta di piano.

     4. Su domanda del gestore, d’intesa col titolare dell’autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell’attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54.

 

     Art. 23. (Sistema informativo)

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del D.Lgs. 32/1998, la Regione effettua annualmente, nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio regionale del commercio, un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva pubblica e privata dei carburanti e ne comunica annualmente al competente Ministero i risultati.

     2. Al fine di permettere alla Regione di effettuare il monitoraggio della rete, i comuni trasmettono annualmente al Servizio regionale competente i dati relativi alla situazione della rete, sulla base di schede tecniche predefinite.

     3. I dati dell’erogato dei singoli impianti della rete stradale e degli impianti ad uso privato sono acquisiti dagli UTF competenti per territorio, ivi compresi i dati relativi all’erogato per il metano e GPL.

 

     Art. 24. (Norma finale)

     1. Sui nuovi tracciati della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario è consentita, entro e non oltre il 30 giugno 2005, la rilocalizzazione degli impianti esistenti sul vecchio percorso, in deroga alle distanze minime di cui all’articolo 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2 della L.R. 13/2003.

 

     Art. 25. (Conferenza di verifica)

     1. La Regione convoca semestralmente la Conferenza di verifica dell’attuazione della L.R. 13/2003 e del presente regolamento, al quale sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dell’ANCI, dell’UPI e dell’ANAS, anche al fine di produrre modificazioni delle norme o riformulare gli atti di indirizzo e coordinamento.

 


[1] Abrogato dall'art. 48 della L.R. 6 maggio 2013, n. 10, fatto salvo quanto ivi previsto e dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.