§ 3.5.88 - R.R. 9 agosto 2007, n. 12.
Disciplina dell’organizzazione professionale di congressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:09/08/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Impresa professionale di congressi)
Art. 3.  (Requisiti dell’impresa professionale di congressi)
Art. 4.  (Attività dell’impresa professionale di congressi)
Art. 5.  (Elenco provinciale delle imprese professionali di congressi)


§ 3.5.88 - R.R. 9 agosto 2007, n. 12. [1]

Disciplina dell’organizzazione professionale di congressi.

(B.U. 14 agosto 2007, n. 36)

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 80 e 108, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale), disciplina i requisiti e le modalità per l’esercizio dell’attività di organizzazione professionale di congressi, nonché i criteri e le modalità per la istituzione e la gestione dell’elenco provinciale delle imprese professionali di congressi.

 

     Art. 2. (Impresa professionale di congressi)

     1. L’impresa professionale di congressi svolge continuativamente ed in via principale le attività di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 della l.r. 18/2006.

     2. L’impresa professionale di congressi ha il compito di progettare, pianificare, gestire e coordinare gli eventi da organizzare, fornendo i relativi servizi e svolgendo, se richieste, funzioni di consulenza anche in materia di comunicazione, marketing e relazioni pubbliche e gestione del budget.

     3. L’utilizzo della denominazione di impresa professionale di congressi è subordinato:

     a) al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3;

     b) all’esercizio dell’attività secondo le modalità di cui all’articolo 4;

     c) all’iscrizione all’elenco provinciale di cui all’articolo 5.

     4. I soggetti che svolgono, continuativamente ed in via principale, le attività di cui all’articolo 80, commi 1 e 2 della l.r. 18/2006 senza l’iscrizione all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 non possono utilizzare la denominazione di “impresa professionale di congressi”.

 

     Art. 3. (Requisiti dell’impresa professionale di congressi)

     1. L’impresa professionale di congressi possiede i seguenti requisiti:

     a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

     b) comprovato svolgimento prevalente da almeno tre anni delle attività di cui all’articolo 80, comma 1 della l.r. 18/2006;

     c) curriculum aziendale con almeno dieci clienti congressuali differenti;

     d) disponibilità permanente di una struttura operativa fissa, con sede propria adeguatamente attrezzata;

     e) rispetto degli obblighi fiscali e previdenziali.

     2. Per le imprese professionali di congressi aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea i requisiti di cui al comma 1, lettere a) ed e) sono determinati dalle rispettive normative nazionali.

 

     Art. 4. (Attività dell’impresa professionale di congressi)

     1. L’impresa professionale di congressi, ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 2, assicura alla clientela i seguenti servizi:

     a) documentazione istituzionale anche in lingua inglese per la presentazione della propria struttura e attività, ivi compreso un sito internet;

     b) struttura commerciale di risposta al cliente nel normale orario di lavoro;

     c) assistenza alla clientela nella fase precedente all’evento mediante progettazione in forma scritta con i relativi servizi e costi;

     d) contrattualistica standard, anche in lingua inglese;

     e) attivazione delle necessarie polizze assicurative per tutta la durata dell’evento da organizzare;

     f) assistenza e gestione della clientela durante lo svolgimento dell’evento;

     g) assistenza al cliente nella fase successiva all’evento mediante la redazione scritta del consuntivo e l’utilizzo di strumenti per misurare la soddisfazione;

     h) garanzia del rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, nei confronti del cliente e di tutti i partecipanti all’evento organizzato.

     2. L’impresa professionale di congressi, ai fini della realizzazione dell’evento commissionato, fornisce servizi di supporto, anche avvalendosi di imprese e soggetti terzi, in modo che il prodotto finale risulti qualitativamente uniforme e corrispondente alle aspettative e alle esigenze del cliente.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto, determina gli standard di qualità dei servizi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard di qualità del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).

 

     Art. 5. (Elenco provinciale delle imprese professionali di congressi)

     1. La Provincia istituisce l’elenco delle imprese professionali di congressi a cui sono iscritte, a domanda, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e verifica annualmente il perdurare di tali requisiti.

     2. La Provincia trasmette annualmente alla Regione l’elenco delle imprese professionali di congressi per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e per l’inserimento nel portale regionale. Tale elenco contiene almeno i seguenti elementi:

     a) denominazione dell’impresa;

     b) estremi del titolare;

     c) sede dell’impresa ed estremi per il contatto;

     d) estremi dell’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio;

     e) eventuali specializzazioni;

     f) eventuale possesso di certificazioni di qualità.


[1] Abrogato dall'art. 59 della L.R. 10 luglio 2017, n. 8.