§ 38.7.51 - L. 28 gennaio 1994, n. 85.
Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.7 edilizia residenziale pubblica
Data:28/01/1994
Numero:85


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal [...]


§ 38.7.51 - L. 28 gennaio 1994, n. 85.

Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.

(G.U. 4 febbraio 1994, n. 28).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2].

     2. Le regioni hanno la facoltà di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi già finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).

 

 


[1] Sostituisce il comma 5, art. 2, della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[2] Modifica la lett. b), comma 2, art. 18, della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[3] Sostituisce il comma 1, art. 20, della L. 17 febbraio 1992, n. 179.

[4] Sostituisce il comma 1, art. 9, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398.