§ 38.4.65 - Legge 7 febbraio 1968, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.4 disciplina generale
Data:07/02/1968
Numero:26


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti [...]


§ 38.4.65 - Legge 7 febbraio 1968, n. 26. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, concernente la proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia.

(G.U. 9 febbraio 1968, n. 35)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, recante proroga dei termini per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 3 è aggiunto il seguente comma:

     "Ai pensionati che abbiano versato complessivamente almeno 40 mensilità di contributi alla gestione INA - Casa o alla GESCAL, ai lavoratori emigrati e ai lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, e successive modificazioni, sono estesi i benefici di cui al secondo comma dell'art. 45 del decreto - legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, quando gli stessi realizzino abitazioni economiche e popolari sia singolarmente che associati in forma cooperativa".

     All'art. 5, primo comma, le parole: "agli articoli 14 e seguenti", sono sostituite con le parole: "agli articoli 13 e seguenti".

     All'art. 6, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "Nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per le finanze, saranno fissate le nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso, le quali tengano, in particolare, conto del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo e il costo dell'area".

     All'art. 6, quarto comma, le parole: "prima dell'entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite con le parole: "dopo l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni".

     Dopo l'art. 6 è inserito il seguente articolo 6-bis:

     "Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:

     "E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche rientranti, ai sensi di disposizioni legislative generali o speciali, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque o del presidente del Magistrato per il Po, siano trattate dall'Amministrazione centrale"".

     Dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-ter:

     "Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, i benefici di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, si applicano all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.