§ 38.2.1 - L. 27 dicembre 1956, n. 1416.
Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.2 condoni e sanatorie
Data:27/12/1956
Numero:1416


Sommario
Art. unico.      I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli artt. 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, [...]


§ 38.2.1 - L. 27 dicembre 1956, n. 1416. [1]

Proroga delle agevolazioni fiscali nel settore dell'edilizia nuova e di ricostruzione.

(G.U. 29 dicembre 1956, n. 326).

 

Art. unico.

     I termini stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dall'art. 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dagli artt. 13, 14, 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, nonché dagli artt. 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1959 [1], ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalle stesse leggi.

     E' altresì prorogato al 31 dicembre 1959 [1], ai fini dell'esenzione venticinquenne dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, il termine di costruzione, di cui al comma primo dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1957.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Termine così prorogato dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218.

[1] Termine così prorogato dalla L. 10 dicembre 1957, n. 1218.