§ 37.1.138 – D.M. 28 gennaio 1994, n. 256.
Regolamento concernente il servizio di riscontro e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:28/01/1994
Numero:256


Sommario
Art. 1.  (Definizioni).
Art. 2.  (Formalità).
Art. 3.  (Casi di esonero).
Art. 4.  (Mezzi di identificazione delle merci).
Art. 5.  (Norme finali).


§ 37.1.138 – D.M. 28 gennaio 1994, n. 256.

Regolamento concernente il servizio di riscontro e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali.

(G.U. 29 aprile 1994, n. 98).

 

     Art. 1. (Definizioni).

     1. Il servizio di riscontro di cui all'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si effettua allo scopo di controllare la corrispondenza dei colli e delle merci alla rinfusa in uscita dagli spazi doganali, come delimitati ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, con i documenti doganali od assimilati che li scortano.

     2. Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita dagli spazi doganali sono trasportati in contenitori adibiti al traffico internazionale, veicoli o loro comparti sigillati a termini del successivo art. 4, ed identificati nei documenti di scorta, il riscontro è eseguito nei confronti dei contenitori, dei veicoli e dei loro comparti.

     3. Il servizio di riscontro è eseguito, oltre che nelle ipotesi previste dal secondo comma del citato art. 21, anche quando l'incompletezza dei dati identificativi figuranti nei documenti di scorta generi fondati sospetti di irregolarità dei documenti stessi, nei casi previsti da leggi speciali nonché nei casi e secondo i criteri - compreso quello della casualità - stabiliti d'intesa tra il direttore della circoscrizione doganale ed il comandante del competente gruppo della Guardia di finanza. È fatto in ogni caso salvo il disposto del comma 3 del medesimo art. 21.

     4. Agli effetti del presente regolamento si considerano in uscita dagli spazi doganali, oltre alle merci avviate nel restante territorio doganale, anche quelle che, ai fini dell'uscita dal territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

     5. Si considerano altresì in uscita dagli spazi doganali le merci destinate all'uscita dal territorio doganale che vengono imbarcate sulle navi e sugli aeromobili in partenza. Detti mezzi di trasporto restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa.

     6. Il servizio di riscontro è anche espletato nei confronti delle merci provenienti dalle zone franche e dai depositi franchi, come definiti dal regolamento CEE n. 2504/88 del Consiglio in data 25 luglio 1988, nonché dalle basi operative a terra di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. È altresì espletato nei confronti delle merci che, dal territorio doganale, vengono immesse in dette zone, depositi e basi operative.

 

          Art. 2. (Formalità).

     1. L'attestazione di riscontro di cui al terzo comma dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero l'annotazione del ricorso alla facoltà di prescindere dal riscontro di cui al quarto comma del medesimoart. 21, sono apposte, anche a mezzo di idonee stampigliature, sul documento riscontrato e sono convalidate da timbro ufficiale.

     2. Corrispondentemente alle attestazioni ed alle annotazioni di cui al precedente comma, gli estremi del documento sono iscritti negli appositi registri, manuali o meccanografici. Nei casi di registri tenuti manualmente, i capi delle dogane possono consentire che l'iscrizione sia effettuata allegando inscindibilmente alle pagine elenchi progressivi ottenuti meccanograficamente, completi di tutti i dati richiesti, indicando, sui registri medesimi, il primo e l'ultimo progressivo delle partite iscritte negli elenchi.

 

          Art. 3. (Casi di esonero).

     1. Per le merci viaggianti sotto regime di transito comunitario in uscita dal territorio doganale verso Paesi non partecipanti al suddetto regime si effettuano solo gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1.

     2. Fuori dei casi di cui al precedente comma, eseguito il riscontro, si prescinde dagli adempimenti prescritti dall'art. 2 per le merci che, sotto regime di transito comunitario o sotto regime TIR ovvero scortate da carnet ATA o comunitario; siano, in uscita dagli spazi doganali, direttamente inoltrate fuori dal territorio doganale od avviate verso l'interno del territorio stesso; si prescinde inoltre da detti adempimenti per le merci in uscita dagli spazi doganali a seguito di viaggiatore, accompagnate da documento doganale emesso su dichiarazione verbale.

     3. Il riscontro non viene eseguito:

     a) per i trasporti effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale (CIM), con bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEX) e con bollettino di consegna TR (BCTR);

     b) per l'estrazione delle merci dai depositi, magazzini e recinti, esclusi quelli sottoposti all'obbligo della doppia chiave, gestiti da privati ed enti e situati fuori del circuito doganale, quando sia stata prestata idonea garanzia per il rispetto dei vincoli doganali cui le merci sono sottoposte;

     c) per le merci in uscita da depositi, magazzini e recinti operanti sotto qualsiasi regime se compresi in spazi doganali di maggiore estensione recintati e dotati di varchi presidiati; in tali casi il riscontro viene eseguito all'uscita da detti varchi;

     d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale [1].

 

          Art. 4. (Mezzi di identificazione delle merci).

     1. La dogana provvede all'identificazione delle merci soggette a vincoli doganali mediante la punzonatura, l'apposizione di contrassegni o l'applicazione di piombi, qualora la loro descrizione nei documenti di scorta non sia sufficiente ad individuarle in modo da consentirne la verifica di corrispondenza al momento dei successivi controlli.

     2. Nei casi in cui non sia possibile l'identificazione delle merci ai sensi del comma precedente, e qualora sia ritenuto necessario, la dogana procede al suggellamento dei colli, ovvero dei contenitori, dei veicoli o loro comparti nei quali i colli stessi e le merci alla rinfusa sono trasportati.

     3. Fatti salvi i casi nei quali le norme comunitarie prescrivono l'uso di piombi, contrassegni e suggelli doganali, possono considerarsi validi mezzi di identificazione e di suggellamento quelli riconosciuti idonei con provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e siano esattamente descritti nei documenti di scorta.

 

          Art. 5. (Norme finali).

     1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.