§ 5.3.372 – L.R. 30 gennaio 2006, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/01/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Oneri del personale.
Art. 5.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 6.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 7.  Allegati.
Art.  8. Bilancio pluriennale.
Art. 9.  Quadri.
Art. 10.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2006.


§ 5.3.372 – L.R. 30 gennaio 2006, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008.

(G.U.R. 31 gennaio 2006, n. 5 – S.O. n. 3).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2006, in forza di leggi, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata, tabella A.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tabella B.

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Oneri del personale.

     1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale della Regione siciliana con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico della Amministrazione regionale, sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 8.584 migliaia di euro annui ed, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 11.148 migliaia di euro annui.

     2. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2004-2005, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione siciliana con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, sono quantificati per il triennio 2006-2008 in 31.384 migliaia di euro annui.

     3. Gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2002-2003, in 616 migliaia di euro annui ed, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 673 migliaia di euro annui; gli oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali sono quantificati, per il triennio 2006-2008, in relazione al biennio economico 2004-2005, in 2.636 migliaia di euro annui.

 

     Art. 5. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2005, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 6. Totale generale del bilancio annuale.

     1. È approvato in 22.316.598 migliaia di euro in termini di competenza ed in 16.731.808 migliaia di euro in termini di cassa il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006.

 

     Art. 7. Allegati.

     1. Per l'anno finanziario 2006 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati numeri 1 e 2 alla presente legge.

 

     Art. 8. Bilancio pluriennale.

     1. È approvato in 49.928.517 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2006-2008 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

 

     Art. 9. Quadri.

     1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2006.

 

     Art. 10. Azienda delle foreste demaniali.

     1. È allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2006.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)