§ 5.3.350 - L.R. 8 agosto 2003, n. 11.
Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:08/08/2003
Numero:11


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 5.3.350 - L.R. 8 agosto 2003, n. 11.

Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.

(G.U. 14 agosto 2003, n. 36).

 

Art. 1.

     1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

     "6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2004 e dall'1 settembre 2005.".

 

     Art. 2.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.