§ 5.3.43 - L.R. 31 dicembre 1952, n. 56.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:31/12/1952
Numero:56


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della [...]
Art. 2.      Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio [...]
Art. 3.      Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine [...]
Art. 4.      Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari [...]
Art. 5.      I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla [...]
Art. 6.      L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi inscritti ai capitoli nn. 218 e 219 della [...]
Art. 7.      L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di [...]
Art. 8.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per gli scopi di cui al capitolo n. 475 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge [...]
Art. 9.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-1953, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di Lire 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento [...]
Art. 10.      Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse [...]
Art. 11.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto o l'espropriazione di immobili da [...]
Art. 12.      Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 534 al n. 536 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. [...]
Art. 13.      Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di L. 365.075.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53.
Art. 15.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 550, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. [...]
Art. 16.      Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è [...]
Art. 17.      Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, relativa all'ordinamento della Scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi dell'art. 27 [...]
Art. 18.      E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica per l'anno scolastico 1952-53.
Art. 19.      E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 e per le finalità di cui ai capitoli dal n. 601 al n. 607, dal n. 608/bis al n. 608/quater, dal n. 609/ter al n. 612 e capp. nn. 613, 614 e 615 [...]
Art. 20.      Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi [...]
Art. 21.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 622, 623, 624, 625, 626 e 627 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa [...]
Art. 22.      Per le finalità di cui ai capitoli nn. 629, 630, 631, 633, 634, 635/bis, 635/ter, 636, 638, 639 e 640 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno [...]
Art. 23.      Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 642 al n. 649 e al cap. n. 652 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la [...]
Art. 24.      La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 25.      E' approvato il bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto [...]
Art. 26.      E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
Art. 27.      E' autorizzata la spesa di L. 25.700.000 quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali [...]
Art. 28.      Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 nei confronti della previsione della entrata di cui al precedente art. 1 della presente legge, si fa fronte [...]
Art. 29.      E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.
Art. 30.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.


§ 5.3.43 - L.R. 31 dicembre 1952, n. 56.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

(G.U.R. 31 dicembre 1952, n. 77).

 

Art. 1.

     E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2.

     Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3.

     Agli effetti di cui all'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

     La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.

 

     Art. 4.

     Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 5.

     I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'inscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale.

     Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4 il decreto, con il quale sarà disposta l'inscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.

 

     Art. 6.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi inscritti ai capitoli nn. 218 e 219 della rubrica "Assessorato delle finanze" per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

     L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi inscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.

 

     Art. 7.

     L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo inscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici e di Sacrari anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

 

     Art. 8.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per gli scopi di cui al capitolo n. 475 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (Servizi della stampa).

 

     Art. 9.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-1953, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di Lire 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

     A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita all'Assessorato dei lavori pubblici ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 40.000.000 è attribuita ai Servizi dei trasporti e delle comunicazioni ed è destinata all'arredamento delle stazioni medesime.

 

     Art. 10.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 30.000.000.

 

     Art. 11.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 100.000.000 per provvedere all'incremento del patrimonio della Regione mediante l'acquisto o l'espropriazione di immobili da destinare a servizi di pubblico interesse.

     E' autorizzata altresì, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 350.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 488 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

 

     Art. 12.

     Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 534 al n. 536 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 850.000.000 (Assessorato dell'agricoltura e delle foreste), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 534 L. 550 milioni; Cap. n. 535 L. 200 milioni; Cap. n. 536 L. 100 milioni.

 

     Art. 13.

     Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 941.900.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 266 al n. 270 e dal n. 540 al n. 548 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 266 L. 27 milioni; Cap. n. 267 L. 1.500.000; Cap. n. 268 L. 2.000.000; Cap. n. 269 L: 250.000; Cap. n. 270 L. 150.000; Cap. n. 540 L. 20 milioni; Cap. n. 541 L. 25 milioni; Cap. n. 542 L. 5 milioni; Cap. n. 543 L. 36 milioni; Cap. n. 544 L. 20 milioni; Cap. n. 545 L. 100 milioni; Cap. n. 546 L. 5 milioni; Cap. n. 546 bis L. 50 milioni; Cap. n. 547 L. 600 milioni; Cap. n. 548 L. 50 milioni.

 

     Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di L. 365.075.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1952-53.

 

     Art. 15.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 550, 552 e 553 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 2.600.000.000 (Assessorato dei lavori pubblici), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 550 L. 2 miliardi; Cap. n. 552 L. 300 milioni; Cap. n. 553 L. 300 milioni.

     Per l'esecuzione dei lavori relativi alla autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

 

     Art. 16.

     Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento in diritto regionale è fissato, per l'anno finanziario 1952-53, in L. 7.000.000.

 

     Art. 17.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, relativa all'ordinamento della Scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi dell'art. 27 della legge medesima, la spesa di L. 200.000.000.

     Detta somma sarà ripartita, con decreti dell'Assessore per le finanze, in relazione alle necessità relative alla natura delle singole categorie di spesa.

 

     Art. 18.

     E' autorizzata la spesa di L. 300.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica per l'anno scolastico 1952-53.

     Per la refezione scolastica per l'anno 1952-53, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 7.

 

     Art. 19.

     E' autorizzata per l'anno finanziario 1952-53 e per le finalità di cui ai capitoli dal n. 601 al n. 607, dal n. 608/bis al n. 608/quater, dal n. 609/ter al n. 612 e capp. nn. 613, 614 e 615 dello stato di previsione della spesa annesso al presente bilancio, la spesa di L. 207 milioni (Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 601 L. 10 milioni; Cap. n. 602 L. 5 milioni; Cap. n. 602/bis L. 10 milioni; Cap. n. 602/ter L. 3 milioni; Cap. n. 603 L. 17 milioni; Cap. n. 604 L. 40 milioni; Cap. n. 605 L. 5 milioni; Cap. n. 606 L. 10 milioni; Cap. n. 607 L. 10 milioni; Cap. n. 608/bis L. 10 milioni; Cap. n. 608/ter L. 7 milioni; Cap. 608/quater L. 10 milioni; Cap. n. 609/ter L. 5 milioni; Cap. n. 610 L. 7 milioni; Cap. n. 611 L. 5 milioni; Cap. n. 612 L. 8 milioni; Cap. n. 613 L. 5 milioni; Cap. n. 614 L. 20 milioni; Cap. n. 615 L. 20 milioni.

 

     Art. 20.

     Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 415 milioni destinata, quanto a L. 300 milioni, quanto a L. 50 milioni e quanto a L. 65 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli nn. 617, 618 e 619 rispettivamente).

 

     Art. 21.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 622, 623, 624, 625, 626 e 627 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 208 milioni (Assessorato dell'igiene e della sanità), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 622 L. 140 milioni; Cap. n. 623 L. 15 milioni; Cap. n. 624 L. 10 milioni; Cap. n. 625 L. 10 milioni; Cap. n. 626 L. 30 milioni; Cap. n. 627 L. 3 milioni.

 

     Art. 22.

     Per le finalità di cui ai capitoli nn. 629, 630, 631, 633, 634, 635/bis, 635/ter, 636, 638, 639 e 640 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 1 miliardo 527 milioni (Assessorato degli Enti Locali), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 629 L. 100 milioni; Cap. n. 630 L. 40 milioni; Cap. n. 631 L. 100 milioni; Cap. n. 633 L. 50 milioni; Cap. n. 634 L. 50 milioni; Cap. n. 635/bis L. 40 milioni; Cap. n. 635/ter L. 2 milioni; Cap. n. 636 L. 25 milioni; Cap. n. 638 L. 20 milioni; Cap. n. 639 L. 100 milioni; Cap. n. 640 L. 1 miliardo.

 

     Art. 23.

     Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 642 al n. 649 e al cap. n. 652 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1952-53, la spesa di L. 240 milioni (Assessorato del turismo e dello spettacolo), giusta la seguente ripartizione per capitoli: Cap. n. 642 L. 40 milioni; Cap. n. 643 L. 5 milioni; Cap. n. 644 L. 20 milioni; Cap. n. 645 L. 15 milioni; Cap. n. 646 L. 65 milioni; Cap. n. 647 L. 10 milioni; Cap. n. 648 L. 15 milioni; Cap. n. 649 L. 20 milioni; Cap. n. 652 L. 50 milioni.

 

     Art. 24.

     La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

 

     Art. 25.

     E' approvato il bilancio della Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

 

     Art. 26.

     E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

 

     Art. 27.

     E' autorizzata la spesa di L. 25.700.000 quale contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale del bacino idrotermale di Sciacca e dell'Azienda speciale dei complessi idrotermominerali di Acireale (Cap. n. 490 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge). (veggansi gli allegati al presente bilancio).

 

     Art. 28.

     Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 nei confronti della previsione della entrata di cui al precedente art. 1 della presente legge, si fa fronte utilizzando gli avanzi di gestione degli anni finanziari anteriori.

 

     Art. 29.

     E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953.

 

     Art. 30.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).