§ 5.2.29 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 178.
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982 e disposizioni per l'erogazione di somme ai comuni ed enti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:29/12/1981
Numero:178


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Le spese per investimenti da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio [...]
Art. 3.      Il termine di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119, modificato con l'art. 1 della L.R. 2 marzo 1981, n. 15, è prorogato al 31 marzo 1982.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1982.


§ 5.2.29 - L.R. 29 dicembre 1981, n. 178.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1982 e disposizioni per l'erogazione di somme ai comuni ed enti finanziati dalla Regione.

(G.U.R. 2 gennaio 1982, n. 1).

 

 

TITOLO I

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DI SOMME AI COMUNI

 

     Art. 2.

     Le spese per investimenti da effettuare da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, per il triennio 1982-1984, sono poste a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e sono fissate nell'importo di lire 160.000 milioni, 170.000 milioni e 180.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 1982, 1983 e 1984.

 

     Art. 3.

     Il termine di cui all'art. 1 della L.R. 21 novembre 1980, n. 119, modificato con l'art. 1 della L.R. 2 marzo 1981, n. 15, è prorogato al 31 marzo 1982.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1982.

 

 


[1] Il titolo I (art. 1) viene omesso in quanto contenente disposizioni ormai prive di efficacia.