§ 4.8.13 - L.R. 30 novembre 1967, n. 55.
Provvidenze in favore dei Comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:30/11/1967
Numero:55


Sommario
Art. 1.      E' istituito un fondo di L. 30 mila milioni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il rifacimento e la manutenzione straordinaria delle seguenti opere pubbliche, di competenza [...]
Art. 2.      La spesa di L. 30 mila milioni autorizzata con il precedente articolo è ripartita come segue:
Art. 3.      Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.
Art. 4.      Per la spesa indicata all'art. 1 della presente legge non si applicano le norme contenute all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e la materia è attribuita all'Assessorato [...]
Art. 5.      Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune non abbia provveduto all'invio dei progetti esecutivi ai competenti organi per l'approvazione, decade dai benefici [...]
Art. 6.      L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di alloggi per sinistrati nei comuni delle province di Messina, Enna e Palermo colpiti dai movimenti [...]
Art. 7.      Per le finalità previste nell'articolo precedente è autorizzata la spesa di L. 2 mila milioni di cui al precedente articolo 1.
Art. 8.      All'assegnazione degli alloggi provvede, in ogni comune, una commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile o da un suo [...]
Art. 9.      Alla costituzione del fondo istituito con il precedente articolo 1, nonché alla spesa prevista all'ultimo comma dello stesso articolo, si provvede mediante la riduzione, per complessivi 32 mila [...]
Art. 10.      Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la [...]
Art. 11.      Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'attuazione della presente legge. Con [...]
Art. 12.      Entro il 31 dicembre 1968 l'Assessore per i lavori pubblici presenterà all'Assemblea una relazione concernente l'attuazione della presente legge.
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.13 - L.R. 30 novembre 1967, n. 55.

Provvidenze in favore dei Comuni siciliani ed intervento straordinario in favore dei Comuni colpiti dal sisma dell'ottobre-novembre 1967.

(G.U.R. 2 dicembre 1967, n. 54).

 

CAPO I

 

Art. 1.

     E' istituito un fondo di L. 30 mila milioni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il rifacimento e la manutenzione straordinaria delle seguenti opere pubbliche, di competenza degli enti locali della Regione siciliana:

     a) acquedotti, reti idriche, opere per il rifornimento idrico degli abitanti ed opere igieniche connesse con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti;

     b) asili; scuole limitatamente ai restauri, ai completamenti ed alla manutenzione;

     c) impianti di pubblica illuminazione o per allacciamento di energia elettrica ai comuni e alle frazioni;

     d) verde pubblico;

     e) cimiteri;

     f) vie urbane, servizi del sottosuolo e servizi igienici in genere;

     g) strade esterne agli abitati;

     h) impianti di chiarificazione o depurazione delle acque di fogna;

     i) ambulatori comunali ed altri impianti sanitari;

     l) opere di consolidamento e di difesa del suolo o del litorale marittimo in prossimità degli abitati escluse quelle previste dalla lettera f) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, numero 878;

     m) mercati comunali e rionali nonché opere per la sistemazione di spese pubbliche;

     n) macelli e mattatoi nonché opere per la costruzione di concimaie;

     o) altre opere di urbanizzazione tecnica e sociale.

     E' altresì autorizzata la spesa di L. 2 mila milioni per le finalità indicate nel successivo Capo II.

 

     Art. 2.

     La spesa di L. 30 mila milioni autorizzata con il precedente articolo è ripartita come segue:

     a) L. 10 mila 960 milioni tra i comuni con popolazione con fino a 10 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a L. 40 milioni;

     b) lire 4 mila 030 milioni tra i comuni con popolazione con popolazione compresa fra 10 mila 001 e 20 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a L. 65 milioni;

     c) L. 2 mila 520 milioni fra i comuni con popolazione compresa fra 20.001 e 40 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a L. 90 milioni;

     d) lire mille 750 milioni tra i comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 70 mila abitanti, assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a lire 250 milioni;

     e) lire 2 mila 240 milioni fra i comuni con popolazione compresa tra 70.001 e 100 mila abitanti e i capoluoghi di provincia Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa assegnando a ciascuno di essi una somma non inferiore a L. 320 milioni;

     f) lire 5 mila 450 milioni tra i comuni di Palermo, Catania, Messina;

     g) lire 3 mila 050 milioni tra i comuni, indipendentemente dai criteri fissati nelle lettere precedenti.

     La richiesta previsionale delle opere da eseguire per l'importo corrispondente alle somme, come sopra assegnate, deve essere presentata dai comuni all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I comuni, per i quali siano già previsti e finanziati programmi di edilizia, edilizia popolare o scolastica devono utilizzare, preferibilmente, le provvidenze previste dalla presente per opere di urbanizzazione e secondaria connesse alla realizzazione di tali programmi.

 

     Art. 3.

     Per i lavori previsti dalla presente legge l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

     I comuni provvedono alla progettazione, direzione ed ad ogni altro adempimento tecnico inerente ai lavori previsti dalla presente legge a mezzo del proprio ufficio tecnico o di liberi professionisti.

     I comuni, provvedono, altresì alla indizione ed all'esperimento delle gare di appalto e alla stipula dei relativi contratti.

     A richiesta dei comuni, le attribuzioni sopra indicate possono, anche in parte, essere demandate alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     Nei progetti delle opere viene inclusa, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, la spesa relativa alla progettazione e alla direzione dei lavori. Tale spesa, nel caso in cui la relativa prestazione sia affidata a liberi professionisti, viene stabilita nella misura prevista dalle tariffe professionali.

     Nel caso in cui la progettazione o la direzione dei lavori sia effettuata dall'Ufficio tecnico dei comuni o delle province la spesa relativa viene commisurata al 50. per cento` delle tariffe professionali ed è destinata esclusivamente al potenziamento delle attrezzature tecniche dei predetti uffici.

     Le somme relative al finanziamento dei lavori sono accreditate ai comuni ad avvenuta registrazione del decreto di finanziamento, nella misura degli otto decimi. Gli ulteriori due decimi sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale dopo la presentazione, da parte dei comuni, dei rendiconti delle spese sostenute e dopo l'approvazione degli atti di liquidazione finali.

 

     Art. 4.

     Per la spesa indicata all'art. 1 della presente legge non si applicano le norme contenute all'art. 3 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e la materia è attribuita all'Assessorato regionale dei lavori pubblici

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici può autorizzare l'espletamento delle gare fin dal momento

     della emissione del provvedimento di approvazione e di finanziamento del progetto.

     Ai fini della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa i contratti di appalto per opere di importo superiore a L 300 milioni.

     Inoltre, la competenza degli organi tecnici indicati alla lettera a) dell'art 10 della legge regionale 28 dicembre 1962, n. 28 è elevata a lire 300 milioni.

     L'alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere è affidata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 5.

     Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il comune non abbia provveduto all'invio dei progetti esecutivi ai competenti organi per l'approvazione, decade dai benefici previsti.

     Per i comuni di Catania, Messina e Palermo, il termine previsto al precedente comma, è elevato ad un anno.

     Le somme non utilizzate in conseguenza della decadenza, affluiscono al fondo a disposizione, previsto dalla lettera g) dell'art. 2.

 

CAPO II

 

     Art. 6.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla costruzione di alloggi per sinistrati nei comuni delle province di Messina, Enna e Palermo colpiti dai movimenti tellurici verificatisi nel mese di ottobre e nel corrente mese di novembre 1967, che saranno specificati mediante decreto del Presidente della Regione.

     L'Assessorato regionale dei lavori pubblici è, altresì, autorizzato a provvedere alla costruzione delle opere occorrenti per la creazione delle infrastrutture necessarie, fra cui le opere di fognatura, condotte ed allacciamenti idrici, impianti di illuminazione ed altre opere connesse.

     Gli alloggi possono essere anche del tipo prefabbricato.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste nell'articolo precedente è autorizzata la spesa di L. 2 mila milioni di cui al precedente articolo 1.

     Alla esecuzione delle opere si applicano le norme previste dalla legge regionale 29 luglio 1966, numero 21; con esclusione della trattativa privata e dell'acquisto degli alloggi prefabbricati. Le funzioni delegate dalla citata legge all'ingegnere capo del Genio civile di Agrigento sono attribuite, ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, agli ingegneri capi dell'Ufficio del Genio civile competenti per territorio.

 

     Art. 8.

     All'assegnazione degli alloggi provvede, in ogni comune, una commissione presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile o da un suo delegato, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale o da un suo delegato, e da tre componenti eletti dal Consiglio comunale tra i suoi membri, assicurando la rappresentanza della minoranza.

     Alla gestione degli alloggi ed alla cessione in proprietà si applicano le disposizioni previste dall'articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 44.

 

CAPO III

 

     Art. 9.

     Alla costituzione del fondo istituito con il precedente articolo 1, nonché alla spesa prevista all'ultimo comma dello stesso articolo, si provvede mediante la riduzione, per complessivi 32 mila milioni di lire, delle spese autorizzate per le finalità indicate all'articolo 1, numero 1, lettere a), b) e c; n. 2, lettera f); numero 3; numero 5; numero 7; numero 8, lettera b) e numero 9 della legge 27 febbraio 1965, numero 4, giusta la seguente ripartizione:

 

     1) Agricoltura:

     a) opere pubbliche di bonifica, ecc.        L. 10.000.000.000

     b) viabilità al servizio dell'agricoltura, etc.

                                                 L.  8.400.000.000

     c) infrastrutture, impianti ed attrezzature produttivistiche, etc.

L.  2.000.000.000

     2) Industria:

     f) Infrastrutture dirette alla realizzazione di zone destinate ad

imprese artigiane                   L.  1.900.000.000

     3) Opere viarie (articolo 13, lettera d) della legge 27 febbraio 1965,

n. 4)                             L.  2.750.000.000

     5) Opere di urbanizzazione                  L.  1.000.000.000

     7) Opere di attuazione di piani di zone di interesse turistico

L.  2.600.000.000

     8) Scuole

     b) Opere ed attrezzature fisse per centri di addestramento

professionale, etc                               L.  2.600.000.000

     9) Ricerche idriche                         L.    750.000.000

 

 

     Art. 10.

     Le spese per le programmazioni e le progettazioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, restano autorizzate per le opere incluse nei programmi già approvati con la procedura prevista dalla legge stessa. A tal fine la percentuale fissata con il predetto articolo 26 della legge regionale 27 febbraio 1965, numero 4, si applica sull'ammontare degli stanziamenti originariamente stabiliti con gli articoli 1 e 2 della legge medesima, e destinati alle singole categorie di interventi.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'attuazione della presente legge. Con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, di concerto con il Presidente della Regione, sarà provveduto alla ripartizione, in appositi articoli, del Fondo istituito con il precedente articolo 1, in relazione alle richieste previsionali, previste all'articolo 2, nonché alla riassegnazione prevista al precedente articolo 2, lettera g).

 

     Art. 12.

     Entro il 31 dicembre 1968 l'Assessore per i lavori pubblici presenterà all'Assemblea una relazione concernente l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.